41999D0008

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti (SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev.)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0417 - 0419


DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 28 aprile 1999

riguardante i principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti

(SCH/Com-ex (99) 8, 2a rev.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

visti gli articoli da 70 a 76 di tale Convenzione,

DECIDE:

Il Comitato esecutivo approva la decisione del Gruppo centrale del 22 marzo 1999 relativa ai principi generali sul compenso di informatori e confidenti (doc. SCH/C (99) 25, SCH/Stup (98) 72, 2a rev.).

Lussemburgo, 28 aprile 1999.

Il Presidente

C. H. Schapper

Oggetto: Principi generali sul compenso di confidenti ed informatori

SCH/Stup (98) 72, 2a rev.

1. Introduzione

L'internazionalizzazione della criminalità nel settore degli stupefacenti, ma anche più in generale della grande criminalità e della criminalità organizzata, è un fenomeno che si sviluppa anche negli Stati Schengen.

Adattandosi con flessibilità al mutamento delle condizioni geopolitiche, giuridiche, economiche e tecnologiche, i malviventi sempre più professionisti commettono reati nel settore del traffico illecito di stupefacenti sfruttando strutture imprenditoriali, associano manovre illecite ad ambienti legali dell'economia e non esitano ad usare la violenza o la minaccia nei confronti di persone o di cose e ad avvalersi della loro influenza negli ambienti politici, economici e della pubblica amministrazione pur di raggiungere i loro obiettivi, ossia in particolare massimizzare i profitti e soddisfare ambizioni di potere.

La specializzazione, la divisione del lavoro e la compartimentazione, sia all'esterno che all'interno, sono le caratteristiche salienti del modus operandi delle organizzazioni criminali nel settore degli stupefacenti. I proventi illeciti vengono "reinvestiti" in nuove attività criminali o vengono fatti confluire in circuiti legali dell'economia per acquistare influenza e guadagnarsi il monopolio sulla scena criminale.

Persino metodi investigativi speciali sono sempre più infruttuosi. La raccolta attiva e discreta di informazioni, parallelamente a metodi investigativi operativi e ad una valutazione sistematica, hanno assunto un'importanza crescente ai fini dell'identificazione e della lotta contro la criminalità organizzata nel settore degli stupefacenti. Particolare attenzione va rivolta in tale contesto all'impiego regolare, coordinato e mirato di confidenti nonché al ricorso ad informatori.

I confidenti e gli informatori devono godere della fiducia dei malviventi per poter far luce sul mondo chiuso delle organizzazioni criminali e chiarirne le strutture.

Per tale motivo la presidenza ha rivolto agli Stati partner un questionario riportato nel documento SCH/Stup (98) 25 e ha messo a loro disposizione le risposte ottenute nel documento SCH/Stup (98) 60 riv. Dall'analisi delle risposte è emerso che gli Stati partner conoscono situazioni e talvolta prassi giuridiche, per quanto concerne il compenso dei confidenti e degli informatori, piuttosto diverse. Il Sottogruppo "Stupefacenti" ha pertanto convenuto, nella riunione del 21 ottobre 1998, di definire principi comuni, non vincolanti e orientativi sul compenso e sulla concessione di vantaggi in natura agli informatori e ai confidenti.

I seguenti principi generali sul compenso dei confidenti e degli informatori devono essere applicati nello spazio Schengen come linee direttrici non vincolanti e contribuire inoltre a migliorare ulteriormente la cooperazione della polizia e della dogana in questo settore sensibile. Nel contempo questi principi generali devono servire anche di orientamento per gli Stati che si accingono a formulare o ad integrare regolamentazioni corrispondenti.

2. Contesto generale

La motivazione dei confidenti ed informatori a collaborare con i servizi di polizia e doganali è di natura essenzialmente economica. È pertanto necessario creare incentivi finanziari che, tenuto conto della situazione economica sul mercato, siano adeguati alle loro condizioni di vita personali, alle capacità e abilità necessarie alle operazioni, ai rischi connessi e al successo delle indagini. Svolgono una parte importante in tale contesto anche considerazioni economiche, dato che il ricorso a confidenti e ad informatori è spesso conveniente.

L'osservanza delle seguenti linee direttrici in tutto il territorio Schengen costituisce un elemento importante per tener conto della necessità di soddisfare le esigenze tattiche e giuridiche delle indagini nel settore degli stupefacenti, in considerazione anche delle particolarità bilaterali, regionali o delittuose, ed impedire nel contempo una concorrenza inopportuna fra i confidenti di servizi di polizia o doganali di primo piano di due o più Stati Schengen e il conseguente "turismo di confidenti".

3. Principi

Questi principi lasciano impregiudicata la normativa nazionale.

Il compenso di un confidente/informatore dovrebbe essere commisurato, da un lato, all'esito dell'azione penale e/o al pericolo in tal modo scongiurato e, dall'altro, al grado di coinvolgimento personale e al rischio preso. L'incentivo ricavato dal compenso non deve indurre l'informatore o il confidente a commettere atti illeciti.

Sono criteri particolari:

- La quantità delle informazioni e degli esiti positivi che ne sono derivati, quali ad esempio il valore e l'importanza della sostanza stupefacente sequestrata, il numero e la qualità dei malviventi arrestati e/o dei beni patrimoniali sequestrati.

- La qualità delle informazioni, quali ad esempio le informazioni tattiche o strategiche utilizzabili sul modus operandi, la logistica dei malviventi, gli obiettivi dell'organizzazione criminale, la reazione delle strutture criminali alle misure adottate nel quadro dell'azione penale.

- Le caratteristiche personali dei confidenti/degli informatori, quali ad esempio il coinvolgimento personale nell'operazione, particolari ostacoli, rischi e pericoli, affidabilità e motivazione.

- L'importanza della struttura/dell'organizzazione criminale o della procedura investigativa in considerazione del profilo criminale dei suoi membri, del suo peso nell'ambiente criminale, del suo grado d'infiltrazione nelle strutture pubbliche, dei danni effettivi o prevedibili, dell'interesse sociale del caso e del suo collocamento nella realtà criminale locale, anche in sede di trattamento strategico delle informazioni.

Il compenso è normalmente corrisposto in cambio di una collaborazione puntuale. È da escludere il versamento illimitato di un contributo per il sostentamento dei confidenti/degli informatori.

A favore dei confidenti/degli informatori possono essere adottate anche particolari misure di protezione o di assistenza (ad esempio protezione dei testimoni), nonché misure in materia di previdenza sociale.

Le spese sostenute dai confidenti/informatori possono essere rimborsate separatamente.

Il compenso viene versato una volta espletato l'incarico assegnato. È possibile versare compensi parziali al termine di ogni singola fase dell'operazione. Non si dovrebbero versare anticipi.

Rimangono impregiudicate le regolamentazioni nazionali d'ordine tributario e sociale relative a simili compensi.

Le spese sono di norma a carico del servizio di polizia o doganale inquirente. Quando le indagini sono condotte da più servizi Schengen occorre giungere in tempo utile ad un accordo in merito alla ripartizione delle spese. I contributi di terzi non dovrebbero normalmente far parte del compenso.

Nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti possono essere concessi vantaggi in natura. Tali vantaggi possono far parte dei compensi in denaro. Si possono prendere in considerazione al riguardo il tipo di vantaggio, la sua importanza per il confidente/l'informatore e il costo legato alla concessione del vantaggio, che varia da uno Stato all'altro. Si possono citare anche le misure di protezione in situazioni di pericolo, la concessione di agevolazioni carcerarie ovvero il parziale o totale condono della pena in conformità della legislazione nazionale.

Se il confidente/l'informatore commette una trasgressione, ad esempio, assumendo un comportamento illegale e contrario a quanto pattuito, fornendo consapevolmente o per negligenza informazioni errate o non attenendosi alle istruzioni impartite o abbandonando di propria iniziativa la linea tattica stabilita, è possibile, a seconda della gravità della trasgressione, ridurre o negare i compensi ovvero chiederne il rimborso. In tali casi - nella misura in cui siano coinvolti o possano esserlo due o più Stati Schengen - i servizi nazionali partecipanti si informano senza indugio ("messaggio di avvertimento").

I servizi nazionali competenti dovrebbero scambiarsi informazioni sui valori indicativi dei compensi in vigore nei rispettivi paesi.