26.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 255/96


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

sul discarico per l’esecuzione del bilancio del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007

(2009/641/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

—

vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629 e il relativo allegato SEC(2008) 2579],

—

visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 490 — C6-0296/2008],

—

vista la relazione sulla gestione finanziaria del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 224],

—

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dal settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte della Commissione (1),

—

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (2),

—

viste le raccomandazioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5042/2009 — C6-0057/2009, 5044/2009 — C6-0058/2009, 5045/2009 — C6-0059/2009),

—

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

—

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (5) come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007  (6),

—

visto l’articolo 33 dell’accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

—

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

—

visto l’articolo 276 del trattato CE,

—

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (9),

—

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo (10),

—

visti l’articolo 70, l’articolo 71, terzo trattino, e l’allegato V del suo regolamento,

—

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0159/2009),

1.

concede il discarico alla Commissione per l’esecuzione del bilancio del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007;

2.

esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in appresso;

3.

incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L).

Il presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Il segretario generale

Klaus WELLE


(1)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 273.

(2)   GU C 277 del 31.10.2008, pag. 243.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(10)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.


RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 aprile 2009

recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l’esecuzione del bilancio del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007

IL PARLAMENTO EUROPEO,

—

vista la relazione della Commissione sul seguito alle decisioni di discarico 2006 [COM(2008) 629 e il relativo allegato SEC(2008) 2579],

—

visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 490 — C6-0296/2008],

—

vista la relazione sulla gestione finanziaria del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007 [COM(2008) 224],

—

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dal settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2007, accompagnata dalle risposte della Commissione (1),

—

vista la dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, presentata dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 248 del trattato CE (2),

—

viste le raccomandazioni del Consiglio del 10 febbraio 2009 (5042/2009 — C6-0057/2009, 5044/2009 — C6-0058/2009, 5045/2009 — C6-0059/2009),

—

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000  (3) e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005  (4),

—

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (5) come modificata dalla decisione 2007/249/CE del Consiglio del 19 marzo 2007  (6),

—

visto l’articolo 33 dell’accordo interno del 20 dicembre 1995 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE (7),

—

visto l’articolo 32 dell’accordo interno del 18 settembre 2000 tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell’accordo di partenariato tra gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un’assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE (8),

—

visto l’articolo 276 del trattato CE,

—

visto l’articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE (9),

—

visto l’articolo 119 del regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, per il nono Fondo europeo di sviluppo (10),

—

visti l’articolo 70, l’articolo 71, terzo trattino, e l’allegato V del suo regolamento,

—

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo (A6-0159/2009),

A.

considerando che il Fondo europeo di sviluppo (FES) è il più importante strumento finanziario dell’Unione europea per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico,

B.

considerando che l’ammontare complessivo degli aiuti erogati tramite il FES aumenterà notevolmente nei prossimi anni, dato che il volume degli aiuti comunitari a titolo del 10° FES per il periodo 2008-2013 è stato fissato a 21 966 000 000 EUR, il che rappresenta un aumento del 62 % rispetto alla dotazione finanziaria del nono FES;

C.

considerando che il sostegno al bilancio è uno strumento di aiuto che richiede un cambiamento paradigmatico del controllo parlamentare, che passa da un controllo sulle risorse assegnate a una verifica delle realizzazioni e dei risultati,

D.

considerando che è determinato a sviluppare costantemente le proprie capacità di controllo in modo da espletare i propri obblighi di autorità di discarico nel modo più efficace possibile,

1.

condivide la posizione della Commissione secondo cui le «carenze amministrative» e «in materia di governance» in molti paesi beneficiari rappresentano rischi significativi che incidono sulla corretta gestione dei fondi (risposte della Commissione ai punti da 1 a 5 della relazione annuale della Corte dei conti sulle attività finanziate dai fondi europei di sviluppo);

2.

invita la Commissione, nel quadro del «perfezionamento» della strategia di controllo (punti da 1 a 5 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo), a identificare gli aspetti rispetto ai quali i risultati carenti e i costi dei controlli impongono un cambio di strategia;

3.

ritiene che la strategia di attuazione del decimo FES (21 966 000 000 EUR per il periodo dal 2008 al 2013) debba concentrarsi su settori di importanza cruciale per uno sviluppo sostenibile; incoraggia la Commissione a fissare priorità ed evitare la proliferazione;

4.

è del parere che la Commissione, nell’ambito dello sforzo per definire le priorità e concentrare le proprie attività di sviluppo, potrebbe cercare opportunità per aumentare l’assistenza ai paesi a basso reddito;

5.

segnala che occorre prestare debita attenzione alla sostenibilità degli interventi della Commissione, inclusi la formulazione di una chiara strategia di uscita e il controllo dell’esecuzione; ritiene che una valutazione più approfondita dei risultati rappresenti un fattore importante per assicurare la legittimità democratica della cooperazione allo sviluppo dell’Unione europea;

Esecuzione finanziaria

6.

accoglie con favore i risultati conseguiti dalla Commissione nel 2007 e rileva che i pagamenti sono aumentati del 12 % e gli impegni del 9 %, mentre l’aumento degli impegni da liquidare è stato ridotto al 2,8 %; considera accettabile il tasso di esecuzione, pari a 3,7 anni, dato l’aumento dell’efficienza;

7.

accoglie con favore l’impegno di tutti i fondi disponibili per il nono FES nel 2007; invita la Commissione a formulare raccomandazioni per le parti non impegnate dell’ottavo FES; sottolinea tuttavia che un impegno rapido dei fondi non dovrebbe effettuarsi a discapito della qualità dei progetti;

8.

ricorda l’impegno assunto dalla Commissione (11) di adoperarsi per assicurare che una percentuale di riferimento del 20 % dell’assistenza erogata nel quadro dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) venga destinata all’insegnamento primario e secondario e alle cure sanitarie di base; chiede che per i FES vengano fornite informazioni tenendo conto dello stesso parametro di riferimento;

9.

esprime preoccupazione per le osservazioni contenute nella relazione speciale n. 10/2008 della Corte dei conti sull’aiuto allo sviluppo fornito dalla Comunità europea ai servizi sanitari nell’Africa subsahariana, secondo la quale «le sovvenzioni comunitarie al settore sanitario nell’Africa subsahariana non sono cresciute dal 2000 proporzionalmente all’aiuto complessivo allo sviluppo, nonostante gli impegni assunti dalla Commissione rispetto agli OSM e alla crisi sanitaria nell’Africa subsahariana»; chiede alla Commissione di attribuire priorità al sostegno ai sistemi sanitari e di individuare gli strumenti più adatti per l’erogazione degli aiuti in questo settore;

La gestione finanziaria dei fondi europei di sviluppo da parte della Commissione

10.

prende atto con soddisfazione del fatto che, secondo la Corte, la summenzionata relazione della Commissione sulla gestione finanziaria del settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’anno 2007 presenta «una descrizione accurata degli obiettivi raggiunti nel corso dell' esercizio, della situazione finanziaria e degli eventi che hanno influito in modo significativo sulle attività svolte nel 2007» (punto 13 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

11.

si rammarica tuttavia del fatto che, in un certo numero di casi, il seguito dato dalla Commissione alle osservazioni della Corte è inadeguato; sottolinea che le misure prese dalla Commissione in relazione alle raccomandazioni della Corte costituiscono per l’autorità di discarico un elemento importante della responsabilità; accoglie favorevolmente il fatto che la Commissione «fornirà informazioni più dettagliate in futuro» (punto 13 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

La dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti

Affidabilità dei conti

12.

rileva che, conformemente agli articoli 1 e 103, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 applicabile al nono Fondo europeo di sviluppo, la dichiarazione di affidabilità non copre la parte delle risorse del nono FES (2 200 000 000 EUR) gestite dalla BEI sotto la sua responsabilità (note 2 e 11 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

13.

prende atto del fatto che, secondo la Corte, i conti annuali definitivi del settimo, ottavo e nono FES presentano un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dei FES al 31 dicembre 2007 (paragrafo VI, dichiarazione di affidabilità);

14.

rileva che la Corte segnala che la Commissione non ha dimostrato la validità delle ipotesi usate per la stima dell’accantonamento per le spese sostenute e che ciò potrebbe determinare una sottovalutazione delle spese da pagare, nonché la sopravvalutazione dell’importo delle garanzie presentato nelle note dei rendiconti finanziari (paragrafo VII, dichiarazione di affidabilità);

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

15.

prende atto del fatto che:

—

secondo il parere della Corte, le operazioni sottostanti le entrate e gli impegni dell’esercizio sono, nel complesso, legittime e regolari (paragrafo VIII, dichiarazione di affidabilità), mentre la Corte richiama l’attenzione «sul rischio fiduciario elevato relativo al sostegno al bilancio derivante dalla “interpretazione dinamica” dei criteri di ammissibilità data dalla Commissione» (paragrafo X, dichiarazione di affidabilità);

—

l’audit della Corte ha evidenziato un «livello rilevante di errori» nelle operazioni sottostanti i pagamenti (paragrafo IX, dichiarazione di affidabilità);

—

la Corte ha rilevato, da un lato, i progressi realizzati dalla Commissione per quanto riguarda i sistemi di supervisione e controllo, sostenendo dall’altro che c’è ancora spazio per ulteriori miglioramenti;

Commenti sulle informazioni presentate dalla Corte a sostegno della sua dichiarazione di affidabilità

Portata dell’audit

16.

rileva che le osservazioni della Corte relative alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti sono basate su:

a)

la valutazione dei sistemi di supervisione e di controllo posti in essere presso i servizi centrali di EuropeAid nonché presso cinque delegazioni che coprono sei paesi;

b)

l’esame di 90 pagamenti e 15 impegni giuridici specifici;

c)

per quanto attiene al sostegno al bilancio, l’esame di 30 pagamenti e di 15 impegni finanziari selezionati statisticamente;

d)

l’esame di 30 pagamenti selezionati statisticamente autorizzati dai servizi centrali di EuropeAid;

e)

l’esame di 30 operazioni selezionate statisticamente che avevano già formato oggetto di controlli ex post da parte dei servizi centrali di EuropeAid;

f)

l’esame di 30 impegni finanziari selezionati statisticamente;

g)

l’esame della relazione annuale di attività e della dichiarazione del direttore generale di EuropeAid (punto 15 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

Affidabilità dei conti

17.

deplora che la Commissione non sia ancora in grado di fornire informazioni contabili complete a causa di difficoltà tecniche; prende nota della risposta della Commissione secondo la quale «l’introduzione di un nuovo sistema contabile a partire dal 2009 potrà rimuovere le attuali restrizioni» (punto 16 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo); plaude all’introduzione del sistema ABAC-FES nel febbraio 2009;

18.

prende atto dell’osservazione ricorrente della Corte relativa alla validità dell’approccio statistico usato dalla Commissione per la stima dell’accantonamento per i costi sorti nel periodo di riferimento per i quali non è pervenuta alcuna fattura alla fine dell’esercizio; rileva inoltre che l’accantonamento ammonta a 2 087 000 000 EUR, vale a dire all’83 % del passivo totale (punto 17 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo); invita la Commissione a continuare a perfezionare e migliorare il suo approccio;

Legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti

19.

rileva la differenza di vedute tra la Commissione e la Corte per quanto concerne il momento in cui deve avvenire la «definizione» e la «firma» della convenzione di finanziamento (punto 19 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo); si rammarica del messaggio poco chiaro trasmesso all’autorità di discarico e invita la Commissione a fornire chiarimenti così che tutte le parti (Commissione e Stati ACP) interpretino allo stesso modo il concetto di «definizione»;

20.

nota che la Corte, nel quadro del controllo delle operazioni, non ha potuto ottenere dalle organizzazioni delle Nazioni Unite la documentazione corrispondente per due pagamenti (su un campione di undici); chiede pertanto alla Commissione di assicurare che l’accordo quadro finanziario e amministrativo sia pienamente rispettato;

21.

rileva che, sulla base dei risultati dell’audit (punti 32-47 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo), la Corte conclude che i sistemi di supervisione e controllo di EuropeAid relativi ai FES sono solo «parzialmente efficaci» (punto 53 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

22.

rileva inoltre che, dei nove elementi del sistema di controllo interno a livello centrale, sei sono efficaci, due sono parzialmente efficaci e un elemento (quantità delle missioni di monitoraggio) non è affatto efficace, mentre dei cinque elementi del sistema di controllo interno a livello di delegazione due sono efficaci e tre solo parzialmente efficaci (tabella 3 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

23.

rileva che la Commissione ritiene, «alla luce delle risorse finanziarie e umane di cui dispone, […] di aver realizzato sistemi di controllo che consentono di ottenere una ragionevole garanzia» (punto 53 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

24.

è del parere che le risposte fornite dalla Commissione siano insoddisfacenti, in quanto la Commissione sembra riluttante a rivedere i dispositivi che ha posto in essere, e la invita a fornire informazioni più precise sul concetto di «ragionevole garanzia» e, in particolare, sul rapporto costi/benefici dei controlli e sul reale tasso di errore, nonché a fornire un’indicazione dettagliata delle risorse umane e finanziarie aggiuntive necessarie per migliorare il sistema di controllo, di modo che la Corte possa valutarlo complessivamente «efficace»;

25.

nota che la Corte pone in evidenza l’inadeguatezza dei controlli effettuati dai supervisori o dai revisori, il che rivela le debolezze a livello dei sistemi di controllo e di sorveglianza; invita dunque la Commissione a potenziare i controlli, e in particolare a porre in essere un dispositivo di revisione delle relazioni di revisione esterne per accertarsi della loro qualità;

Impegni e pagamenti relativi al sostegno al bilancio

26.

rileva che, per 5 dei 15 impegni relativi al sostegno al bilancio esaminati, la Corte ha riscontrato:

—

che sussistono «gravi carenze per quanto concerne la supervisione interna del bilancio, i sistemi contabili, le gare pubbliche o le misure anticorruzione»,

—

che la mancata presentazione, nei tempi opportuni, di conti controllati e l’inefficacia del controllo esterno sono «importanti fonti di preoccupazione»,

—

che fornire un sostegno al bilancio in queste condizioni comporta un «rischio fiduciario molto elevato» (punto 26 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

27.

sottolinea che la Corte è del parere che i requisiti dell’accordo di Cotonou (necessità di una sufficiente trasparenza, responsabilità ed efficacia della gestione della spesa pubblica) non sono soddisfatti nei cinque casi citati;

28.

ricorda che «rischio fiduciario» significa che vi è il rischio che i soldi dei contribuenti europei non siano usati per gli scopi prefissati, non garantiscano un rapporto costi-benefici soddisfacente e non siano contabilizzati in modo adeguato;

29.

rileva inoltre che la Commissione «non condivide la valutazione della Corte» e che essa ritiene che gli impegni sono stati assunti in seguito a una valutazione che ha accertato «sufficienti progressi nei sistemi PFM (gestione delle finanze pubbliche)», che «i paesi interessati, successivamente, hanno continuato a registrare progressi» e che «hanno dimostrato di essere ammissibili a fruire di ulteriore sostegno al bilancio» (punto 26 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

30.

deplora la risposta della Commissione nella misura in cui essa non riflette la serietà dei rilievi della Corte («importanti fonti di preoccupazione», «rischio fiduciario molto elevato»); considera inadeguato, se non superficiale, vista la serietà del contesto, l’uso di espressioni vaghe e non basate sui risultati come «sufficiente», «progresso» e «dimostrato di essere ammissibili»;

31.

invita la Commissione a fornire le prove sulle quali ha basato le proprie conclusioni e a presentarle in modo che sia chiaro quali progressi sono stati compiuti (indicando la situazione di partenza e quella di arrivo) e perché si ritengono «sufficienti» tali progressi;

32.

rileva che, in 7 delle 33 convenzioni di finanziamento controllate, la Corte ha constatato che le disposizioni relative al sostegno al bilancio erano incomplete o poco chiare, in quanto non indicavano le condizioni generali per il sostegno al bilancio, fornivano una definizione ambigua del metodo di calcolo degli importi da erogare o facevano riferimento a impegni contratti dal governo senza indicare una data di scadenza e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali impegni (punto 27 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo); rileva inoltre che la Commissione «cercherà di perfezionare ulteriormente la qualità degli accordi finanziari nell’ambito del decimo FES»;

33.

rileva che, per quanto concerne i pagamenti relativi al sostegno al bilancio, le operazioni sottostanti «presentano un livello rilevante di errori» [punto 52, lettera b), della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo] dovuti ai motivi seguenti:

—

il calcolo degli importi da erogare è stato effettuato sulla base di una conclusione positiva riguardo ai progressi effettuati nella gestione delle finanze pubbliche, conclusione che non è non coerente con la valutazione della situazione,

—

è stato utilizzato un metodo di calcolo non previsto dalla convenzione di finanziamento,

—

i pagamenti sono stati effettuati senza che fossero disponibili relazioni aggiornate relative alla gestione delle finanze pubbliche (punto 28 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

34.

prende altresì atto dei seguenti rilievi della Corte in relazione a 6 dei 30 pagamenti esaminati:

—

incapacità della Commissione di dimostrare in modo strutturato e formale che le condizioni di pagamento relative alla gestione delle finanze pubbliche fossero state rispettate,

—

valutazioni dei progressi irragionevolmente ottimistiche o basate su informazioni superate o inadeguate,

—

conclusioni non suffragate da informazioni sottostanti,

—

fiducia fondata su previsioni future anziché su eventi realmente verificatisi,

—

valutazione imprecisa degli indicatori (punto 29 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

35.

prende atto della risposta della Commissione, in base alla quale «per raggiungere una decisione informata (essa) valuta complessivamente i progressi realizzati, l’impegno politico a favore delle riforme e i restanti settori problematici» (risposta della Commissione al punto 29 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

36.

esprime preoccupazione per i rilievi della Corte, ma ancor di più per le risposte della Commissione, che dimostrano come quest’ultima sia estremamente riluttante a condividere le informazioni sulle quali sono basate le sue decisioni in materia di sostegno al bilancio;

Efficacia del controllo parlamentare

37.

ritiene che la decisione di usare il sostegno al bilancio come uno strumento di aiuto allo sviluppo rientri pienamente nei poteri dell’esecutivo e che le operazioni di sostegno al bilancio non richiedano un’approvazione parlamentare preliminare;

38.

rileva che la valutazione, da parte del Parlamento, del sostegno al bilancio non deve concentrarsi esclusivamente sui rischi ma anche sui benefici, nonché sui rischi e benefici di altre forme di aiuto; rileva inoltre che le formule tradizionali basate sui progetti utilizzate per molti decenni non hanno dato i risultati sperati;

39.

ritiene che l’obiettivo ultimo del controllo parlamentare sia assicurare l’efficacia degli aiuti, il che significa l’utilizzo efficace, economico, legittimo e regolare degli aiuti per realizzare uno sviluppo sostenibile, e reputa che il controllo del sostegno al bilancio rientri nei suoi sforzi di ordine generale per controllare l’efficacia e i risultati della spesa complessiva destinata allo sviluppo;

40.

si rammarica di non disporre di informazioni utili, complete e affidabili sufficienti per condurre un efficace controllo dei risultati del sostegno al bilancio;

41.

chiede che il precedente sistema di FES consecutivi venga abbandonato a favore della piena integrazione del finanziamento della cooperazione UE-ACP nel bilancio dell’Unione europea, allo scopo di garantire il controllo parlamentare sull’assegnazione di risorse a titolo dei FES;

Relazione annuale sull’utilizzo del sostegno al bilancio

42.

invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sull’utilizzo del sostegno al bilancio e la commissione per il controllo dei bilanci a elaborare una relazione di iniziativa su tale relazione annuale, che contenga informazioni utili, complete, affidabili, analitiche, valutative e non solo descrittive, sugli aspetti seguenti:

—

il sostegno al bilancio pianificato ed erogato,

—

il raggiungimento dei risultati attesi secondo gli obiettivi dei donatori e le strategie nazionali,

—

l’esistenza di condizioni complementari e la loro qualità,

—

l’efficacia del dialogo, il livello di armonizzazione tra i donatori, lo sviluppo di capacità complementari conseguito e gli effetti di tale sviluppo delle capacità,

—

la realizzazione di sistemi nazionali migliori,

—

le istituzioni responsabili in materia di rendicontazione, le istituzioni di gestione della finanza pubblica, le istituzioni di controllo e valutazione,

—

l’importo e i tassi delle spese irregolari,

—

l’analisi della tipologia delle irregolarità (sistemiche e non sistemiche) poste in evidenza dai controlli e dalle revisioni,

—

le misure correttive prese;

43.

invita inoltre la Commissione a identificare con il massimo rigore i paesi o gli aspetti dell’attuazione del sostegno al bilancio per i quali una speciale attenzione da parte del Parlamento potrebbe rivelarsi utile per migliorare la responsabilità dei donatori;

44.

invita parimenti la Commissione a prevedere una verifica annuale di detto rischio;

Valutazione e gestione dei rischi

45.

rileva che l’erogazione dei fondi attraverso i sistemi di paesi in via di sviluppo deboli crea un rischio di inefficienza e sprechi, e che prima di avviare programmi di sostegno al bilancio è pertanto essenziale procedere a una valutazione complessiva del rischio fiduciario;

46.

ricorda che la Commissione non utilizza un sistema in cui la valutazione del rischio si traduce in una chiara soglia di valori al di sotto dei quali il sostegno al bilancio non deve essere concesso, ma piuttosto un «approccio dinamico» in cui il grado di discrezionalità è molto maggiore;

47.

ritiene che il maggiore grado di discrezionalità che caratterizza le decisioni in materia di sostegno al bilancio basate su tale «approccio dinamico» deve essere controbilanciato da un grado di trasparenza altrettanto elevato; invita, pertanto, la Commissione a mettere a disposizione della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo le informazioni su cui basa le sue valutazioni;

48.

si attende in particolare di ricevere informazioni esplicite sulle valutazioni del rischio e le analisi dei sistemi di governo dei paesi in via di sviluppo condotte dalla Commissione e sul giudizio che essa dà della rilevanza delle debolezze del sistema in termini di inefficienze e sprechi potenziali di aiuti, nonché stime per quanto possibile quantificate relative a tali fattori e informazioni sulle misure intraprese, o da intraprendere in futuro, per ovviare ai rischi identificati;

Retorica o realtà

49.

rileva che, in un opuscolo intitolato «Budget support — A question of mutual trust» (sostegno al bilancio, una questione di fiducia reciproca) (12), il commissario responsabile, Louis Michel, afferma che il sostegno al bilancio e il suo potenziamento sono l’unica risposta possibile, e che per questo egli ha deciso di portare la percentuale del sostegno al bilancio dal 20 % del finanziamento al 50 %;

50.

invita il commissario Michel a riconsiderare tali intenzioni fintanto che la realtà non avrà preso il posto della retorica e non siano disponibili prove definitive che dimostrino in quale misura il sostegno al bilancio abbia fornito migliori risultati, in termini di rapporto costi-benefici, rispetto agli altri strumenti di aiuto o abbia avuto un impatto sulla povertà monetaria;

51.

prende atto della lettera e della nota [DR/amw/S(08)0418] inviate in data 9 gennaio 2009 dal commissario Louis Michel a Jacek Uczkiewicz, membro della Corte dei conti europea, e in copia a Herbert Bösch, presidente della commissione per il controllo dei bilanci, in cui il commissario segnala che:

—

vi è spazio per migliorare la formulazione e l’attuazione dei programmi di sostegno al bilancio della Commissione in linea con le osservazioni della Corte dei conti europea, tramite un approccio più trasparente, strutturato e formalizzato, e

—

vi è spazio per accordare un’attenzione più sistematica alla gestione del rischio e per prendere in considerazione misure e condizioni di salvaguardia adeguate (pagina 9 della nota «Responding to the European Court of Auditors' Proposal to Apply Public Financial Management Baseline Requirements in Determining Eligibility for Budget Support» che fa seguito alla proposta della Corte dei conti di applicare i requisiti di base della gestione delle finanze pubbliche per determinare l’ammissibilità al sostegno al bilancio, nota allegata alla lettera di cui sopra);

52.

accoglie positivamente il fatto che la Commissione abbia accettato le osservazioni della Corte, così come le intenzioni espresse dalla Commissione e attende di ricevere informazioni in merito alle modalità precise e all’attuazione di «questo approccio migliorato» (ibidem, pagina 1);

Corte dei conti europea

53.

invita la Corte a fornire informazioni circa la qualità della valutazione e della gestione del rischio da parte della Commissione e auspica maggiori audit della gestione, intesi a valutare i risultati della spesa destinata allo sviluppo in generale e al sostegno al bilancio in particolare;

Parlamenti dei paesi beneficiari

54.

invita la sua commissione per il controllo dei bilanci a stabilire contatti diretti con le corrispondenti commissioni dei parlamenti dei paesi beneficiari selezionati così da favorire e sostenere il loro ruolo di garanti dell’efficacia degli aiuti tramite le attività di controllo parlamentare;

55.

esorta la Commissione ad attribuire priorità al sostegno ai paesi partner affinché sviluppino il controllo parlamentare e le capacità di audit, in particolare quando gli aiuti sono forniti mediante il sostegno al bilancio, e la invita a riferire regolarmente in merito ai progressi realizzati;

56.

ritiene indispensabile la partecipazione dei parlamenti nazionali, della società civile e delle autorità locali dei paesi partner per conseguire una reale titolarità del processo; esorta la Commissione ad adoperarsi al massimo per migliorare il dialogo con tali organismi in tutte le varie fasi del processo di programmazione;

Partecipazione degli Stati ACP

57.

si dichiara preoccupato per la «scarsa partecipazione degli Stati ACP» nel garantire un efficace controllo delle spese FES e si rammarica che le delegazioni «possano fare affidamento solo in misura limitata sui controlli svolti dalle amministrazioni degli ordinatori nazionali» (punto 36 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

58.

rileva che gli ordinatori nazionali sono obbligatori negli Stati ACP ma non esistono nei paesi in via di sviluppo per i quali è responsabile la RELEX; invita la Commissione a fornire informazioni sui vantaggi e gli svantaggi dell’approccio FES e a valutare le migliori pratiche negli Stati ACP, così da migliorare il controllo della spesa FES da parte delle amministrazioni degli ordinatori nazionali;

59.

rileva inoltre che «l’assenza di capacità e risorse presso le amministrazioni degli ordinatori nazionali» è una questione «sollevata regolarmente dalle delegazioni» (punto 41 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo) nelle relazioni ai servizi centrali di EuropeAid; invita la Commissione a fornire informazioni sul feedback dato alle delegazioni su questo argomento;

Risorse umane

60.

prende atto del fatto che, secondo la Corte, il numero degli agenti della Commissione sta diminuendo rispetto ai fondi impegnati e che non è previsto alcun incremento significativo dell’organico, nonostante la prospettiva di un aumento sostanziale degli impegni a titolo del decimo FES (punto 33 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

61.

concorda pienamente con la Corte sul fatto che «vi è il rischio che la penuria di personale, una ripartizione insoddisfacente dello stesso o l’assenza di competenze e conoscenze specifiche incidano sulla qualità dei controlli, delle verifiche e del monitoraggio» (punto 33 della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo);

62.

invita la Commissione a spiegare come intende gestire le tensioni, per non dire le contraddizioni, tra l’esigenza di risorse umane supplementari presso le delegazioni e l’impegno di mantenere stabile il personale una volta completata l’integrazione di tutto il personale assunto nel quadro dell'allargamento, senza richieste di nuove assunzioni per il periodo 2009-2013, e di far fronte alla nuove esigenze di personale nei settori politici chiave esclusivamente mediante la ridistribuzione dell’organico all’interno dei servizi e tra di essi (13);

63.

ritiene che sia possibile reperire risorse umane supplementari abolendo la ripartizione delle competenze in materia di sviluppo tra le direzioni generali RELEX e DEV; invita l’attuale Commissione a prendere le misure necessarie per facilitare la riorganizzazione in seno alla nuova Commissione; crede che l’attuale ripartizione delle attività in materia di cooperazione allo sviluppo tra le direzioni DEV e RELEX non consenta alla Commissione di contribuire pienamente agli sforzi internazionali volti a promuovere la coerenza dello sviluppo e l’efficacia degli aiuti; invita inoltre la Commissione a garantire che la cooperazione allo sviluppo sia finalizzata, senza ambiguità, all’obiettivo primario dell’eliminazione della povertà;

64.

invita la Commissione a prendere le misure necessarie per aumentare gli effettivi assegnati al dispositivo di gestione e di controllo del FES, tenuto conto del previsto aumento del volume degli impegni nel quadro del decimo FES;

Commenti sulle conclusioni e le raccomandazioni della Corte

65.

rileva con soddisfazione che la Corte riconosce gli sforzi esplicati da EuropeAid per sviluppare una strategia di controllo; ritiene che una strategia di controllo efficace debba mirare a prevenire gli errori ex ante e non principalmente a recuperare ex post fondi pagati indebitamente; invita la Commissione a continuare a sviluppare la sua strategia di controllo alla luce di questo approccio, che costituisce una priorità per l’autorità di discarico;

66.

condivide pienamente le raccomandazioni espresse dalla Corte al punto 55, lettere da a) a g), e al punto 56, lettere da a) a f) della relazione annuale sui fondi europei di sviluppo; richiama in particolare l’attenzione della Commissione sulla raccomandazione di cui al punto 56, lettera a), secondo la quale:

«il rispetto dell’accordo di Cotonou dovrebbe essere valutato prendendo come riferimento dei requisiti minimi, come la disponibilità di conti pubblicati e controllati tempestivamente, che devono essere rispettati prima della concessione del sostegno al bilancio»,

e sulla raccomandazione di cui al punto 56, lettera d), in cui si afferma che:

«prima dell’avvio di un programma di sostegno al bilancio, EuropeAid dovrebbe accertarsi che sia stata effettuata una valutazione chiara e completa della gestione delle finanze pubbliche e che il paese beneficiario disponga di un programma di riforma credibile e pertinente per far fronte a tutte le carenze significative entro termini prevedibili»;

invita pertanto la Commissione ad accordare il sostegno al bilancio solo quando la gestione della spesa pubblica è sufficientemente trasparente, affidabile e efficiente, ovvero quando è quanto meno verosimile che lo diventi grazie all’attuazione, in tempi brevi, di un programma di riforma; segnala inoltre che la scelta delle modalità di finanziamento per un settore specifico dovrebbe essere legata direttamente alla loro efficacia per l’ambito specifico di intervento;

67.

invita la Commissione a dare priorità alla rapida attuazione di tali raccomandazioni, considerate particolarmente importanti dall’autorità di discarico, dal momento che per un controllo parlamentare efficace sono indispensabili limitazioni chiare e concordate del potere discrezionale dell’esecutivo;

Un nuovo approccio alla nuova situazione

68.

sottolinea che l’uso fatto dal paese beneficiario dei fondi messi a disposizione come sostegno al bilancio esula dal controllo diretto della Commissione (e degli altri donatori), dal momento che è un diritto sovrano del paese beneficiario gestire il proprio bilancio conformemente alle proprie norme specifiche e alle procedure di bilancio nazionali;

69.

ricorda che, in alcuni paesi beneficiari, la gestione delle finanze pubbliche e le funzioni di controllo interno e di audit esterno spesso non sono sufficientemente affidabili e tali da garantire che i fondi dei donatori siano gestiti in modo adeguato e usati per gli scopi prefissati;

70.

è del parere che la Commissione, alla luce della crescente attenzione dimostrata per gli aspetti della rendicontazione e del crescente interesse con cui i contribuenti dei paesi donatori si attendono che gli aiuti allo sviluppo producano risultati concreti, abbia tutto l’interesse a conoscere i rischi assunti accordando un sostegno al bilancio e a condividere tali informazioni con l’autorità di discarico, nei confronti della quale è responsabile;

71.

ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe informare le amministrazioni dei paesi beneficiari dei propri obblighi di rendicontazione ed esigere che chi gestisce i fondi a valle sia soggetto a obblighi simili;

Una dichiarazione nazionale di trasparenza

72.

ritiene, pertanto, che gli aiuti allo sviluppo in generale e il sostegno al bilancio in particolare debbano essere collegati a una dichiarazione di trasparenza ex ante, pubblicata dal governo del paese beneficiario e firmata dal ministro delle finanze, relativa a questioni che toccano la struttura di governance e rendicontazione di un paese beneficiario;

73.

è fermamente convinto che la valutazione e la comprensione delle proprie lacune in materia di controllo da parte del paese beneficiario medesimo fornisca uno stimolo molto maggiore a migliorarsi rispetto alle procedure di audit e di controllo imposte da un’autorità esterna;

74.

ritiene che una dichiarazione nazionale di trasparenza migliorerà la trasparenza e la responsabilità e fornirà ai donatori internazionali informazioni preziose per formulare un giudizio informato sulla trasparenza e l’affidabilità globali della struttura di governance e rendicontazione del paese beneficiario;

75.

invita la Commissione a prendere l’iniziativa e a presentare tale proposta agli altri donatori internazionali, in particolare alla Banca mondiale, con l’obiettivo di sviluppare e applicare tale strumento d’intesa con gli altri donatori; sottolinea che andrà prestata particolare attenzione alla natura delle sanzioni previste per dichiarazioni di trasparenza deliberatamente fuorvianti;

76.

invita la Commissione a informarlo del possibile calendario di tali negoziati;

Integrazione del bilancio FES nel bilancio generale dell’Unione europea

77.

accoglie con favore l’impegno della Commissione di avanzare nuovamente la proposta di integrare pienamente il FES nel bilancio in occasione della discussione sul prossimo quadro finanziario (14); invita la Commissione a tenere costantemente informata la commissione per il controllo dei bilanci in merito alla preparazione di tale iniziativa;

78.

ribadisce il proprio sostegno all’integrazione del FES nel bilancio generale dell’Unione europea ed è del parere che una siffatta iscrizione in bilancio permetterebbe di potenziare la coerenza, la trasparenza e l’efficacia del FES, nonché di rafforzarne il dispositivo di controllo;

Adeguamento del controllo parlamentare allo strumento

79.

ritiene che il suo ruolo, per quanto concerne il sostegno al bilancio, sia di attribuire alla Commissione la responsabilità dei risultati della spesa e che il sostegno al bilancio sia uno strumento di aiuto che richiede un cambiamento paradigmatico del modello di controllo e presuppone il passaggio da un controllo sulle risorse assegnate a una verifica dei risultati sulla base di indicatori;

80.

ritiene che per raggiungere questo obiettivo sarà obbligato a sviluppare ulteriormente il suo attuale metodo di lavoro; reputa che una sottocommissione sul controllo del sostegno al bilancio istituita dalla sua commissione per il controllo dei bilanci possa essere uno strumento efficace per garantire che la spesa per gli aiuti torni a vantaggio della popolazione del paese beneficiario e che il denaro dei contribuenti destinato agli aiuti non sia utilizzati in modo improprio;

Il Fondo investimenti

81.

ricorda che, ai paragrafi dal 20 al 24 della sua risoluzione del 22 aprile 2008 sul discarico per l’esecuzione del bilancio del sesto, settimo, ottavo e nono Fondo europeo di sviluppo per l’esercizio 2006 (15) si è dichiarato preoccupato per il fatto che la gestione del Fondo investimenti da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI) sia esclusa dal discarico; ricorda inoltre che le risorse FES sono costituite da denaro pubblico dei contribuenti europei e non da denaro messo a disposizione dai mercati finanziari;

82.

si rammarica della creazione di due settori distinti di gestione — come ha fatto la Corte nel parere n. 9/2007 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante un regolamento finanziario applicabile al decimo Fondo europeo di sviluppo (16) —, poiché ciò limita la portata del discarico, crea ulteriori necessità di coordinamento tra la Commissione e la BEI e rende difficile avere un quadro completo dei risultati ottenuti;

83.

rileva che la relazione annuale della BEI sul Fondo investimenti contiene principalmente informazioni finanziarie e pochissime informazioni, se non nessuna, sui risultati dei diversi programmi finanziati;

84.

invita la BEI a concentrare la propria relazione sui risultati e a presentare informazioni complete, pertinenti e oggettive sull’esito ottenuto, sugli obiettivi previsti, sugli obiettivi raggiunti e sulle ragioni di eventuali scarti nonché sulle valutazioni condotte, unitamente a una sintesi dei risultati della valutazione;

85.

sottolinea che la BEI opera nei paesi ACP in base all’accordo di Cotonou, i cui obiettivi primari sono l’eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile, e che essa deve pertanto rispettare tali obiettivi nella sua politica di prestiti a tali paesi;

86.

invita la Commissione a informarlo sulle procedure specifiche che essa ha concordato con la BEI per coordinare gli sforzi delle due istituzioni al fine di raggiungere gli obiettivi di sviluppo dell’Unione europea, nonché sull’efficienza di tali procedure;

87.

guarda con preoccupazione al fatto che, tra tutti gli organi cui è affidata l’attuazione delle politiche dell’Unione europea e tra tutte le istituzioni finanziarie pubbliche, la BEI sia percepita come l’istituzione meno trasparente e meno soggetta a obblighi di rendicontazione e al controllo democratico;

88.

invita la BEI, nell’interesse dell’Unione europea e dei suoi valori, e al fine di migliorare la percezione pubblica della BEI come istituzione, a fornire elementi probanti che dimostrino:

—

come essa rispetta lo spirito del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (17), e la convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale,

—

come essa rispetta gli impegni dell’Unione europea a favore dello sviluppo mondiale e le norme fissate da altre banche multilaterali di sviluppo,

—

in che modo i finanziamenti da essa erogati a progetti ad alta intensità di capitale nel settore estrattivo contribuiscono alla riduzione della povertà,

—

quali sono gli orientamenti da essa definiti per gli investimenti nei settori dell’energia, della silvicoltura, del trasporto e della gestione dell’acqua e dei rifiuti, e come le sue decisioni di investimento rispettino pienamente tali orientamenti,

—

che i pochissimi esperti ambientali a tempo pieno all’interno del suo organico, che sono responsabili della verifica dell’intero portafoglio prestiti e dell’osservanza delle politiche pertinenti, sono sufficienti,

—

l’efficacia del suo meccanismo di reclamo per i cittadini interessati, al quale devono avere accesso anche i cittadini di paesi terzi,

—

l’efficacia delle misure prese per contrastare la corruzione e il riciclaggio di denaro,

—

i criteri da essa applicati per la concessione di prestiti al settore privato, al di là delle norme finanziarie di base, e un elenco esaustivo dei beneficiari finali dei suoi prestiti al settore privato;

89.

invita la Commissione a seguire da vicino l’attuazione del Fondo investimenti al fine di garantire che esso risponda al proprio obiettivo in quanto strumento di sviluppo e a comunicare regolarmente alla commissione per il controllo dei bilanci le sue constatazioni;

90.

invita la commissione per il controllo dei bilanci a rafforzare le proprie attività per quanto concerne il controllo delle attività finanziarie della BEI che rientrano pienamente tra le responsabilità di tale commissione ai sensi dell’allegato VI, capo V, punto 3, del regolamento.

(1)   GU C 286 del 10.11.2008, pag. 273.

(2)   GU C 277 del 31.10.2008, pag. 243.

(3)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(4)   GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

(5)   GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1 e GU L 324 del 7.12.2001, pag. 1.

(6)   GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33.

(7)   GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

(8)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

(9)   GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

(10)   GU L 83 dell’1.4.2003, pag. 1.

(11)  Dichiarazione della Commissione concernente l’articolo 5 del DCI, allegato alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo del 24 ottobre 2006 [COM(2006) 628].

(12)  ISBN 978-92-79-10115-1 disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/commission_barroso/michel/Policy/key_documents/docs/NH8108406ENC_web.pdf

(13)  Relazione della Commissione. Planning and optimising Commission human resources to serve EU priorities (pianificazione e ottimizzazione delle risorse umane della Commissione per soddisfare le priorità dell’UE) [SEC(2007) 530], pag. 3, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/sec_2007_5/sec_2007_530.pdf

(14)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione [SEC(2008) 2579]. Allegato alla relazione della Commissione al Parlamento europeo sul seguito dato alle decisioni di discarico 2006, pag. 86.

(15)   GU L 88 del 31.3.2009, pag. 253.

(16)   GU C 23 del 28.1.2008, pag. 3.

(17)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.