4.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/15


REGOLAMENTO (UE) N. 1127/2010 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2010

che fissa un periodo transitorio per depennare la Repubblica delle Maldive dall’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, come previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

La Repubblica delle Maldive (di seguito «Maldive») è uno dei paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione.

(2)

L’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 732/2008 stabilisce l’esclusione di un paese dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati se tale paese è escluso dalle Nazioni Unite dall’elenco dei paesi meno sviluppati. Lo stesso articolo prevede anche la fissazione di un periodo transitorio di almeno tre anni per attenuare le eventuali ripercussioni negative dell’abolizione delle preferenze tariffarie concesse nell’ambito del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

(3)

Le Maldive sono state escluse dalle Nazioni Unite dall’elenco dei paesi meno sviluppati a partire dal 1o gennaio 2011 (2).

(4)

Le Maldive dovrebbero quindi poter continuare a beneficiare, sino al 31 dicembre 2013, delle preferenze concesse nell’ambito del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Repubblica delle Maldive è depennata dall’elenco dei beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati figurante nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 a partire dal 1o gennaio 2014.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU A/Res/60/33 del 30 novembre 2005.