COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.5.2020
COM(2020) 185 final
2020/0074(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito a norma dell'articolo 230 dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), in riferimento alla prevista adozione di una decisione che istituisce il comitato speciale per i servizi a norma dell'accordo.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il CARIFORUM
L'accordo è stato firmato il 15 ottobre 2008 tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra. L'accordo è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008.
2.2.Il comitato per il commercio e lo sviluppo
Il comitato per il commercio e lo sviluppo è stato istituito a norma dell'articolo 230 dell'accordo ed è costituito da rappresentanti delle parti, di norma a livello di alti funzionari. Il comitato per il commercio e lo sviluppo si occupa di questioni relative al commercio e allo sviluppo nell'ambito dell'accordo. In materia di scambi, esso ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni dell'accordo (tra cui le disposizioni relative agli scambi di servizi). In materia di sviluppo, esso assiste il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE nell'esercizio delle sue funzioni per quanto attiene alle questioni di cooperazione allo sviluppo contemplate dall'accordo.
La decisione n. 1/2010 del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE, del 17 maggio 2010, stabilisce il regolamento interno del comitato per il commercio e lo sviluppo e i regolamenti interni applicabili a tutti i comitati speciali eventualmente istituiti a norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo.
2.3.L'atto previsto del comitato per il commercio e lo sviluppo
A norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo, nell'esercizio delle sue funzioni, può istituire e dirigere comitati o organismi speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza, e determinarne la composizione, i compiti e il regolamento interno.
Gli scambi di servizi costituiscono un ambito importante dell'accordo, disciplinato dal titolo II, e sono stati riconosciuti dal CARIFORUM, nel corso di numerose riunioni bilaterali, come fondamentali per lo sviluppo e la crescita economica. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE ha individuato nel novembre 2017 la necessità di istituire un comitato speciale per i servizi che si occupi più specificamente di tutte le questioni relative agli scambi di servizi a norma dell'accordo. L'ottava riunione annuale del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, tenutasi a Santa Lucia il 6 dicembre 2018, ha esaminato ulteriormente le funzioni e la composizione di tale comitato speciale. Il progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo in merito all'istituzione del comitato speciale, allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio, riflette le discussioni tenutesi in merito tra le parti.
Il regolamento interno applicabile al comitato speciale che può essere istituito a norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo, adottato dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE nella decisione n. 1/2010, dovrebbe applicarsi al comitato speciale per i servizi.
Il comitato per il commercio e lo sviluppo istituisce eventuali comitati o organismi speciali mediante una decisione. È proposta l'istituzione di un comitato speciale per i servizi mediante una decisione del comitato per il commercio e lo sviluppo una volta ultimata la procedura.
2.4.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La posizione dell'Unione è coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato.
3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo istituito a norma dell'accordo in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi. La posizione che dovrà essere assunta dovrebbe basarsi sul progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio.
Il progetto di decisione stabilisce il ruolo, le funzioni e la composizione del previsto comitato speciale per i servizi. Più specificamente, l'articolo 2 del progetto di decisione definisce le funzioni del comitato speciale per i servizi. Le funzioni principali consistono nel seguire tutti gli aspetti della parte II, titolo II, dell'accordo relativi agli scambi di servizi, nell'assistere il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo in tale ambito e nel formulare raccomandazioni indirizzate al comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo e al sottocomitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo, al fine di migliorare l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi.
L'articolo 3 definisce la composizione del comitato, che è composto, da un lato, da rappresentanti della parte UE e, dall'altro, da rappresentanti degli Stati firmatari del CARIFORUM.
Il progetto di decisione specifica inoltre che il comitato speciale per i servizi riunisce le parti al fine di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito alle questioni connesse agli obiettivi di cui alla parte II, titolo II, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti. Il progetto di decisione riflette le discussioni tenutesi tra le parti.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo è un organo istituito da un accordo, segnatamente dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.
L'atto che il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale in conformità all'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE.
4.3.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione.
4.4.Proporzionalità
La presente proposta è necessaria per poter istituire un comitato speciale, come indicato nell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo e nel regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo.
4.5.Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo, 9, del TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo internazionale. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
4.6.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
È opportuno pubblicare l'atto previsto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione da parte del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo.
2020/0074 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.
(2)A norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può istituire e dirigere comitati speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza.
(3)Al fine di trattare in modo più efficiente tutte le questioni dell'accordo relative agli scambi di servizi, è opportuno istituire un comitato speciale per i servizi al fine di esercitare le funzioni indicate nel progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo allegato alla presente decisione.
(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo riguardo all'istituzione di un comitato speciale per i servizi.
(5)La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per i servizi deve basarsi sul progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo allegato alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche di lieve entità al progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Dopo l'adozione, la decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente