13.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/4


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2013

relativa all’adeguatezza delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 3402]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/280/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, e all’articolo 53 della direttiva 2006/43/CE, in caso di ispezioni o indagini su revisori legali o imprese di revisione contabile, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile soltanto a condizione che le autorità competenti di tale paese terzo siano state considerate adeguate dalla Commissione e che siano stati convenuti accordi di cooperazione basati sulla reciprocità tra le predette autorità e le autorità competenti degli Stati membri interessati. Di conseguenza, è necessario individuare quali autorità competenti dei paesi terzi siano adeguate ai fini della trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile.

(2)

La trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione costituisce materia sostanziale di pubblico interesse connessa con l’esercizio della funzione di controllo pubblico indipendente. Di conseguenza, tutte le trasmissioni di carte di lavoro o di altri documenti da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dovranno essere realizzate unicamente ai fini dell’esercizio di funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile da parte delle autorità competenti del paese terzo interessato. Occorre che gli Stati membri garantiscano che gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le loro autorità competenti e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America prevedano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, nonché circa la protezione del segreto d’ufficio e di informazioni commerciali sensibili relative alle società i cui bilanci sono sottoposti a revisione contabile e ai revisori dei conti delle società che figurano nelle suddette carte di lavoro. Occorre che i soggetti che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti del paese terzo che ricevono l’informazione siano soggetti all’obbligo del segreto d’ufficio.

(3)

Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, occorre che gli Stati membri garantiscano che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile, i contatti tra i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America si svolgano attraverso le autorità competenti dello Stato membro interessato.

(4)

In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono decidere di accettare ispezioni congiunte, qualora ciò sia necessario per garantire un controllo efficace. Gli Stati membri possono consentire che la cooperazione con le autorità competenti degli Stati Uniti d’America si svolga sotto forma di ispezioni congiunte o attraverso osservatori non dotati di poteri di ispezione o di indagine e senza facoltà di accesso alle carte riservate o ad altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile. È opportuno che tale cooperazione si svolga sempre nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE ed alla presente decisione, in particolare per quanto riguarda la necessità di rispettare la sovranità, la riservatezza e la reciprocità. Occorre che gli Stati membri garantiscano che le ispezioni congiunte svolte nell’Unione dalle loro autorità competenti e dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE si svolgano sotto la guida dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

(5)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), si applica al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione di detta direttiva. Di conseguenza, laddove la trasmissione alle autorità competenti degli Stati Uniti d’America di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile implichi la divulgazione di dati personali, essa dovrà sempre avere luogo conformemente alla direttiva 95/46/CE. Occorre inoltre che gli Stati membri garantiscano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, in particolare attraverso accordi vincolanti conclusi, in conformità con il capo IV della direttiva 95/46/CE, tra le loro autorità competenti e quelle degli Stati Uniti d’America, e che assicurino che queste ultime non rendano pubblici, senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati, i dati personali contenuti nelle carte di lavoro o in altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile loro trasmessi.

(6)

È opportuno che l’adeguatezza delle autorità competenti di un paese terzo sia valutata alla luce degli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 36 della direttiva 2006/43/CE o di risultati funzionali essenzialmente equivalenti. In particolare, l’adeguatezza dovrà essere valutata alla luce delle funzioni esercitate dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America, delle misure da queste messe in atto per contrastare la violazione delle norme di riservatezza e del segreto d’ufficio nonché della loro capacità, in virtù delle leggi e regolamentazioni in vigore nel loro paese, di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri.

(7)

Dal momento che i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile di società dell’Unione europea che abbiano emesso valori mobiliari negli Stati Uniti d’America o che facciano parte di un gruppo che rediga conti consolidati in quel paese sono disciplinati dal diritto interno di quest’ultimo, occorre decidere se le autorità competenti degli Stati membri possano trasferire alle autorità competenti degli Stati Uniti carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente ai fini dell’esercizio delle loro funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile.

(8)

Sono state condotte valutazioni di adeguatezza di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE nei confronti delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America. È necessario che le decisioni in materia di adeguatezza per quanto riguarda le autorità degli Stati Uniti d’America vengano prese sulla base delle suddette valutazioni.

(9)

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America è competente in materia di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. Le disposizioni della presente decisione si applicano unicamente alle competenze della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America in materia di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato attività al suo interno. Essa farebbe uso delle carte di lavoro o degli altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che le sono eventualmente trasmessi ai soli fini delle indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti negli Stati Uniti d’America, la Securities and Exchange Commission può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori dei conti o da imprese di revisione contabile degli Stati Uniti e relativi alle indagini che essa ha la facoltà di effettuare su tali revisori o imprese di revisione contabile. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America deve pertanto essere considerata adeguata ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(10)

Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America è competente in materia di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile. Esso mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato attività al suo interno. Esso farebbe uso delle carte di lavoro o degli altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile che gli sono eventualmente trasmessi ai soli fini dell’esercizio delle funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità, nonché di indagine dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti negli Stati Uniti d’America, esso può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori o da imprese di revisione contabile statunitensi. Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America deve pertanto essere considerato adeguato ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

(11)

Previo accordo delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile comporti anche l’accesso o la trasmissione alle autorità considerate adeguate ai sensi della presente decisione di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile, nonché l’accesso o la trasmissione di dette carte alle suddette autorità da parte delle autorità competenti degli Stati membri. Di conseguenza, in caso di ispezioni o indagini, è opportuno che revisori legali e imprese di revisione contabile siano autorizzati a dare accesso o a trasmettere alle succitate autorità carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile unicamente alle condizioni fissate nella presente decisione e all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE, come nel caso, per esempio, in cui ci sia l’accordo del revisore legale, delle imprese di revisione contabile o della società cliente.

(12)

Occorre che la presente decisione non pregiudichi gli accordi in materia di cooperazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (3).

(13)

Poiché la presente decisione è adottata congiuntamente alla decisione di esecuzione 2013/281/UE della Commissione (4) sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni per i revisori e gli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America, occorre che essa non pregiudichi la decisione finale in materia di equivalenza che la Commissione può adottare ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE.

(14)

Scopo ultimo della cooperazione con gli Stati Uniti d’America in materia di controllo dei revisori dei conti è il conseguimento della reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo laddove la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile rappresenti un’eccezione. La fiducia reciproca si basa sull’equivalenza dei sistemi di controllo dei revisori contabili dell’Unione europea e degli Stati Uniti.

(15)

Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America intende valutare più a fondo i sistemi di controllo dei revisori contabili degli Stati membri prima di decidere se affidarsi al controllo effettuato dalle autorità competenti di questi ultimi. Pertanto, è opportuno rivedere i meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento della reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di controllo. Per tali ragioni, è opportuno che la presente decisione si applichi per un periodo di tempo limitato.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America sono considerati adeguati ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE.

Articolo 2

1.   In caso di ispezioni o indagini di revisori legali o imprese di revisione contabile, qualsiasi trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile è soggetta alla previa autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro interessato, oppure è effettuata dall’autorità competente dello Stato membro interessato.

2.   Le carte di lavoro o altri documenti pertinenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile sono trasmessi ai soli fini del controllo pubblico, del controllo esterno della qualità o di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.

3.   Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile fossero detenuti unicamente da revisori legali o da imprese di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente abbia ricevuto una richiesta da parte di una delle autorità di cui all’articolo 1, le suddette carte o documenti sono trasmessi all’autorità competente del paese terzo interessato solo nel caso in cui l’autorità competente del primo Stato membro abbia espresso il suo accordo sulla trasmissione.

4.   Gli Stati membri garantiscono che gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le loro autorità competenti e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America prevedano appropriate misure di salvaguardia circa la protezione dei dati personali trasmessi, nonché circa la protezione del segreto d’ufficio e di informazioni commerciali sensibili relative alle società i cui bilanci sono sottoposti a revisione contabile e ai revisori dei conti delle società che figurano nelle suddette carte di lavoro.

5.   Fatto salvo l’articolo 47, paragrafo 4, della direttiva 2006/43/CE, gli Stati membri garantiscono che, ai fini del controllo pubblico, del controllo della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile, gli accordi bilaterali che consentono la trasmissione di carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile tra le loro autorità competenti e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America prevedano che i contatti tra i revisori dei conti e le imprese di revisione contabile degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America si svolgano attraverso le autorità competenti dello Stato membro interessato.

6.   Gli Stati membri possono autorizzare ispezioni congiunte solo qualora siano necessarie. Gli Stati membri garantiscono che le ispezioni congiunte svolte dalle loro autorità competenti e dalle autorità competenti degli Stati Uniti d’America nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE si svolgano, in regola generale, sotto la guida dell’autorità competente dello Stato membro interessato.

7.   Gli Stati membri garantiscono che gli accordi bilaterali tra le loro autorità competenti e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America siano conformi alle condizioni di cooperazione stabilite nel presente articolo.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o agosto 2013 al 31 luglio 2016.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(3)   GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(4)  Cfr. pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.