<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1982ITA.0800323901.case.xml"><NO.CASE>295/81</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61981C0295</NO.CELEX><NO.SEQ>0017.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>3250</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>3255</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>6</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DI SIR GORDON SLYNN — CAUSA 295/81</LEFT><RIGHT>IFF / HAUPTZOLLAMT BAD REICHENHALL</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sir Gordon Slynn</HT></P><P><HT TYPE="UC">del <DATE ISO="19820715">15 luglio 1982</DATE></HT><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Traduzione dall'inglese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Signor Presidente,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">signori Giudici,</HT></P><P>nell'ottobre del 1974 l'International Flavors and Fragrances (Deutschland) GmbH (<QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>IFF<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>) importava in Germania dalla Iugoslavia una partita di 40 fusti di concentrato di amarena e di 4 fusti di concentrato di aroma di amarena. Nel marzo 1975 essa importava un'altra partita, comprendente 28 fusti di concentrato di ribes e 4 fusti di concentrato di aroma di ribes. Le autorità doganali tedesche classificavano provvisoriamente le merci come segue:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>il concentrato di amarena nella sottovoce 20.07 Β II a 6 aa della tariffa doganale comune (TDC);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>il concentrato di ribes nella sottovoce 20.07 Β II a 6 aa della tariffa doganale comune (TDC);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>i due concentrati di aroma nella sottovoce 33.04.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>Campioni della merce venivano prelevati e mandati al laboratorio delle dogane per<?PAGE NO="3251"?> essere analizzati. Il concentrato di amarena risultava avere una densità di 1,37 a 15 gradi ed il concentrato di ribes una densità di 1,381. Di conseguenza, il <DATE ISO="19750130">30 gennaio</DATE> ed il <DATE ISO="19750522">22 maggio 1975</DATE>, le autorità doganali modificavano gli originari provvedimenti di classificazione delle merci e riscossione dei dazi, classificando i concentrati di amarena e di ribes nella sottovoce 20.07 A III a. L'IFF sembra aver contestato il modo in cui i campioni erano stati prelevati al fine di accertarne la densità, ma ciò non costituisce un punto in discussione nel presente procedimento.</P><P>L'IFF non esibiva alcuna prova o documento ai fini del trattamento preferenziale per il concentrato di aroma di amarena, al quale veniva applicato il dazio normale, mentre l'aliquota preferenziale di cui al regolamento del Consiglio <DATE ISO="19741202">2 dicembre 1974</DATE>, n. 3054 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="329" DATE.PUB="19741209" PAGE.FIRST="70">GU L 329, del 9 dicembre 1974, pag. 70</REF.DOC.OJ>) veniva applicata al concentrato di aroma di ribes. Il risultato era che l'IFF veniva assoggettato ad un onere doganale addizionale di DM <FT TYPE="DECIMAL">34791,31</FT> per il concentrato di amarene, DM 744,59 per il concentrato di aroma di amarena e DM <FT TYPE="DECIMAL">28585,60</FT> per il concentrato di ribes. Essa si opponeva all'accertamento e, dopo che l'opposizione era stata respinta, instaurava un procedimento contro le autorità doganali. Il Finanzgericht decideva a favore di queste e l'IFF ricorreva al Bundesfinanzhof.</P><P>In base ai dati di cui dispone il Bundesfinanzhof, le merci di cui trattasi vengono prodotte nel modo seguente. La frutta viene spremuta e il succo ottenuto viene rapidamente riscaldato in uno scambiatore di calore sino ad una temperatura più elevata di quella di ebollizione al fine di ottenere l'aroma. Il vapore che fuorie-</P><P>sce dall'evaporatore durante tale procedimento viene convogliato in una colonna di frazionamento in cui vengono concentrate le sostanze aromatiche. Per mezzo della distillazione frazionata il vapore viene separato in concentrato di frutta e acqua. Il succo di frutta residuo è concentrato in condensatori.</P><P>Sembra che il concentrato di frutta così ottenuto possa essere usato per la preparazione di diversi prodotti, quali gelati e liquori. L'aroma estratto dal succo di frutta con tale procedimento può anche essere usato separatamente per aromatizzare prodotti della pasticceria, bevande dolci, yogurt.</P><P>L'ottenere il concentrato di frutta ed il concentrato di aroma per usi separati non è il solo e può non essere il principale motivo per servirsi del procedimento descritto. Secondo la IFF, il costo del trasporto del succo di frutta tale e quale è economicamente proibitivo. Per tale motivo il succo viene concentrato. Dato che il procedimento di concentrazione si risolve nella perdita dell'aroma, questo deve essere estratto per mezzo del procedimento descritto, conservato e trasportato separatamente e non mescolato al concentrato di frutta se non subito prima di essere usato o imbottigliato. In base a quanto è stato dedotto dinanzi alla Corte, il succo di frutta viene ricostituito mescolando i concentrati di frutta e di aroma con l'acqua, nella loro proporzione originale, in una centrifuga. I concentrati di frutta e di aroma, quando devono servire per scopi diversi, possono ben essere messi in commercio separatamente, ma, quando devono servire per ricostituire il succo di frutta, sono normalmente messi in commercio insieme.</P><?PAGE NO="3252"?><P>Alla luce di ciò, il Bundesfinanzhof sostiene che la legittimità degli accertamenti effettuati dalle autorità doganali e impugnati dalla IFF dipende dalla corretta interpretazione da dare alla regola generale n. 2, lett. a), per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, che all'epoca di cui trattasi stabiliva che <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce... comprende anche l'oggetto completo o finito (o in mancanza di classificazione completo o finito per effetto di tale regola), quando è presentato smontato o non montato<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> (vedi regolamento del Consiglio <DATE ISO="19731217">17 dicembre 1973</DATE>, n. 1/74, <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="001" DATE.PUB="19740101" PAGE.FIRST="11">GU L 1, del 1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1974, pag. 11</REF.DOC.OJ>, e regolamento <DATE ISO="19741015">15 ottobre 1974</DATE>, n. 2658, <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="295" DATE.PUB="19741101" PAGE.FIRST="1">GU L 295, del 1° novembre 1974, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P><P>La questione nell'ordinanza di rinvio è la seguente: <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Se la regola generale n. 2, lett. a), seconda frase, per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che vanno considerati come oggetti presentati smontati o non montati anche il concentrato di amarena o di ribes ed il concentrato di aroma di amarena o di ribes, ricavati dal succo di amarena o di ribes, quando il concentrato di frutta e il concentrato di aroma, posti in commercio al medesimo prezzo, sono di nuovo mescolati insieme immediatamente prima del consumo o dell'imbottigliamento<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</P><P>Se il rispettivo concentrato di frutta e il concentrato di aroma non sono da considerare come <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>un oggetto... presentato smontato o non montato<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> (cioè succo frutta), i concentrati di frutta ed i concentrati di aroma devono essere classificati in voci separate, i primi nella sottovoce 20.07 A III a poiché hanno una densità superiore a 1,33 a 15 gradi, i secondi nella sottovoce 33.04. Se, d'altro canto, essi sono un articolo del genere, le parti, secondo la IFF, devono essere classificate insieme come succo di frutta, nella sottovoce 20.07 Β II a 6 aa e bb per i succhi di amarena e, rispettivamente, i succhi di ribes. I concentrati di aroma hanno una densità più bassa rispetto ai concentrati di frutta e determinano un abbassamento delle densità dei prodotti, se considerati insieme.</P><P>Le altre versioni linguistiche della regola traducono, <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>unassembled or disassembled<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> come segue:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>Da <HT TYPE="ITALIC">nese:</HT> <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>i adskilt eller ikke samlet stand<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>;</P></ITEM><ITEM><P><HT TYPE="ITALIC">Tedesco</HT> /<QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>zerlegt<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>;</P></ITEM><ITEM><P><HT TYPE="ITALIC">Francese:</HT> <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>à l'état démonté ou non monté<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>;</P></ITEM><ITEM><P><HT TYPE="ITALIC">Italiano:</HT> <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>smontato o non montato<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>;</P></ITEM><ITEM><P>Ol <HT TYPE="ITALIC">andese:</HT> <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>gedemonteerde of in niet gemonteerde staat<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</P></ITEM></LIST><P>Nella causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="165/78" YEAR="1979" PAGE.ECR="1837">165/78 <HT TYPE="ITALIC">ĪMCO c/Oberfinanzdirektion Berlino</HT> (Race. 1979, pag. 1837, a pag. 1844)</REF.DOC.ECR>, la Corte ha affermato che la regola 2, lett. a), comprende gli oggetti non ancora montati nonché quelli smontati.</P><P>Il Finanzgericht decideva che i due concentrati di frutta non potevano essere classificati unitamente ai loro rispettivi concentrati di aroma come entità omogenee, poiché non costituivano un oggetto <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>smontato o non montato<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>, o <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>zerlegt<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> per usare il termine del testo tedesco. <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>Zerlegt<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/> — a quanto pare — può essere usato nel linguaggio corrente per indicare la separazione degli elementi di un liquido per mezzo di un procedimento fisico. Il Finanzgericht, però, si riferiva ai testi inglese e francese i quali, a suo parere, avevano un significato più restrittivo e consideravano beni i cui componenti vengono separati dopo il montaggio meccanico o destinati ad essere montati.<?PAGE NO="3253"?> Ciò non poteva valere per prodotti naturali quali il succo di frutta, che è un prodotto naturale fin dall'inizio e non viene montato prima di essere separato nelle sue componenti.</P><P>Il rappresentante della Commissione affronta il problema nello stesso modo e sostiene che, in base alle varie versioni linguistiche della regola, l'interpretazione letterale di <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>presentato smontato o non montato<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> suggerisce un oggetto che comprende almeno due parti le quali sono entrambe identificabili prima e dopo la loro riunione nell'oggetto di cui trattasi. Ciò non può applicarsi alla merce di cui trattasi nella presente causa, poiché il trattamento del succo di frutta si risolve nella produzione di nuove merci. La merce pertanto non comprende un oggetto presentato allo stato smontato o non montato, ma diversi oggetti aventi diverse proprietà.</P><P>L'ultima frase della regola n. 2, lett. a), si riferisce a due differenti tipi di oggetto:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>un oggetto completo o finito che è presentato smontato o non montato</TXT><P>e</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>un oggetto incompleto o non finito che ha, nello stesso stato in cui è presentato, le caratteristiche essenziali di un oggetto completo o finito, ma che è presentato smontato o non montato.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>Non è necessario stabilire la categoria in cui può ricadere la merce di cui trattasi. Ci si è chiesti se, a causa della mancanza di acqua, possano essere considerati un oggetto completo o finito, cioè il succo di frutta. Anche se non possono essere considerati come un oggetto completo o finito per tale motivo, a mio parere, essi possono essere visti come un oggetto incompleto o non finito aventi le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, poiché il concentrato di frutta e di aroma comprendono insieme gli elementi essenziali del succo di frutta. Il solo problema è se si possa ritenere che essi costituiscono tale oggetto in una forma smontata o non montata.</P><P>L'espressione <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>presentato smontato o non montato<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> (che, se non m'inganno, ha il suo equivalente nelle citate versioni linguistiche diverse da quella tedesca) fa sorgere inizialmente la questione di che cosa possa costituire <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>montaggio<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>. È discutibile che <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>montare<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> implichi semplicemente solo il mettere insieme o mescolare due o più sostanze. Anche se significasse ciò, non riterrei che il succo di frutta possa essere <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>smontato<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> in due elementi, il concentrato di frutta ed il concentrato di aroma. A mio parere, lo smontare comporta il separare cose che erano separate all'inizio e che sono state messe insieme. La ciliegia originaria non è mai stata <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>montata<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> e il concentrato di frutta e il concentrato di aroma, a mio parere, non possono essere considerati come le parti smontate del succo di amarena prodotto dalla spremitura delle ciliegie, così come il tagliare i rami di un albero e il segare in più parti il suo tronco non costituisce lo <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>smontaggio<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/> dell'albero stesso.</P><P>A mio parere, comunque, il <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>montaggio<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> riferito alle parti di un oggetto non ha il significato ampio di semplicemente mescolare o mettere insieme varie sostanze. Nel linguaggio corrente non si <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>monta<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/><?PAGE NO="3254"?> uno stufato o un dolce. Il processo di montaggio è essenzialmente meccanico e comporta il connettere insieme o unire parti separate, che normalmente possono essere identificate dopo il montaggio, anche se, a causa del metodo di fissaggio, non possono essere separate per rimetterle completamente nello stato iniziale.</P><P>Non c'è niente nelle note esplicative della tariffa doganale comune che aiuti in tale questione. Le note esplicative del Consiglio per la cooperazione doganale (CCD) dicono circa la prima parte della regola n. 2, lett. a) che <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>dato l'oggetto dei capitoli delle sezioni I-VI della nomenclatura, questa regola non si applica normalmente<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> alle merci di tali sezioni. I capitoli 20 e 33 della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale ricadono nelle sezioni IV e, rispettivamente VI. La seconda parte della regola (che tratta degli oggetti smontati o non montati) <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>non si applica alle merci di queste sezioni<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>. Il testo francese, comunque, dice che ogni parte della regola non si applica. in generale alle merci indicate nelle sezioni I-VI. È quindi possibile (benché io ne dubiti) che vi siano in tali capitoli alcuni articoli cui la regola n. 2, lett. a), può applicarsi. Comunque, il punto VI delle note esplicative relative alla regola generale 2, lett. a), stabilisce che <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>ai fini della presente regola, per <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="201C"/>oggetti presentati smontati o non montati<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="201D"/> si devono intendere quelli le cui varie parti devono essere montate o mediante fissazioni semplici (viti, bulloni, ecc.) o, ad esempio, mediante inchiodatura o saldatura, purché si tratti di operazioni di semplice montaggio<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>. Se, come credo, il richiamo alle operazioni di semplice montaggio si riferisce all'applicazione di fissazioni semplici e all'inchiodatura o saldatura, o solo alla inchiodatura e saldatura, mi sembra che l'idea essenziale sia chiara. Ciò che è richiesto è un semplice mezzo meccanico di connessione. Questa opinione è corroborata dai casi rientranti nella regola citati nelle note esplicative generali, esempi dei quali si trovano nel capo 44, sezione XVI, capitoli 86, 87 e 89.</P><P>Se vengono applicate le note, è chiaro che la ricostituzione del succo di frutta non avviene per mezzo di una fissazione semplice. Né, anche se è semplice, si tratta di un'<QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>operazione di semplice montaggio<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/> la quale, a mio parere, è da intendere come una operazione di montaggio semplicemente meccanico. Così pure, nel linguaggio corrente il concentrato di frutta ed il concentrato di aroma non sono succo di frutta smontato o non montato, poiché essi non sono mai stati <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>connessi<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> insieme, né <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>separati<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>, né nella ricostituzione essi saranno nuovamente <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>connessi insieme<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>.</P><P>Se ci sono disparità tra le varie versioni linguistiche di un testo comunitario, occorre interpretarle tutte insieme, non separatamente, e con riferimento allo<?PAGE NO="3255"?> scopo ed allo schema generale del testo preso nel suo insieme (vedi ad esempio causa <HT TYPE="ITALIC">IMCO,</HT> conclusioni dell'avvocato generale Capotorti, pag. 1849, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="816/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="3029">816/79; <HT TYPE="ITALIC">Mecke</HT> e/ <HT TYPE="ITALIC">Hauptzollamt Bremen-Ost,</HT> Race. 1980, pag. 3029, punto 7</REF.DOC.ECR>; cause <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="824/79+825/79" YEAR="1980" PAGE.ECR="3053">824 e 825/79, <HT TYPE="ITALIC">Folci</HT> c/ <HT TYPE="ITALIC">Amministrazione delle finanze dello Stato,</HT> Racc. 1980, pag. 3053</REF.DOC.ECR>, e causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="160/80" YEAR="1981" PAGE.ECR="1767">160/80, <HT TYPE="ITALIC">Smu-ling-de Leeuw</HT> c/ <HT TYPE="ITALIC">Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,</HT> Racc. 1981, pag. 1767</REF.DOC.ECR>).</P><P>Seguendo questa impostazione mi sembra che la parola tedesca <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>zerlegt<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> debba essere intesa nel senso più limitato indicato da <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>smontato<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> e <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>non montato<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>, piuttosto che nel senso più ampio caldeggiato dalla IFF.</P><P>Non ammetterei in nessun caso che il semplice fatto che il concentrato di frutta ed il concentrato di aroma siano venduti insieme (ad un prezzo complessivo) includa necessariamente dette merci nella massima posta dalla Corte nella causa 165/78, <HT TYPE="ITALIC">IMCO</HT> (supra). Dato che esistono differenti usi per le sostanze separate, non si può dire che, dopo l'importazione, esse possono essere trattate solo insieme come un oggetto composto, semplicemente perché vengono spedite insieme, anche se, come ci è stato detto, esse sono spedite insieme in un'unica partita solo se devono essere usate per la produzione di succo di frutta ricostituito.</P><P>Per questi motivi, ritengo che la questione sottoposta alla Corte deve essere risolta nel senso che il concentrato di amarena e il concentrato di ribes, tratti dal succo di amarena e, rispettivamente, dal succo di ribes, da un lato, e il concentrato di aroma di amarena e il concentrato di aroma di ribes, dall'altro, non sono da considerare come oggetti presentati smontati o non montati.</P></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>