2000/481/CE: Decisione della Commissione, del 14 luglio 2000, concernente il riconoscimento del «RINAVE - Registro Internacional Naval, SA» ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 1876] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 29/07/2000 pag. 0091 - 0091
Decisione della Commissione del 14 luglio 2000 concernente il riconoscimento del "RINAVE - Registro Internacional Naval, SA" ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 1876] (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/481/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE stabilisce che gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per gli organismi che si conformano a tutti i principi di cui all'allegato, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione "Criteri generali" dell'allegato stesso. (2) Il Portogallo ha presentato richiesta di riconoscimento per la durata di tre anni per il "RINAVE - Registro Internacional Naval, SA" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva citata. (3) La Commissione ha accertato che il "RINAVE - Registro Internacional Naval, SA" è conforme a tutti i criteri stabiliti dall'allegato della citata direttiva, ad eccezione di quelli previsti ai punti 2 e 3 della sezione "Criteri generali" di detto allegato. (4) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 94/57/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 "RINAVE - Registro Internacional Naval, SA" è riconosciuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. Articolo 2 Il riconoscimento ha effetto solo per il Portogallo. Articolo 3 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2000. Per la Commissione Loyola De Palacio Vicepresidente (1) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.