24.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2005

sull'attuazione di programmi di indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri

[notificata con il numero C(2005) 1827]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/464/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità destinato all'attuazione delle misure tecniche e scientifiche necessarie per lo sviluppo della normativa veterinaria comunitaria e per l’istruzione e la formazione nel settore veterinario.

(2)

In una relazione del 27 giugno 2000 il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha raccomandato l’effettuazione di indagini su allevamenti di pollame e stormi di volatili selvatici per individuare l’influenza aviaria, in particolare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria.

(3)

La direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (2), definisce misure di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame. Essa non prevede tuttavia indagini regolari sulla malattia nel pollame e nei volatili selvatici.

(4)

Di conseguenza, le decisioni 2002/649/CE (3) e 2004/111/CE (4) della Commissione stabiliscono che gli Stati membri presentino alla Commissione programmi relativi all'effettuazione di indagini sull’influenza aviaria.

(5)

Le decisioni 2002/673/CE (5) e 2004/630/CE (6) della Commissione hanno approvato i programmi presentati dagli Stati membri per l’effettuazione di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici per i periodi specificati in tali programmi.

(6)

Le indagini hanno consentito di rilevare la presenza di diversi sottotipi dei virus H5 e H7 dell'influenza aviaria in alcuni Stati membri. Anche se l’attuale prevalenza di virus dell’influenza aviaria può essere considerata abbastanza bassa, è importante continuare e migliorare la sorveglianza per capire meglio l’epidemiologia dei virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità ed impedire la circolazione latente di virus nella popolazione di pollame. I risultati delle indagini effettuate negli Stati membri si sono rivelati molto utili per individuare la presenza di sottotipi del virus dell’influenza aviaria che possono costituire un rischio considerevole in caso di mutazione in forme più virulente. Considerando i risultati ottenuti e l’attuale situazione della malattia nella Comunità, è opportuno aumentare l'importo totale del contributo comunitario per garantire un maggiore controllo.

(7)

Di conseguenza, per poter fruire del contributo finanziario della Comunità, gli Stati membri devono sottoporre all’approvazione della Commissione i loro programmi di indagini sull’influenza aviaria.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sottopongono all’approvazione della Commissione, entro il 30 giugno 2005, i programmi relativi all’effettuazione di indagini sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, in conformità all’allegato.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità per le misure di cui all'articolo 1 è pari al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri, fino ad un massimale di 1 200 000 EUR per l'insieme degli Stati membri.

Articolo 3

Importi massimi rimborsati per i costi delle analisi:

a)

Test ELISA

:

EUR 1 per test;

b)

Test di immunodiffusione su gel di agar

:

EUR 0,6 per test;

c)

Test HI per H5/H7

:

EUR 4 per test;

d)

Test di isolamento dei virus

:

EUR 30 per test.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)   GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)   GU L 213 del 9.8.2002, pag. 38.

(4)   GU L 32 del 5.2.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/615/CE (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 59).

(5)   GU L 228 del 24.8.2002, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2003/21/CE (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 37).

(6)   GU L 287 dell’8.9.2004, pag. 7. Decisione modificata dalla decisione 2004/679/CE (GU L 310 del 7.10.2004, pag. 75).


ALLEGATO

Programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici da realizzare negli Stati membri nel 2005 e nel 2006

A.   OBIETTIVI

1.

Stimare la prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell’influenza aviaria in diverse specie di pollame ripetendo secondo modalità modificate e più mirate le indagini precedenti previste dalle decisioni 2004/111/CE e 2004/630/CE.

2.

Continuare su base volontaria la sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici. I risultati di tale sorveglianza dovrebbero inoltre fornire dati utili per un sistema di allarme rapido concernente i ceppi che potrebbero essere introdotti negli allevamenti di pollame dai volatili selvatici.

3.

Contribuire alla conoscenza del rischio che rappresenta per la salute degli animali l’influenza aviaria trasmessa dalla fauna selvatica.

4.

Favorire il collegamento e l'integrazione delle reti di sorveglianza dell'influenza aviaria.

B.   REQUISITI E CRITERI GENERALI PER LE INDAGINI SUL POLLAME

1.

Il campionamento deve basarsi su scadenze corrispondenti ai periodi di produzione di ciascuna categoria di pollame, secondo le prescrizioni. In molti Stati membri, ad esempio, la macellazione di una grande quantità di pollame (in particolare tacchini e oche) avviene nel periodo natalizio. Il campionamento non deve estendersi oltre il 31 gennaio 2006.

2.

La data prevista per la presentazione dei risultati definitivi delle indagini è il 31 marzo 2006.

3.

Le analisi dei campioni sono effettuate dai laboratori nazionali per l'influenza aviaria degli Stati membri o da altri laboratori autorizzati dalle autorità competenti e sottoposti a controlli da parte dei laboratori nazionali.

4.

Tutti i risultati (sierologici e virologici) sono inviati per un raffronto al laboratorio comunitario di riferimento (LCR). E' necessario assicurare un buon flusso di informazioni. Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce assistenza tecnica e dispone di un'ampia scorta di reagenti diagnostici. Esso fornisce ai laboratori nazionali gli antigeni da utilizzare nell’indagine per garantire l'uniformità.

5.

In conformità alla normativa comunitaria, tutti gli isolati di virus di influenza aviaria sono trasmessi al laboratorio comunitario di riferimento. I virus dei sottotipi H5 e H7 sono sottoposti immediatamente alle analisi standard di caratterizzazione (sequenziamento dei nucleotidi/IVPI) a norma della direttiva 92/40/CEE. Il laboratorio comunitario di riferimento esige inoltre che i campioni di siero di anseriformi risultati positivi per H5 e H7 vengano trasmessi «alla cieca» per costituire un archivio e facilitare lo svolgimento futuro delle analisi.

6.

Tutti i risultati positivi sono oggetto di un'indagine retrospettiva nell'allevamento e le conclusioni di tale indagine sono trasmesse alla Commissione e al LCR.

7.

Il laboratorio comunitario di riferimento fornisce protocolli specifici, relativi all'invio del materiale al laboratorio stesso, e tabelle per la raccolta di dati relativi all'indagine, in cui devono essere indicati i metodi utilizzati per le analisi di laboratorio. Le tabelle fornite sono utilizzate per trasmettere i risultati in un unico documento.

8.

In ciascuna azienda devono essere prelevati campioni di sangue da sottoporre a esami sierologici da almeno 5-10 capi di ogni specie di pollame, comprese quelle allevate in sistemi all’aperto (eccetto le anatre, oche e quaglie); se l'azienda possiede più di un capannone, i campioni devono essere prelevati dai diversi capannoni.

9.

Il campionamento è stratificato su tutto il territorio dello Stato membro, in modo che i campioni possano essere considerati rappresentativi dell'intero Stato membro, tenendo conto:

a)

del numero di aziende da sottoporre a campionamento (escluse anatre, oche e tacchini). Tale numero è stabilito in modo da garantire l'identificazione di perlomeno un allevamento infetto se la percentuale di aziende infette è almeno del 5 %, con un intervallo di confidenza del 95 % (cfr. tabella 1), e

b)

del numero di volatili oggetto di campionamento in ciascun allevamento, stabilito in modo da garantire una probabilità del 95 % di identificare almeno un capo sieropositivo se la diffusione di volatili sieropositivi è ≥ 30 %.

10.

Lo schema di campionamento deve inoltre considerare che:

a)

i tipi di produzione e i loro rischi specifici sono limitati alla produzione all’aperto e all’allevamento in spazi liberi prendendo in considerazione anche fattori come la pluralità di età, l’utilizzazione di acque di superficie, una durata della vita relativamente più lunga, la presenza di diverse specie all'interno dell'azienda o altri fattori rilevanti;

b)

il numero di aziende per l’allevamento di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento è definito in modo da garantire l'identificazione di perlomeno un allevamento infetto, se la diffusione delle aziende infette è almeno del 5 % con un intervallo di confidenza del 99 % (cfr. tabella 2);

c)

se uno Stato membro presenta un numero considerevole di aziende per l'allevamento di ratiti e quaglie, esse sono incluse nel programma. Per quanto riguarda le quaglie, sono sottoposti a campionamento solo i capi da riproduzione (o le ovaiole);

d)

il periodo del campionamento coincide con la produzione stagionale. Tuttavia, se necessario, il campionamento può basarsi su altri periodi determinati a livello locale, nei quali la presenza di altro pollame in un'azienda potrebbe comportare un rischio più grave di introduzione della malattia;

e)

gli Stati membri che sono tenuti ad effettuare un campionamento per la malattia di Newcastle al fine di mantenere lo status di zona di non vaccinazione contro tale malattia, a norma della decisione 94/327/CE della Commissione (1), possono utilizzare questi campioni prelevati da allevamenti da riproduzione per la sorveglianza degli anticorpi H5/H7.

Tabella 1

numero di aziende da sottoporre a campionamento per ciascuna categoria di pollame (ad eccezione delle aziende di tacchini, anatre e oche)

Numero di aziende per categoria di pollame per Stato membro

Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

Fino a 34

Tutti

35-50

35

51-80

42

81-250

53

> 250

60


Tabella 2

Numero di aziende di tacchini, anatre e oche da sottoporre a campionamento

Numero di aziende per Stato membro

Numero di allevamenti da sottoporre a campionamento

Fino a 46

Tutti

47-60

47

61-100

59

101-350

80

> 350

90

C.   REQUISITI SPECIFICI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INFEZIONI CAUSATE DAI SOTTOTIPI H5 E H7 DEL VIRUS DELL'INFLUENZA AVIARIA IN ANATRE, OCHE E QUAGLIE

1.

I campioni di sangue da utilizzare per i test sierologici devono essere prelevati di preferenza da volatili allevati all'aperto.

2.

Per i test sierologici devono essere prelevati 40-50 campioni di sangue da ogni allevamento selezionato.

D.   INDAGINE SULL'INFLUENZA AVIARIA NEI VOLATILI SELVATICI

Negli Stati membri dove la sorveglianza comprende anche i volatili selvatici devono essere seguiti i seguenti orientamenti:

D.1.   Concezione e attuazione dell'indagine

1.

Sono necessari collegamenti con le associazioni per la conservazione e l'osservazione degli uccelli e le stazioni di inanellamento. Il campionamento, se necessario, deve essere effettuato da membri del personale di queste associazioni e stazioni o da cacciatori.

2.

L'esperienza fatta nel corso delle indagini precedenti ha mostrato una percentuale di isolamento del virus estremamente bassa e pertanto il campionamento deve riguardare soprattutto i volatili che migrano verso sud durante l'autunno e l'inizio dell'inverno.

D.2.   Metodo di prelievo dei campioni

1.

Vanno prelevati tamponi cloacali per l'esame virologico. Oltre che con i volatili nel primo anno di età in autunno, le migliori possibilità di successo si possono avere con le specie ad elevata suscettibilità e più esposte al contatto con il pollame (per esempio le anatre domestiche).

2.

I campioni devono essere prelevati da diverse specie di volatili allo stato libero. Il campionamento deve essere effettuato principalmente su uccelli acquatici e costieri.

3.

I tamponi contenenti feci, o le feci fresche raccolte con cura, devono provenire da volatili selvatici caduti in trappola, cacciati o morti da poco.

4.

È possibile mettere insieme fino a cinque campioni della stessa specie. Occorre prestare particolare attenzione alla conservazione e al trasporto dei campioni. Se non è possibile garantire il trasporto al laboratorio entro 48 ore (in un mezzo di trasporto a 4° C) i campioni devono essere conservati e poi trasportati in ghiaccio secco a – 70° C.

E.   PROVE DI LABORATORIO

Le analisi di laboratorio devono essere eseguite conformemente ai metodi diagnostici per la conferma e la diagnosi differenziale dell’influenza aviaria di cui all’allegato III della direttiva 92/40/CEE (compresa l’analisi del siero di anatre e di oche con il test d’inibizione dell’emoagglutinazione HI). Tuttavia, se sono richiesti test non stabiliti dalla direttiva 92/40/CEE e non descritti nel manuale dell'OIE sugli animali terrestri, gli Stati membri forniscono l'opportuna convalida al laboratorio comunitario di riferimento quando presentano il rispettivo programma per approvazione. Tutti i risultati sierologici positivi devono essere confermati dai laboratori nazionali per l'influenza aviaria tramite prova di inibizione dell'emoagglutinazione, utilizzando ceppi specificamente designati forniti dal laboratorio comunitario di riferimento.

H5

a)

Test iniziale con Duck/Denmark/64650/03 (H5N7);

b)

sottoporre al test con Ostrich/Denmark/72420/96 (H5N2) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione crociata N7.

H7

a)

Test iniziale con Turkey/England/647/77 (H7N7);

b)

sottoporre al test con African Starling/983/79 (H7N1) tutti i sieropositivi per eliminare l'anticorpo a reazione incrociata N7.

(1)   GU L 146 dell’11.6.1994, pag. 17.