<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11998ITA.0300060101.case.xml"><NO.CASE>T-175/94 (92)</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61994B0175</NO.CELEX><NO.SEQ>0008.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>603</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>607</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>5</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="19980324">24. 3. 1998</DATE> — CAUSA T-175/94 (92)</LEFT><RIGHT>INTERNATIONAL PROCUREMENT SERVICES / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Quinta Sezione)</P><P><DATE ISO="19980324">24 marzo 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lìngua processuale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-175/94 (92),</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">International Procurement Services SA,</HT> società di diritto belga con sede in Bruxelles, con gli avvocati Peter De Troyer, del foro di Audenarde, e Lydie Lorang, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultima, 6, rue Heine,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dal signor Etienne Lasnet, consigliere giuridico, in qualità d'agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese presentata in seguito alla sentenza del Tribunale <DATE ISO="19960711">11 luglio 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-175/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-729">T-175/94, International Procurement Services/Commissione (Racc. pag. II-729)</REF.DOC.ECR>,</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-604"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),</P><P>composto dai signori J. Azizi, presidente, R. García-Valdecasas e M. Jaeger, giudici,</P><P>cancelliere: H. Jung</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL>ha emesso la seguente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Con atto del <DATE ISO="19940420">20 aprile 1994</DATE>, registrato con il numero T-175/94, l'International Procurement Services SA (in prosieguo: ľ<QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>IPS<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>) ha chiesto la condanna della Commissione al risarcimento di un danno che essa sosteneva di aver subito per effetto della riduzione di un contributo finanziario concesso alla sua controparte nell'ambito di un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Con sentenza <DATE ISO="19960711">11 luglio 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-175/94" YEAR="1997" PAGE.ECR="II-729">T-175/94, International Procurement Services/Commissione (Race. pag. II-729)</REF.DOC.ECR>, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato alle spese l'IPS.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19970415">15 aprile 1997</DATE> la Commissione ha chiesto all'IPS il rimborso delle spese e dell'onorario d'avvocato pari a <FT TYPE="NUMBER">50000</FT> FE</TXT></NP><?PAGE NO="II-605"?><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Con lettera <DATE ISO="19970909">9 settembre 1997</DATE> l'IPS ha risposto che questa somma non era dovuta, in quanto era evidente che ciascuna delle parti doveva accollarsi gli onorari d'avvocato. Inoltre ha pure contestato l'entità dell'importo reclamato per spese ed onorari.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Con atto depositato il <DATE ISO="19971112">12 novembre 1997</DATE> la Commissione ha presentato domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, chiedendo che piaccia al Tribunale stabilire l'importo delle spese recuperabili a <FT TYPE="NUMBER">50000</FT> FF. Sottolinea di aver fruito del patrocinio d'avvocato per tutta la durata del procedimento e che la causa non può esser definita semplice.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>A sostegno della domanda essa allega le seguenti note per spese ed onorari: nota del <DATE ISO="19940720">20 luglio 1994</DATE> a titolo di <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>anticipo su onorari in seguito alla presentazione del controricorso<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> per <FT TYPE="NUMBER">20000</FT> FF; nota del <DATE ISO="19941025">25 ottobre 1994</DATE> per <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>presentazione della controreplica<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> pari a <FT TYPE="NUMBER">10000</FT> FF e nota del <DATE ISO="19960510">10 maggio 1996</DATE> a titolo di <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>saldo degli onorari pattuiti a conclusione dell'udienza<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> pari a <FT TYPE="NUMBER">20000</FT> FF. Non vi sono però indicazioni che precisino la suddivisione delle spese e degli onorari né il loro criterio di calcolo.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>L'IPS non ha presentato osservazioni su questa richiesta entro i termini prescritti.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Il Tribunale ricorda che, a norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>. Ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, si definiscono spese ripetibili <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>. Nella fattispecie l'IPS è stata condannata alle spese (punto 2 del dispositivo della sentenza International Procurement Services/Commissione, già ricordata). Detto punto del dispositivo stabilisce che l'IPS deve accollarsi non solo le spese che essa ha incontrato, ma anche le spese indispensabili sopportate dalla Commissione in relazione al procedimento.</TXT></NP><?PAGE NO="II-606"?><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>D'altro canto, secondo gli artt. 17, primo comma, e 46, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>[t]anto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati (...) da un agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>. Da questa disposizione emerge che le istituzioni possono farsi assistere da un avvocato, la cui retribuzione rientra quindi nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa (ordinanze della Corte <DATE ISO="19790621">21 giugno 1979</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="126/76 DEP" YEAR="1979" PAGE.ECR="2131">126/76 DEP, Dietz/Commissione, Racc. pag. 2131, punti 5 e 6</REF.DOC.ECR>, e del Tribunale <DATE ISO="19950206">6 febbraio 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-460/93 DEP" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-229">T-460/93 DEP, Tête e a./BEI, Race, pag. II-229, punto 10</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Secondo una costante giurisprudenza, il giudice comunitario non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Poiché il diritto comunitario non contiene disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario nonché delle difficoltà della stessa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti [ordinanze del Tribunale <DATE ISO="19960417">17 aprile 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-2/93 (92)" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-235">T-2/93 (92), Air France/Commissione, Racc. pag. II-235, punto 21</REF.DOC.ECR>, e la giurisprudenza ivi citata, e <DATE ISO="19971001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-19/92 (92)" YEAR="1997">T-19/92 (92), Leclerc/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 13</REF.DOC.ECR>, e la giurisprudenza ivi citata].</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Poiché la causa verteva su un appalto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo, è stato necessario uno studio, anche se limitato, dell'incidenza di taluni aspetti della normativa e della giurisprudenza in materia di appalti sui problemi di responsabilità.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>È stato pure necessario l'esame di problemi di fatto relativi, in particolare, al comportamento delle varie persone che sono intervenute nell'esecuzione della convenzione in questione.</TXT></NP><?PAGE NO="II-607"?><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Per effettuare dette analisi è stata necessaria la lettura e la valutazione dell'atto introduttivo e dei 27 allegati, comprese le condizioni generali e speciali del capitolato d'appalto e i vari documenti prodotti a titolo probatorio dalla ricorrente. La redazione del controricorso ha inoltre richiesto l'analisi e l'apprezzamento di 23 documenti raccolti dalla Commissione e allegati a detta memoria. Si deve pure osservare che la controversia ha reso necessario un secondo scambio di memorie.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Pur se i documenti giustificativi prodotti dalla Commissione sono eccessivamente schematici (v. supra, punto 6), il Tribunale ritiene che, in queste circostanze e tenuto conto dell'indole ragionevole delle spese richieste nonché del fatto che l'IPS non ne ha contestato l'importo durante il presente procedimento, le spese ripetibili nella causa T-175/94 corrispondono alla somma di <FT TYPE="NUMBER">50000</FT> FF chiesta dalla Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)</P><P>così provvede:</P></INTRO><P>L'importo totale delle spese che l'International Procurement Service SA deve rifondere alla Commissione è stabilito in <FT TYPE="NUMBER">50000</FT> FF.</P></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="19980324">24 marzo 1998</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>J. Azizi</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>