52000PC0632

Proposta di decisione del Consiglio che abilita la Commissione ad accordare un aiuto finanziario alla Grecia finalizzato ad attenuare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti concessi dalla BEI per la ricostruzione della regione devastata dal terremoto del settembre 1999 /* COM/2000/0632 def. - CNS 2000/0255 */

Gazzetta ufficiale n. 062 E del 27/02/2001 pag. 0112 - 0112


Proposta di DECISIONE del Consiglio che abilita la Commissione ad accordare un aiuto finanziario alla Grecia finalizzato ad attenuare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti concessi dalla BEI per la ricostruzione della regione devastata dal terremoto del settembre 1999

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 7 settembre 1999 un terremoto del grado 5,9 della scala Richter ha colpito l'intera regione dell'Attica, in particolare i sobborghi occidentali e nordoccidentali di Atene, provocando vittime e arrecando gravi danni ai fabbricati e alla produzione industriale. Migliaia di abitazioni sono state completamente distrutte o hanno dovuto essere demolite, mentre più di 138.000 abitazioni hanno necessitato interventi di riparazione.

Il primo ministro greco ha immediatamente chiesto all'UE e alla BEI il massimo aiuto possibile. La BEI ha accolto tale richiesta concedendo allo Stato greco un prestito. Una parte di tale prestito è già stata corrisposta.

La voce di bilancio B5-202 già esistente ("Servizio annuo dell'abbuono d'interesse concesso sui prestiti eccezionali alla Grecia in seguito ai terremoti di febbraio e marzo 1981 e del settembre 1986") è stata emendata inserendo nel suo titolo "e 1999" e prevedendo a tal fine stanziamenti per 2 milioni di euro nel 2000.

Qualora il Parlamento europeo intendesse allocare ulteriori fondi a tale linea di bilancio, la decisione proposta prevede una corrispondente estensione di tali misure di sostegno.

La Commissione invita il Consiglio ad approvare l'allegata proposta di decisione del Consiglio.

2000/0255 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abilita la Commissione ad accordare un aiuto finanziario alla Grecia finalizzato ad attenuare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti concessi dalla BEI per la ricostruzione della regione devastata dal terremoto del settembre 1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C del , pag. .

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

(1) Gli abitanti di alcune aree della Grecia sono stati gravemente colpiti dai terremoti del settembre 1999 e necessitano quindi di essere aiutati a neutralizzare le ripercussioni negative prodotte da tale disastro sul loro benessere economico e sociale.

(2) L'area colpita da tali terremoti abbraccia l'intera regione dell'Attica, interessando in particolare i sobborghi più poveri a occidente e a nord-ovest di Atene.

(3) È necessario adottare misure per far fronte con rapidità ed efficacia a questa eccezionale situazione.

(4) La Banca europea per gli investimenti è in grado, attingendo alle proprie risorse, di concedere prestiti al fine di conseguire tale obiettivo.

(5) È necessario accordare un aiuto finanziario allo Stato greco per attenuare l'onere rappresentato dagli interessi su tali prestiti.

(6) Tale aiuto dovrebbe essere a carico del bilancio generale delle Comunità europee.

(7) Il trattato non prevede, per l'adozione delle misure in questione, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

Obiettivo

La Comunità concede allo Stato greco un aiuto finanziario di 2 milioni di euro finalizzato ad attenuare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti ottenuti dalla Banca europea per gli investimenti (in appresso "la BEI") per la ricostruzione della regione dell'Attica colpita dal terremoto del settembre 1999.

Articolo 2

Condizioni

1. La Commissione è abilitata ad accordare tale aiuto finanziario in una rata nel 2000, alle condizioni che fisserà. La Commissione è autorizzata a utilizzare gli ulteriori aumenti della corrispondente voce di bilancio per la prosecuzione di tali misure volte ad alleviare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti concessi dalla BEI allo scopo definito al paragrafo 2.

2. Tutti i fondi ottenuti dallo Stato greco nel quadro della presente decisione devono essere utilizzati esclusivamente per attenuare l'onere rappresentato dagli interessi sui prestiti BEI finalizzati alla sostituzione, alla ristrutturazione e alla ricostruzione di fabbricati, infrastrutture e impianti industriali (incluse le piccole e medie imprese) nella regione dell'Attica colpita dal terremoto del settembre 1999.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

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