COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.7.2024
COM(2024) 324 final
2024/0188(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Somalia
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti, la Commissione deve valutare regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferire al Consiglio in merito.
Sulla base di tali valutazioni e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e delle relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, la Commissione può concludere che il paese terzo non coopera a sufficienza e che pertanto occorre intervenire. In tal caso, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospende l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini di tale paese terzo. La Commissione continua ad adoperarsi costantemente per migliorare la cooperazione con il paese terzo interessato.
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Il caso della Somalia
La cooperazione con la Somalia in materia di riammissione dei suoi cittadini il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'UE è irregolare rimane insufficiente, come riferito dagli Stati membri e come dimostrano il basso tasso di rimpatrio (ossia il numero di rimpatri eseguiti rispetto al numero di decisioni di rimpatrio emesse nei confronti dei cittadini del paese terzo, pari al 4 % nel 2023) e la diminuzione del tasso di rilascio complessivo (ossia il numero di documenti di viaggio rilasciati dal paese terzo rispetto al numero di richieste di riammissione presentate dagli Stati membri).
Quasi tutti gli Stati membri incontrano difficoltà persistenti nell'instaurare un dialogo e un'interazione significativi con la Somalia in materia di riammissione, specialmente per quanto riguarda i rimpatri forzati.
Nel quadro delle valutazioni continue effettuate dalla Commissione sulla base dei dati e delle informazioni forniti dagli Stati membri, delle discussioni in seno ai pertinenti gruppi di lavoro e gruppi di esperti del Consiglio, e delle valutazioni effettuate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, gli Stati membri hanno segnalato una serie di difficoltà che ostacolano le varie fasi del processo di riammissione, tra cui l'identificazione dei cittadini somali, il rilascio di documenti di viaggio provvisori e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio. Le risposte inesistenti o molto lente della Somalia alle richieste di riammissione degli Stati membri rendono il processo di identificazione molto complicato e quindi raramente permettono di arrivare al rilascio di documenti di viaggio o all'organizzazione di operazioni di rimpatrio. Nel 2023 gli Stati membri hanno tentato di organizzare un numero esiguo di operazioni di rimpatrio a causa della mancanza di cooperazione della Somalia durante l'intero processo.
A seguito delle precedenti valutazioni di cui all'articolo 25 bis del codice dei visti, l'UE ha cercato di rafforzare l'interazione con la Somalia per affrontare gli ostacoli alla cooperazione in materia di riammissione. L'UE ha ripetutamente espresso alle autorità competenti la necessità di migliorare la cooperazione in tale ambito, tanto verbalmente quanto per iscritto e a livello sia politico sia tecnico, a Bruxelles e a Mogadiscio. Tuttavia tale dialogo non ha permesso di migliorare la cooperazione come necessario.
Sulla base di quanto precede, tenuto conto della mancanza di miglioramenti nonostante le continue misure adottate finora dall'UE e dai suoi Stati membri per migliorare la cooperazione in materia di riammissione, e delle relazioni generali dell'UE con la Somalia, si ritiene che la cooperazione della Somalia con l'UE in materia di riammissione non sia sufficiente e che occorra intervenire.
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Le relazioni generali dell'Unione con la Somalia
La Somalia è un partner importante per l'UE nella regione del Corno d'Africa. Il partenariato integrato dell'UE con la Somalia si situa nell'ambito della strategia dell'UE per il Corno d'Africa, che si basa sullo sviluppo sociale e umano, sugli scambi, sull'integrazione regionale, sulla pace e sulla sicurezza. Secondo l'UNHCR, la Somalia ospita 30 000 rifugiati e quasi tre milioni di sfollati interni.
L'UE ha effettuato investimenti significativi e globali a favore della stabilità della Somalia, elargendo più di 3,5 miliardi di EUR a titolo di sostegno per il periodo 2014-2022. Nel maggio 2023 il governo ha concordato una tabella di marcia operativa congiunta, che definisce i settori prioritari e che funge da elemento centrale dell'interazione tra la Somalia e l'UE. Essa si articola in tre pilastri: politica inclusiva e democratizzazione, sicurezza e stabilizzazione e crescita socioeconomica.
Il programma di sostegno al bilancio Somalia State and Resilience Building Contract (SRBC) è stato fondamentale per consentire alla Somalia di raggiungere il punto di completamento in ordine al processo dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) nel dicembre 2023, grazie all'attuazione di riforme fondamentali quali una migliore gestione della liquidità, la gestione delle finanze pubbliche, la modernizzazione dell'amministrazione doganale e fiscale e l'agevolazione del pagamento degli arretrati nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.
Il paese gode dell'accesso al mercato europeo in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del regime "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms).
Il programma indicativo pluriennale (PIP) per la Somalia nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) per il periodo 2021-2024 dispone di 257 milioni di EUR ed è volto ad affrontare le cause profonde dell'instabilità e della fragilità, consentire l'avanzamento dei processi di consolidamento dello Stato, sostenere uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile, nonché mitigare gli effetti delle catastrofi naturali e degli sfollamenti sui gruppi più vulnerabili.
La Somalia è membro dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e sta attualmente sostituendo il Sudan nel comitato direttivo del processo di Khartoum. Il 6 giugno 2023 la Somalia è stata eletta membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2025-2026.
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Le misure in materia di visti
Ambito di applicazione delle misure
La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe sospendere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del codice dei visti nei confronti dei cittadini somali. La sospensione tuttavia non dovrebbe applicarsi ai familiari somali di cittadini (mobili) dell'UE soggetti alla direttiva 2004/38/CE e ai familiari somali di cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese terzo interessato, dall'altro. Analogamente la sospensione non dovrebbe applicarsi ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo di recesso, a condizione che i familiari abbiano il diritto di presentare domanda di visto in virtù dell'accordo di recesso per raggiungere il beneficiario di tale accordo nello Stato ospitante.
In Somalia non è presente né rappresentato alcuno Stato membro per il rilascio dei visti. Attualmente sei Stati membri non riconoscono nessun documento di viaggio rilasciato dalla Somalia e altri sette riconoscono solo i passaporti diplomatici o di servizio. Non è possibile apporre un visto su un passaporto non riconosciuto da uno Stato membro per consentire al titolare di recarsi in tale Stato. Se uno Stato membro appone un visto su un documento di viaggio somalo che riconosce, tale visto è valido solo per il territorio degli Stati membri che riconoscono il documento di viaggio e non per l'intero spazio Schengen. I cittadini somali in possesso di documenti di viaggio non riconosciuti dovrebbero pertanto procurarsi documenti di viaggio rilasciati da un altro paese se intendono recarsi in uno o più Stati membri che non riconoscono tali documenti. Gli Stati membri che non riconoscono un documento possono anche apporvi un visto con validità territoriale limitata su un foglio distinto; tuttavia questa soluzione è raramente utilizzata nella pratica, in quanto le domande di visto basate su un documento di viaggio non riconosciuto sono generalmente considerate inammissibili, a meno il viaggio non sia giustificato da circostanze eccezionali (ad esempio motivi umanitari).
I cittadini somali hanno presentato 1 600 domande di visto nel 2022 e 2 600 nel 2023, per le quali nei due anni sono stati rilasciati rispettivamente 1 000 e 1 600 visti.
Contenuto delle misure in materia di visti
La mancata cooperazione della Somalia in materia di riammissione giustifica la sospensione temporanea di tutti gli articoli citati all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare, di cui all'articolo 14, paragrafo 6; sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (che di conseguenza esclude anche l'applicazione della norma che autorizza la proroga di detto termine fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi: il normale periodo di trattamento sale quindi a 45 giorni); sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater; e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).
Periodo di applicazione delle misure in materia di visti
Il codice dei visti stabilisce che le misure in materia di visti si applicano temporaneamente, ma non prevede alcun obbligo di indicare un periodo specifico di applicazione nella decisione di esecuzione. Tuttavia, a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 6, del codice dei visti la Commissione deve valutare continuamente i progressi nella cooperazione in materia di riammissione sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, anche per quanto riguarda l'assistenza fornita nell'identificazione di persone che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, nel tempestivo rilascio di documenti di viaggio e nell'organizzazione delle operazioni di rimpatrio. La Commissione deve riferire se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato in materia di riammissione e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare la decisione di esecuzione. Se invece le misure in materia di visti stabilite dalla decisione di esecuzione si rivelano inefficaci, si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di attivare la seconda fase del meccanismo di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti.
A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 7, del codice dei visti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione la Commissione deve riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi conseguiti nella cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La decisione proposta è coerente con il codice dei visti, che stabilisce le norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'UE promuove un approccio globale in materia di migrazione e sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi, garantendo il rispetto di tutti i diritti e gli obblighi fondamentali in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Uno dei pilastri del patto sulla migrazione e l'asilo adottato nel maggio 2024, che offre un approccio globale volto a rafforzare e integrare le principali politiche dell'UE in materia di migrazione, asilo, gestione delle frontiere e integrazione, è integrare la migrazione nei partenariati internazionali per prevenire le partenze irregolari, contrastare il traffico di migranti, cooperare in materia di riammissione e promuovere percorsi legali.
La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante di tale politica. Per rafforzare tali partenariati globali e garantire la piena cooperazione dei paesi terzi, il Consiglio europeo ha invitato l'UE a fare leva su tutti gli strumenti di cui dispone, anche in materia di cooperazione allo sviluppo, commercio e visti.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
Le misure proposte, volte a migliorare la cooperazione della Somalia in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono proporzionate all'obiettivo perseguito. Tali misure non pregiudicano la possibilità di chiedere e ottenere un visto, ma riguardano alcuni aspetti della procedura di rilascio dei visti. Inoltre alcune categorie di persone sono escluse dall'ambito di applicazione della presente decisione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
Le misure proposte non pregiudicano la possibilità di chiedere e ottenere visti e rispettano tutti i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della decisione di esecuzione proposta.
I paragrafi 1 e 2 specificano che essa si applica solo ai cittadini della Somalia soggetti all'obbligo del visto e non a quelli esenti da tale obbligo sulla base dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.
Il paragrafo 3 esonera dall'ambito di applicazione della decisione proposta i richiedenti che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE e i familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il paese terzo interessato, dall'altra. Anche i familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo di recesso sono esonerati dall'ambito di applicazione della decisione proposta, a condizione che i familiari abbiano il diritto di presentare domanda di visto in virtù dell'accordo di recesso per raggiungere il beneficiario di tale accordo nello Stato ospitante.
Il paragrafo 4 specifica che la decisione proposta lascia impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri.
L'articolo 2 stabilisce che per i cittadini della Somalia che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione proposta è temporaneamente sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice dei visti:
–la possibilità per gli Stati membri di derogare all'obbligo di presentare la serie completa dei documenti giustificativi; di conseguenza tutti i richiedenti dovranno presentare l'intera serie dei documenti giustificativi comprovanti il rispetto delle condizioni d'ingresso stabilite dal codice frontiere Schengen;
–la possibilità per gli Stati membri di esentare dal pagamento dei diritti per i visti i titolari di passaporti diplomatici e di servizio; a questa categoria di richiedenti si applicheranno i normali diritti per i visti, pari a 90 EUR;
–il termine ordinario di trattamento di 15 giorni per adottare una decisione su una domanda: che gli Stati membri disporranno pertanto di 45 giorni per decidere;
–le norme sul rilascio dei visti per ingressi multipli; di conseguenza, in linea di principio, saranno rilasciati soltanto visti per un solo ingresso.
L'articolo 3 specifica che le misure entrano in vigore alla data di notifica della decisione agli Stati membri.
L'articolo 4 contiene l'elenco dei destinatari della decisione proposta, ossia gli Stati membri interessati.
2024/0188 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La cooperazione in materia di riammissione con la Somalia è stata valutata insufficiente ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. Occorrono miglioramenti significativi nella cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, per garantire fra l'altro che la Somalia cooperi efficacemente, in modo tempestivo e prevedibile, nell'identificazione, nel rilascio di documenti di viaggio provvisori e nelle operazioni di rimpatrio, sia per i rimpatri volontari che per quelli forzati.
(2)Salvo pochissime eccezioni, gli Stati membri incontrano difficoltà persistenti dovute alla mancanza di interlocutori chiari e di risposte alle domande di riammissione e di rilascio di documenti di viaggio provvisori, specialmente per quanto riguarda i rimpatri forzati.
(3)Tenuto conto delle misure finora adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione, e delle relazioni generali tra l'Unione e la Somalia, la cooperazione della Somalia con l'Unione in materia di riammissione non è ritenuta sufficiente e occorre pertanto intervenire.
(4)Dovrebbe pertanto essere temporaneamente sospesa l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 per i cittadini della Somalia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'obiettivo è incoraggiare le autorità somale a intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.
(5)Le disposizioni temporaneamente sospese dovrebbero essere quelle di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009: sospensione della possibilità di derogare ai requisiti relativi ai documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare di cui all'articolo 14, paragrafo 6, sospensione del periodo generale di 15 giorni di calendario per il trattamento delle domande di cui all'articolo 23, paragrafo 1 (e conseguente esclusione dell'applicazione della norma che autorizza la proroga di tale periodo fino a un massimo di 45 giorni soltanto in singoli casi, cosicché il normale periodo di trattamento sale a 45 giorni), sospensione del rilascio di visti per ingressi multipli di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, e sospensione dell'esenzione facoltativa dal pagamento dei diritti per i visti per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio di cui all'articolo 16, paragrafo 5, lettera b).
(6)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE, né ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo. Lo stesso vale per i familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (accordo di recesso), a condizione che il familiare abbia il diritto di raggiungere il beneficiario dell'accordo di recesso nello Stato ospitante e presenti domanda di visto a tal fine.
(7)Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto la sospensione temporanea non dovrebbe applicarsi ai cittadini della Somalia richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze.
(8)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare la possibilità di chiedere e ottenere un visto nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(9)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(10)La presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(11)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio.
(12)Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio.
(13)Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio.
(14)Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1.La presente decisione si applica ai cittadini della Somalia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.
2.La presente decisione non si applica ai cittadini della Somalia esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1806 o per i quali gli Stati membri hanno previsto deroghe all'obbligo del visto conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.
3.La presente decisione non si applica ai cittadini della Somalia che sono:
(a)familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE quando accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione; o
(b)familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo; o
(c)familiari di un cittadino del Regno Unito che è beneficiario dell'accordo di recesso, a condizione che i familiari abbiano il diritto di raggiungere il beneficiario di tale accordo nello Stato ospitante e presentino domanda di visto a tal fine.
4.La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
(a)in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
(b)in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;
(c)in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità;
(d)in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia, come modificato da ultimo.
Articolo 2
È temporaneamente sospesa l'applicazione delle disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 810/2009:
a)
articolo 14, paragrafo 6;
b)
articolo 16, paragrafo 5, lettera b);
c)
articolo 23, paragrafo 1;
d)
articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 4
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente