22.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/1


REGOLAMENTO (UE) N. 945/2010 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2010

recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2011 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’UE e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), (1) in particolare l’articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione (3), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2011. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, la dotazione finanziaria massima messa a disposizione per l’esecuzione della rispettiva parte del piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte detenute dagli organismi d’intervento.

(2)

Gli Stati membri che partecipano al piano di distribuzione per l’esercizio 2011 hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste in conformità dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 807/2010.

(3)

Ai fini della ripartizione delle risorse è necessario tener conto dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(4)

L’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 807/2010 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per poter acquistare sul mercato i prodotti che risultino temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Dato che le scorte di burro attualmente detenute dagli organismi d’intervento non sono sufficienti per coprire le assegnazioni, occorre stabilire gli stanziamenti che permettano di acquistare sul mercato i quantitativi necessari per attuare il piano di distribuzione per l’esercizio finanziario 2011.

(5)

Secondo l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 807/2010, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato. Non essendovi attualmente disponibilità di riso nelle scorte di intervento, è quindi opportuno autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.

(6)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 807/2010 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte d’intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intra-UE necessari all’esecuzione del piano per il 2011, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010.

(7)

Inoltre, tenuto conto dell’andamento del mercato dei cereali e ai fini di una gestione efficace e tempestiva delle scorte d’intervento di cereali da parte della Commissione, è opportuno, per i trasferimenti intra-UE, che gli Stati membri fornitori comunichino rapidamente alla Commissione i quantitativi di ciascun tipo di cereale detenuti all’intervento nel loro territorio che saranno riservati all’attuazione del piano di distribuzione per il 2011.

(8)

Data la complessità d’esecuzione del piano di distribuzione del 2011, che richiede un elevato volume di trasferimenti intra-UE, è opportuno aumentare il margine del 5 % previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010.

(9)

Per garantire che i prodotti provenienti dalle scorte d’intervento non entrino nel mercato in un momento dell’anno poco opportuno, occorre abbreviare i periodi previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010 durante i quali i prodotti possono essere ritirati dalle scorte d’intervento.

(10)

Tenuto conto degli ingenti quantitativi di prodotti che devono essere ritirati dalle scorte d’intervento e dell’elevato volume di trasferimenti intra-UE, è opportuno derogare al termine di sessanta giorni previsto per il prelievo dei prodotti dalle scorte d’intervento in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 807/2010.

(11)

A causa dell’attuale situazione del mercato nel settore dei cereali, caratterizzata da un basso livello dei prezzi, è opportuno, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, aumentare la cauzione che deve essere costituita dall’aggiudicatario della fornitura di cereali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010.

(12)

Per l’esecuzione del piano annuale di distribuzione occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(13)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010, al momento di redigere il piano annuale di distribuzione la Commissione ha consultato le principali organizzazioni che si occupano degli indigenti nell’UE.

(14)

Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2011 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell’UE, prevista dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità del piano annuale di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.

È autorizzato il ricorso ai cereali in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010.

Articolo 2

Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto di burro sul mercato UE, secondo quanto richiesto dal piano di cui all’articolo 1, sono stabiliti nell’allegato II.

Articolo 3

1.   Il trasferimento intra-UE dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall’articolo 8 del regolamento (UE) n. 807/2010.

2.   In caso di trasferimento intra-UE di cereali, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri fornitori comunicano alla Commissione i quantitativi di ciascun tipo di cereale detenuti dai rispettivi organismi d’intervento che sono riservati all’esecuzione del piano di distribuzione del 2011.

Articolo 4

In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011 il ritiro di burro e latte scremato in polvere dalle scorte d’intervento è effettuato dal 1o giugno al 30 settembre 2011.

Tuttavia il primo comma non si applica alle assegnazioni di quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate.

Per il piano di distribuzione del 2011, il termine di sessanta giorni per il prelievo dei prodotti ritirati previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applica nel caso del burro e del latte scremato in polvere.

Articolo 5

In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011 il 70 % delle scorte di cereali detenute dagli organismi d’intervento deve essere ritirato anteriormente al 1o giugno 2011.

Per il piano di distribuzione del 2011, il termine di sessanta giorni per il prelievo dei prodotti ritirati previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applica nel caso dei cerali.

Articolo 6

In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, quinto comma, e all’articolo 8, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011, prima di ritirare i cereali dalle scorte d’intervento, l’aggiudicatario costituisce una cauzione pari a 150 EUR/tonnellata.

Articolo 7

In deroga all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010, si procede a una revisione del piano di distribuzione del 2011 se le modifiche giustificate riguardano almeno il 10 % dei quantitativi o dei valori previsti per prodotto nel piano dell’UE.

Articolo 8

Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all’articolo 1 del presente regolamento, la data del fatto generatore ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1o ottobre 2010.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente,

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)   GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.


ALLEGATO I

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2011

a)

Risorse finanziarie messe a disposizione per l’attuazione del piano del 2011 in ciascuno Stato membro:

(in EUR)

Stato membro

Ripartizione

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Totale

480 000 000

b)

Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento dell’UE ai fini della distribuzione negli Stati membri limitatamente ai massimali di cui alla lettera a) del presente allegato:

(in tonnellate)

Stato membro

Cereali

Burro

Latte scremato in polvere

Zucchero

Belgique/België

74 030

—

1 687

 

България

103 318

—

—

 

Česká Republika (*1)

401

—

—

9

Eesti (*2)

7 068

—

—

 

Eire/Ireland

250

109

—

 

Elláda

88 836

976

—

 

España

305 207

—

23 507

 

France

491 108

—

11 305

 

Italia

467 683

—

28 281

 

Latvija

50 663

—

730

 

Lietuva

61 000

—

704

 

Luxembourg (*3)

—

—

—

 

Magyarország

132 358

—

—

 

Malta

5 990

—

—

 

Polska

441 800

—

15 686

 

Portugal

61 906

458

5 000

 

România

370 000

—

5 600

 

Slovenija

14 159

—

500

 

Slovakia

45 000

—

—

 

Suomi/Finland

38 500

—

899

 

Totale

2 759 277

1 543

93 899

9


(*1)  Stanziamento per Česká Republika per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato dell’UE: 37 356 EUR e per l’acquisto di burro sul mercato dell’UE: 33 263 EUR

(*2)  Stanziamento per Eesti per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato dell’UE: 7 471 EUR e per l’acquisto di burro sul mercato dell’UE: 18 627 EUR

(*3)  Stanziamento per Luxembourg per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato dell’UE: 101 880 EUR


ALLEGATO II

Stanziamenti messi a disposizione degli stati membri per l’acquisto di burro sul mercato dell’UE:

(in EUR)

Stato membro

Burro

Éire/Ireland

867 046

Elláda

7 835 710

Portugal

3 666 327

Totale

12 369 083


ALLEGATO III

a)   

Trasferimenti intra-UE di cereali autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2011:

 

Quantitativo

(tonnellate)

Detentore

Destinatario

1.

39 080

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

2.

57 631

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

Държавен фонд «Земеделие» — Разплащателна агенция, България

3.

250

FranceAgriMer, France

OFI, Ireland

4.

88 836

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

5.

305 207

FranceAgriMer, France

FEGA, España

6.

467 683

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

7.

27 670

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

8.

5 990

AMA, Austria

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

9.

75 912

BLE, Deutschland

ARR, Polska

10.

61 906

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

11.

146 070

SZIF, Česká republika

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

162 497

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

13.

14 159

AMA, Austria

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

b)   

Trasferimenti intra-UE di latte scremato in polvere autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2011:

 

Quantitativo

(tonnellate)

Detentore

Destinatario

1.

23 507

OFI, Ireland

FEGA, España

2.

28 281

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

3.

730

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

4.

13 090

BLE, Deutschland

ARR, Polska

5.

4 393

FranceAgriMer, France

IFAP I.P., Portugal

6.

5 600

BLE, Deutschland

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

7.

500

SZIF, Česká republika

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

c)   

Trasferimenti intra-UE di burro autorizzati nell’ambito del piano per l’esercizio 2011:

 

Quantitativo

(tonnellate)

Detentore

Destinatario

1.

109

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

OFI, Ireland

2.

181

PRIA, Eesti

OPEKEPE, Elláda

3.

795

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

OPEKEPE, Elláda

4.

458

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

IFAP I.P., Portugal