COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.5.2020
COM(2020) 185 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi
ALLEGATO
PROGETTO
DECISIONE N. …/2020 DEL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO
istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di un comitato speciale per i servizi
IL COMITATO CARIFORUM-UE PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO,
visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo"), in particolare l'articolo 230, paragrafo 4, lettera a),
visto il regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, adottato dal Consiglio congiunto CARIFORUM-UE il 17 maggio 2010 con decisione n. 1/2010, in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
Il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE, nel corso della sua quarta riunione, tenutasi il 17 novembre 2017, ha convenuto che è opportuno istituire un comitato speciale per i servizi per trattare le questioni relative agli scambi di servizi e al fine di conseguire gli obiettivi delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi,
DECIDE:
Articolo 1
1.È istituito il comitato speciale CARIFORUM-UE per i servizi incaricato di svolgere le funzioni di cui all'articolo 2.
2.Il comitato speciale CARIFORUM-UE per i servizi riunisce inoltre le parti e consente loro di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori pratiche e consultarsi in merito a tutte le questioni relative agli obiettivi di cui alla parte II, titolo II, dell'accordo e pertinenti agli scambi commerciali tra le parti.
Articolo 2
Il comitato speciale CARIFORUM-UE per i servizi:
a)segue tutti gli aspetti della parte II, titolo II, dell'accordo relativi agli scambi di servizi;
b)segue tutti gli altri aspetti dell'accordo relativi agli scambi di servizi, tra cui quelli di cui all'articolo 5 del protocollo III sulla cooperazione culturale;
c)instaura un dialogo e uno scambio di informazioni sulle questioni relative gli scambi di servizi a norma dell'accordo, anche nei seguenti ambiti:
i)sviluppo e attuazione del quadro normativo che disciplina gli scambi di servizi nel territorio delle parti a livello delle rispettive comunità, nonché a livello nazionale e subnazionale;
ii)questioni relative agli scambi di servizi a norma dell'accordo e all'evoluzione del mercato nei diversi settori dei servizi;
iii)tutte le eventuali questioni che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi delle disposizioni relative ai servizi;
d)monitora e valuta gli effetti delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi sulle economie delle parti;
e)assiste il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo svolgendo le seguenti funzioni:
i)ha la competenza ed esercita la vigilanza per quanto attiene all'attuazione e all'adeguata applicazione delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi e ne è responsabile, valuta i risultati ottenuti con la sua applicazione e discute e raccomanda le priorità di cooperazione in tale ambito;
ii)adotta provvedimenti per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni dell'accordo riguardanti i servizi, conformemente alle disposizioni della parte III;
iii)discute e interviene per agevolare gli scambi, gli investimenti e le opportunità economiche tra le parti nei settori dei servizi; e
f)formula raccomandazioni indirizzate al comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo e al sottocomitato tecnico per la cooperazione allo sviluppo al fine di migliorare l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni dell'accordo relative ai servizi.
Articolo 3
Il comitato speciale per i servizi è composto, da un lato, da rappresentanti della parte UE e, dall'altro, da rappresentanti degli Stati firmatari del CARIFORUM.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il […].
Fatto a […], il […] 2020.
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Per gli Stati del CARIFORUM
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Per la parte UE
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