62000B0187

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 6 marzo 2001. - Gödecke AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). - Marchio comunitario - Opposizione - Ritiro della domanda di marchio comunitario - Non luogo a statuire. - Causa T-187/00.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-00859


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Marchio comunitario - Procedimento di ricorso - Ricorso proposto contro il rigetto dell'opposizione proposta avverso una domanda di marchio - Ritiro della richiesta di marchio comunitario - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a statuire

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63]

Massima


$$Il ritiro di una domanda di marchio comunitario, presentata all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, priva di oggetto il ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione di una sezione di ricorso dell'Ufficio che ha respinto l'opposizione proposta avverso la suddetta domanda, sicché per il Tribunale non vi è più luogo a statuire.

( v. punti 5, 9, 12 )

Parti


Nella causa T-187/00,

Gödecke AG, con sede in Friburgo in Brisgovia (Germania), rappresentata dagli avv.ti W. Schmid e A. Schabenberger,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e J. Miranda de Sousa, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

interveniente dinanzi al Tribunale:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, con sede in Gerusalemme (Israele), rappresentata dall'avv. G. Farrington, solicitor,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della Prima Sezione per i ricorsi dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2000 (causa R 501/1999-1), notificata alla ricorrente il 17 maggio 2000, relativa ad un procedimento di opposizione tra la Gödecke AG e la Teva Pharmaceutical Industries Ltd,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: H. Jung

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2000,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2000,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Il 1° aprile 1996 la Teva Pharmaceutical Industries Ltd (in prosieguo: la «Teva»), interveniente dinanzi al Tribunale, ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio»), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nella versione modificata.

2 Il marchio di cui viene chiesta la registrazione è la parola ACAMOL.

3 I prodotti per i quali viene chiesta la registrazione rientrano nella classe 5 ai sensi dell'Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato, del 15 giugno 1957, nella versione rivista e modificata (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»), e corrispondente alla seguente descrizione: «preparati e sostanze farmaceutiche».

4 Il 3 febbraio 1998 la ricorrente, Gödecke AG, proponeva opposizione avverso la domanda di marchio comunitario. Il precedente marchio tedesco invocato a sostegno dell'opposizione è la parola AGAROL registrata per prodotti «lassativi» che rientrano nella classe 5 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

5 Con decisione 21 giugno 1999 la divisione «Opposizione» ha respinto la domanda di marchio comunitario ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), e degli artt. 42 e 43 del regolamento n. 40/94, con la motivazione che vi era rischio di confusione tra il marchio precedente AGAROL e il marchio comunitario richiesto ACAMOL per tutti i prodotti contemplati dalla domanda di marchio comunitario.

6 Il 13 agosto 1999 la Teva proponeva un ricorso presso l'Ufficio, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94, avverso la decisione della divisione «Opposizione».

7 La Sezione di ricorso annullava la decisione della divisione «Opposizione» e respingeva l'opposizione con decisione 15 maggio 2000.

8 A seguito della domanda della Teva, l'inglese è divenuto la lingua di procedura nella presente causa ai sensi dell'art. 131, n. 2, terzo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

9 Con lettera 11 dicembre 2000 la Teva informava il Tribunale del ritiro della sua domanda di marchio comunitario ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94.

10 Con lettera 8 gennaio 2001 la ricorrente comunicava al Tribunale che, a suo avviso, il ritiro della domanda di marchio comunitario da parte della Teva non ha posto termine al procedimento dinanzi ad esso e chiedeva la condanna della Teva alle spese ai sensi dell'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, qualora il Tribunale dovesse ritenere il procedimento divenuto privo di oggetto.

11 Con lettera 11 gennaio 2001 l'Ufficio sostiene che il ricorso dinanzi al Tribunale è divenuto privo di oggetto.

12 Si deve pertanto constatare che, visto il ritiro della domanda di marchio comunitario, il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che non vi è più luogo a provvedere.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

13 L'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura dispone che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

14 Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che si debba ordinare che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) Non luogo a provvedere sul ricorso.

2) Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.