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18.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 335/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2010
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore
(2010/783/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1563/2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore (1). |
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(2) |
Il protocollo allegato a tale accordo giunge a scadenza il 31 dicembre 2010. |
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(3) |
L’Unione europea ha negoziato con l’Unione delle Comore (in prosieguo: le «Comore») un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Comore in materia di pesca. Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dell’UE, l’articolo 13 del nuovo protocollo prevede che questo si applichi in via provvisoria. |
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(4) |
In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 21 maggio 2010 e il 16 settembre 2010 è stato modificato mediante scambio di lettere. |
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(5) |
È opportuno firmare il nuovo protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l’Unione delle Comore è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato su base provvisoria conformemente al suo articolo 13, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
K. PEETERS
(1) GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6.