31998R1009

Regolamento (CE) n. 1009/98 della Commissione del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità di applicazione dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 15/05/1998 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1009/98 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1372/95 recante modalità di applicazione dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2370/96 (4) stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle carni di pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 (6), reca le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che nell'articolo 3 di tale regolamento figura la definizione del giorno dell'esportazione; che è opportuno adattare il testo del regolamento (CE) n. 1372/95 per tener conto di tale definizione;

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (7), ha istituito nuove suddivisioni del codice NC 0105 con efficacia a partire dal 1° gennaio 1996; che per tener conto di tale modifica è opportuno adattare gli articoli 1 e 9 del regolamento (CE) n. 1372/95;

considerando che sono stati riscontrati errori agli articoli 4 e 9 e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1372/95; che è necessario rettificarli;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande di titolo di esportazione a posteriori entro lo stesso termine previsto per gli altri titoli di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1372/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 e all'articolo 9, paragrafo 1, i termini «codici NC 0105 11 e 0105 19» sono sostituiti dai termini «codici NC 0105 11, 0105 12 e 0105 19»;

2) All'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), i riferimenti alle caselle 17 e 18 sono sostituiti da riferimenti alle caselle 15 e 16;

3) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, primo comma,

- il riferimento alla casella 22 è sostituito da un riferimento alla casella 20;

- i termini «data di espletamento delle stesse» sono sostituiti dai termini «data dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87».

b) al paragrafo 3, primo comma, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«3. Ogni venerdì a partire delle ore 13, gli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il numero di titoli di esportazione a posteriori richiesti o l'assenza di domande per la settimana in corso.»

c) al paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il titolo dà diritto al pagamento della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87».

4) Nell'allegato II, parte A, i termini «in ecu/100 kg» sono sostituiti dai termini «in ecu/100 pezzi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(2) GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(3) GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

(4) GU L 323 del 13. 12. 1996, pag. 12.

(5) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(6) GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 19.

(7) GU L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.