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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1531

31.7.2025

DECISIONE (UE) 2025/1531 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2025

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 14 febbraio 2022 la Repubblica di Corea ha espresso l’interesse formale ad associarsi al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio («Orizzonte Europa»).

(2)

Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2023/1093 (2), che ha autorizzato l’avvio dei negoziati con la Repubblica di Corea per un accordo sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Corea a Orizzonte Europa.

(3)

I negoziati si sono conclusi e l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione («accordo») è stato siglato il 29 marzo 2024. La conclusione dei negoziati è stata annunciata ufficialmente il 25 marzo 2024 a Bruxelles (Belgio). Su richiesta della Repubblica di Corea, si sono svolte tornate negoziali aggiuntive e la versione modificata del testo dell’accordo è stata siglata il 23 settembre 2024.

(4)

Gli obiettivi dell’accordo sono istituire un quadro duraturo di cooperazione tra l’Unione e la Repubblica di Corea e stabilire i termini e le condizioni di partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione aperti alla sua partecipazione conformemente agli atti di base che istituiscono i programmi dell’Unione di cui all’accordo. Ai sensi dell’accordo, l’Unione condurrà azioni di cooperazione con la Repubblica di Corea a norma dell’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(5)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione della Repubblica di Corea a un programma o a un’attività dell’Unione sono soggetti agli atti di base conformemente ai protocolli dell’accordo.

(6)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione della Repubblica di Corea a Orizzonte Europa sono stabiliti nel protocollo dell’accordo sull’associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) («protocollo sull’associazione della Corea a Orizzonte Europa»).

(7)

Conformemente al mandato del Consiglio, il protocollo sull’associazione della Corea a Orizzonte Europa è stato negoziato parallelamente all’accordo e, a norma dell’articolo 17, paragrafo 9, dell’accordo, ne costituisce parte integrante. La Repubblica di Corea si associa al pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» di Orizzonte Europa.

(8)

La Repubblica di Corea soddisfa i criteri di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695.

(9)

L’accordo è conforme all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, per il quale l’associazione dei paesi terzi a Orizzonte Europa a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento deve essere conforme alle condizioni stabilite in un accordo relativo alla partecipazione di tale paese o territorio a un programma dell’Unione, a condizione che l’accordo garantisca un giusto equilibrio tra i contributi del paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione e i benefici che questo ne trae; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma dell’Unione; garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

(10)

È pertanto opportuno firmare l’accordo.

(11)

Al fine di garantire in tempo utile la cooperazione tra l’Unione e la Repubblica di Corea nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione e consentire la partecipazione dei soggetti coreani a Orizzonte Europa, è opportuno che l’accordo sia applicato a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, sulla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione, con riserva della sua conclusione (3).

Articolo 2

L’accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, dell’accordo stesso, a decorrere dalla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. DOMAŃSKI


(1)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).

(2)  Decisione (UE) 2023/1093 del Consiglio, del 15 maggio 2023, che autorizza l’avvio dei negoziati a nome dell’Unione europea per la conclusione di un accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, relativo alla partecipazione della Repubblica di Corea ai programmi dell’Unione e di un protocollo sull’associazione della Repubblica di Corea al programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027) Orizzonte Europa (GU L 146 del 6.6.2023, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1093/oj).

(3)  Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2025/1532, 31.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2025/1532/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1531/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)