12.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/16


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/686 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

In forza del regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (2) i limiti di emissione definiti come fase IIIB dei motori ad accensione spontanea che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW sarebbero applicabili fino al 30 settembre 2016 per l'omologazione dei trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, muniti di tali motori, e fino al 30 settembre 2017 per l'immissione sul mercato di tali trattori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase IIIB, inizierebbe ad applicarsi il 1o ottobre 2016 per l'omologazione di tali motori e dei trattori a carreggiata stretta muniti di tali motori e il 1o ottobre 2017 per l'immissione sul mercato di detti motori.

(2)

Al fine di impedire che la normativa dell'Unione stabilisca prescrizioni tecniche che non possono ancora essere soddisfatte e di evitare situazioni in cui i trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, muniti di motori che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW, non possano più essere omologati, immessi sul mercato o messi in servizio, è necessario prevedere un periodo di transizione di un anno, durante il quale i trattori possano essere omologati, immessi sul mercato o messi in servizio se risultano conformi ai limiti di emissione della fase IIIB.

(3)

Al fine di consentire al settore industriale un'agevole transizione in fase di applicazione delle successive fasi IV e V dei limiti di emissione ai trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, muniti di motori che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW, è necessario adattare le condizioni di applicazione agli stessi del regime di flessibilità e consentirlo in percentuale più elevata durante la fase IV.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/96.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è già applicabile mentre le modifiche allo stesso, finalizzate all'agevole transizione verso l'applicazione della fase IV ai trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, sono state rese possibili e obbligatorie dopo la data di applicazione di tale fase (30 settembre 2016) a detti trattori, in conseguenza della modifica del regolamento (UE) n. 167/2013 da parte del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è così modificato:

1)

all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Ai fini dell'omologazione e dell'immissione sul mercato:

a)

le date di cui all'articolo 9, paragrafi 3 quater e 3 quinquies, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 4 anni;

b)

le date di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 3 anni;

c)

anche le clausole transitorie e derogatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 97/68/CE, e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 167/2013, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 3 anni.»;

2)

nell'allegato V, il punto 1.1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.1

Il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non deve superare, per ciascuna categoria di motori, il 20 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano nel pertinente intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). In deroga alla prima frase del presente paragrafo, solo per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2 il numero di veicoli immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità della fase IV non deve superare, per ciascun intervallo di potenza, il 150 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano nel pertinente intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione per un periodo inferiore ai cinque anni, la media si calcola sulla base del periodo effettivo durante il quale il costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1o ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).