Bruxelles, 8.5.2020

COM(2020) 185 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi


ALLEGATO

PROGETTO

DECISIONE N. …/2020 DEL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO

istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi

IL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 230, paragrafo 4, lettera a),

visto il regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, adottato dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE il 17 maggio 2010 con decisione n. 1/2010, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE, nel corso della sua quarta riunione, tenutasi il 17 novembre 2017, ha convenuto che è opportuno istituire un comitato speciale per i servizi per trattare le questioni relative agli scambi di servizi e al fine di conseguire gli obiettivi delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi,

DECIDE:

Articolo 1

1.È istituito il comitato speciale CARIFORUM-UE per i servizi incaricato di svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.

2.Il comitato speciale CARIFORUM-UE per i servizi riunisce inoltre le parti e consente loro di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito a tutte le questioni relative agli obiettivi di cui alla parte II, titolo II, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti.

Articolo 2

Il comitato speciale CARIFORUM-UE per i servizi:

a)segue tutti gli aspetti della parte II, titolo II, dell'accordo relativi agli scambi di servizi;

b)segue tutti gli altri aspetti dell'accordo relativi agli scambi di servizi, tra cui quelli di cui all'articolo 5 del protocollo III sulla cooperazione culturale;

c)instaura un dialogo e uno scambio di informazioni sulle questioni relative gli scambi di servizi a norma dell'accordo, anche nei seguenti ambiti:

i)sviluppo e attuazione del quadro normativo che disciplina gli scambi di servizi nel territorio delle parti a livello delle rispettive comunità, nonché a livello nazionale e subnazionale;

ii)questioni relative agli scambi di servizi a norma dell'accordo e all'evoluzione del mercato nei diversi settori dei servizi;

iii)tutte le eventuali questioni che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi delle disposizioni relative ai servizi;

d)monitora e valuta gli effetti delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi sulle economie delle parti;

e)assiste il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo svolgendo le seguenti funzioni:

i)ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi e ne è responsabile, valuta i risultati ottenuti con la sua applicazione e discute e raccomanda le priorità di cooperazione in tale ambito;

ii)adotta provvedimenti per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo riguardanti i servizi, conformemente alle disposizioni della parte III;

iii)discute e interviene per agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità economiche tra le parti nei settori dei servizi; e

f)formula raccomandazioni indirizzate al comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo e al sottocomitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo al fine di migliorare l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi.

Articolo 3

Il comitato speciale per i servizi è composto, da un lato, da rappresentanti della parte UE e, dall'altro, da rappresentanti degli Stati firmatari del CARIFORUM.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il […].

Fatto a […], il […] 2020.

Per gli Stati del CARIFORUM

Per la parte UE