76/697/CEE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1976, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Belgio in conformità del titolo II della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 27/08/1976 pag. 0031 - 0031
++++ DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1976 relativa all ' attuazione della riforma delle strutture agrarie in Belgio in conformità del titolo II della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 ( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede ) ( 76/697/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 75/268/CEE del consiglio , del 28 aprile 1975 , sull ' agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ( 1 ) , in particolare l ' articolo 13 , vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio , del 17 aprile 1972 , relativa all ' ammodernamento delle aziende agricole ( 2 ) , in particolare l ' articolo 18 , paragrafo 3 , considerando che , il 26 aprile 1976 , il governo belga ha comunicato , conformemente al combinato disposto dell ' articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell ' articolo 17 , paragrafo 4 , della direttiva 72/159/CEE ; - il decreto ministeriale del 6 novembre 1975 di concessione agli agricoltori delle regioni svantaggiate di un ' indennità compensativa annua per gli svantaggi naturali permanenti e - il decreto ministeriale del 19 marzo 1976 che stabilisce l ' importo dell ' indennità compensativa annua per gli svantaggi naturali permanenti ; considerando che , a norma dell ' articolo 18 , paragrafo 3 , della direttiva 72/159/CEE e dell ' articolo 13 della direttiva 75/268/CEE , la Commissione decide se , sotto il profilio della conformità delle comunicate disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative alla direttiva 75/268/CEE ed in considerazione delle finalità della direttiva stessa e del necessario vincolo fra le diverse misure , ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità ; considerando che lo scopo essenziale della direttiva 75/268/CEE è di assicurare nelle zone montane e nelle zone svantaggiate determinate dal Consiglio la continuità dell ' esercizio di attività agricole e pertanto il mantenimento di un minimo di densità della popolazione o la conservazione dell ' ambiente naturale ; considerando che la direttiva 75/268/CEE autorizza perciò gli Stati membri ad istituire in dette zone un regime di aiut destinato ad incentivare le attività agricole ed a migliorare il reddito agricolo ; considerando che detto regime di aiuti può consistere nella concessione di un ' indennità compensativa degli svantaggi naturali permanenti a titolari di aziende agricole che si impegnino a proseguire l ' attività agricola per almeno un quinquennio conformemente alle finalità della direttiva ; che , nel caso di allevamento bovino , ovino e caprino , l ' indennità si calcola in funzione dell ' entità del bestiame e non può superare 50 UC/UBA nù 50 UC/ha di superficie foragera dell ' aziende , nù essere inferiore a 15 UC/UBA ; che , oltre alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva , gli Stati membri possono stabilire altre condizioni o limitazioni per la concessione dell ' indennità compensativa ; considerando che le misure previste nei decreti ministeriali citati rispondono alle finalità ed alle condizioni della direttiva 75/268/CEE ; considerando che il comitato dal FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari , considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 I decreti ministeriali del 6 novembre 1975 e del 19 marzo 1976 , comunicati dal governo belga il 26 aprile 1976 e relativi alla concessione agli agricoltori delle regioni svantaggiate di un ' indennità compensativa annua per gli svantaggi naturali permanenti , rispondono ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all ' azione comune di cui all ' articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all ' articolo 15 della direttiva 72/159/CEE . Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione . Fatto a Bruxelles , il 28 luglio 1976 . Per la Commissione P . J . LARDINOIS Membro della Commissione ( 1 ) GU n . L 128 del 19 . 5 . 1975 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 96 del 23 . 4 . 1972 , pag . 1 .