<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1996ITA.0300145901.case.xml"><NO.CASE>C-239/95</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61995C0239</NO.CELEX><NO.SEQ>0014.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1460</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1462</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>3</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. RUIZJARABO COLOMER — CAUSA C-239/95</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / BELGIO</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="19960215">15 febbraio 1996</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua originale: lo spagnolo.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Nel presente caso, la Corte è chiamata a conoscere di un ricorso presentato dalla Commissione il <DATE ISO="19950706">6 luglio 1995</DATE>, diretto a far dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che il Regno del Belgio, non avendo adottato e messo in vigore nel termine prescritto le dispisizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19900620">20 giugno 1990</DATE>, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi<NOTE NOTE.ID="E0002"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="189" DATE.PUB="1990" PAGE.FIRST="17">GU L 189, pag. 17</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, e non informando di tali provvedimenti la Commissione, è venuto meno agli obblighi incombentigli in virtù della direttiva.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>L'art. 16 della direttiva 90/385 dispone, a proposito del termine per la trasposizione della stessa nel diritto interno, quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al <DATE ISO="19920701">1° luglio 1992</DATE> le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</TXT><P>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal <DATE ISO="19930101">1° gennaio 1993</DATE>.</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Non avendo ricevuto alcuna notizia della trasposizione della direttiva 90/385 in diritto interno belga nel termine prescritto, la Commissione ha ritenuto il Regno del Belgio inadempiente e il <DATE ISO="19921014">14 ottobre 1992</DATE> ha inviato al governo belga una lettera di diffida, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, invitandolo a presentare le sue osservazioni sulla questione entro il termine di due mesi.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Non avendo ricevuto risposta alla lettera di diffida e tenuto conto della persistenza dell'infrazione, il <DATE ISO="19930702">2 luglio 1993</DATE> la Commissione ha inviato al governo belga un parere motivato con il quale accertava l'inadempienza del Regno del Belgio agli obblighi incombentigli in forza della direttiva 90/385 e invitava lo Stato membro ad adottare i<?PAGE NO="I-1461"?> provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Il governo belga non ha risposto al parere motivato né emanato i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva 90/385 nel suo diritto interno. Le autorità belghe, con lettera <DATE ISO="19950328">28 marzo 1995</DATE>, si sono limitate a informare il segretariato generale della Commissione che il progetto della normativa interna diretto a trasporre la suddetta direttiva in diritto belga era stato sottoposto al parere del Consiglio superiore d'igiene.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>La Commissione ha pertanto deciso di presentare alla Corte il ricorso in oggetto, diretto a fare accertare la violazione delle disposizioni della direttiva 90/385, in particolare dell'art. 16, da parte del Regno del Belgio, per non aver emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al contenuto della direttiva, o, in ogni caso, per non averle comunicate immediatamente. La Commissione chiede altresì la condanna del Regno del Belgio alle spese.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Nel suo controricorso, 11 Regno del Belgio non nega l'inadempimento contestatogli dalla Commissione, ma si limita a comunicare che la normativa interna di attuazione della direttiva 90/385 ha già ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore d'igiene e quello dell'Ispettorato delle finanze, ma abbisogna ancora di quello del Consiglio di Stato.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Nel presente caso è stato dimostrato senza smentita che il Regno del Belgio non aveva emanato nei temini le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative interne necessarie per conformarsi alla direttiva 90/385. Il Regno del Belgio è quindi venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e della direttiva 90/385, in particolare del suo art. 16.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Poiché il ricorso della Commissione è integralmente fondato e le sue domande vanno accolte, il Regno del Belgio va condannato alle spese, a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusione</P></TI></TITLE><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Per questi motivi, propongo alla Corte di:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato e messo in vigore nel termine prescritto le dispisizioni necessarie alla trasposizione della direttiva del<?PAGE NO="I-1462"?> Consiglio <DATE ISO="19900620">20 giugno 1990</DATE>, 90/385/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e dell'art. 16 della direttiva;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>condannare lo Stato membro convenuto alle spese di causa<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>