<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="ECRCJ2003ITA.0300242901.case.xml"><NO.CASE>C-211/02</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62002J0211</NO.CELEX><NO.SEQ>0010.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>2433</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>2438</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>6</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><LEFT>SENTENZA <DATE ISO="20030306">6. 3. 2003</DATE> — CAUSA C-211/02</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / LUSSEMBURGO</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Sentenza della Corte</HT> (Quarta Sezione)</P><P><DATE ISO="20030306">6 marzo 2003</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><JUDGMENT.INIT><P>Nella causa C-211/02,</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Granducato di Lussemburgo,</HT> rappresentato dal sig. N. Mackel, in qualità di agente,</P><PARTY.STATUS>convenuto,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="I-2434"?><P>avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="19971215">15 dicembre 1997</DATE>, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="024" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="1">GU 1998, L 24, pag. 1</REF.DOC.OJ>), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di detta direttiva,</P><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA CORTE (Quarta Sezione),</P><P>composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore) e A. La Pergola, giudici,</P><P>avvocato generale: sig. S. Alber</P><P>cancelliere: sig. R. Grass</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vista la relazione del giudice relatore,</VISA><VISA>sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del <DATE ISO="20021210">10 dicembre 2002</DATE>,</VISA></GR.VISA><?PAGE NO="I-2435"?><PREAMBLE.FINAL><P>ha pronunciato la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Sentenza</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Con atto depositato nella cancelleria della Corte il <DATE ISO="20020604">4 giugno 2002</DATE>, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="19971215">15 dicembre 1997</DATE>, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="024" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="1">GU 1998, L 24, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>direttiva<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di detta direttiva.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Contesto normativo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>La direttiva ha il fine di garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali in tutti gli Stati membri, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni, nonché di garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione all'interno della Comunità.</TXT></NP><?PAGE NO="I-2436"?><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>L'art. 15 della direttiva prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, da un lato, alle disposizioni di quest'ultima, eccettuato l'art. 5, al più tardi non oltre il <DATE ISO="19981024">24 ottobre 1998</DATE>, e, dall'altro, a detto art. 5 entro il <DATE ISO="20001024">24 ottobre 2000</DATE>, e che essi ne informino la Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fase precontenziosa</P></TI></TITLE><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Conformemente al procedimento previsto dall'art. 226 CE, la Commissione, dopo aver messo il Granducato di Lussemburgo in grado di presentare le proprie osservazioni, con lettere <DATE ISO="19990723">23 luglio 1999</DATE> e <DATE ISO="20010725">25 luglio 2001</DATE> ha rivolto a tale Stato membro due pareri motivati, invitandolo ad adottare, entro due mesi a partire dalla notificazione di ciascuno di tali pareri, le misure necessarie per conformarsi, da un lato, agli obblighi che gli derivano dalla direttiva, eccettuato l'art. 5, e, dall'altro, agli obblighi derivanti da detto art. 5. Poiché il Granducato di Lussemburgo non ha risposto a detti pareri motivati, la Commissione ha proposto il presente ricorso.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sull'inadempimento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Il governo lussemburghese non nega di non aver trasposto le disposizioni della direttiva entro i termini prescritti da quest'ultima. Esso fa osservare che la trasposizione è in corso ed espone le ragioni che hanno determinato tale ritardo.</TXT></NP><?PAGE NO="I-2437"?><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>A tal riguardo è sufficiente rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza <DATE ISO="20020704">4 luglio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-173/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6129">C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Allo stesso modo, da costante giurisprudenza deriva che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza <DATE ISO="20020613">13 giugno 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-286/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-5463">C-286/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5463, punto 13</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Si deve pertanto constatare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, nei termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di quest'ultima.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-2438"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>LA CORTE (Quarta Sezione)</P><P>dichiara e statuisce:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, nei termini prescritti, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="19971215">15 dicembre 1997</DATE>, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di detta direttiva.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><P>Timmermans</P><P>Edward</P><P>La Pergola</P><P>Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il <DATE ISO="20030306">6 marzo 2003</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>R. Grass</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente della Quarta Sezione</P><P>C. W. A. Timmermans</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>