Bruxelles, 24.8.2020

COM(2020) 454 final

2020/0224(NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede a Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 6 agosto 2020 Cipro ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità cipriote per verificare l'aumento repentino e severo, dovuto alla pandemia di COVID-19, della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a: a) il regime speciale di congedo per i genitori; b) il regime di prestazioni di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi; c) il regime di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale delle loro attività; d) il regime di sostegno alle imprese in caso di sospensione parziale delle loro attività; e) il regime speciale per i lavoratori autonomi; f) il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici; g) il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale; h) il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività predefinite e i) il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi. Tali misure riguardano in particolare:

1)il regime speciale di congedo, che prevede compensazioni salariali per i genitori che lavorano nel settore privato e che hanno figli di età non superiore a 15 anni o figli con disabilità di qualsiasi età;

2)il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione totale delle attività, che prevede compensazioni salariali fino al 90 % per i lavoratori dipendenti delle imprese costrette a sospendere le loro attività; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018 (2019 per il periodo luglio 2020-agosto 2020), a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese;

3)il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, che prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 25 % a causa della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese;

4)il regime speciale per i lavoratori autonomi, che prevede compensazioni per i lavoratori autonomi che non possono esercitare alcuna attività ai sensi del decreto del ministro della Salute e/o di una decisione del Consiglio dei ministri;

5)il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, che prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell'occupazione;

6)il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale, che prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 55 %; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione;

7)il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, che prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno registrato un calo di almeno il 55 % del fatturato; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione;

8)il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti, che prevede una sovvenzione forfettaria per sostenere le spese d'esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi;

9)il regime di prestazioni di malattia, che prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19.

Cipro ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere a Cipro assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.

•Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Consultazioni dei portatori di interessi

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

•Valutazione d'impatto

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;

·la possibilità di rinnovare il debito.

2020/0224 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede a Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid‐19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 6 agosto 2020 Cipro ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.

(2)Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7 % e al 115,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL di Cipro diminuirà del 7,7 % nel 2020.

(3)L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica cipriota connessa al regime speciale di congedo per i genitori; ai regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività; al regime speciale per i lavoratori autonomi; al regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici; al regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate ad imprese soggette all'obbligo di sospensione totale; al regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite e al regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, nonché a sostegno delle misure di salute pubblica riguardanti il regime di prestazioni di malattia, come illustrato nei considerando da 4 a 12.

(4)La legge 27(I)/2020, citata nella richiesta di Cipro del 6 agosto 2020, ha costituito la base per l'introduzione di una serie di atti normativi amministrativi, che delineano le misure finalizzate ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19. Sulla base della legge 27(I)/2020 le autorità hanno introdotto un regime speciale di congedo, che prevede compensazioni salariali per i genitori che lavorano nel settore privato e che hanno figli di età non superiore a 15 anni o figli con disabilità di qualsiasi età. Il regime speciale di congedo può essere considerato analogo ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e contribuisce a preservare l'occupazione evitando che i genitori che devono prendersi cura dei figli durante la chiusura delle scuole debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro.

(5)Inoltre le autorità hanno introdotto un regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione totale delle attività, che prevede compensazioni salariali fino al 90 % per i lavoratori dipendenti delle imprese costrette a sospendere le loro attività; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018 (2019 per il periodo luglio 2020-agosto 2020), a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese.

(6)Il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 25 % a causa della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L'importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese.

(7)Il regime speciale per i lavoratori autonomi prevede compensazioni per i lavoratori autonomi che non possono esercitare alcuna attività ai sensi del decreto del ministro della Salute e/o di una decisione del Consiglio dei ministri.

(8)Il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell'occupazione.

(9)Il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 55 %; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione.

(10)Il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno registrato un calo di almeno il 55 % del loro fatturato; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell'occupazione.

(11)Inoltre il bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 - sovvenzioni, citato nella richiesta di Cipro del 6 agosto 2020, introduce sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d'esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.

(12)Infine, il regime di prestazioni di malattia prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19.

(13)Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 479 070 000 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa dell'incremento dell'importo direttamente connesso al regime speciale di congedo per i genitori; ai regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività; al regime speciale per i lavoratori autonomi; al regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici; al regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale; al regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite e al regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché queste nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro.

(14)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Cipro e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.

(15)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19.

(16)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.

(17)È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(18)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Cipro soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.L'Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell'importo massimo di 479 070 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.

3.La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore di Cipro al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.Cipro paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.

6.La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

Cipro può finanziare le seguenti misure:

a)il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto dalla legge 27(I)/2020, atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020;

b)i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale o parziale delle loro attività, secondo quanto previsto dalla legge 27(I)/2020, atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020 e 151/187/212/213/238/243/273/2020;

c)il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legge 27(I)/2020, atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020;

d)il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto dalla legge 27(I)/2020, atti normativi amministrativi 269/317/2020;

e)il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all'obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto dalla legge 27(I)/2020, atti normativi amministrativi 270/318/2020;

f)il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto dalla legge 27(I)/2020, atti normativi amministrativi 272/320/2020;

g)il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dal bilancio supplementare - quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

h)il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto dalla legge 27(I)/2020, atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020.

Articolo 4

Cipro informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.