20.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 72/42


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2010

relativa all’autorizzazione dei sistemi per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/167/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’iniziativa i2010, in quanto quadro strategico per una Società dell’informazione europea, favorisce un’economia digitale aperta e competitiva nell’Unione europea, sottolineando il ruolo di primo piano delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella promozione dell’inclusione e della qualità della vita, nonché i vantaggi di un accesso agevole alle risorse di informazione e comunicazione in tutti gli ambiti della vita quotidiana.

(2)

I servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) sono utilizzati sulle navi passeggeri o mercantili nelle acque territoriali dell’Unione europea e nelle acque internazionali e hanno spesso carattere paneuropeo o interstatale. I sistemi che forniscono servizi di MCV («sistemi MCV») mirano a integrare la connettività mobile esistente quando operano nelle zone delle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione europea, quali definite nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che non sono coperte da reti mobili terrestri.

(3)

Un sistema MCV («sistema MCV dedicato») consiste generalmente in una o più stazioni di base a picocelle a bordo di una nave (BTS marittima) che forniscono l’accesso a una rete di base GSM tramite un collegamento «backhaul», ad esempio via satellite. La BTS marittima di tale sistema garantisce la connettività in roaming dei terminali mobili GSM dei passeggeri o del personale delle navi.

(4)

Attualmente i servizi MCV sono gestiti a livello commerciale utilizzando esclusivamente la norma GSM e solo nelle bande 880-915 MHz e 1 710-1 785 MHz per il collegamento uplink (terminale trasmittente e stazione di base ricevente) e 925-960 MHz e1 805-1 880 MHz per il collegamento downlink (stazione di base trasmittente e terminale ricevente). In futuro, tuttavia, potrebbero essere estesi ad altri sistemi pubblici di comunicazione mobile terrestre, che operano in conformità di altre norme e su bande di frequenza diverse.

(5)

La gestione di sistemi MCV dedicati dovrebbe essere distinta dalla copertura capillare garantita dalle reti di comunicazioni elettroniche mobili terrestri nelle acque territoriali, in quanto queste ultime si basano sui diritti degli operatori di creare e gestire reti mobili terrestri.

(6)

Un approccio coordinato alla regolamentazione dei servizi MCV renderebbe più agevole la fornitura di tali servizi nell’Unione europea, contribuendo in questo modo a conseguire gli obiettivi del mercato unico UE. Contribuirebbe inoltre a garantire a consumatori e utenti commerciali una connettività mobile continua, aumentando le potenzialità dei servizi innovativi di comunicazione marittima.

(7)

Autorizzando l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV, gli Stati membri sono tenuti al rispetto della direttiva 2002/21/CE e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (2). In particolare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri devono provvedere alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio e promuovere l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente.

(8)

Conformemente alla direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri devono contribuire allo sviluppo del mercato unico, tra l’altro, rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo, nonché incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee, l’interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end). Essi devono inoltre promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l’altro incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

(9)

Conformemente alla direttiva 2002/20/CE, è opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei, nonché per consentire ai fornitori di tali servizi e ai consumatori di beneficiare delle economie di scala del mercato unico.

(10)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE, la fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale.

(11)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE, ogniqualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri devono astenersi dal subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d’uso individuali, includendo invece le condizioni d’uso di tali frequenze nell’autorizzazione generale.

(12)

Se sono rispettate le condizioni di cui alla decisione della Commissione 2010/166/UE (3), il rischio di interferenze dannose causato dal funzionamento dei servizi MCV sarà trascurabile e, quindi, in linea di principio gli Stati membri dovrebbero concedere autorizzazioni generali per l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV.

(13)

Alcuni Stati membri utilizzano attualmente lo spettro per la fornitura di servizi MCV soggetti a diritti individuali. Tale approccio all’autorizzazione dovrebbe essere riesaminato tenendo conto anche dell’eventuale esperienza maturata nella fornitura di servizi MVC nelle acque territoriali degli Stati membri.

(14)

Conformemente all’articolo 1 della direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (4), gli Stati membri devono esaminare eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati, dovuti all’attuale assegnazione della banda 900 MHz agli operatori di telefonia mobile in concorrenza sul loro territorio e porre rimedio a tali distorsioni in conformità dell’articolo 14 della direttiva 2002/20/CE. Se del caso, in tale sede gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di modificare gli eventuali diritti esclusivi di utilizzo esistenti concessi agli operatori di reti mobili terrestri in modo che essi non escludano la fornitura di servizi MCV nelle pertinenti frequenze.

(15)

È opportuno che gli Stati membri si scambino informazioni tra loro e con la Commissione per risolvere eventuali problemi di interferenze dannose causate dai servizi MCV. È opportuno che la Commissione informi anche il comitato per le comunicazioni e il comitato per lo spettro radio nella misura in cui la partecipazione dei due comitati faciliti la soluzione di tali problemi.

(16)

Ai sensi della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (5), gli Stati membri hanno il compito di assicurare che gli utenti finali e i consumatori possano disporre di informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici al pubblico. La direttiva invita inoltre gli Stati membri a provvedere affinché i consumatori, quando si abbonano a servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica e/o a servizi telefonici accessibili al pubblico, abbiano il diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi e/o connessioni, contratti che indichino almeno il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito alle tariffe applicabili e ai costi di manutenzione.

(17)

È opportuno che la fornitura di servizi MCV non comprometta gli accordi internazionali nel settore della sicurezza marittima e/o della sicurezza pubblica.

(18)

È opportuno esercitare un controllo sulle disposizioni regolamentari e tecniche dell’approccio comune all’autorizzazione all’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV nell’Unione europea per assicurarsi che tali disposizioni continuino a soddisfare l’obiettivo di fondo, ovvero la prevenzione di interferenze dannose, e, in caso contrario, prevedere misure correttive adeguate.

(19)

Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

La presente raccomandazione mira a coordinare le condizioni e le procedure nazionali di autorizzazione dell’uso dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nelle acque territoriali degli Stati membri per favorire l’introduzione di tali servizi nell’Unione europea ed evitare le interferenze dannose causate dai servizi MCV ai servizi terrestri di comunicazione elettronica mobile.

Le condizioni e le norme nazionali di autorizzazione di cui alla presente raccomandazione si applicano fatti salvi gli obblighi giuridici in materia di sicurezza marittima e di sicurezza pubblica e i regolamenti e/o le disposizioni amministrative relativi alle apparecchiature per i servizi MCV previsti dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario e in particolare della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (6) e tutti gli altri strumenti comunitari e internazionali applicabili nel settore delle apparecchiature marittime.

2.

Per «servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)», si intendono i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, forniti da un’impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema GSM senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri.

3.

La presente raccomandazione si applica all’autorizzazione dell’uso dello spettro radio nelle bande di frequenza definite nella decisione 2010/166/UE per la fornitura di servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri, quali definite nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente raccomandazione i servizi MCV in alto mare, le comunicazioni via satellite tra navi e stazioni spaziali e la fornitura di servizi mobili via satellite (MSS) a utenti finali a bordo delle navi.

4.

Entro dodici mesi dall’adozione della presente raccomandazione, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile autorizzare, nelle bande di frequenza o sottobande messe a disposizione ai sensi della decisione 2010/166/UE, l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV nelle loro acque territoriali a bordo delle navi battenti la loro bandiera o l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV nelle loro acque territoriali.

5.

Gli Stati membri non autorizzano l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV se tale uso non è conforme ai requisiti tecnici fissati dalla decisione 2010/166/UE.

6.

Gli Stati membri possono esigere che i sistemi MCV utilizzino esclusivamente le bande o sottobande di frequenza specifiche messe a disposizione per il funzionamento dei sistemi MCV nelle loro acque territoriali conformemente alla decisione 2010/166/UE.

7.

Gli Stati membri dovrebbero utilizzare lo spettro per la fornitura di servizi MCV soggetti a autorizzazione generale. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/20/CE, qualora l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV sia soggetto a diritti individuali, è opportuno che gli Stati membri riesaminino la necessità di tali diritti individuali con l’obiettivo di incorporare le relative condizioni in una autorizzazione generale quanto prima e comunque non oltre tre anni dall’adozione della presente raccomandazione.

8.

Trascorsi al più tardi dodici mesi dall’adozione della presente raccomandazione, gli Stati membri non richiedono ulteriori autorizzazioni per l’uso dello spettro reso disponibile per la fornitura di servizi MCV nelle loro acque territoriali se tale uso da parte di uno specifico sistema MCV è già autorizzato da un altro Stato membro, in conformità del suo regime di autorizzazione e della presente raccomandazione.

9.

Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di non richiedere autorizzazioni supplementari per l’uso dello spettro nelle loro acque territoriali per la fornitura di servizi MCV a bordo di navi di paesi terzi, se l’uso dello spettro per la fornitura di servizi MCV a bordo di tali navi è già autorizzato dai paesi interessati alle stesse condizioni di quelle stabilite dalla decisione 2010/166/UE.

10.

Gli Stati membri che, prima dell’adozione della presente raccomandazione, hanno concesso nelle bande o sottobande di frequenza messe a disposizione dei sistemi MCV diritti individuali esclusivi di utilizzo per la fornitura di reti o servizi terresti di comunicazione elettronica mobile dovrebbero, in occasione del primo riesame, della prima modifica o proroga o del primo rinnovo di tali diritti esclusivi di utilizzo, in virtù del diritto nazionale o comunitario a seconda dei casi, modificare tali diritti per consentire il funzionamento dei sistemi MCV nelle loro acque territoriali. In attesa del primo riesame, della prima modifica o proroga o del primo rinnovo dei diritti in parola, gli Stati membri interessati dovrebbero favorire la fornitura di servizi MCV nelle loro acque territoriali nell’ambito di scambi o condivisione di frequenze o di qualsiasi altro accordo comparabile con gli operatori di reti mobili terrestri che beneficiano dei pertinenti diritti esclusivi.

11.

Gli Stati membri dovrebbero collaborare in maniera costruttiva e solidale, avvalendosi, se del caso, delle procedure vigenti, per gestire i problemi connessi alle interferenze dannose presumibilmente causate dal funzionamento dei sistemi MCV.

12.

In caso di interferenze dannose che ritengono dovute al funzionamento di un sistema MCV che rientra nella giurisdizione di un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero segnalare sollecitamente il problema a tale Stato membro e informarne la Commissione. Se del caso, la Commissione sottopone al comitato per le comunicazioni e al comitato per lo spettro radio i problemi summenzionati per individuare le opportune soluzioni.

13.

Gli Stati membri che hanno giurisdizione sui sistemi MCV sospettati di causare interferenze ai danni dei servizi presenti sul territorio di un altro Stato membro dovrebbero intervenire per mettere rapidamente fine alle interferenze.

14.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate per garantire che i consumatori e gli altri utilizzatori finali siano adeguatamente informati dei termini e delle condizioni d’uso dei servizi MCV.

15.

È opportuno che gli Stati membri sorveglino l’uso dello spettro per la fornitura dei servizi MCV, in particolare per quanto concerne le interferenze dannose, reali o potenziali, e presentino le loro conclusioni alla Commissione per consentire a quest’ultima, se necessario, di riesaminare tempestivamente la presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

(3)  Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)   GU L 274 del 20.10.2009, pag. 25.

(5)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(6)   GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.