Oggetto della causa
Dispositivo

Oggetto della causa

Oggetto

Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6) e, in subordine, annullamento della decisione della Commissione 28 febbraio 2008, che respinge la richiesta delle ricorrenti di sospendere i dazi antidumping.

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione 28 febbraio 2008, che respinge la richiesta della Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK) e della Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF) di sospendere i dazi antidumping.

2) La Commissione è ammessa a intervenire nella causa T‑190/08 a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

3) Il cancelliere comunicherà alla Commissione copia di tutti gli atti di causa notificati alle parti.

4) Sarà impartito alla Commissione un termine per la presentazione di una memoria di intervento.

5) La decisione sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento e di provvedimenti istruttori è riservata.

6) La CHEMK e la KF sono condannate alle spese relative all’eccezione di irricevibilità. Le spese sono riservate per il resto.