COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.8.2018
COM(2018) 604 final
2018/0311(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri,
e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo
che istituisce un’associazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
RELAZIONE
L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, è stato firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995. L’accordo è entrato in vigore il 1° marzo 1998.
Nel suo atto di adesione, la Repubblica di Croazia si impegna ad aderire agli accordi internazionali già firmati o conclusi dall’Unione europea e dai suoi Stati membri mediante un protocollo allegato agli accordi stessi.
La proposta allegata è lo strumento giuridico per la firma e l’applicazione provvisoria del protocollo all’accordo per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea.
La proposta di protocollo include la Repubblica di Croazia tra le parti contraenti dell’accordo e impegna l’Unione europea a fornire una versione facente fede dell’accordo in lingua croata.
Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. I negoziati con la Repubblica tunisina si sono conclusi positivamente l’11 maggio 2018.
Soddisfatta dell’esito dei negoziati, la Commissione chiede al Consiglio di adottare la decisione allegata relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.
2018/0311 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri,
e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo
che istituisce un’associazione tra la Comunità europea
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra,
per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (di seguito “l’accordo”), è stato firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995. L’accordo è entrato in vigore il 1° marzo 1998.
(2)La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell’Unione europea il 1° luglio 2013.
(3)A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione della Repubblica di Croazia, l’adesione della Repubblica di Croazia all’accordo deve essere approvata mediante la conclusione di un protocollo all’accordo stesso (di seguito “il protocollo”). Secondo una procedura semplificata, deve essere concluso un protocollo tra il Consiglio, che delibera all’unanimità a nome degli Stati membri, e il paese terzo interessato.
(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati in vista dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione. I negoziati con la Repubblica tunisina si sono conclusi positivamente l’11 maggio 2018.
(5)Il protocollo dovrebbe pertanto essere firmato a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(6)Conformemente al suo articolo 7, paragrafo 3, il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria in attesa della sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea è approvata a nome dell’Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di detto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione e degli Stati membri.
Articolo 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1º luglio 2013, conformemente al suo articolo 7, paragrafo 3, in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente