17.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/8


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/602 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la soglia di vulnerabilità definita all'allegato VII, punto 1, lettera b) di tale regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate (SPG) può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora sia considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell'allegato VII.

(2)

Conformemente all'allegato VII, punto 1, lettera b), oltre alla condizione di cui al punto 1, lettera a), di tale allegato, affinché un paese sia considerato vulnerabile le sue importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato IX rappresentano meno del 2 % in valore di tutte le sue importazioni nell'Unione di prodotti elencati in tale allegato originari di paesi beneficiari dell'SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.

(3)

Se l'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è modificato, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato VII al fine di rivedere la soglia di vulnerabilità definita all'allegato VII, punto 1, lettera b) («la soglia di vulnerabilità») così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso della soglia di vulnerabilità calcolata conformemente all'allegato VII.

(4)

Con effetto dal 1o gennaio 2015, il regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione (2) ha rimosso Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. A causa della notevole quota delle importazioni a titolo dell'SPG rappresentata dai paesi summenzionati, la loro rimozione dall'elenco dei beneficiari richiede la modifica della soglia di vulnerabilità.

(5)

In conseguenza di tutte le modifiche all'elenco dei paesi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 tra l'entrata in vigore di tale regolamento e il 1o gennaio 2015, il totale delle importazioni nell'Unione da tutti i paesi beneficiari dell'SPG considerate in media durante gli ultimi tre anni consecutivi (2011-2013) si ridurrebbe al 30,55 %. Pertanto, un aumento della soglia di vulnerabilità dal 2 % al 6,5 % a decorrere dal 1o gennaio 2015 manterrebbe lo stesso peso proporzionale della soglia di vulnerabilità stabilita nell'allegato VII.

(6)

In linea con il paragrafo 4 della convenzione d'intesa sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, si sono svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza in merito al presente regolamento, anche presso esperti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia «2 %» è sostituita da «6,5 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 1).