31995D0509

95/509/CE: Decisione della Commissione, del 1ºdicembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di favetta (Vicia faba L. partim) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 07/12/1995 pag. 0033 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° dicembre 1995 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di favetta (Vicia faba L. partim) che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (95/509/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

considerando che nel Regno Unito la produzione di sementi delle varietà invernali di favetta (Vicia faba L. partim) conformi ai requisiti della direttiva 66/401/CEE in ordine alla facoltà germinativa minima è stata deficitaria nel 1995 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questo paese;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con sementi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che è quindi opportuno autorizzare il Regno Unito ad ammettere, fino al 31 decembre 1995, la commercializzazione di sementi delle specie summenzionate soggette a requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che gli altri Stati membri in grado di fornire al Regno Unito tali sementi non conformi ai requisiti della suddetta direttiva devono essere autorizzati ad ammettere la commercializzazione delle sementi in causa;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere, per un periodo che scade il 31 dicembre 1995, la commercializzazione nel suo territorio di 4 000 t al massimo di sementi delle varietà invernali di favetta (Vicia faba L. partim) che non soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, sempreché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

a) la facoltà germinativa non è inferiore al 75 % del seme puro;

b) l'etichetta ufficiale reca l'indicazione: « facoltà germinativa minima: 75 % ».

Articolo 2

Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste all'articolo 1 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio delle sementi autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri i quantitativi di sementi etichettate di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio a norma della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione