31979D0872

79/872/CEE: Decisione della Commissione, del 10 ottobre 1979, concernente la notificazione del governo lussemburghese di una deroga alla direttiva 75/716/CEE in virtù del paragrafo 3 dell'articolo 2 della direttiva (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 26/10/1979 pag. 0028 - 0028


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1979

concernente la notificazione del governo lussemburghese di una deroga alla direttiva 75/716/CEE in virtù del paragrafo 3 dell ' articolo 2 della direttiva

( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )

( 79/872/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

vista la direttiva 75/716/CEE del Consiglio , del 24 novembre 1975 , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo al tenore in zolfo di alcuni combustibili liquidi , in particolare , l ' articolo 2 , paragrafo 3 ,

vista la notificazione del governo lussemburghese contenuta nella lettera del 4 luglio 1979 , ricevuta dalla Commissione il 10 luglio 1979 , concernente una deroga alla direttiva 75/719/CEE contenuta nella decisione del Consiglio dei ministri del governo lussemburghese del 25 maggio 1979 , che riguarda il tenore in zolfo di alcuni combustibili liquidi ,

viste le risposte degli altri Stati membri alle richieste inviate il 13 agosto 1979 dalla Commissione ,

considerando che in applicazione dell ' articolo 2 , paragrafo 3 , il governo lussemburghese ha deciso di ammettere sul suo territorio , oltre al gasolio con tenore di composti di zolfo espresso in zolfo inferiore allo 0,5 % in peso , il gasolio con tenore di composti di zolfo espresso in zolfo compreso fra lo 0,5 e lo 0,8 in peso , dal 26 agosto 1979 al 1° ottobre 1980 ; che esso invoca , a favore della sua decisione , il fatto che l ' approvvigionamento dei prodotti in causa ( gasolio da riscaldamento e gasolio ) dipende per le quasi totalità dalle raffinerie belghe ; che queste raffinerie hanno ridotto , fin dalla primavera 1979 , le loro consegne di gasolio da riscaldamento e di gasolio con un tenore di zolfo inferiore allo 0,5 % e che , per conseguenza , il governo lussemburghese non ha più la sicurezza che il mercato lussemburghese potrà essere rifornito in quantità sufficienti di gasolio di ripo A ai sensi della direttiva 75/716/CEE ; che un ' interruzione dei canali di rifornimento abituali provocherebbe gravi difficoltà di ogni genere all ' economia lussemburghese ;

considerando che il livello di inquinamento atmosferico da anidride solforosa rilevato nel Granducato di Lussemburgo è in generale in diminuzione da quando è stata applicata la direttiva e che la deroga temporanea non rischia attatto di aumentare in modo sensibile questo tipo di inquinamento , tenuto conto delle modeste quantità in questione ;

considerando che in base alla decisione del governo lussemburghese , il tenore massimo di zolfo ammesso nel gasolio presente sul mercato interno non oltrepassa il tasso massimo ammesso dalla direttiva 75/716/CEE per il gasolio di tipo B ; che la durata della deroga è limitata al 1° ottobre 1980 , data in cui gli Stati membri saranno tenuti ad inaugurare la seconda tappa prevista dalla direttiva 75/716/CEE ;

considerando che in queste circostanze l ' approvvigionamento dei consumatori lussemburghesi in gasolio da riscaldamento e gasolio del tipo richiesto può essere compromesso in seguito ai cambiamenti apportati alla qualità di petrolio grezzo e delle conseguenze che ne derivano sulle capacità disponibili di desolforizzazione ; che quindi la misura adottata dal governo lussemburghese è giustificata a titolo di precauzione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a mantenere in vigore fino al 30 settembre 1980 la deroga alla direttiva 75/716/CEE contenuta nella decisione del Consiglio dei ministri del governo lussemburghese del 25 maggio 1979 che riguarda il tenore di zolfo fi alcuni combustibili liquidi .

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , il 10 ottobre 1979 .

Per la Commissione

Lorenzo NATALI

Vicepresidente