31982D0934

82/934/CEE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "PMS - Forward Scattering Spectrometer Probe, model FSSP-100, with Optical Array Cloud Droplet Spectrometer Probe, model OAP-230X, and Data Acquisition System, model DAS-64" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1982 pag. 0008 - 0008


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « PMS - Forward Scattering Spectrometer Probe, model FSSP-100, with Optical Array Cloud Droplet Spectrometer Probe, model OAP-230X, and Data Acquisition System, model DAS-64 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/934/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 18 giugno 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del reglamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « PMS - Forward Scattering Spectrometer Probe, model FSSP-100, with Optical Array Cloud Droplet Spectrometer Probe, model OAP-230X, and Data Acquisition System, model DAS-64 », ordinato l'8 ottobre 1980 e destinato alla misurazione delle goccioline di nubi di diametro compreso fra 2 e 600 m, da utilizzare come base per la simulazione di fenomeni di fisica delle nubi con modelli di calcolo, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 ottobre 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrometro; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che, di conseguenza, non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « PMS - Forward Scattering Spectrometer Probe, model FSSP-100, with Optical Array Cloud Droplet Spectrometer Probe, model OAP-230X, and Data Acquisition System, model DAS-64 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 18 giugno 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.