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10.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/49 |
DIRETTIVA 2012/49/UE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
che modifica l’allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE sono stati adottati emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. |
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(2) |
È opportuno assicurare che il certificato comunitario per la navigazione interna e il certificato navale rilasciato in conformità dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. |
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(3) |
Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, è necessario che le modifiche alla direttiva 2006/87/CE entrino in vigore il più rapidamente possibile. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare in tal senso la direttiva 2006/87/CE. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/87/CE è modificata conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è così modificato:
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1) |
l’indice è modificato come segue:
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2) |
è inserito il seguente capo 14 bis: «CAPO 14 bis IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BORDO PER NAVI PASSEGGERI Articolo 14 bis.01 Definizioni Ai fini del presente capo, si intende per:
Articolo 14 bis.02 Disposizioni generali
Articolo 14 bis.03 Domanda di omologazione
Articolo 14 bis.04 Procedura di omologazione
Articolo 14 bis.05 Modifica delle omologazioni
Articolo 14 bis.06 Conformità
Articolo 14 bis.07 Accettazione di omologazioni equivalenti Gli Stati membri possono riconoscere omologazioni di sistemi di depurazione di bordo basati su norme differenti per l’uso nelle rispettive vie navigabili nazionali. Tali omologazioni vanno notificate alla Commissione. Articolo 14 bis.08 Verifica dei numeri di serie
Articolo 14 bis.09 Conformità della produzione
Articolo 14 bis.10 Non conformità con il tipo omologato di impianto di depurazione di bordo
Articolo 14 bis.11 Misurazione di campioni scelti a caso/Controllo speciale
Articolo 14 bis.12 Autorità competenti e servizi tecnici Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e dei servizi tecnici responsabili dell’esecuzione delle funzioni illustrate nel presente capo. I servizi tecnici devono essere conformi alla norma europea sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (norma EN ISO/IEC 17025:2005-8), tenuto conto delle seguenti condizioni:
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3) |
all’articolo 15.14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
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4) |
nella tabella dell’articolo 24.02, paragrafo 2, dopo le rubriche relative al capo 12 sono inserite le seguenti rubriche relative al capo 14 bis:
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5) |
nella tabella dell’articolo 24.06, paragrafo 5, dopo le rubriche relative al capo 11 sono inserite le seguenti rubriche relative al capo 14 bis:
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6) |
nella tabella dell’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, dopo le rubriche relative al capo 12 sono inserite le seguenti rubriche relative al capo 14 bis:
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7) |
sono aggiunte le seguenti appendici da VI a VII: «Appendice VI Impianti di depurazione di bordo Disposizioni supplementari e modelli di certificati Indice PARTE I Disposizioni supplementari
PARTE II Scheda informativa (modello)
PARTE III Certificato di omologazione (modello)
PARTE IV Sistema di numerazione delle omologazioni PARTE V Sintesi delle omologazioni di tipi di impianti di depurazione di bordo PARTE VI Sintesi degli impianti di depurazione di bordo fabbricati (modello) PARTE VII Scheda informativa per gli impianti di depurazione di bordo con omologazione (modello) PARTE VIII Registrazione dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo per il controllo speciale (modello)
PARTE IX Omologazioni equivalenti PARTE I Disposizioni supplementari 1. Marcatura degli impianti di depurazione di bordo
2. Prove Nell’appendice VII è illustrata la procedura di prova degli impianti di depurazione di bordo. 3. Valutazione della conformità della produzione
PARTE II (MODELLO) Scheda informativa n. relativa all’omologazione degli impianti di depurazione di bordo destinati al montaggio sulle imbarcazioni per la navigazione interna Tipo di impianto di depurazione di bordo: … 0. Aspetti generali 0.1 Marca (marchio commerciale): … 0.2 Designazione del tipo di impianto di depurazione di bordo da parte del fabbricante: … … 0.3 Codice del tipo del fabbricante corrispondente alle informazioni fornite sull’impianto di depurazione di bordo: … … 0.4 Nome e indirizzo del fabbricante: … Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: … … 0.5 Posizione, codificazione e metodo di affissione del numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo: … … 0.6 Posizione e metodo di affissione del numero di omologazione: … … 0.7 Indirizzo(i) delle unità di produzione: … … Allegati: 1. Caratteristiche principali del tipo di impianto di depurazione di bordo 2. Criteri dimensionali e di progettazione, specifiche e regolamenti dimensionali applicati 3. Schema dell’impianto di depurazione di bordo con elenco delle parti 4. Schema dell’impianto di prova con elenco delle parti 5 Schema dell’impianto elettrico (schema R/I) 6. Dichiarazione che sono state rispettate tutte le specifiche relative alla sicurezza meccanica, elettrica e tecnica degli impianti di depurazione di bordo e le specifiche relative alla sicurezza dell’imbarcazione 7. Caratteristiche di tutte le parti dell’imbarcazione che sono collegate all’impianto di depurazione di bordo 8. Guida del fabbricante per il controllo dei componenti e parametri relativi dell’impianto di depurazione di bordo che intervengono nel trattamento delle acque reflue in conformità con l’articolo 14 bis.01, paragrafo 10 9. Fotografie dell’impianto di depurazione di bordo 10. Concetti operativi (5) 10.1. Istruzioni per il funzionamento manuale dell’impianto di depurazione di bordo 10.2. Informazioni sulla gestione dei fanghi di depurazione in eccesso (intervalli di scarico) 10.3. Informazioni sulla manutenzione e la riparazione 10.4. Informazioni sugli interventi necessari in caso di stand-by dell’impianto di depurazione di bordo 10.5. Informazioni sugli interventi necessari in caso di operatività di emergenza dell’impianto di depurazione di bordo 10.6. Informazioni relative alle modalità spegnimento, arresto e riavvio dell’impianto di depurazione di bordo 10.7. Informazioni sui requisiti di pretrattamento delle acque reflue delle cucine 11. Altre appendici (elencare qui) Data, firma del fabbricante dell’impianto di depurazione di bordo … … «Addendum Caratteristiche principali del tipo di impianto di depurazione di bordo (MODELLO) 1. Descrizione dell’impianto di depurazione di bordo 1.1. Fabbricante: … 1.2. Numero di serie dell’impianto: … 1.3. Modalità del trattamento: biochimico o meccanico/chimico (6 10 15) 1.4. Serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte? Sì, … m3 / No4 2. Criteri dimensionali e di progettazione (incluse eventuali istruzioni speciali di montaggio o restrizioni d’uso) 2.1. … 2.2. … 3. Dimensioni dell’impianto di depurazione di bordo 3.1. Portata volumetrica massima giornaliera di acque reflue Qd (m3/g) … 3.2. Carico giornaliero di inquinante BOD5 (kg/g): … PARTE III Certificato di omologazione (MODELLO) Timbro dell’autorità competente Omologazione n.: … Estensione n.: … Notifica di rilascio/estensione/rifiuto/revoca (7) dell’omologazione di un impianto di depurazione di bordo a norma della direttiva 2006/87/CE Motivi dell’eventuale estensione: … Sezione I 0. Aspetti generali 0.1 Marca (marchio commerciale): … 0.2 Designazione del tipo di impianto di depurazione di bordo da parte del fabbricante: … … 0.3 Codice del tipo del fabbricante corrispondente alle informazioni affisse sull’impianto di depurazione di bordo: … … Posizione: … Modalità di fissaggio: … 0.4 Nome e indirizzo del fabbricante: … … Nome e indirizzo dell’eventuale mandatario del fabbricante: … … 0.5 Posizione, codificazione e metodo di affissione del numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo: … … … 0.6 Posizione e metodo di affissione del numero di omologazione: … … 0.7 Indirizzo(i) delle unità di produzione: … … Sezione II 1. Eventuali limitazioni d’uso: … 1.1. Aspetti particolari di cui tenere conto per il montaggio dell’impianto di depurazione di bordo in un’imbarcazione: … 1.1.1. … 1.1.2. … 2. Servizio tecnico responsabile per l’esecuzione delle prove (8): … … … 3. Data del verbale di prova: … 4. Numero del verbale di prova: … 5. Il sottoscritto certifica con la presente l’accuratezza delle informazioni del fabbricante quali riportate nell’allegata scheda informativa in relazione all’impianto di depurazione di bordo sopramenzionato, conformemente all’allegato VII della direttiva 2006/87/CE e la validità dei risultati di prova allegati relativi al tipo di impianto di depurazione di bordo. Il campione è stato selezionato (i campioni sono stati selezionati) dal fabbricante di concerto con l’autorità competente ed è stato presentato dal fabbricante come prototipo dell’impianto di depurazione di bordo. L’omologazione è rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (9): Luogo: … Data: … Firma: … Appendici: Documentazione informativa Risultati delle prove (cfr. allegato I). «Addendum Risultati delle prove di omologazione (MODELLO) 0. Aspetti generali 0.1. Marca (marchio commerciale): … 0.2. Designazione del tipo di impianto di depurazione di bordo da parte del fabbricante: … 1. Informazione sull’esecuzione della(e) prova(e), nella fattispecie tutti i cicli di prova (6 10 15) 1.1. Valori di afflusso 1.1.1. Portata volumetrica giornaliera di acque reflue Qd (m3/g): … 1.1.2. Carico giornaliero di inquinante BOD5 (kg/g): … 1.2. Efficienza di purificazione 1.2.1. Valutazione dei valori di deflusso Valutazione dei valori di deflusso BOD5 (mg/l)
Valutazione dei valori di deflusso COD (mg/l)
Valutazione dei valori di deflusso TOC (mg/l)
Valutazione dei valori di deflusso SRF (mg/l)
1.2.2. Efficienza di purificazione (efficienza di eliminazione) (%)
1.3. Ulteriori parametri misurati 1.3.1. Parametri supplementari di afflusso e deflusso:
1.3.2. I seguenti parametri operativi devono essere registrati durante il campionamento — se disponibili
1.3.3. Ulteriori parametri operativi sulla base delle istruzioni d’uso del fabbricante … … … … 1.4. Autorità competente o servizio tecnico Luogo, data … Firma: … PARTE IV Sistema di numerazione delle omologazioni 1. Sistema Il numero è costituito da 4 sezioni separate dal segno “*”. Sezione 1 La lettera “e” minuscola seguita dal numero distintivo dello Stato che rilascia l’omologazione:
Sezione 2 L’indicazione del livello dei requisiti. È probabile che in futuro i requisiti relativi all’efficienza di purificazione siano resi più rigorosi. I differenti livelli dei requisiti sono indicati con numeri romani partendo dal livello I. Sezione 3 Un numero progressivo a 4 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante il numero di omologazione di base. La sequenza numerica inizia da 0001. Sezione 4 Un numero progressivo a 2 cifre (eventualmente preceduto da zeri non significativi) indicante l’estensione. La sequenza numerica inizia da 01 per ogni numero. 2. Esempi
PARTE V Sintesi delle omologazioni di tipi di impianti di depurazione di bordo (MODELLO) Timbro dell’autorità competente Elenco n.: … Periodo dal … al …
PARTE VI (MODELLO) Sintesi degli impianti di depurazione di bordo fabbricati Timbro dell’autorità competente Elenco n.: … Per il periodo da: … a: … Le seguenti informazioni sono fornite in relazione a tipi di impianti di depurazione di bordo e numeri di omologazione di impianti di depurazione di bordo fabbricati nel periodo sopraindicato in conformità con le disposizioni della direttiva 2006/87/CE. Marca (marchio commerciale): … Designazione del tipo di impianto di depurazione di bordo da parte del fabbricante: … … Numero di omologazione: … Data del rilascio: … Data del primo rilascio (per le estensioni): … Numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo:
PARTE VII Scheda informativa per gli impianti di depurazione di bordo omologati (MODELLO) Timbro dell’autorità competente
PARTE VIII Registrazione dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo ai fini del controllo speciale (MODELLO) 1. Aspetti generali 1.1 Caratteristiche particolari dell’impianto di depurazione di bordo 1.1.1 Marca: … 1.1.2 Designazione del costruttore: … … 1.1.3 Numero di omologazione: … 1.1.4 Numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo: … … 1.2 Documentazione L’impianto di depurazione di bordo è sottoposto a prova e i risultati della prova sono registrati in fogli separati, numerati individualmente, firmati dall’ispettore e allegati alla registrazione. 1.3 Prove Le prove sono effettuate sulla base della guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo relativi al trattamento delle acque reflue conformemente all’articolo 14 bis.01, paragrafo 10. In casi singoli motivati gli ispettori possono, a propria discrezione, sollevare dall’obbligo di verificare determinati parametri o componenti dell’impianto. Nel corso della prova deve essere prelevato almeno un campione scelto a caso. I risultati della misurazione del campione scelto a caso sono confrontati con i valori di controllo di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2. 1.4 Il verbale di prova e le registrazioni allegate comportano un totale di … (14) …10 pagine. 2. Parametri Con la presente si certifica che l’impianto di depurazione di bordo sottoposto a prova non si discosta in misura inammissibile dai parametri e che i valori di controllo, di cui alla tabella 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2, non sono stati superati. Nome e indirizzo della commissione di ispezione: … … … Nome dell’ispettore: … Luogo e data: … Firma: … Prova riconosciuta dall’autorità competente: … … … Luogo e data: … Firma: … Timbro dell’autorità competente Nome e indirizzo della commissione di ispezione: … … … Nome dell’ispettore: … Luogo e data … Firma: … Prova riconosciuta dall’autorità competente: … … … Luogo e data … Firma: … Timbro dell’autorità competente Nome e indirizzo della commissione di ispezione: … … … Nome dell’ispettore: … Luogo e data … Firma: … Prova riconosciuta dall’autorità competente: … … … Luogo e data … Firma: … Timbro dell’autorità competente «Addendum Appendice alla registrazione dei parametri dell’impianto di depurazione di bordo (MODELLO) Nome della nave: … Numero unico europeo di identificazione delle navi: … Fabbricante: … Tipo di impianto: … (Marca/marchio/ denominazione commerciale) (Designazione del fabbricante) Omologazione n.: … Anno di costruzione dell’impianto di depurazione di bordo: … Numero di serie dell’impianto di depurazione di bordo … Sito di installazione: … (Numero di serie) L’impianto di depurazione di bordo e i suoi componenti che intervengono nel trattamento delle acque reflue sono stati identificati grazie all’apposita targhetta. Le prove sono state effettuate sulla base della guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri relativi al trattamento delle acque reflue. A) Prova dei componenti Ulteriori componenti che intervengono nel trattamento delle acque reflue elencati nella guida del fabbricante per il controllo dei componenti e dei parametri che intervengono nel trattamento delle acque reflue o la parte II dell’allegato 4 devono essere indicati di seguito.
B) Risultati della misurazione dei campioni scelti a caso:
C) Osservazioni: … (Sono state riscontrate le seguenti regolazioni, modifiche o alterazioni anomale dell’impianto di depurazione di bordo installato) … … … … … … Nome dell’ispettore: … Luogo e data … Firma: … PARTE IX Omologazioni equivalenti Omologazioni di cui alla risoluzione 2010-II-27 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno del 9 dicembre 2010 «Appendice VII Impianto di depurazione di bordo Procedura di prova 1 ASPETTI GENERALI 1.1. Quadro generale Le specifiche di prova sono utilizzate per verificare l’adeguatezza degli impianti di depurazione di bordo montati sulle navi passeggeri. Nell’ambito di tale procedura, il processo e la tecnologia di trattamento utilizzati sono esaminati e approvati utilizzando un impianto di prova. La conformità dell’impianto di prova con gli impianti messi in servizio in una fase successiva è garantita applicando criteri dimensionali e di progettazione identici. 1.2. Responsabilità e sito di prova L’impianto di prova per una serie di tipi di impianti di depurazione di bordo è sottoposto a prova da parte di un servizio tecnico. Le condizioni di prova nel relativo sito sono di competenza del servizio tecnico e devono corrispondere alle condizioni qui specificate. 1.3. Documenti da presentare La prova è effettuata sulla base della scheda informativa in conformità della parte II dell’appendice VI. 1.4. Specifiche dimensionali dell’impianto Gli impianti di depurazione di bordo presentano caratteristiche dimensionali e di progettazione tali da non superare durante il funzionamento i valori limite, in fase di efflusso, di cui alle tabelle 1 e 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2. 2. MISURE PREPARATORIE IN VISTA DELLA PROVA 2.1. Aspetti generali Prima dell’inizio della prova il fabbricante fornisce al servizio tecnico le specifiche strutturali e di processo dell’impianto di prova, compresa una serie completa di disegni e calcioli di supporto in conformità della parte II dell’appendice VI e informazioni complete sui requisiti dell’impianto di depurazione di bordo per quanto riguarda installazione, manutenzione e funzionamento. Il fabbricante fornisce al servizio tecnico informazioni sulla sicurezza meccanica, elettrica e tecnica dell’impianto di depurazione di bordo da sottoporre a prova. 2.2. Installazione e messa in servizio Ai fini della prova il fabbricante installa l’impianto di prova in modo che esso corrisponda alle previste modalità di installazione a bordo della nave passeggeri. Prima di eseguire la prova il fabbricante assembla l’impianto di depurazione di bordo e lo mette in servizio. La fase di avviamento deve essere conforme alle istruzioni operative del fabbricante ed è verificata dal servizio tecnico. 2.3. Fase di messa in servizio Il fabbricante comunica al servizio tecnico la durata nominale, espressa in settimane, della fase di messa in servizio fino alle condizioni normali di funzionamento. Il fabbricante specifica il momento in cui la fase di messa in servizio può considerarsi conclusa e possono iniziare le prove. 2.4. Caratteristiche di afflusso Per la prova dell’impianto sono utilizzate acque reflue domestiche non trattate. Le caratteristiche di afflusso per quanto riguarda le concentrazioni di inquinante sono ricavate dalla documentazione del fabbricante relativa alle caratteristiche dimensionali dell’impianto di depurazione di bordo in conformità con la parte II dell’appendice VI, dividendo la portata di sostanze organiche in forma di carico di BOD5 espressa in kg/d (chilogrammi giorno) per la portata nominale di acque reflue Qd espressa m3/d (metri cubi giorno). Le caratteristiche di afflusso sono fissate di conseguenza dalla commissione di ispezione. Formula 1 Calcolo delle caratteristiche di afflusso
Qualora applicando la formula 1 si ottenga una concentrazione media di BOD5 inferiore a CBOD5mean = 500 mg/l, è necessario fissare una concentrazione media di BOD5 nell’acqua di afflusso pari ad almeno CBOD5,min = 500 mg/l. Il servizio tecnico non deve far passare per un trituratore le acque reflue in afflusso non trattate. È ammessa invece la rimozione della sabbia (ad esempio mediante setacciatura). 3. PROCEDURA DI PROVA 3.1. Fasi di carico e alimentazione idraulica Il periodo di prova si articola su 30 giorni. L’impianto di prova, testato su banco di prova, viene alimentato con acque reflue domestiche in conformità con i carichi specificati nella tabella 1. Le prove devono comportare diverse fasi di carico, ovvero la sequenza delle prove deve tenere conto di fasi di carico normali e speciali (sovraccarico, carico insufficiente e stand-by). La durata di ciascuna fase di carico (numero di giorni di prova) è indicata nella tabella 1. Il carico idraulico medio giornaliero per ciascuna fase di carico è fissato in conformità con la tabella 1. La concentrazione media dell’inquinante, da fissare in conformità del punto 2.4, è mantenuta costante. Tabella 1 Regolazione del carico per ciascuna fase di carico
Le fasi speciali di carico (sovraccarico, carico insufficiente e stand-by) sono condotte consecutivamente senza interruzione; la fase normale di carico è suddivisa in diverse parti. La prova inizia e finisce con una fase normale di carico della durata di almeno cinque giorni in ciascun caso. Per l’alimentazione idraulica sono definiti idrogrammi giornalieri sulla base del tipo di operazione specificata dell’impianto di depurazione di bordo. L’idrogramma giornaliero dell’alimentazione idraulica è selezionato in conformità al modo operativo dell’impianto di depurazione di bordo. Una distinzione deve essere fatta a seconda che l’impianto di depurazione di bordo funzioni con o senza serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte. Gli idrogrammi di alimentazione (idrogrammi giornalieri) sono riportanti nelle figure 1 e 2. Per l’intero periodo di prova l’afflusso orario deve rimanere costante. La portata volumetrica media oraria di acque reflue Qh,mean è equivalente a 1/24 del carico idraulico giornaliero conformemente alla tabella 1. L’afflusso è misurato costantemente dal servizio tecnico. L’idrogramma giornaliero deve essere mantenuto in una fascia di tolleranza di ±5 %. Figura 1 Idrogramma giornaliero per l’alimentazione dell’impianto di depurazione di bordo con serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte Quota percentuale di Qh,mean [%] Ora Figura 2 Idrogramma giornaliero per l’alimentazione dell’impianto di depurazione di bordo senza serbatoio di stoccaggio delle acque reflue collocato a monte Quota percentuale di Qh,mean [%] Ora 3.2 Interruzione o annullamento della prova Può rivelarsi necessario interrompere la prova qualora l’impianto di depurazione di prova non possa funzionare in modo adeguato a causa di un’interruzione di corrente o di anomalie di un sottoinsieme. La prova può essere interrotta per la durata della riparazione. In questi casi non è necessario ripetere l’intera prova ma solo la fase di carico in cui si è verificata l’anomalia del sottoinsieme. Se la prova è interrotta per una seconda volta, spetta al servizio tecnico decidere se essa possa essere continuata o no. I motivi della decisione devono essere indicati e documentati nel verbale di prova. In caso di cancellazione della prova, quest’ultima deve essere ripetuta integralmente. 3.3 Analisi dell’efficienza di purificazione e conformità con i valori limite di deflusso. Il servizio tecnico preleva campioni dal materiale di afflusso all’impianto di prova e gli analizza al fine di verificarne la conformità con le caratteristiche di afflusso. Campioni di acque reflue sono prelevati in uscita dall’impianto di prova e analizzati per determinare l’efficienza di purificazione e la conformità con i valori limite di deflusso previsti. Il campionamento comprende sia semplici campioni prelevati a caso sia campioni compositi su 24 ore. Nel caso di questi ultimi il campionamento può essere proporzionale al tempo o alla portata. Il tipo di campionamento composito su 24 ore è specificato dalla commissione di ispezione. Il campionamento di afflusso e deflusso deve essere realizzato contemporaneamente e al medesimo livello. In aggiunta i parametri di controllo BOD5, COD e TOC, sono misurati i seguenti parametri di afflusso e deflusso al fine di descrivere e rappresentare le condizioni ambientali e di prova:
Il numero di analisi varia a seconda delle pertinenti fasi di carico ed è indicato nella tabella 2. Il numero di campionamenti si riferisce all’afflusso o deflusso dall’impianto di prova. Tabella 2 Indicazione del numero e della periodicità dei campionamenti nell’afflusso/deflusso dell’impianto di prova
Se applicabile, sui campioni prelevati a caso sono misurati i seguenti parametri operativi:
3.4 Valutazione delle analisi Al fine di documentare l’efficienza di purificazione determinata e di verificare l’aderenza ai valori limite di processo, devono essere specificati il valore minimo del campione (Min), il valore massimo del campione (Max.) e la media aritmetica (Media) come pure i singoli risultati della misurazione per i parametri di controllo BOD5, COD e TOC. Deve essere inoltre indicata la fase di carico per il valore massimo del campione. Le valutazioni sono condotte congiuntamente per tutte le fasi di carico. I risultati sono elaborati come indicato nella tabella che segue: Tabella 3a Specifiche per l’elaborazione statistica dei dati raccolti — valutazione finalizzata a documentare la conformità con i valori limite di deflusso
Tabella 3b Specifiche per l’elaborazione statistica dei dati raccolti — valutazione finalizzata a documentare l’efficienza di purificazione
I rimanenti parametri, in conformità del punto 3.3, lettere da b) a d), e i parametri operativi in conformità del punto 3.3 sono sintetizzati in una tabella che specifica il risultato minimo del campione (Min), il risultato massimo del campione (Max) e la media aritmetica (Media). 3.5 Conformità con i requisiti del capo 14 bis Si ritiene che i valori limite di cui alle tabelle 1 e 2 dell’articolo 14 bis.02, paragrafo 2, sono rispettati se, per ciascun valore dei parametri COD, BOD5 e TOC:
3.6 Funzionamento e manutenzione nel corso delle prove Durante tutte le prove l’impianto di prova è utilizzato conformemente alle specifiche del fabbricante. I controlli e la manutenzione ordinari sono effettuati in conformità con le istruzioni di funzionamento e manutenzione del fabbricante. I fanghi di depurazione in eccesso generati nel processo di purificazione biologica possono essere rimossi dall’impianto di depurazione di bordo soltanto se ciò è specificato dalle istruzioni di funzionamento e manutenzione del fabbricante. Tutti gli interventi di manutenzione effettuati sono registrati dal servizio tecnico e documentati nel verbale di prova. Durante le prove solo le persone autorizzate possono avere accesso all’impianto di prova. 3.7 Analisi dei campioni / metodo di analisi I parametri oggetto di studio sono analizzati mediante procedure standard approvate. La procedura standard utilizzata deve essere specificata. 4 VERBALE DI PROVA
Esempi di sequenze di prova Esempio n. 1 Hydraulische Belastung Qd [%] Normallast Überlast Normallast Unterlast Normallast Stand By Normallast Esempio n. 2 Hydraulische Belastung Qd [%] Normallast Normallast Unterlast Stand By Normallast Normallast Überlast
Osservazioni sulla determinazione del fabbisogno biochimico di ossigeno dopo cinque giorni (BOD5) in campioni compositi su 24 ore Le norme internazionali ISO 5815 and 5815-2: 2003 stabiliscono che, ai fini dell’analisi per determinare il fabbisogno biochimico di ossigeno i campioni di acqua devono essere conservati immediatamente dopo il campionamento e fino al momento dell’analisi in una bottiglia riempita fino all’orlo e sigillata ermeticamente a una temperatura di 0-4 °C. La procedura per determinare BOD5 dovrebbe iniziare prima possibile o comunque entro 24 ore dalla conclusione del campionamento. Al fine di evitare processi di degradazione biochimica nel campione composito su 24 ore, nella pratica il campione d’acqua è raffreddato a una temperatura di 4 °C massimo mentre il campionamento prosegue ed è conservato a tale temperatura una volta completato il processo di campionamento. Apparecchiature adeguate per il campionamento sono regolarmente in commercio. |
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(1) Gli Stati membri possono applicare procedure equivalenti
(2) Ai fini della prova si può fare riferimento al carbonio organico totale (TOC) anziché al fabbisogno chimico di ossigeno (COD).
(3) Gli Stati membri possono applicare procedure equivalenti
(4) Ai fini della prova si può fare riferimento al carbonio organico totale (TOC) anziché al fabbisogno chimico di ossigeno (COD).
(5) Fasi operative
Ai fini delle prove sono definite le seguenti fasi operative:
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a) |
Operatività in stand-by, quando l’impianto di depurazione di bordo è in funzione ma non ha trattato acque reflue per più di un giorno. Un impianto di depurazione di bordo può essere in stand-by quando, ad esempio, la nave passeggeri non è in servizio per un lungo periodo ed è all’ormeggio. |
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b) |
Operatività di emergenza, quando sottoinsiemi individuali di un impianto di depurazione di bordo presentano anomalie che non consentono di trattare le acque reflue come previsto. |
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c) |
Modalità spegnimento, arresto e riavvio, quando un impianto di depurazione di bordo è messo fuori servizio per un periodo prolungato (ormeggio invernale) e l’alimentazione è disattivata o quando l’impianto di depurazione di bordo è riavviato all’inizio della stagione. |
(6) Indicare la voce pertinente.
(7) Indicare la voce pertinente.
(8) Quando le prove sono eseguite dall’autorità competente indicare “non pertinente”.
(9) Indicare la voce pertinente.
(10) Nel caso di più cicli di prove indicare ogni ciclo.
(11) Non esistono valori limite per l’afflusso.
(12) Certificato di omologazione pertinente.
(13) Indicare la voce pertinente.
(14) Da inserire da chi effettua la prova.
(15) Indicare la casella appropriata.
(16) Barrare la casella che interessa.
(17) Non esistono valori limite per l’afflusso.