31997D0600

97/600/CE: Decisione della Commissione del 19 agosto 1997 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 03/08/1997 pag. 0005 - 0006


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 1997 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di segale (Secale cereale L.) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (97/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Finlandia,

considerando che in Finlandia il quantitativo disponibile di «sementi certificate» di talune varietà di segale (Secale cereale L.) resistenti ai rigori invernali e conformi ai requisiti della summenzionata direttiva per quanto riguarda la facoltà germinativa è insufficiente e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che la Finlandia deve quindi essere autorizzata ad ammettere, fino al 30 ottobre 1997, la commercializzazione di sementi della specie summenzionata soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire alla Finlandia tali sementi non conformi ai requisiti della summenzionata direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 ottobre 1997, la commercializzazione nel suo territorio di 420 t al massimo di sementi della categoria «sementi certificate» di varietà di segale (Secale cereale L.) resistenti ai rigori invernali del tipo Kartano, Akusti, Anna, Ensi e Ponsi che non soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 66/402/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa non sia inferiore al 65 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale rechi l'indicazione «facoltà germinativa minima: 65 %».

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1997.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(2) GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.