<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-239/18</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018CC0239</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:445">EU:C:2019:445</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>20</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>20</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusioni dell’avv. gen. Bobek – Causa C‑239/18</HT></P><P><HT TYPE="SC">Saatgut-Treuhandverwaltung</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Michal Bobek</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20190523">23 maggio 2019</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: l’inglese.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C‑239/18</HT></P><P>Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH</P><P>contro</P><P>Freistaat Thüringen</P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Thüringer Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land della Turingia, Germania)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Ritrovati vegetali</KEYWORD><KEYWORD>Sistema di tutela</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 e articolo 11 del regolamento (CE) n. 1768/95</KEYWORD><KEYWORD>Utilizzo del prodotto del raccolto da parte degli agricoltori</KEYWORD><KEYWORD>Organismi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola</KEYWORD><KEYWORD>Nozione</KEYWORD><KEYWORD>Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria</KEYWORD><KEYWORD>Portata</KEYWORD><KEYWORD>Contenuto della richiesta di informazioni</KEYWORD><KEYWORD>Specie o varietà</KEYWORD><KEYWORD>Eccezioni all’obbligo di fornire informazioni</KEYWORD><KEYWORD>Oneri o costi supplementari derivanti dall’acquisizione di informazioni da una banca dati</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>La Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>la ricorrente<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>) rappresenta numerose imprese di riproduzione di sementi titolari di diritti di privativa per ritrovati vegetali. In base al diritto dell’Unione, le varietà di generi e specie botaniche possono essere oggetto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. I titolari di detti diritti di proprietà intellettuale devono ricevere una remunerazione a titolo di compenso per l’utilizzo delle varietà protette. A tal fine, i titolari di varietà hanno il diritto di chiedere e ricevere talune informazioni da parte di agricoltori, fornitori di servizi di trattamento o organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola al fine di far valere il loro diritto alla remunerazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Nelle sentenze Schulin<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE> (<NO.CASE>C‑305/00</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:218">EU:C:2003:218</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> e Brangewitz<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20041014">14 ottobre 2004</DATE> (<NO.CASE>C‑336/02</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:622">EU:C:2004:622</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Corte ha affrontato il tema relativo al tipo e alla portata delle informazioni che i titolari di varietà protette potevano richiedere rispettivamente ad agricoltori e fornitori di servizi di trattamento. Nella presente causa, la Corte è chiamata a completare il quadro per quanto riguarda le richieste avanzate dai titolari agli <HT TYPE="ITALIC">organismi ufficiali</HT>: in quale misura il titolare di una varietà protetta può ottenere (quale tipo di) informazioni da parte di (quali) organi ufficiali al fine di esercitare il proprio diritto alla remunerazione?</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="2"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Regolamento di base</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94, del <DATE ISO="19940727">27 luglio 1994</DATE>, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="227" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1994">GU 1994, L 227, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/>regolamento di base<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>) è formulato come segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>Ai fini del presente Regolamento, per <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/>varietà<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="201D" ID="QE0004"/> si intende un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto (…)<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>In forza dell’articolo 13, paragrafo 2, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/>[f]atte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/>materiali<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="201D" ID="QE0006"/>, richiedono l’autorizzazione del titolare: a) produzione o riproduzione (moltiplicazione); (…)<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>L’articolo 14 del regolamento di base è rubricato <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/>Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>. Al suo paragrafo 1 esso prevede che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/>[i]n deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nella loro azienda, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una provativa comunitaria per ritrovati vegetali<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base precisa che le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole elencate.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>La disposizione fondamentale, l’articolo 14, paragrafo 3, è così formulata:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/>Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:</P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;</P></ITEM><ITEM><P>il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l’identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;</P></ITEM><ITEM><P>i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli imprenditori si intendono:</P><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>nel caso delle specie vegetali di cui al paragrafo 2 dell’articolo 2 cui si applica il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del <DATE ISO="19920630">30 giugno 1992</DATE>, che istituisce un sistema di sostegno ai produttori di taluni seminativi [(<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="181" PAGE.FIRST="12" DATE.PUB="1992">GU 1992, L 181, pag. 12</REF.DOC.OJ>)], gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali; per il calcolo della superficie si applica l’articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento;</P></ITEM><ITEM><P>nel caso delle altre specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri paragonabili;</P></ITEM></LIST></P></ITEM><?PAGE NO="3"?><ITEM><P>agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;</P></ITEM><ITEM><P>il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell’organizzare detto controllo essi non possono prevedere un’assistenza da parte di organi ufficiali;</P></ITEM><ITEM><P>le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</P></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Regolamento di applicazione</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del <DATE ISO="19950724">24 luglio 1995</DATE>, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="173" PAGE.FIRST="14" DATE.PUB="1995">GU 1995, L 173, pag. 14</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>regolamento di applicazione<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>) prevede che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="011.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Una richiesta d’informazioni sull’impiego effettivo di materiale, per coltura, di particolari specie o varietà, o sui risultati di tale impiego, rivolta da un titolare a un organismo ufficiale, deve essere presentata per iscritto. In tale richiesta il titolare specifica il nome e l’indirizzo, la varietà o le varietà per le quali ha interesse a ottenere le informazioni e il tipo di informazione di cui ha bisogno. Egli fornisce anche una prova della sua titolarità.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Fatte salve le disposizioni dell’articolo 12, l’organismo ufficiale può negare le informazioni richieste soltanto se</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>esso non partecipa al controllo della produzione agricola, o</P></ITEM><ITEM><P>non è autorizzato, ai sensi delle norme comunitarie o di quelle degli Stati membri che disciplinano la riservatezza generale prevista per le attività degli organismi ufficiali, a fornire tali informazioni al titolare, o</P></ITEM><ITEM><P>il diniego dell’informazione rientra nella sfera di discrezionalità, prevista dalla normativa comunitaria o da quelle degli Stati membri a norma delle quali l’informazione è stata raccolta, o</P></ITEM><ITEM><P>le informazioni richieste non sono disponibili o non lo sono più, o</P></ITEM><ITEM><P>non possono essere ottenute nel normale espletamento delle funzioni dell’organismo ufficiale, o</P></ITEM><ITEM><P>possono essere raccolte solo con oneri amministrativi o finanziari supplementari, o</P></ITEM><ITEM><P>le informazioni si riferiscono specificamente a materiale che non fa parte delle varietà del titolare.</P><?PAGE NO="4"?><P>Gli organismi ufficiali competenti informano la Commissione sulle modalità dell’esercizio della discrezionalità di cui al precedente terzo trattino.</P></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Nel fornire le informazioni, l’organismo ufficiale non fa distinzione fra i titolari. L’organismo ufficiale può fornire le informazioni richieste mettendo a disposizione del titolare copie di documenti contenenti informazioni aggiuntive a quelle riguardanti il materiale attinente a varietà del titolare, purché sia garantita l’impossibilità di identificare i soggetti protetti ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 12.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="011.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Se l’organismo ufficiale decide di negare l’informazione richiesta, deve informarne per iscritto il titolare che l’ha richiesta e indicare le ragioni di questa decisione<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>La ricorrente è una società tedesca attiva nel settore della gestione fiduciaria, la quale opera per conto di numerose imprese principalmente tedesche di riproduzione di sementi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Dal fascicolo nazionale trasmesso alla Corte risulta che la ricorrente rappresenti più di 50 costitutori, la maggior parte dei quali sono imprese con sede in Germania, mentre molti di essi sono stabiliti in Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Polonia.</P></NOTE>. Le imprese in parola sono titolari di privative per ritrovati vegetali e/o di diritti esclusivi di utilizzo di varietà agricole protette ad uso agricolo in Germania. Esse hanno affidato alla ricorrente il compito di far valere a suo nome il diritto alla remunerazione che deriva ai titolari dalla coltivazione di varietà vegetali protette.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Il Freistaat Thüringen (Land della Turingia; in prosieguo: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>il resistente<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>), rappresentato dal Landesverwaltungsamt (Ufficio dell’amministrazione del Land), è competente a monitorare i fondi dell’Unione, nel senso della gestione e del controllo delle sovvenzioni del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20131217">17 dicembre 2013</DATE>, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="347" PAGE.FIRST="549" DATE.PUB="2013">GU 2013, L 347, pag. 549</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> e dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Regolamento delegato della Commissione, dell’<DATE ISO="20140311">11 marzo 2014</DATE>, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="255" PAGE.FIRST="18" DATE.PUB="2014">GU 2014, L 255, pag. 18</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (in combinato disposto con l’allegato I.1.A di tale regolamento).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>Secondo il giudice del rinvio, nel quadro dell’erogazione di sovvenzioni finanziate con fondi dell’Unione e della relativa verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sostegno, il resistente raccoglie e memorizza taluni dati all’interno della cosiddetta banca dati dell’Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem (Sistema integrato di gestione e di controllo; in prosieguo: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/>SIGC<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>). Detta banca dati contiene i dati relativi alle aziende agricole attive nel territorio del resistente, in particolare le informazioni fornite dagli agricoltori richiedenti. Nella banca dati risultano disponibili le informazioni concernenti le specie coltivate, al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla rotazione delle colture.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20160405">5 aprile 2016</DATE>, la ricorrente chiedeva al resistente di fornirle taluni dati salvati nella banca dati del SIGC. Il resistente rifiutava la comunicazione di detti dati sulla base dell’articolo 9, paragrafo 1, del Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (legge della Turingia sulla libertà di informazione; in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/>ThürIFG<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20161223">23 dicembre 2016</DATE>, la ricorrente faceva valere il relativo diritto di informazione proponendo ricorso dinanzi al Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt, Germania). La ricorrente chiedeva che al resistente fosse ordinato di fornirle le seguenti informazioni, contenute nella banca dati:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>i nominativi e i recapiti delle aziende agricole;</P></ITEM><ITEM><P>l’estensione, espressa in ettari, delle superfici coltivate dalle rispettive aziende;</P></ITEM><ITEM><P>l’estensione, espressa in ettari, delle superfici coltivate a cereali e patate.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>La ricorrente affermava di vantare nei confronti del resistente un diritto di informazione fondato sull’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, applicabile anche alle specie vegetali. In qualità di organismo ufficiale che partecipa al controllo della produzione agricola, il resistente non aveva diritto di negare le informazioni richieste di cui era in possesso e che potevano essere fornite senza significativi oneri amministrativi o finanziari supplementari. Secondo la ricorrente, non vi erano disposizioni nazionali che autorizzassero il resistente a negare le informazioni. In particolare, l’articolo 9, paragrafo 1, del ThürIFG non poteva essere applicato. Da una ponderazione degli interessi a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del ThürIFG sarebbe invece emerso l’interesse della ricorrente ad ottenere informazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Il resistente chiedeva il rigetto del ricorso in quanto la sua decisione di negare le informazioni era giustificata. A suo avviso, esso non era affatto un organismo ufficiale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione e, in ogni caso, tale disposizione riconosceva un diritto di informazione solo con riferimento alle varietà. Oltre al diritto di diniego discendente dal ThürIFG, un diritto a negare la divulgazione delle informazioni sussisterebbe inoltre anche in ragione degli oneri amministrativi e finanziari supplementari connessi all’acquisizione delle informazioni medesime.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>Con sentenza del <DATE ISO="20170817">17 agosto 2017</DATE>, il Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt) respingeva il ricorso. Esso rilevava che il resistente era legittimato a negare le informazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, in combinato disposto con l’articolo 12 del regolamento di applicazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>La ricorrente impugnava tale decisione dinanzi al Thüringer Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land della Turingia, Germania).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Nel suo appello, la ricorrente sostiene di avere un diritto di informazione nei confronti del resistente sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione e che il diritto di informazione nei confronti di organismi ufficiali non riguarda soltanto le varietà. Spetta alla ricorrente determinare la finalità cui destinare le informazioni. In particolare, le informazioni del resistente le fornirebbero chiarimenti sulla dimensione delle effettive superfici coltivate degli agricoltori e sui soggetti rientranti nella categoria dei <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/>piccoli agricoltori<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>. Ciò le consentirebbe di rinunciare alla richiesta di informazioni nei riguardi dei piccoli agricoltori. La ricorrente si è dichiarata pronta a rimborsare al resistente i costi che dovessero derivare dalla ricerca dei dati richiesti, ad esempio, per la programmazione di software.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Secondo il resistente, il Landgericht Erfurt (Tribunale del Land, Erfurt) ha correttamente ravvisato una restrizione al diritto di informazione della ricorrente a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, del regolamento di applicazione. La banca dati del SIGC non contiene informazioni specifiche per varietà, tranne nel caso della canapa e del luppolo, poiché gli agricoltori richiedenti non sarebbero affatto tenuti a fornire informazioni simili. Inoltre, il resistente non disporrebbe neppure di competenze proprie in materia di programmazione eventualmente necessarie per compiere una ricerca distinta onde acquisire i dati richiesti. Il ricorso a un prestatore di servizi per lo svolgimento di detta attività di programmazione comporterebbe costi pari a EUR <FT TYPE="DECIMAL">6000,00</FT>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>È nell’ambito di tale contesto giuridico e fattuale che il Thüringer Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land della Turingia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/>1)</NO.P><TXT>Se sussista, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del [regolamento n. 1768/95], un diritto di informazione nei confronti di organismi ufficiali dell’Amministrazione con riguardo unicamente alle informazioni concernenti le specie vegetali, senza che la richiesta di informazioni sia diretta ad ottenere anche dati relativi ad una varietà protetta.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Ove, in esito alla soluzione della prima questione, possa essere fatto valere un simile diritto di informazione:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Se sussista un organismo ufficiale partecipante al controllo della produzione agricola ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 (primo trattino), del [regolamento n. 1768/95] laddove l’Amministrazione sia chiamata a controllare le sovvenzioni concesse agli agricoltori mediante fondi dell’Unione europea memorizzando, in tale contesto, taluni dati degli agricoltori richiedenti riguardanti parimenti specie (vegetali).</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Se un organismo ufficiale sia autorizzato a negare le informazioni richieste quando la loro comunicazione richieda l’elaborazione e la specificazione dei dati in suo possesso da parte di terzi con conseguenti oneri finanziari pari a circa EUR <FT TYPE="DECIMAL">6000,00</FT>. Se, in tale contesto, rilevi il fatto che il richiedente sia disponibile a sostenere i costi che ne derivano<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Hanno presentato osservazioni scritte la ricorrente, il resistente, il governo spagnolo e la Commissione europea. Le suddette parti hanno tutte presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il <DATE ISO="20190131">31 gennaio 2019</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Valutazione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Le presenti conclusioni sono articolate come segue. Inizierò con alcuni chiarimenti preliminari in merito al regime e al funzionamento generale del sistema delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, in particolare per quanto concerne la deroga di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base (A). Affronterò quindi la prima questione, relativa al tipo di informazioni che possono essere richieste agli organismi ufficiali da parte dei titolari di varietà protette ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di applicazione (B). Esaminerò infine la seconda questione, che riguarda la nozione di <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/>organismo ufficiale che partecipa al controllo della produzione agricola<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> e la questione se gli organi ufficiali competenti possano negare le informazioni richieste qualora tali informazioni possano essere fornite solo mediante un ulteriore trattamento, concludendo con l’aspetto relativo ai potenziali oneri supplementari (C).</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">L’esenzione agricola di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>L’articolo 13 del regolamento di base stabilisce i diritti dei titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, l’autorizzazione del titolare è, in linea di principio, richiesta per la produzione o riproduzione (moltiplicazione) dei costituenti varietali, o del materiale del raccolto della varietà protetta (congiuntamente denominati <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/>materiali<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>L’articolo 14 del regolamento di base prevede una deroga all’obbligo di ottenere l’autorizzazione del titolare (in prosieguo: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/>l’esenzione agricola<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>). A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati a utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che<?PAGE NO="7"?> benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali. L’articolo 14, paragrafo 2, limita l’ambito di applicazione dell’esenzione alle specie di piante agricole ivi elencate. L’articolo 14, paragrafo 3, prevede norme di applicazione al fine di stabilire le condizioni per applicare l’esenzione agricola. La medesima disposizione stabilisce altresì i criteri che tutte le norme di applicazione dovrebbero seguire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>Con il regolamento di applicazione, la Commissione ha dato forma all’esenzione agricola al fine di salvaguardare i legittimi interessi sia del costitutore, rappresentato dal titolare, sia dell’agricoltore. Quando quest’ultimo si avvale dell’esenzione agricola, il titolare ha il diritto di ricevere un’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/>equa remunerazione<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> dall’agricoltore. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l’ammontare dell’equa remunerazione <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/>può essere oggetto di un contratto fra il titolare e l’agricoltore<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>. Qualora non sia stato stipulato alcun contratto tra il titolare e l’agricoltore interessato, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di applicazione stabilisce che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/>l’ammontare della remunerazione è sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della categoria inferiore avente diritto alla certificazione ufficiale, della stessa varietà nella stessa zona<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>I piccoli agricoltori che si avvalgono dell’esenzione agricola non sono tenuti a corrispondere <HT TYPE="ITALIC">nessuna</HT> remunerazione al titolare. L’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base definisce i piccoli agricoltori come gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali o che soddisfano opportuni criteri paragonabili.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>All’interno di un sistema concepito in questo modo, sapere <HT TYPE="ITALIC">chi</HT> ha fatto ricorso all’esenzione agricola è di primaria importanza perché i titolari possano far valere i propri diritti di proprietà intellettuale e ricevere la (equa) remunerazione a cui hanno diritto. Di conseguenza, il regolamento di applicazione contiene una serie di disposizioni che consentono ai titolari di ottenere informazioni da diversi attori interessati. Sebbene la Corte abbia già interpretato, in cause che riguardavano anche la ricorrente, le disposizioni che riguardano le informazioni che gli agricoltori e i fornitori di servizi di trattamento devono comunicare<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE>, <NAME.CASE>Schulin</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑305/00</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:218">EU:C:2003:218</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20040311">11 marzo 2004</DATE>, <NAME.CASE>Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑182/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:135">EU:C:2004:135</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>); del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20041014">14 ottobre 2004</DATE>, <NAME.CASE>Brangewitz</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑336/02</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:622">EU:C:2004:622</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20121115">15 novembre 2012</DATE>, <NAME.CASE>Raiffeisen-Waren-Zentrale Rhein-Main</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑56/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:713">EU:C:2012:713</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la presente causa concerne specificamente il tipo di informazioni che taluni organismi ufficiali devono fornire ai titolari.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla prima questione: la portata del diritto di informazione dei titolari nei confronti degli organismi ufficiali ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di applicazione</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza quale sia il tipo di informazioni che un organismo ufficiale deve fornire, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di applicazione, ove il titolare ne faccia richiesta: il titolare ha il diritto di ottenere informazioni in relazione alle <HT TYPE="ITALIC">specie</HT> vegetali o solamente per quanto concerne le specifiche <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT> del titolare?</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Secondo la ricorrente, l’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base, insieme all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, conferisce ai titolari il diritto di ottenere informazioni dagli organismi ufficiali in relazione alle specie, non essendo necessario che la richiesta di informazioni si riferisca ad una varietà specifica. In particolare, i titolari hanno il diritto di ottenere informazioni che identifichino i <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/>piccoli agricoltori<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base, i quali sono completamente esenti dall’obbligo di remunerare i titolari. Sapere se un agricoltore è un piccolo agricoltore permetterebbe al titolare di non cercare di ottenere informazioni e, a maggior ragione, pagamenti dai piccoli agricoltori. Tuttavia, i piccoli agricoltori non<?PAGE NO="8"?> sono essi stessi definiti in rapporto ad una varietà specifica, ma in relazione alla superficie coltivata con determinate <HT TYPE="ITALIC">specie</HT> vegetali. In ogni caso, la ricorrente sostiene che l’obbligo di fornire informazioni che incombe all’organismo ufficiale è più ampio rispetto a quello degli agricoltori, in quanto l’articolo 11 non specifica le informazioni <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/>pertinenti<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/> che devono essere fornite.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Secondo la Commissione, il diritto di informazione ai sensi all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione non è limitato alle varietà. Esso può includere le specie, per stabilire quali agricoltori siano piccoli agricoltori. Tuttavia, la richiesta di informazioni deve avere a oggetto una varietà. Pertanto, i titolari non possono presentare agli organismi ufficiali richieste di informazioni generali e ampie, senza indicare se gli agricoltori abbiano effettivamente acquisito materiale di moltiplicazione di varietà protette. La Commissione osserva altresì che la richiesta di informazioni nei confronti di organismi ufficiali non ha a che fare con un autonomo diritto pubblico di accesso ai documenti o di riutilizzo di dati relativi al settore pubblico (ai sensi della direttiva 2003/98/CE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20031117">17 novembre 2003</DATE>, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="345" PAGE.FIRST="90" DATE.PUB="2003">GU 2003, L 345, pag. 90</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>). Si tratta soltanto di un diritto privato, accessorio al rapporto tra titolari ed agricoltori.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Il resistente e il governo spagnolo affermano invece che le richieste di informazioni agli organismi ufficiali devono riferirsi a varietà specifiche, e non a specie. L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, letto alla luce dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, non può essere invocato per ottenere informazioni generali sugli agricoltori.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Portata dell’accesso alle informazioni in possesso di organismi ufficiali ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di applicazione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>In via preliminare, è necessario un chiarimento iniziale per quanto riguarda il rapporto tra le specifiche disposizioni dell’articolo 11 del regolamento di applicazione e l’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base, e le norme nazionali in materia di accesso alle informazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio chiede specificamente un’interpretazione della portata dell’accesso alle informazioni <HT TYPE="ITALIC">ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di applicazione</HT>. Secondo la ricorrente, tale disposizione costituisce una valida base giuridica per ottenere, tra l’altro, informazioni che le consentano di identificare i <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/>piccoli agricoltori<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/> esenti dal pagamento di una remunerazione e che, di conseguenza, non dovrebbero ricevere richieste di informazioni dai titolari.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>L’articolo 11 del regolamento di applicazione è una disposizione specifica di un atto di esecuzione dedicato all’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base. È logico dunque che vi debba essere una correlazione tra l’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e l’ambito di applicazione dell’articolo 11 del regolamento di applicazione. Inoltre, un regolamento di esecuzione deve rispettare il campo di applicazione e i limiti dell’atto di base in forza del quale è stato adottato.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>È infatti vero che l’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base menziona, a titolo di eccezione a un’eccezione, i piccoli agricoltori. Tuttavia, il regolamento di applicazione di per sé non riguarda detta categoria, certamente per quanto concerne l’accesso alle informazioni in possesso degli organismi ufficiali. L’articolo 11 non si riferisce ai piccoli agricoltori. Nel regolamento di applicazione i piccoli agricoltori sono menzionati soltanto nell’articolo 7, nel capo relativo alla remunerazione. La disposizione in parola definisce inoltre, al fine di individuare i piccoli agricoltori,<?PAGE NO="9"?> <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/>una superficie sulla quale vengono coltivati vegetali<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento di base<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>V. altresì il sesto considerando del regolamento di applicazione, il quale stabilisce che la Commissione osserverà gli effetti che potrà avere la definizione di <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/>piccoli agricoltori<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/> dal punto di vista della remunerazione.</P></NOTE>. Tuttavia, essa non istituisce in capo ad agricoltori, fornitori di servizi di trattamento o organismi ufficiali un obbligo di fornire ai titolari informazioni generali sulle dimensioni di tali superfici.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Nella seguente sezione esaminerò se, in siffatto contesto, il termine <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/>specie<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/> contenuto nella prima frase dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione debba essere interpretato nel senso che si riferisce all’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base. A questo punto si rendono necessarie due osservazioni di carattere sistematico.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>In primo luogo, anche se le informazioni generali sulle dimensioni delle superfici coltivate hanno una certa rilevanza ai fini dell’esercizio del diritto del titolare alla remunerazione, ciò non consente ancora al titolare di far valere diritti relativi alle proprie varietà. La logica di entrambi i regolamenti inizia con l’utilizzo delle varietà, rispetto a cui lo status di piccolo agricoltore rappresenta quindi una sorta di <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/>difesa<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>. Non si può affermare il contrario. Occorre piuttosto stabilire, in primo luogo, a titolo di informazione preliminare, se gli agricoltori hanno utilizzato o intendevano utilizzare il prodotto del raccolto ottenuto piantando materiale di specifiche <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT>. L’eccezione riguardante i piccoli agricoltori, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base, può avere una funzione soltanto successivamente, come linea di difesa per gli agricoltori che soddisfano i presupposti in tal senso, <HT TYPE="ITALIC">all’interno</HT> del gruppo più ampio degli agricoltori che coltivano varietà protette le quali rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>In secondo luogo, tuttavia, anche se il collegamento sistemico tra l’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base e l’articolo 11 del regolamento di applicazione non è necessario sul piano del diritto dell’Unione, è importante sottolineare che, allo stesso tempo, l’articolo 11 del regolamento di applicazione non può in alcun modo essere interpretato in maniera tale da comprendere esaustivamente le potenziali richieste di informazioni agli organismi ufficiali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Nulla impedisce infatti agli Stati membri di concedere l’accesso a tipi di informazioni che non rientrano nell’articolo 11. Il silenzio del diritto dell’Unione in materia di accesso a talune informazioni non può essere interpretato nel senso che il diritto dell’Unione <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/>vieta l’accesso<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>, ma piuttosto il contrario: salvo che sia vietato dal diritto dell’Unione, le norme <HT TYPE="ITALIC">nazionali</HT> residuali sull’accesso alle informazioni continuano ad essere applicabili a ogni aspetto non espressamente disciplinato dal diritto dell’Unione. Il fatto che il regolamento di applicazione non contenga specifiche disposizioni sull’accesso alle informazioni che consentono a un titolare di identificare i piccoli imprenditori significa che la materia semplicemente rientra nel campo di applicazione delle norme nazionali.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Nelle circostanze del caso di specie, parrebbe che la richiesta iniziale della ricorrente sia stata presentata (e respinta) ai sensi del ThürIFG. Non spetta di certo alla Corte formulare conclusioni e valutazioni di fatto nel caso in esame o interpretare e applicare il diritto nazionale. Tuttavia, occorre sottolineare che le richieste di informazioni non collegate a specifiche varietà possono certamente essere presentate – e che le informazioni possono essere ottenute – dai titolari in base al diritto nazionale, ove quest’ultimo lo consenta. Se le informazioni che i titolari vorrebbero ottenere sono in possesso di autorità (pubbliche) nazionali e riguardano principalmente informazioni amministrative raccolte da autorità nazionali, si applicano le norme nazionali in materia di accesso alle informazioni<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>V., ad esempio, le mie conclusioni nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Buccioni</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑594/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:425">EU:C:2018:425</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Desidero sottolineare tale punto al fine di precisare che l’articolo 11 del regolamento di applicazione non può essere interpretato al tempo stesso in modo restrittivo ed esclusivo: in modo restrittivo, in quanto sarebbe interpretato in modo da non includere le specie, ed in modo esclusivo, perché disciplinerebbe la materia in maniera esaustiva, precludendo dunque di fatto l’applicazione simultanea di norme nazionali sull’accesso alle informazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Per i motivi che spiegherò nella seguente sezione, devo concordare con il resistente sul primo punto: le richieste di informazioni che possono essere indirizzate ad organismi ufficiali a norma dell’articolo 11 del regolamento di applicazione riguardano infatti le varietà del titolare che effettua la richiesta. Tuttavia, escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 11 le informazioni relative alle specie significa necessariamente che tale <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/>spazio<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/> resta occupato dal diritto nazionale e che i titolari interessati possono presentare richieste relative alle specie ai sensi del diritto nazionale.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Ambito di applicazione dell’articolo 11: varietà o specie?</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Due argomenti testuali potrebbero suggerire che le richieste di informazioni si riferiscono in genere alle <HT TYPE="ITALIC">specie</HT>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>In primo luogo, l’articolo 11, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di applicazione menziona di fatto esplicitamente le <HT TYPE="ITALIC">specie</HT>: <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/>[u]na richiesta d’informazioni sull’impiego effettivo di materiale, per coltura, di particolari <HT TYPE="ITALIC">specie</HT> o varietà, o sui risultati di tale impiego, rivolta da un titolare a un organismo ufficiale, deve essere presentata per iscritto<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/> (il corsivo è mio).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>In secondo luogo, nell’ipotesi in cui l’articolo 11 del regolamento di applicazione sia altresì inteso ad attuare l’articolo 14, paragrafo 3, terzo trattino, del regolamento di base, quest’ultima disposizione definisce i <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/>piccoli agricoltori<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/> in relazione alle dimensioni della superficie in cui sono coltivate le <HT TYPE="ITALIC">specie</HT> vegetali elencate nell’articolo 14, paragrafo 2.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Per i motivi in parola, il riferimento alle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/>specie<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/> nell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione potrebbe essere interpretato nel senso che esso consente le richieste di informazioni riguardanti la superficie di terreno su cui dette specie sono state coltivate, ai fini dell’identificazione dei <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0035" ID="QS0035"/>piccoli agricoltori<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Tuttavia, al di là dei due argomenti testuali di cui trattasi, gli argomenti giuridici a sostegno dell’interpretazione dell’articolo 11 del regolamento di applicazione dedotta dalla ricorrente sono ben pochi. Un’approfondita interpretazione testuale, ma soprattutto sistematica e teleologica, di detta disposizione suggerisce chiaramente che le richieste di informazione presentate agli organismi ufficiali da parte dei titolari dovrebbero riguardare specifiche <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT> vegetali del titolare richiedente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Per iniziare, e rimanendo ad un livello <HT TYPE="ITALIC">testuale</HT>, l’articolo 11, paragrafo 1, seconda e terza frase, del regolamento di applicazione stabilisce i requisiti specifici che una valida richiesta di informazioni deve soddisfare. Tra i requisiti in parola, il titolare specifica <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0036" ID="QS0036"/><HT TYPE="ITALIC">la varietà o le varietà</HT> per le quali ha interesse a ottenere le informazioni<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/> e <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0037" ID="QS0037"/>fornisce (…) una prova della sua titolarità<QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/> (il corsivo è mio). Dal momento che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, oggetto del diritto di privativa comunitaria per <HT TYPE="ITALIC">ritrovati</HT> vegetali possono essere in realtà soltanto le <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT> delle specie e dei generi botanici – e non le specie in generale –, dall’articolo 11, paragrafo 1, risulta in modo piuttosto chiaro che le richieste di informazioni devono essere impostate con riferimento alle varietà.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Una siffatta conclusione è ulteriormente confermata dal testo dell’articolo 11, paragrafo 2, settimo trattino, del regolamento di applicazione, secondo il quale gli organismi ufficiali possono negare le informazioni richieste se <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0038" ID="QS0038"/>le informazioni si riferiscono specificamente a materiale che non fa parte delle <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT> del titolare<QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/> (il corsivo è mio). Sarebbe piuttosto insolito sostenere che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione consente ai titolari di richiedere ed ottenere informazioni relative alle specie, mentre disposizioni successive del medesimo articolo 11 permettono di negare (immediatamente) tali informazioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>V., ad esempio, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171012">12 ottobre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Kamin e Grill Shop</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑289/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:758">EU:C:2017:758</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0022">22</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171019">19 ottobre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Vion Livestock</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑383/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:783">EU:C:2017:783</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</P></NOTE>. Nella presente causa, anche un’interpretazione teleologica e sistematica è favorevole a richieste di informazioni concernenti specifiche <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>L’obiettivo dell’esenzione agricola è duplice: salvaguardare la produzione agricola, garantendo al contempo il pagamento, da parte dell’agricoltore, di una (equa) remunerazione al titolare. L’articolo 2 del regolamento di applicazione evidenzia la necessità di mantenere un equilibrio ragionevole tra gli interessi dell’agricoltore e gli interessi del titolare quando l’agricoltore ha utilizzato il prodotto del raccolto appartenente ad una o più varietà del titolare ai fini della piantagione nel campo o nei campi della sua azienda. Dal fatto che sugli interessi del titolare incida l’utilizzo delle sue <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT> da parte dell’agricoltore deriva che il titolare necessita, per tutelare i propri interessi, di specifiche informazioni in relazione alle <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT> che rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione agricola, vale a dire le varietà protette, diverse da un ibrido o da una varietà di sintesi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Tale restrizione discende dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base.</P></NOTE>, tra le specie vegetali previste nell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda il regime generale in materia di informazioni, stabilito sia nel regolamento di base sia nel regolamento di applicazione, l’articolo 11 del regolamento di applicazione deve essere esaminato insieme ai suoi articoli 8 e 9, come interpretati dalla Corte.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Non sono solamente gli organismi ufficiali a dover fornire informazioni al titolare ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di applicazione, come risulta dall’articolo 14, paragrafo 3, sesto trattino, del regolamento di base. L’articolo 11 del regolamento di applicazione è soltanto una delle disposizioni di cui al capo 4. All’interno di detto capo, gli articoli 8 e 9 prevedono norme relative alle informazioni che rispettivamente l’agricoltore e il prestatore del servizio di trattamento devono fornire al titolare. Entrambe le disposizioni chiariscono che anche le informazioni che agricoltori e prestatori di servizi di trattamento devono fornire riguardano le <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT> e non le specie. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, e dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, nella domanda il titolare specifica, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0039" ID="QS0039"/>la varietà o le varietà sulle quali ha interesse a ottenere informazioni, e il riferimento alla(e) relativa(e) privativa(e) comunitaria(e) per ritrovati vegetali<QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/>. Se l’agricoltore lo richiede, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0040" ID="QS0040"/>presenta la documentazione comprovante la sua titolarità<QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Dal canto loro, le disposizioni in parola sono già abbastanza chiare in quanto, in linea di principio, agricoltori e fornitori di servizi di trattamento possono richiedere al titolare soltanto informazioni relative alle varietà. La Corte ha persino fatto un passo ulteriore, interpretando dette disposizioni alquanto restrittivamente nelle sue sentenze Schulin e Brangewitz<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE>, <NAME.CASE>Schulin</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑305/00</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:218">EU:C:2003:218</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20041014">14 ottobre 2004</DATE>, <NAME.CASE>Brangewitz</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑336/02</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:622">EU:C:2004:622</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Nella sentenza Schulin, la Corte ha dichiarato che il titolare dev’essere autorizzato a chiedere informazioni a un agricoltore <HT TYPE="ITALIC">ove abbia motivo di ritenere</HT> che quest’ultimo si sia avvalso o si avvarrà della deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE> (<NO.CASE>C‑305/00</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:218">EU:C:2003:218</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> e pertanto ha utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della sua azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, sempre nella sua azienda, materiale di moltiplicazione <HT TYPE="ITALIC">di una varietà</HT> che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga a una delle specie di piante agricole elencate all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Ibidem, punto 72.</P></NOTE>. Pertanto, sarebbe in contrasto con il diritto dell’Unione imporre a tutti gli agricoltori – per il solo fatto di svolgere detto mestiere, anche a quelli che non hanno mai acquistato né piantato materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di una protezione comunitaria per ritrovati vegetali appartenente a una delle specie di piante agricole elencate all’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento – di fornire ai titolari che ne facciano richiesta ogni informazione pertinente<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Ibidem, punto 57.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>La Corte ha sostanzialmente fornito la medesima risposta in relazione ai servizi di trattamento nella sentenza Brangewitz, anche se in modo leggermente più aperto al fine, presumibilmente, di tenere conto della specificità dei servizi di trattamento rispetto agli agricoltori. La Corte ha dichiarato che l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 9 del regolamento di applicazione, deve essere interpretato nel senso che, qualora il titolare disponga di indizi del fatto che il prestatore di servizi di trattamento ha effettuato, o prevede di effettuare, tali operazioni sul prodotto del raccolto ottenuto dall’agricoltore piantando materiale di moltiplicazione di una varietà del titolare ai fini della piantagione, il prestatore di servizi di trattamento è tenuto a fornirgli le informazioni pertinenti relative <HT TYPE="ITALIC">non soltanto</HT> agli agricoltori per i quali il titolare dispone di indizi del fatto che il prestatore ha effettuato, o prevede di effettuare, le dette operazioni, <HT TYPE="ITALIC">ma anche</HT> quelle concernenti tutti gli altri agricoltori per i quali egli ha effettuato tali operazioni, o prevede di effettuarne, quando la varietà di cui trattasi sia stata dichiarata al prestatore o fosse a lui nota<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20041014">14 ottobre 2004</DATE>, (<NO.CASE>C‑336/02</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:622">EU:C:2004:622</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0065">65</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0066">66</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>In tale contesto, è alquanto difficile comprendere per quale motivo gli organismi ufficiali dovrebbero, nell’ambito del funzionamento dello stesso sistema, essere soggetti a un obbligo molto più ampio di fornire informazioni, che sarebbe persino di natura diversa (tenuto conto del tipo di informazioni da fornire).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Ciò è vero in particolare per un’importante ragione sistematica: nel regime generale previsto dai regolamenti di base e di applicazione, il compito di comunicare le informazioni pertinenti ai titolari, affinché questi ultimi possano esercitare il loro diritto alla remunerazione, non sembra spettare principalmente agli organismi ufficiali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Ma non soltanto nella disposizione in parola – la medesima logica viene ripetuta e sottolineata nell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>In primo luogo, l’articolo 14, paragrafo 3, quinto e sesto trattino, del regolamento di base sembra istituire una gerarchia tra i destinatari delle richieste di informazioni dei titolari. Tale disposizione stabilisce in termini piuttosto categorici che il controllo del rispetto delle norme relative all’esenzione agricola è di esclusiva responsabilità dei titolari e che essi non possono prevedere un’assistenza da parte di organismi ufficiali. I titolari devono ottenere le informazioni in primo luogo dagli agricoltori e dai prestatori di servizi di trattamento e in secondo luogo dagli organismi ufficiali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Da tali disposizioni deriva altresì che, se in generale le informazioni pertinenti <HT TYPE="ITALIC">vengono</HT> fornite da agricoltori e servizi di trattamento, esse <HT TYPE="ITALIC">possono</HT> essere fornite da taluni organismi ufficiali, subordinatamente ad un certo numero di condizioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>La Corte ha già sottolineato che, siccome il regolamento n. 1768/95 è un regolamento d’applicazione che precisa le condizioni per applicare la deroga di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, le sue disposizioni non possono imporre agli agricoltori obblighi di portata maggiore di quelli risultanti dal regolamento di base<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Tale conclusione è rinvenibile nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE>, <NAME.CASE>Schulin</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑305/00</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:218">EU:C:2003:218</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), per quanto riguarda gli agricoltori, e nella sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20041014">14 ottobre 2004</DATE>, <NAME.CASE>Brangewitz</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑336/02</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2004:622">EU:C:2004:622</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), per quanto riguarda i servizi di trattamento.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Il problema di accogliere l’interpretazione proposta dalla ricorrente (e anche in parte dalla Commissione) consiste nel fatto che in base ad essa si capovolgerebbe completamente la logica e il sistema del regolamento di base mediante un’interpretazione molto estensiva del regolamento di applicazione: le autorità ufficiali diverrebbero quindi il destinatario prestabilito di tutte le richieste di informazioni, a prescindere dal fatto che esse riguardino le varietà o le specie. Come sarà oggetto di discussione nella sezione seguente delle presenti conclusioni, non nego che un siffatto approccio potrebbe essere sensato in termini di alleggerimento dell’onere amministrativo che grava sui singoli agricoltori e di riduzione della documentazione complessiva per tutti gli interessati. Tuttavia, non si può nascondere il fatto che un simile impegno non potrebbe essere trattato come una questione di semplice interpretazione di una particolare disposizione del regolamento di applicazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>In secondo luogo, rispetto agli articoli 8 e 9 del regolamento di applicazione, l’articolo 11 pare avere un ambito di applicazione più limitato, in quanto il paragrafo 2 della medesima disposizione prevede diverse eccezioni all’obbligo degli organismi ufficiali di fornire informazioni, dato che il potenziale ambito di alcune delle eccezioni in parola è molto ampio. In particolare, l’articolo 11, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, rinvia al diritto nazionale in maniera piuttosto radicale: gli organismi ufficiali possono semplicemente rifiutare di fornire le informazioni richieste se il diritto nazionale che disciplina la riservatezza generale prevista per le attività degli organismi ufficiali non la consente. Ne consegue che la portata dell’obbligo degli organismi ufficiali di fornire informazioni sembrerebbe più ristretta rispetto a quella di agricoltori o di prestatori di servizi di trattamento. Pertanto, sempre in termini sistematici, è difficile interpretare la portata dell’obbligo di fornire informazioni che incombe agli organismi ufficiali in maniera più estensiva rispetto all’obbligo corrispondente che incombe ad agricoltori e a prestatori di servizi di trattamento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>Ne consegue che, allo stato attuale della normativa dell’Unione, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione deve essere interpretato nel senso che esso impone che le richieste di informazioni agli organismi ufficiali siano formulate in relazione alle specifiche <HT TYPE="ITALIC">varietà</HT> protette del titolare in parola. Tuttavia, tale disposizione non impedisce agli Stati membri di prevedere l’accesso alle informazioni da parte degli organismi ufficiali in relazione alle <HT TYPE="ITALIC">specie</HT> ai sensi della normativa nazionale sull’accesso alle informazioni.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Funzionamento e funzionalità del sistema</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Gli argomenti più solidi tra quelli presentati dalla ricorrente e, in una certa misura, anche dalla Commissione, a favore dell’inclusione delle informazioni sulle specie nell’ambito di applicazione dell’articolo 11 del regolamento di applicazione sono, a mio avviso, di natura non giuridica. Essi riguardano il funzionamento (o, piuttosto, il mancato funzionamento) pratico del sistema istituito dal regolamento di applicazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>La ricorrente sostiene che se gli organismi ufficiali fornissero informazioni le quali consentano l’identificazione dei piccoli agricoltori, la procedura per esercitare il diritto alla remunerazione sarebbe più efficiente e meno onerosa e costosa per tutti i soggetti interessati. Da parte sua, la Commissione, suggerendo un’interpretazione che consentirebbe altresì l’inclusione delle specie nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, ha riconosciuto all’udienza che il regolamento di applicazione è un vecchio atto di diritto derivato, implicitamente bisognoso di un aggiornamento (interpretativo).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>La discussione nelle osservazioni scritte e all’udienza ha confermato che il funzionamento dell’esenzione agricola è nella pratica piuttosto complesso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Quando si fa ricorso a detta esenzione, per salvaguardare la produzione agricola (vale a dire gli interessi degli agricoltori), sembrerebbe alquanto difficile, in pratica, garantire che i titolari ricevano la (equa) remunerazione a cui hanno diritto (ossia gli interessi dei titolari, che rappresentano i costitutori). Le informazioni, che sono di fondamentale importanza a tal fine, sembrano difficili da ottenere a causa del regime procedurale previsto da detti testi normativi, come interpretati dalla giurisprudenza<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Va osservato che la Corte ha espressamente sottolineato, nella sentenza Schulin, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0041" ID="QS0041"/>la difficoltà per il titolare di attuare il suo diritto all’informazione, in quanto (…) l’esame di una pianta non consente di stabilire se essa sia stata ottenuta in seguito a riutilizzo o con sementi acquistate<QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/>. Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE> (<NO.CASE>C‑305/00</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:218">EU:C:2003:218</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Detta conclusione appare tanto più giustificata quando la si raffronti alla situazione <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0042" ID="QS0042"/>normale<QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/>, ossia quando gli agricoltori che non possono beneficiare essi stessi dell’esenzione agricola utilizzano varietà protette. In tale scenario, è più facile per i titolari far valere i propri diritti di proprietà intellettuale in quanto è necessaria la loro autorizzazione di modo che i titolari ottengano ex ante le informazioni necessarie sull’utilizzo delle varietà protette.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>È opportuno ricordare che, in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0043" ID="QS0043"/>gli interessi legittimi [del titolare e dell’agricoltore] non si considerano salvaguardati se uno o più di essi vengono compromessi senza tenere conto dell’esigenza di mantenere un ragionevole equilibrio fra tutti questi diritti<QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/>. Tuttavia, l’effetto combinato delle sentenze Schulin e Brangewitz rende in realtà alquanto difficile ottenere informazioni dagli agricoltori (o dai prestatori dei servizi di trattamento). Come precedentemente illustrato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Vedi i paragrafi 55 e 56 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, la Corte ha dichiarato che il titolare dev’essere autorizzato a chiedere informazioni a un agricoltore ove abbia <HT TYPE="ITALIC">motivo di ritenere</HT> che esso si sia avvalso o si avvarrà della deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE>, <NAME.CASE>Schulin</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑305/00</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2003:218">EU:C:2003:218</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0063">63</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. La Corte ha aggiunto che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0044" ID="QS0044"/>dovrebbe essere possibile per il titolare organizzarsi in modo da conoscere il nome e l’indirizzo degli agricoltori che acquistano materiale di moltiplicazione di una delle sue varietà vegetali protette, a prescindere dalla lunghezza della catena commerciale fra il titolare e l’agricoltore<QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Ibidem, punto 66.</P></NOTE>. E <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0045" ID="QS0045"/>per di più, in forza dell’art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2100/94, il titolare può imporre ai suoi fornitori autorizzati di registrare il nome e il domicilio degli agricoltori che acquistano il materiale di moltiplicazione di una delle sue varietà vegetali<QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Ibidem, punto 68. L’articolo 13, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento di base prevede che l’autorizzazione del titolare sia richiesta ai fini della messa in vendita, della vendita o di altra commercializzazione.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Tuttavia, all’udienza la ricorrente ha spiegato in modo alquanto convincente, senza essere contraddetta da altri intervenienti, per quale motivo il ricorso ai distributori non è di fatto un’opzione per rendere effettivi i diritti dei titolari. Si presume non vi sia una siffatta catena commerciale in quanto i titolari rappresentati dalla ricorrente non distribuiscono le proprie sementi ma concedono licenze di produzione e distribuzione. Pertanto, le sementi sono effettivamente commercializzate da altre imprese, il che pone due problemi diversi. In primo luogo, dette imprese sono restie a fornire i nomi dei propri clienti per motivi di riservatezza. In secondo luogo, chiedere alle imprese a valle della catena commerciale di rivelare i nomi dei propri clienti pone altresì problemi in termini di diritto della concorrenza.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>Ne consegue che, in assenza di un contratto tra l’agricoltore (o il servizio di trattamento) e il titolare che definirebbe quali informazioni pertinenti devono essere fornite dal primo al secondo, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, nella pratica non sembra molto facile per il titolare ottenere informazioni dagli agricoltori o dai servizi di trattamento.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="15"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>In tale contesto pratico la ricorrente afferma in sostanza che il funzionamento dell’attuale sistema è problematico e che, se l’accesso alle informazioni da parte degli organismi pubblici ai sensi dell’articolo 11 venisse interpretato in modo ampio, la documentazione complessiva e i costi di operazione diminuirebbero per tutti gli interessati.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda la redazione normativa, sarei molto favorevole a un simile approccio. Tutte le misure volte a sollevare il singolo dall’obbligo di fornire informazioni già in possesso dell’autorità pubblica dovrebbero, in linea di principio, essere accolte favorevolmente.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Il problema risiede tuttavia proprio in questo: quanto proposto dalla ricorrente si spinge oltre ciò che normalmente si intende come interpretazione di una disposizione di legge. Tale interpretazione altererebbe il sistema e la logica del regolamento di applicazione, ponendosi al contempo in contrasto con la logica del regolamento di base<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>V. paragrafo 61.</P></NOTE>. Un intervento giudiziario di tale natura produrrebbe altresì immediatamente incoerenze logiche nell’intero atto normativo<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>All’interno dello stesso articolo 11 del regolamento di applicazione, ma anche con altre disposizioni – v. i precedenti paragrafi da 51 a 62.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>Un siffatto intervento <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0046" ID="QS0046"/>interpretativo<QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/> isolato, inoltre, potrebbe parimenti creare a sua volta una serie di nuove questioni. Ricevendo informazioni più generali su una gamma presumibilmente ampia di agricoltori (almeno tutti quelli che coltivano le specie enumerate nell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base – o eventualmente anche altre specie), compresi coloro che non hanno mai utilizzato o avuto intenzione di utilizzare le varietà protette ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, non si può trascurare il fatto che i titolari avrebbero accesso a informazioni che vanno ben oltre quanto necessario per tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale. Tali informazioni potrebbero essere potenzialmente utilizzate per un certo numero di altri scopi commerciali, che sono piuttosto distanti – o addirittura scollegati – dalla salvaguardia dei diritti dei titolari alla remunerazione nei confronti degli attuali clienti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Gli organismi ufficiali non possono pertanto, in base al diritto dell’Unione, come attualmente formulato, diventare automaticamente i principali fornitori di informazioni in un sistema che fa affidamento su agricoltori e prestatori di servizi di trattamento e in cui la conformità è una questione di esclusiva responsabilità dei titolari, come emerge chiaramente dall’articolo 14, paragrafo 3, quinto e sesto trattino, del regolamento di base.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>Per tutti i motivi in parola, sebbene i problemi descritti nella presente sezione siano effettivamente per certi aspetti problemi reali, spetta alla Commissione, che all’udienza sembrava riconoscere il carattere piuttosto obsoleto delle disposizioni di attuazione dell’attuale diritto dell’Unione, tornare alla fase di redazione e concepire un nuovo sistema<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>In generale, sul dovere del legislatore dell’Unione di essere al passo con il contesto sociale ed economico in evoluzione (o di affrontare le conseguenze della contestazione della validità della propria normativa), v. le mie conclusioni nelle cause <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Confédération paysanne e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑528/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:20">EU:C:2018:20</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0139">139</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) e <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Lietuvos Respublikos Seimas</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑2/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:180">EU:C:2019:180</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0099">99</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. È alquanto peculiare il tentativo di trasferire tale responsabilità in capo alla Corte, soprattutto in un contesto normativo come quello in esame, in cui un intervento giurisprudenziale, anche se ben programmato in relazione a una disposizione isolata, senza alterare la logica complessiva del sistema, potrebbe creare più problemi che soluzioni<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Analogamente, v. le mie conclusioni nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Schrems</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑498/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:863">EU:C:2017:863</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0123">123</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="16"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">C.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla seconda questione</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>La seconda questione si compone di due parti. In primo luogo, il giudice del rinvio esamina la definizione di organismo ufficiale che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0047" ID="QS0047"/>partecipa al controllo della produzione agricola<QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/> ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento di applicazione. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se un siffatto organismo ufficiale possa negare le informazioni richieste quando fornire tali informazioni comporta per tale organismo un costo che il titolare sarebbe tuttavia pronto a sostenere.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>Nonostante la risposta negativa che ho proposto in relazione alla prima questione, che rende superflua la risposta alla seconda questione, affronterò comunque i due interrogativi formulati dal giudice del rinvio nell’ambito della seconda questione, nel caso in cui la Corte dovesse decidere di seguire una via diversa riguardo al modo in cui devono essere formulate le richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione. Inoltre, dal momento che nulla impedisce alla ricorrente o ad altro titolare di diritti di proprietà intellettuale di presentare in qualsiasi momento una nuova richiesta a norma dell’articolo 11 del regolamento di applicazione, ritengo altresì che le questioni in parola abbiano un’importanza generale e pratica e meritino una risposta da parte della Corte.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Seconda questione, sub a): chi è il soggetto che può essere qualificato come <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0048" ID="QS0048"/>organismo ufficiale che partecipa al controllo della produzione agricola<QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>?</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento di applicazione, un organismo ufficiale può negare le informazioni richieste <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0049" ID="QS0049"/>se esso non partecipa al controllo della produzione agricola<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/>. Un’autorità pubblica, come quella del caso di specie, cui è affidato il compito di controllare la concessione di sovvenzioni agli agricoltori, è un organismo ufficiale che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0050" ID="QS0050"/>partecipa al controllo della produzione agricola<QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/>?</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>La ricorrente e la Commissione condividono in gran parte il medesimo punto di vista, sebbene con motivazioni leggermente diverse. La ricorrente sostiene che un organismo incaricato delle sovvenzioni agricole dell’Unione è un organismo ufficiale che partecipa al controllo della produzione agricola, in quanto per esaminare la legittimità delle sovvenzioni occorre controllare la produzione agricola. La Commissione afferma che un’interpretazione ampia di tale nozione è giustificata per garantire l’effettività del diritto di informazione. Essa dovrebbe comprendere tutti gli organismi ufficiali in possesso di informazioni sulla produzione agricola, comprese le autorità competenti per l’erogazione delle sovvenzioni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>Il resistente e il governo spagnolo sono di parere opposto. Un’autorità pubblica cui sono affidate le sovvenzioni dell’Unione non partecipa al controllo della produzione di piante. La gestione delle sovvenzioni dell’Unione impone a tale autorità di ottenere taluni dati relativi alle varietà dagli agricoltori che richiedono le sovvenzioni in parola, al fine di determinare se dette varietà facciano parte del catalogo comune delle varietà vegetali dell’Unione. Tuttavia, l’autorità pubblica non è tenuta a verificare se le varietà di cui trattasi sono varietà protette e chi sono i relativi titolari. Tali informazioni non sono pertinenti ai fini dello svolgimento dei propri compiti da parte dell’autorità in oggetto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>È vero che le autorità pubbliche che controllano le sovvenzioni dell’Unione non partecipano, in senso stretto, alla produzione agricola. Tuttavia, non ho alcun dubbio che, in qualsiasi modo ragionevole si legga detta espressione, le autorità in parola partecipino evidentemente al <HT TYPE="ITALIC">controllo</HT> della produzione agricola.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="17"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>In primo luogo, anche se esse non sono impegnate nella produzione agricola, le autorità pubbliche che controllano le sovvenzioni dell’Unione controllano tale produzione, dal momento che le sovvenzioni dell’Unione sono concepite in funzione della portata e delle dimensioni delle attività produttive degli agricoltori<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Gli organismi pagatori responsabili della gestione e del controllo dei fondi agricoli devono avere un sistema di controllo interno che offra garanzie sufficienti in ordine alla legalità e alla regolarità dei pagamenti. Detto sistema integrato comprende una banca dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto, domande di aiuto e domande di pagamento e un sistema integrato di controllo. In relazione a quest’ultimo, devono essere effettuati controlli sulle domande di aiuto per verificare le condizioni di ammissibilità dell’aiuto. V., in particolare, gli articoli 59, 67, 68 e 74 del regolamento n. 1306/2013.</P></NOTE>. Siffatte autorità partecipano dunque certamente al controllo della produzione agricola, sebbene esse non <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0051" ID="QS0051"/>controllino<QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/> la produzione nel senso di un’economia pianificata a livello centrale, decidendo, ad esempio, se e a quale livello debba essere posto un limite alla produzione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>Rileva ovviamente se dette autorità pubbliche abbiano a loro disposizione, nell’ambito delle loro attività di controllo generale, l’esatto tipo di informazioni richieste dalla ricorrente. Si tratta, tuttavia, di una questione diversa. Un’autorità pubblica può essere impegnata, in generale, nel controllo della produzione agricola, anche se detto controllo non implica un tipo molto specifico di informazioni. Ciò detto, all’udienza è stato affermato che il resistente <HT TYPE="ITALIC">dispone</HT> di taluni dati pertinenti relativi alle varietà.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>In secondo luogo, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di applicazione contiene già parecchie eccezioni – formulate in modo piuttosto ampio – all’obbligo di fornire informazioni,<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>V. paragrafi 8 e 62.</P></NOTE> che consentono agli organismi ufficiali di negare le informazioni richieste. Tuttavia, dette eccezioni dovrebbero essere interpretate in senso restrittivo al fine di garantire l’efficacia residua della norma. Una lettura eccessivamente restrittiva della nozione di organismo ufficiale che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0052" ID="QS0052"/>partecipa al controllo della produzione agricola<QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/>, la quale limitasse ad esempio tale nozione agli organismi istituiti al solo scopo di attuare l’articolo 11 del regolamento di applicazione, renderebbe praticamente impossibile qualificare un’autorità come organismo ufficiale che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0053" ID="QS0053"/>partecipa al controllo della produzione agricola<QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Anche perché dalla discussione all’udienza è emerso che, dal momento che sia l regolamento di base sia il regolamento di applicazione affidano il controllo in linea di principio e sistematicamente al titolare, non è stata istituita alcuna rete speciale di autorità nazionali designate.</P></NOTE>. Tale nozione deve pertanto essere interpretata in una maniera ragionevole, che garantisca l’efficacia del diritto del titolare di ottenere (talune) informazioni da parte degli organismi ufficiali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>La forza della norma secondo cui gli organismi ufficiali devono fornire le informazioni validamente richieste è ulteriormente sottolineata dall’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di applicazione, che stabilisce l’obbligo di indicare per iscritto le ragioni per le quali viene negato l’accesso alle informazioni richieste.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>Ne consegue che un’autorità pubblica incaricata di controllare la concessione di sovvenzioni dell’Unione è un organismo ufficiale che partecipa al controllo della produzione agricola. Di conseguenza, un siffatto organismo non può invocare l’eccezione all’obbligo di fornire informazioni previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento di applicazione.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Seconda questione, sub b): oneri supplementari</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>Con la seconda questione, sub b), la Corte è chiamata a determinare in quali condizioni un organismo ufficiale possa negare le informazioni richieste quando l’elaborazione di tali informazioni comporta costi addizionali per tale organismo. Inoltre, il fatto che il titolare, in quanto autore della richiesta di informazioni, sia disposto a sostenere detti costi, ha importanza ai fini della risposta?</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Secondo la ricorrente e la Commissione, il conseguimento delle informazioni deve essere distinto dal loro trattamento: un organismo ufficiale può negare le informazioni soltanto se il fatto di ottenere tali informazioni, e non il fatto di trattarle, comporti costi addizionali. Nella presente causa, non è in discussione il fatto che l’organismo ufficiale abbia <HT TYPE="ITALIC">ricevuto</HT> le informazioni senza costi addizionali. In ogni caso, la ricorrente e la Commissione sostengono che l’organismo ufficiale non può rifiutarsi di fornire le informazioni se la persona che le richiede è pronta a farsi carico di tali costi.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="18"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>Il resistente e il governo spagnolo affermano che l’impegno supplementare che la ricerca comporterebbe per l’organismo ufficiale avrebbe un impatto sulla sua organizzazione e amministrazione e potrebbe addirittura incidere sul normale svolgimento dei suoi compiti. Sebbene le informazioni richieste dal titolare siano a disposizione nella banca dati del resistente, occorrerebbe impostare una funzione di ricerca speciale al fine di ottenere tali informazioni dalla banca dati. Il resistente sostiene di non disporre di competenze proprie di programmazione per effettuare la ricerca necessaria a raccogliere i dati richiesti. A tal fine, occorrerebbe avvalersi di un prestatore esterno. Il costo stimato sarebbe di circa EUR <FT TYPE="DECIMAL">6000,00</FT>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>A mio avviso, spetta in ultima analisi al giudice del rinvio rispondere a tale domanda piuttosto fattuale e stabilire se, nelle circostanze del caso di specie, il trattamento richiesto dei dati già a disposizione comporti un lavoro supplementare così notevole da non potersi pretendere che l’organismo ufficiale lo effettui. Tuttavia, in prosieguo fornirò alcune indicazioni generali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Naturalmente, con l’avvertenza che ciò che segue sarà pertinente soltanto se la richiesta iniziale rientra di fatto nell’ambito di applicazione dell’articolo 11 del regolamento di applicazione. In linea con quanto suggerito in precedenza, ai paragrafi da 38 a 42 delle presenti conclusioni, se una richiesta all’autorità amministrativa nazionale dovesse essere formulata in relazione alle specie, si applicherebbero il diritto nazionale e i suoi principi in materia di accesso e di costi supplementari.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>In primo luogo, l’articolo 11, paragrafo 2, quinto e sesto trattino, del regolamento di applicazione prevede che l’organismo ufficiale possa negare le informazioni richieste se esse <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0054" ID="QS0054"/>non possono essere ottenute nel normale espletamento delle funzioni dell’organismo ufficiale<QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/> o <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0055" ID="QS0055"/>possono essere raccolte solo con oneri amministrativi o finanziari supplementari<QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>All’udienza il resistente ha ammesso che le informazioni richieste erano <HT TYPE="ITALIC">disponibili</HT> nella banca dati, sebbene esse non potessero essere <HT TYPE="ITALIC">ottenute</HT> senza l’ausilio di un altro prestatore di servizi. Una siffatta situazione rientra in una delle eccezioni sopra menzionate?</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>Pur riconoscendo l’importanza della distinzione tra <HT TYPE="ITALIC">ottenere</HT> e <HT TYPE="ITALIC">trattare</HT> le informazioni nel contesto della documentazione cartacea, come correttamente sottolineato dal resistente e dalla Commissione, non sono del tutto persuaso del fatto che la distinzione di cui trattasi sia di grande aiuto analitico nel contesto delle banche dati elettroniche. In qualsiasi banca dati elettronica o insieme di dati elettronici di grandi dimensioni è probabilmente contenuto un serbatoio (potenzialmente illimitato) di informazioni. Nella pratica il reale problema ed onere è costituito dalla necessità di estrarre le informazioni da tale fonte in modo strutturato e utile<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>V., in particolare, sentenza dell’<REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170111">11 gennaio 2017</DATE>, <NAME.CASE>Typke/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑491/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:5">EU:C:2017:5</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). In altri termini, nel contesto delle banche dati o degli insiemi di dati elettronici in parola (dataset), quasi tutto l’onere effettivo riguarda probabilmente il <HT TYPE="ITALIC">trattamento</HT>. Le informazioni sono effettivamente disponibili ma, senza una struttura e una cornice adeguate, sono di fatto inutili.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>Di certo, qualsiasi richiesta di informazioni richiede <HT TYPE="ITALIC">una quantità di lavoro</HT> da parte di chi è o può essere in possesso delle informazioni. Tuttavia, secondo la Corte, nell’ambito della sua giurisprudenza in materia di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione, nell’interesse a una buona amministrazione, il carico di lavoro inerente al trattamento delle domande di accesso ai documenti non deve essere <HT TYPE="ITALIC">sproporzionato</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>V., ad esempio, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141002">2 ottobre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Strack/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑127/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2250">EU:C:2014:2250</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). V. altresì le mie conclusioni nella causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Typke/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑491/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:711">EU:C:2016:711</NO.ECLI>, paragrafo <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>Pertanto, anziché concentrarsi sulla distinzione tra ottenere un documento e trattare il medesimo, potrebbe essere più utile, nel contesto dell’acquisizione di informazioni da banche dati elettroniche o da insiemi di dati elettronici (dataset), analizzare la quantità totale di lavoro supplementare necessario. Una richiesta di informazioni non può essere respinta per il solo fatto di comportare lavoro supplementare. Si deve piuttosto considerare <HT TYPE="ITALIC">quanto</HT> lavoro supplementare sia richiesto e a che punto detto lavoro supplementare diventi <HT TYPE="ITALIC">sproporzionato</HT>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="19"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0096"><NO.P>96.</NO.P><TXT>Nella presente causa, come dedotto dalla ricorrente e dalla Commissione, le informazioni sono già disponibili nella banca dati. Inoltre, dal momento che nessun organismo ufficiale è incaricato in modo specifico della raccolta di informazioni sull’utilizzo delle varietà protette, anche se fosse per un’altra finalità, il diritto all’informazione verrebbe privato della sua sostanza se venisse negato a causa dei costi che implica il trattamento delle informazioni in parola.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0097"><NO.P>97.</NO.P><TXT>Le due considerazioni di cui trattasi hanno un certo peso, soprattutto nel contesto specifico delle banche dati elettroniche. A seconda della loro struttura e organizzazione interna, diverse informazioni potrebbero essere ottenute da una banca dati elettronica, spesso con il minimo sforzo. Un po’ come guardando attraverso un caleidoscopio, una piccola rotazione (un comando o un clic) possono cambiare completamente il quadro<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>V. le mie conclusioni della causa <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Typke/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑491/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:711">EU:C:2016:711</NO.ECLI>, paragrafi <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. In tale contesto, tutti i tipi di informazioni possono essere acquisite più facilmente e l’accesso ad esse comporta uno sforzo relativamente esiguo mentre, naturalmente, non possono essere ammesse singole richieste che trasformino l’autorità in un’agenzia di ricerca per fini privati.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0098"><NO.P>98.</NO.P><TXT>Per decidere se l’autorità debba concedere l’accesso ai dati richiesti nonostante il fatto che sia necessario un certo trattamento preventivo dei dati in parola, è pertanto opportuno applicare una norma relativa alla ragionevolezza e alla proporzionalità. In tale contesto generale, spetta al giudice del rinvio valutare, nelle circostanze del caso di specie, se acquisire le informazioni richieste richieda un notevole lavoro supplementare che non può ragionevolmente essere a carico dell’autorità.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0099"><NO.P>99.</NO.P><TXT>Infine, per quanto concerne l’offerta della ricorrente di sostenere i costi supplementari derivanti dall’acquisizione delle informazioni richieste dalla banca dati, occorre rilevare, in via preliminare, che tale questione è distinta dal fatto che l’accesso alle informazioni debba essere concesso. I costi costituiscono una considerazione diversa dall’accesso. La decisione di concedere o di negare l’accesso alle informazioni non è subordinata alla condizione che una persona si dichiari disposta a farsi carico dei costi sostenuti dall’autorità.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0100"><NO.P>100.</NO.P><TXT>Ciò deriva non soltanto dalla logica delle norme sull’accesso ai documenti, in cui l’accesso rappresenta una fase distinta dai costi, ma anche dall’imperativo della parità: la (in)capacità di sostenere i costi non dovrebbe mai essere determinante ai fini dell’accesso. Altrimenti l’accesso ai documenti sarebbe possibile soltanto per chi è in grado di pagare.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0101"><NO.P>101.</NO.P><TXT>Una volta deciso di concedere l’accesso, in considerazione della quantità ragionevole di lavoro supplementare richiesto, pertanto, spetta all’organismo ufficiale decidere, come fase successiva e indipendente, se i possibili costi sostenuti debbano essere posti a carico di chi richiede le informazioni. A tale riguardo, possono di nuovo essere riscontrate analogie con l’accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione o il riutilizzo di dati relativi al settore pubblico. In particolare, il regolamento (CE) n. 1049/2001 prevede che il costo della produzione e dell’invio delle copie possa essere posto a carico del richiedente, sebbene l’onere non possa superare il costo effettivo della produzione e dell’invio delle copie<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>V. articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20010530">30 maggio 2001</DATE>, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="145" PAGE.FIRST="43" DATE.PUB="2001">GU 2001, L 145, pag. 43</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. Analogamente, la direttiva 2003/98 stabilisce che, quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo dei documenti, tale corrispettivo sarà limitato ai costi marginali di produzione, riproduzione e diffusione degli stessi<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>V. articolo 6 della direttiva 2003/98.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0102"><NO.P>102.</NO.P><TXT>Ispirandosi per analogia a tali norme, parrebbe ragionevole, nel presente contesto, che l’organismo ufficiale cui viene chiesto di fornire le informazioni dovesse esigere dai titolari di pagare i costi della fornitura di tali informazioni entro i limiti dei costi addizionali reali sostenuti dall’organismo ufficiale al fine di trattare le informazioni.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="20"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0103"><NO.P>103.</NO.P><TXT>Pertanto, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di applicazione deve essere interpretato nel senso che esso consente a un organismo ufficiale di negare le informazioni richieste qualora il trattamento dei dati già disponibili possa comportare un carico di lavoro sproporzionato che non può essere ragionevolmente sopportato da tale organismo.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0104"><NO.P>104.</NO.P><TXT>Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni sollevate dal Thüringer Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land della Turingia, Germania):</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del <DATE ISO="19950724">24 luglio 1995</DATE>, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali deve essere interpretato nel senso che esso impone che le richieste di informazioni agli organismi ufficiali siano formulate in relazione a specifiche varietà protette. Tuttavia, tale disposizione non impedisce agli Stati membri di prevedere l’accesso alle informazioni da parte degli organismi ufficiali in relazione alle specie ai sensi della normativa nazionale.</P></ITEM><ITEM><P>Un’autorità pubblica incaricata di controllare la concessione di sovvenzioni dell’Unione europea è un organismo ufficiale che partecipa al controllo della produzione agricola. Di conseguenza, un siffatto organismo non può avvalersi esso stesso dell’eccezione all’obbligo di fornire informazioni previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1768/95.</P></ITEM><ITEM><P>L’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 1768/95 deve essere interpretato nel senso che esso consente a un organismo ufficiale di negare le informazioni richieste qualora il trattamento dei dati già disponibili possa comportare un carico di lavoro sproporzionato che non può essere ragionevolmente sopportato da tale organismo.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>