<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT12005ITA.0900315101.case.xml"><NO.CASE>T-295/04</NO.CASE><NO.CASE>T-296/04</NO.CASE><NO.CASE>T-297/04</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62004B0295</NO.CELEX><NO.SEQ>0003.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>3154</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>3172</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>19</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="20050908">8. 9. 2005</DATE> — CAUSE RIUNITE DA T-295/04 A T-297/04</LEFT><RIGHT>ASAJA E A. / CONSIGLIO</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Terza Sezione)</P><P><DATE ISO="20050908">8 settembre 2005</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: lo spagnolo.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nelle cause riunite da T-295/04 a T-297/04,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén</HT> (ÄSAJA), con sede in Jaén (Spagna),</P><P><HT TYPE="BOLD">Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristóbal Gallego Martínez, Benito García Burgos e Antonio Parras Rosa,</HT> residenti in Jaén,</P><P>rappresentati dall'avv. J. Vázquez Medina,</P><PARTY.STATUS>ricorrenti,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Consiglio dell'Unione europea,</HT> rappresentato dalla sig.ra M. Balta e dal sig. F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,</P><PARTY.STATUS>convenuto,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="II-3155"?><SUBJECT><P>avente ad oggetto una domanda di annullamento dell'art. 1, punto 7, del regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="20040429">29 aprile 2004</DATE>, n. 864, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="161" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="48">GU L 161, pag. 48</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),</P><P>composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,</P><P>cancelliere: sig. H. Jung</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Contesto normativo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19660922">22 settembre 1966</DATE> il Consiglio ha adottato il regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione comune dei mercati nel settore dei grassi (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="172" DATE.PUB="1966" PAGE.FIRST="3025">GU L 172, pag. 3025</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>regolamento di base<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>). Il regolamento di base ha istituito, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati dell'olio di oliva articolata<?PAGE NO="II-3156"?> intorno ad un sistema di prezzi d'intervento, di contratti di stoccaggio, di aiuti alla produzione e al consumo.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>In seguito i meccanismi istituiti dal regolamento di base sono stati oggetto di numerose modifiche, segnatamente attraverso il regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19870702">2 luglio 1987</DATE>, n. 1915 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="183" DATE.PUB="1987" PAGE.FIRST="7">GU L 183, pag. 7</REF.DOC.OJ>), il regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="19980720">20 luglio 1998</DATE>, n. 1638 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="210" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="32">GU L 210, pag. 32</REF.DOC.OJ>), ed il regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="20010723">23 luglio 2001</DATE>, n. 1513, che modifica anche il regolamento n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="201" DATE.PUB="2001" PAGE.FIRST="4">GU L 201, pag. 4</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Tali modifiche, ispirate ai principi della riforma avviata nell'ambito della politica agricola comune (PAC), miravano in sostanza a sostituire il regime di sostegno dei prezzi e della produzione con un regime di sostegno dei redditi degli agricoltori. Tale riforma ha condotto, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli, all'adozione del regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="20030929">29 settembre 2003</DATE>, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="270" DATE.PUB="2003" PAGE.FIRST="1">GU L 270, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Parimenti, al fine di adattare le organizzazioni comuni di mercato nei settori dell'olio di oliva, del tabacco greggio, del luppolo e del cotone alla riforma della PAC, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="20040429">29 aprile 2004</DATE>, n. 864, che modifica il regolamento n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (versione rettificata <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="206" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="20">GU L 206, pag. 20</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3157"?><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Il regolamento n. 864/2004 ha abrogato il vecchio regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva per introdurre un sistema detto di <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>pagamento unico<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> o <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>aiuto disaccoppiato<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>, cioè un aiuto non legato alla quantità effettivamente prodotta di olio di oliva. Tuttavia, per talune categorie di produzione, un sistema detto <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>accoppiato<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> o legato alla produzione è stato mantenuto a talune condizioni ed entro certi limiti.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Quanto all'olio di oliva, l'art. 1, punto 7, del regolamento n. 864/2004 (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>disposizione impugnata<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>) ha modificato l'art. 37, n. 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedendo quale importo di riferimento per il calcolo dell'aiuto disaccoppiato <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro del regime di sostegno all'olio di oliva di cui all'allegato VI [del regolamento n. 1782/2003, come modificato], calcolata e adattata a norma dell'allegato VII [del regolamento n. 1782/2003, come modificato] durante le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Inoltre, l'art. 1, punto 11, del regolamento n. 864/2004 ha modificato l'art. 44, n. 2, del regolamento n. 1782/2003 considerando come ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto disaccoppiato le superfici a oliveta i cui impianti sono anteriori al <DATE ISO="19980501">1<HT TYPE="SUP">o</HT> maggio 1998</DATE>, salvo per Cipro e Malta, o i nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimento e conclusioni delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20040722">22 luglio 2004</DATE>, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3158"?><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Il ricorrente nella causa T-295/04, Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), è un'organizzazione professionale agricola costituita, a norma del suo statuto, per rappresentare, gestire e difendere gli interèssi professionali dei suoi membri nella provincia di Jaén (Spagna).</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>I ricorrenti nelle cause T-296/04 e T-297/04 sono produttori di olio di oliva beneficiari di aiuti in tale settore per le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20041029">29 ottobre 2004</DATE>, nell'ambito della causa T-295/04, e il <DATE ISO="20041129">29 novembre 2004</DATE>, nell'ambito delle cause T-296/04 e T-297/04, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20041115">15 novembre 2004</DATE>, la Commissione ha chiesto di intervenire in ciascuna delle cause di cui trattasi.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20050110">10 gennaio 2005</DATE> i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Con ordinanza <DATE ISO="20050606">6 giugno 2005</DATE>, e conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura, sentite le parti, le cause T-295/04, T-296/04 e T-297/04 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza, in ragione della loro connessione o addirittura dell'identico oggetto.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3159"?><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Nel ricorso i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare il ricorso irricevibile;</P></ITEM><ITEM><P>annullare la disposizione impugnata;</P></ITEM><ITEM><P>riservare la decisione sulle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Nelle sue eccezioni di irricevibilità il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare i ricorsi irricevibili;</P></ITEM><ITEM><P>condannare i ricorrenti alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Nelle sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio;</P></ITEM><ITEM><P>condannare il Consiglio alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3160"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>In diritto</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Il Consiglio sostiene che i ricorsi sono irricevibili per il motivo che i ricorrenti non sono individualmente interessati dalla disposizione impugnata.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Esso ricorda in proposito che una persona fisica o giuridica può essere legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un atto normativo di portata generale solo se è interessata del suddetto atto in ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e la identifica in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte <DATE ISO="20020725">25 luglio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-50/00 P" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6677">C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punti 36 e 37</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>I ricorrenti ribattono che sono legittimati ad agire con un ricorso di annullamento e che, pertanto, i loro ricorsi sono ricevibili.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>A tale riguardo essi contestano anzitutto la portata generale della disposizione impugnata facendo valere che si tratta, in realtà, di un insieme di decisioni individuali.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Così essi rilevano che l'unica funzione della disposizione impugnata è di fissare gli importi di riferimento costituenti la base di calcolo dell'aiuto nel settore dell'olio di oliva. Pertanto tale disposizione avrebbe per effetto immediato e diretto di informare ciascun produttore, da un lato, degli importi esatti cui ha diritto per le campagne di<?PAGE NO="II-3161"?> riferimento 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003 e, dall'altro - sulla base della media su quattro anni degli importi totali dei pagamenti accordatigli nel corso delle suddette campagne di riferimento —, dell'importo definitivo di aiuto che ha il diritto di ricevere.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Inoltre, secondo i ricorrenti, la disposizione impugnata produce effetti giuridici <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>diretti<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> solo nei confronti di una specifica categoria di soggetti, cioè gli agricoltori che hanno prodotto olio di oliva durante le suddette campagne.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>I ricorrenti ritengono pertanto di essere direttamente ed individualmente interessati dalla disposizione impugnata (sentenze della Corte <DATE ISO="19910516">16 maggio 1991</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-358/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2501">C-358/89, Extramet Industrie/Coniglio, Racc. pag. I-2501, punto 13</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20010531">31 maggio 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-41/99 P" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-4239">C-41/99 P, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. I-4239, punto 27</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20011122">22 novembre 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-452/98" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-8973">C-452/98, Nederlandse Antillen/Consiglio, Racc. pag. I-8973, punto 60</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Essi rilevano in particolare che hanno determinate loro peculiari qualità nei limiti in cui hanno prodotto olio di oliva nel corso del periodo di riferimento e, quindi, appartengono alla categoria di soggetti di diritto presa in considerazione dalla disposizione impugnata.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Peraltro, i ricorrenti fanno valere un danno economico per effetto dell'inserimento della campagna 1999/2000 ai fini del calcolo dell'aiuto nel settore dell'olio di oliva.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3162"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale statuisce sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente. Nel caso di specie il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti agli atti per pronunciarsi sulla domanda senza passare alla fase orale del procedimento.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 230, quarto comma, CE, il quale attribuisce ai singoli il diritto di impugnare qualsiasi decisione che, ancorché adottata in forma di regolamento, li riguarda direttamente e individualmente, ha lo scopo, in particolare, di evitare che, ricorrendo alla forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano impedire che il singolo impugni una decisione che lo riguarda direttamente e individualmente e di precisare, quindi, che la scelta della forma non può modificare la natura di un atto (sentenza della Corte <DATE ISO="19800617">17 giugno 1980</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="789/79+790/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="1949">789/79 e 790/79, Calpak e Società emiliana lavorazione frutta/Commissione, Race. pag. 1949, punto 7</REF.DOC.ECR>; ordinanze del Tribunale <DATE ISO="19970930">30 settembre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-122/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="II-1559">T-122/96, Federolio/Commissione, Racc. pag. II-1559, punto 50</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19991123">23 novembre 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-173/98" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-3357">T-173/98, Unión de Pequeños Agricultóres/Consiglio, Race, pag. II-3357, punto 34</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Nel caso di specie i ricorrenti rimettono in questione la natura regolamentare della disposizione impugnata facendo valere che essa deve essere vista come un insieme di decisioni individuali. Va quindi esaminata, in un primo tempo, la natura dell'art. 1, punto 7, del regolamento n. 864/2004.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3163"?><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Orbene, dalla giurisprudenza consolidata risulta anche che il criterio distintivo tra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi (sentenze della Corte <DATE ISO="19621214">14 dicembre 1962</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="16/62+17/62" YEAR="1962" PAGE.ECR="878">16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pagg. 878, 893</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="19821006">6 ottobre 1982</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="307/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="3463">307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 19</REF.DOC.ECR>, e ordinanza della Corte <DATE ISO="19951123">23 novembre 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-10/95 P" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-4149">C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28</REF.DOC.ECR>). Così un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (v. sentenze della Corte <DATE ISO="19891121">21 novembre 1989</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-244/88" YEAR="1989" PAGE.ECR="3811">C-244/88, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e a./Commissione, Racc. pag. 3811, punto 13</REF.DOC.ECR>, e Sadam Zuccherifìci e a./Consiglio, citata supra al punto 24, punto 24; ordinanza del Tribunale <DATE ISO="20040402">2 aprile 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-231/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="II-1051">T-231/02, Gonnelli e AIFO/Commissione, Race. pag. II-1051, punto 29</REF.DOC.ECR> e la giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Nel caso di specie il Tribunale considera che la disposizione impugnata costituisce un atto di portata generale e, di conseguenza, non può essere vista come un insieme di decisioni individuali.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Al riguardo va ricordato che la disposizione impugnata enuncia i criteri di calcolo dell'aiuto nel settore dell'olio di oliva nell'ambito del regolamento n. 1782/2003 (v. punto 6 supra).</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Occorre constatare che tali criteri sono enunciati in termini generali ed astratti. In effetti, il modo di calcolo degli importi di riferimento e dell'importo dell'aiuto è fissato senza tenere alcun conto della situazione specifica di ciascun produttore di olio di oliva interessalo dalle disposizioni impugnate, ma in applicazione di criteri oggettivi e generali.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Pertanto la disposizione impugnata si applica a situazioni definite in maniera oggettiva e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate<?PAGE NO="II-3164"?> in modo generale ed astratto. Va ricordato in proposito che le disposizioni di un atto si presumono applicarsi a situazioni determinate oggettivamente qualora tale applicazione si compia alla luce di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con le finalità di quest'ultimo (ordinanza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, citata supra al punto 29, punto 40).</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Nel caso di specie i ricorrenti sono interessati dalle disposizioni impugnate in ragione di un'obiettiva situazione di fatto, cioè la circostanza di aver prodotto olio di oliva nel corso del periodo di riferimento e fruito di un aiuto in base ad uno dei regimi di aiuto previsti dalla precedente legislazione. Orbene, tale situazione è definita in rapporto alla finalità medesima del regolamento contenente la disposizione impugnata, cioè l'instaurazione di un nuovo regime di aiuti nel settore dell'olio di oliva.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Inoltre, il fatto che la disposizione impugnata possa avere per effetto, segnatamente, di limitare il numero di operatori ammissibili a taluni aiuti subordinandone la concessione alla condizione che l'olio sia prodotto a partire da impianti esistenti prima di una data anteriore a quella della sua adozione e delle sua entrata in vigore non può automaticamente privare la suddetta disposizione della sua portata generale quando sia certo che la disposizione impugnata si applica a tutti gli operatori economici interessati che si trovino nella medesima situazione di fatto o di diritto oggettivamente definita (v., in tal senso, ordinanza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, citata supra al punto 29, punto 39). Orbene, i ricorrenti non hanno fornito la prova che l'applicazione della disposizione impugnata non avvenisse in questo modo.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Pertanto non può essere accolto l'argomento dei ricorrenti diretto a rimettere in questione la portata generale della disposizione impugnata e tratto dalla circostanza che quest'ultima concernerebbe soltanto una categoria specifica di agricoltori, cioè coloro che hanno prodotto olio di oliva nel corso del periodo di riferimento ed hanno fruito di uno dei regimi di aiuto previsti dalla precedente legislazione. In effetti, i ricorrenti sono interessati indistintamente dalla disposizione impugnata sulla base di dati puramente oggettivi ed astratti.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3165"?><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Pertanto la disposizione impugnata costituisce un atto di natura regolamentare e non può quindi essere considerata come un insieme di decisioni individuali indirizzate ai ricorrenti.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Una conclusione siffatta non può essere rimessa in questione dall'asserzione dei ricorrenti secondo cui la disposizione impugnata li informa in merito all'importo definitivo dell'aiuto loro attribuito su base individuale.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>In effetti, la Corte ed il Tribunale hanno considerato un atto come un insieme di decisioni individuali in ipotesi ben diverse dal caso di specie. Così un atto impugnato, adottato nella forma di un atto di portata generale, è reputato costitutivo di un insieme di decisioni individuali dal momento che è stato adottato al fine di rispondere a domande individuali di modo che l'atto impugnato incide sulla situazione giuridica di ciascun autore delle suddette domande (sentenze della Corte <DATE ISO="19901106">6 novembre 1990</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-354/87" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-3847">C-354/87, Weddel/Commissione, Race. pag. I-3847, punti 20-23</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19710513">13 maggio 1971</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="41/70—44/70" YEAR="1971" PAGE.ECR="411">41/70-44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Race. pag. 411, punti 13-22</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Orbene, nelle presenti cause, l'obiettivo e l'effetto giuridico della disposizione impugnata non sono di decidere sul seguito da dare alle domande individuali degli operatori presso le autorità nazionali ai fini della concessione di un aiuto nel settore dell'olio di oliva. In effetti, essa è stata adottata non al fine di pervenire ad un risultalo specifico con riguardo a determinati soggetti di diritto, ma per trarre le conseguenze di una situazione obiettiva di fatto relativa all'applicazione di un nuovo regime di aiuto nel settore dell'olio di oliva ai produttori di olio di oliva nel corso del periodo di riferimento che hanno fruito di un regime di aiuto a norma della precedente legislazione (v., in tal senso, sentenza della Corte <DATE ISO="19990121">21 gennaio 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-73/97 P" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-185">C-73/97 P, Francia/Comafrica e a., Race. pag. I-185, punti 34-38</REF.DOC.ECR>; sentenze del Tribunale <DATE ISO="20000222">22 febbraio 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-138/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="II-341">T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Race. pag. II-341, punto 55</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20010712">12 luglio 2001</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-198/95+T-171/96+T-230/97+T-174/98+T-225/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="II-1975">T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Race. pag. II-1975, punto 106</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3166"?><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Ne risulta che la disposizione impugnata costituisce un atto di portata generale.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>Ciò nonostante è stato ripetutamente dichiarato che il fatto che l'atto impugnato abbia, per sua natura, un carattere normativo e non costituisca una decisione ai sensi dell'art. 249 CE non è sufficiente, di per sé, ad escludere la possibilità per un singolo di presentare un ricorso di annullamento contro tale atto (v. sentenze della Corte <DATE ISO="19940518">18 maggio 1994</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-309/89" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-1853">C-309/89, Codorniu/Consiglio, Race. pag. I-1853, punto 19</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20011122">22 novembre 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-451/98" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-8949">C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punto 49</REF.DOC.ECR>; ordinanza Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 31, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>Infatti, in talune circostanze, anche un atto di portata generale che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare direttamente e individualmente taluni di essi (sentenze Extramet Industrie/Consiglio, citata supra al punto 24, punto 13, e Codorniu/Consiglio, citata supra al punto 44, punto 19; ordinanze del Tribunale <DATE ISO="20020910">10 settembre 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-223/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="II-3259">T-223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Race. pag. II-3259, punto 29</REF.DOC.ECR>, e Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 31, punto 32).</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>A tale effetto una persona fisica o giuridica può sostenere di essere direttamente e individualmente interessata da un atto solo se è colpita dall'atto di cui trattasi in ragione di determinate qualità ad essa peculiari o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e, per questo, la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (sentenza della Corte <DATE ISO="19630715">15 luglio 1963</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="25/62" YEAR="1963" PAGE.ECR="195">25/62, Plaumann/Commission, Race. pagg. 195, 220</REF.DOC.ECR>, e ordinanza della Corte <DATE ISO="20031212">12 dicembre 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-258/02 P" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-15105">C-258/02 P, Bactria/Commissione, Race. pag. I-15105, punto 34</REF.DOC.ECR>; ordinanza Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 31, punto 35).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3167"?><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è legittimata a proporre un ricorso di annullamento (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, citata supra al punto 19, punto 37 e ordinanza Asocarne/Consiglio, citata supra al punto 31, punto 26).</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Conseguentemente occorre verificare se, nel caso di specie, i ricorrenti siano interessati dalla disposizione impugnata in ragione di determinate qualità ad essi peculiari o di una situazione di fatto che li distingue da chiunque altro.</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Va dunque esaminata, in primo luogo, la ricevibilità del ricorso proposto nella causa T-295/04, proposto dall'ASAJA, organizzazione professionale agricola incaricata della difesa e della rappresentanza degli interessi dei suoi membri.</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>Occorre ricordare, in proposito, che la ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati da un'associazione di categoria costituita per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri può essere ammessa in tre tipi di situazioni, cioè, anzitutto, quando una disposizione di natura normativa le riconosca espressamente una serie di facoltà di carattere processuale, in secondo luogo, quando l'associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata dall'atto di cui è richiesto l'annullamento, e, in terzo luogo, quando essa rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, sono legittimate ad agire (ordinanze del Tribunale Federolio/Commissione, citata supra al punto 29, punto 61; <DATE ISO="19981208">8 dicembre 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-38/98" YEAR="1998" PAGE.ECR="II-4191">T-38/98, ANB e a./Consiglio, Racc. pag. II-4191, punto 25</REF.DOC.ECR>; Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, citata supra al punto 29, punto 47, e <DATE ISO="20041210">10 dicembre 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-196/03" YEAR="2004" PAGE.ECR="II-4263">T-196/03, EFfCI/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II-4263, punto 42</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-3168"?><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>Nel caso di specie occorre constatare che l'ASAJA non può avvalersi di alcuna delle tre ipotesi summenzionate al fine di giustificare la ricevibilità del suo ricorso di annullamento.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>Il Tribunale constata al riguardo che, in primo luogo, l'ASAJA non rivendica alcun diritto di natura processuale che in materia di organizzazione comune dei mercati dell'olio di oliva le riconoscerebbe il diritto comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>Lo stesso dicasi circa la terza ipotesi comportante la ricevibilità di un ricorso nei limiti in cui, secondo costante giurisprudenza, un'associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di singoli non può considerarsi individualmente interessata quando questi ultimi non lo sono individualmente (ordinanza della Corte <DATE ISO="19971218">18 dicembre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-409/96 P" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-7531">C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Race. pag. I-7531, punto 45</REF.DOC.ECR>, e ordinanza del Tribunale <DATE ISO="19990429">29 aprile 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-78/98" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-1377">T-78/98, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e a./Commissione, Race. pag. II-1377, punti 36 e 37</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Tuttavia l'associazione ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova che permetta di concludere che i suoi membri sono toccati dalla disposizione impugnata in ragione di determinate qualità ad essi peculiari o di una situazione di fatto che li distingue da chiunque altro.</TXT></NP><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>Relativamente alla seconda ipotesi, nessun elemento figurante nel fascicolo permette di concludere che l'ASAJA sia identificata, con riguardo alla disposizione impugnata, in ragione del pregiudizio arrecato alla sua posizione di negoziatrice dell'atto di cui è richiesto l'annullamento.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3169"?><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>Ne deriva che l'ASAJA non può ritenersi individualmente interessata ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 50 supra.</TXT></NP><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>Trattandosi, in secondo luogo, della ricevibilità dei ricorsi proposti nelle cause T-296/04 e T-297/04 da produttori di olio di oliva, il Tribunale considera che neppure questi ultimi possono essere individualmente interessati dalla disposizione impugnata.</TXT></NP><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>In effetti, i ricorrenti nelle cause T-296/04 e T-297/04 sono interessati dalla disposizione impugnata solo in ragione della loro condizione oggettiva di produttori di olio di oliva, nel corso del periodo di riferimento, e di beneficiari di uno dei regimi di aiuto previsti dalla precedente legislazione e ad allo stesso titolo di qualsiasi altro produttore di olio di oliva preso in considerazione dalla disposizione impugnata. Nessuna qualità particolare o situazione di fatto caratterizza quindi tali ricorrenti rispetto agli altri operatori economici appartenenti alla categoria di soggetti di cui alla disposizione impugnata.</TXT></NP><NP><NO.P>59</NO.P><TXT>Va in proposito ricordato che, come ha fatto valere il Consiglio nelle sue eccezioni di irricevibilità, la disposizione impugnata, in quanto stabilisce i criteri di calcolo dell'aiuto nel settore dell'olio di oliva, è indistintamente applicabile a tutti i produttori interessati indipendentemente dalla quantità effettivamente prodotta da questi ultimi, anzi da qualsiasi produzione, durante il periodo di riferimento.</TXT></NP><NP><NO.P>60</NO.P><TXT>Va inoltre rilevato che, alla luce della giurisprudenza, la circostanza che un atto generale possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarlo in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dal momento in cui l'applicazione di tale atto si svolga in forza di una situazione<?PAGE NO="II-3170"?> determinata oggettivamente (v. sentenza ACAV e a./Consiglio, citata supra al punto 42, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie, anche se la disposizione impugnata può produrre effetti che differiscono a seconda del produttore di olio di oliva interessato, tale circostanza non può essere sufficiente per dimostrare che i ricorrenti hanno peculiari qualità o si trovano in una situazione di fatto che li caratterizzano rispetto ad altri produttori.</TXT></NP><NP><NO.P>61</NO.P><TXT>Per di più, pur supponendo che i ricorrenti, grazie all'applicazione della disposizione impugnata, non siano più ammissibili all'aiuto in questione nel settore dell'olio di oliva, essi non possono essere individualmente interessati dalla suddetta disposizione. Infatti, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti non è sufficiente a far ritenere che siano individualmente interessati da tale atto (ordinanze <DATE ISO="19990915">15 settembre 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-11/99" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-2653">T-11/99, Van Parys e a./Commissione, Racc. pag. II-2653, punti 50 e 51</REF.DOC.ECR>, e Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 31, punto 45).</TXT></NP><NP><NO.P>62</NO.P><TXT>Inoltre, anche se emergesse un'inammissibilità siffatta, resterebbe comunque il fatto che conseguenze analoghe deriverebbero per gli altri produttori di olio di oliva di cui alla disposizione impugnata (v., in tal senso, sentenza della Corte <DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-142/00 P" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-3483">C-142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I-3483, punto 77</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>63</NO.P><TXT>Risulta dalle considerazioni precedenti che i ricorrenti nelle cause T-296/04 e T-297/04 non sono individualmente interessati dalla disposizione impugnata.</TXT></NP><NP><NO.P>64</NO.P><TXT>Tale conclusione non può essere infirmata dall'asserzione dei ricorrenti, nelle tre cause di cui trattasi, fondata sul pregiudizio derivante dai criteri enunciati nella disposizione impugnata ai fini del calcolo dell'aiuto nel settore dell'olio di oliva.</TXT></NP><?PAGE NO="II-3171"?><NP><NO.P>65</NO.P><TXT>Occorre constatare in proposito che tale affermazione rientra nell'esame del merito e non in quello della ricevibilità.</TXT></NP><NP><NO.P>66</NO.P><TXT>A fini di ulteriore completezza, ammettendo che tale argomento si rivelasse fondato, il Tribunale considera che i ricorrenti sarebbero eventualmente penalizzati allo stesso modo di qualsiasi produttore di olio di oliva interessato dalla disposizione impugnata. Infatti, i ricorrenti non forniscono la prova di circostanze che consentano di ritenere che il danno asseritamente subito sia tale da individuarli rispetto a qualsiasi altra persona interessata dalla disposizione (v., in tal senso, ordinanza Gonnelli e AIFO/Commissione, citata supra al punto 31, punti 43-45).</TXT></NP><NP><NO.P>67</NO.P><TXT>Alla luce di quanto precede, poiché i ricorrenti non soddisfano una delle condizioni di ricevibilità di cui all'art. 230, quarto comma, CE, non occorre esaminare la questione se siano direttamente interessati dalla disposizione impugnata.</TXT></NP><NP><NO.P>68</NO.P><TXT>Pertanto i ricorsi proposti nelle cause T-295/04, T-296/04 e T-297/04 devono essere dichiarati irricevibili senza che occorra statuire sull'istanza d'intervento proposta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte <DATE ISO="20010705">5 luglio 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-341/00 P" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-5263">C-341/00 P, Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione, Racc. pag. I-5263, punti 35-37</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>69</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-3172"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Terza Sezione)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>I ricorsi sono dichiarati irricevibili.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Non occorre statuire sull'istanza d'intervento della Commissione.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="20050908">8 settembre 2005</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>M. Jaeger</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>