<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2003ITA.0100059701.case.xml"><NO.CASE>C-422/00</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62000C0422</NO.CELEX><NO.SEQ>0012.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>600</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>622</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>23</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. LÉGER — CAUSA C-422/00</LEFT><RIGHT>CAPESPAN INTERNATIONAL</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Philippe Léger</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20020613">13 giugno 2002</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame mira a identificare il modo in cui occorre calcolare il valore in dogana di taluni prodotti ortofrutticoli importati nella Comunità e provenienti da paesi terzi. I prodotti in causa sono quelli menzionati nell'allegato del regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19941221">21 dicembre 1994</DATE>, n. 3223, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="337" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="66">GU L 337, pag. 66</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>I prodotti ortofrutticoli cui è applicabile tale testo sono soggetti all'imposizione di un dazio doganale misto. Si tratta di un dazio composto di due elementi, vale a dire un dazio ad valorem, espresso in percentuale del valore della merce, e un dazio specifico, espresso in ECU per 100 kg netti. Il dazio ad valorem è calcolato sulla base del valore in dogana del prodotto, mentre per quello specifico si fa riferimento al <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>prezzo di entrata<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> del prodotto nella Comunità.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Nella fattispecie, le parti intervenienti divergono in merito almodo in cui si deve calcolare il valore in dogana dei suddetti prodotti. Il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord nonché la Commissione delle Comunità europee ritengono che il valore in dogana debba essere fissato sulla base del prezzo di entrata dei prodotti, previsto all'art. 5 del regolamento n. 3223/94. Invece, la società Capespan International plc (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Cape-span<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) sostiene che il valore in dogana deve essere determinato in conformità alle norme previste dal regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19921012">12 ottobre 1992</DATE>, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="302" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="1">GU L 302, pag. 1</REF.DOC.OJ> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>codice doganale<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> o il <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>codice<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>).</P></NOTE>, e dal regolamento della Commissione <DATE ISO="19930702">2 luglio 1993</DATE>, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="253" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="1">GU L 253, pag. 1</REF.DOC.OJ> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>regolamento di applicazione<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>).</P></NOTE>.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Fatti e questioni pregiudiziali</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>La Capespan è una società stabilita nel Regno Unito che importa frutta. Nel corso del periodo compreso tra il <DATE ISO="19970318">18 marzo 1997</DATE> e il <DATE ISO="19980824">24 agosto 1998</DATE><NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Altrimenti detto il <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>periodo controverso<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> essa ha importato frutta (in particolare mele) proveniente dal Sudafrica. Tale frutta veniva venduta nella<?PAGE NO="I-601"?> Comunità a un prezzo provvisorio, da adeguare alla fine della stagione.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Al fine di determinare il valore in dogana della frutta importata, la Capespan ha creduto di potersi basare sulle disposizioni dell'art. 29 del codice doganale. Tale testo prevede che il valore in dogana delle merci equivale al loro <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>valore di transazione<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>, cioè al prezzo effettivamente pagato o da pagare per i prodotti. Tuttavia, dato che il prezzo definitivo della frutta non era noto al momento dell'importazione, la Capespan ha fornito un'indicazione provvisoria del loro valore in dogana, in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Le autorità doganali del Regno Unito — i Commissioners of Customs &amp; Excise — hanno contestato la validità del metodo utilizzato dalla Capespan.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Da una parte, esse hanno ritenuto che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli controversi non potesse essere calcolato in base all'art. 29 del codice doganale. Secondo le suddette autorità, trattandosi di frutta soggetta al regolamento n. 3223/94, il valore in dogana deve essere fissato in base al prezzo di entrata dei prodotti nella Comunità. D'altra parte, le autorità doganali hanno stimato che la Capespan non potesse dichiarare un valore in dogana provvisorio in forza dell'art. 254 del regolamento di applicazione. Di conseguenza, hanno richiesto a tale società la somma di GBP <FT TYPE="NUMBER">2884279</FT> per le importazioni da questa effettuate durante il periodo controverso.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>La Capespan ha presentato un ricorso contro tale decisione dinanzi al VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito). Quest'ultimo ha ritenuto che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione delle disposizioni comunitarie invocate dalle parti. Ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Se per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CE) della Commissione n. 3223/94 (...), quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 1890/96, ed entrati nella Comunità europea a partire dal <DATE ISO="19970318">18 marzo 1997</DATE>, ma prima del <DATE ISO="19980718">18 luglio 1998</DATE>, data in cui il regolamento (CE) della Commissione n. 1498/98 (...) che modifica l'art. 5 del regolamento n. 3223/94, è espressamente entrato in vigore, il valore in dogana dei prodotti stessi debba essere determinato in conformità</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>delle norme di cui al titolo II, capitolo 3 (in particolare artt. 28-36) del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (...) e delle norme di cui al titolo V (in particolare artt. 141-181 bis) del regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93 (...), oppure</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-602"?><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>dell'art. 5 del regolamento n. 3223/94.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Ove il valore in dogana non debba essere determinato in conformità di alcuna delle due norme sopra indicate in alternativa, quale sia la corretta base per la determinazione del valore in dogana di tali prodotti.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Se il regolamento n. 1498/98, che modifica a decorrere dal <DATE ISO="19980718">18 luglio 1998</DATE> l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 (...) sia valido.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Ove il regolamento n. 1498/98 non sia valido, come debba essere determinato il valore in dogana dei prodotti del tipo indicato nella [prima] questione sub 1) entrati nella Comunità europea a partire dal <DATE ISO="19980718">18 luglio 1998</DATE>.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>Indipendentemente dal fatto che il regolamento n. 1498/98 sia valido o no, se il regolamento n. 3223/94 impedisca di dare un'indicazione provvisoria del valore in dogana conformemente all'art. 254 del regolamento di applicazione [del codice doganale comunitario]<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Ambito normativo comunitario</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Le disposizioni pertinenti per l'esame delle questioni pregiudiziali sono contenute nella normativa doganale e nella normativa agricola. Per chiarezza, presenterò tali disposizioni ricollocandole nel loro contesto generale.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Normativa doganale</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>La normativa doganale è costituita, sostanzialmente, dal codice doganale e dal regolamento di applicazione.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Il codice doganale sancisce che i dazi all'importazione siano basati sulla Tariffa doganale comune<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 20, n. 1.</P></NOTE>. Precisa che tale tariffa deve comprendere la nomenclatura combinata delle merci nonché le aliquote e gli altri elementi di tassazione applicabili per quanto riguarda i dazi doganali e i prelievi agricoli<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 20, n. 3, lett. a) e e).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-603"?><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19870723">23 luglio 1987</DATE> il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="256" DATE.PUB="1987" PAGE.FIRST="1">GU L 256, pag. 1</REF.DOC.OJ>. Occorre osservare che tale regolamento è stato adottato prima dell'entrata in vigore del codice doganale. A quell'epoca, le disposizioni di diritto doganale erano disperse in una moltitudine di regolamenti e di direttive comunitari. 11 codice doganale li Ha riuniti in un testo unico (primo <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="2019"/>).</P></NOTE>. L'allegato I di tale regolamento contiene la nomenclatura combinata e la tabella dei dazi della Tariffa doganale comune. Tale allegato viene modificato ogni anno e la versione pertinente nella fattispecie è:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>per il 1997, il regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19960909">9 settembre 1996</DATE>, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="238" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="1">GU L 238, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>;</P></ITEM><ITEM><P>per il 1998, il regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19971104">4 novembre 1997</DATE>, n. 2086, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="312" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="1">GU L 312, pag. 1</REF.DOC.OJ>. Salva indicazione contraria, nel prosieguo delle presenti conclusioni utilizzerò il termine <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>regolamento n. 2658/87<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> per designare il regolamento n. 2658/87, come modificato dai regolamenti nn. 1734/96 e 2086/97.</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Per i prodotti ortofrutticoli oggetto del regolamento n. 3223/94, l'allegato I del regolamento n. 2658/87 contiene la nomenclatura combinata e la tabella dei dazi relativi ai <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. allegato 2 dell'allegato I del regolamento n. 2658/87,</P></NOTE>. Esso precisa che le modalità di applicazione del suddetto prezzo sono definite dal regolamento n. 3223/94<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ritornerò in modo dettagliato sulla nozione di <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>prezzo d'entrata<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> sancita dalle disposizioni del regolamento n. 3223/94 nel prosieguo delle presenti conclusioni (v. paragrafi 34 e segg.).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>I prodotti ortofrutticoli cui è applicabile la suddetta tabella sono soggetti all'imposizione di un dazio doganale misto<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. colonne 3 e 4 della tabella di cui trattasi.</P></NOTE>. Si tratta di un diritto composto di due elementi, vale a dire un dazio ad valorem, espresso in percentuale del valore della merce<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il regolamento n. 2658/87 dispone che i dazi espressi in percentuale nelle colonne 3 e 4 sono diritti doganali ad valorem (v. titolo I della prima parte dell'allegato I, B, n. 4, del regolamento n. 2658/87).</P></NOTE>, e un dazio specifico, espresso in ECU per 100 kg netti. Il dazio ad valorem è calcolato sulla base del valore del prodotto, mentre il dazio specifico viene quantificato in funzione del prezzo di entrata. Inoltre, il dazio specifico è inversamente proporzionale a quest'ultimo, la qual cosa significa che quanto più esiguo è il prezzo di entrata tanto più elevato è il dazio specifico<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nelle osservazioni scritte, il Regno Unito e la Capespan hanno utilmente fornito esempi concreti di calcolo in applicazione delle norme sopra citate (v. osservazioni scritte del Regno Unito, punto 2.7, c osservazioni scritte della Capcspan, punto 3.15). Pertanto, per individuare i dazi applicabili alle mete della varieta Granny Smith importate tra il I<HT TYPE="SUP">o</HT> e il <DATE ISO="19970730">30 luglio 1997</DATE> con un prezzo di entrata situato tra ECU 46,8 e ECU 47,7 per 100 kg netti, ci si deve riferire alla posizione <FT TYPE="CN">08081073</FT> (quinto trattino) della tabella risultante nell'allegato 2 di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1734/96 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="238" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="862">GU L 238, pag. 862</REF.DOC.OJ>). Il dazio ad valorem ammonta al 5.4% del valore del prodotto e il dazio specifico viene stabilito nella misura di ECU 1,9 per 100 kg netti. Invece, se il prezzo di entrata del medesimo prodotto ò inferiore a ECU 44,8, il dazio specifico ammonterà a ECU 26,8 per 100 kg netti, mentre il dazio ad valorem rimarrà pari al 5,4% del valore del prodotto.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Il prezzo di entrata consente di determinare la classificazione tariffaria dei prodotti<?PAGE NO="I-604"?> ortofrutticoli nonché le aliquote dei dazi applicabili (dazio ad valorem e dazio specifico). Tale elemento è pacifico tra le parti intervenienti nel presente procedimento. Invece le stesse non concordano sul modo in cui si deve calcolare il valore doganale dei prodotti. Il Regno Unito e la Commissione ritengono che il prezzo di entrata debba anche essere utile a determinare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Al contrario, la Capespan sostiene che tale valore deve essere determinato sulla base degli artt. 29-36 del codice doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Gli artt. 29-36 del codice contengono le norme che consentono di determinare <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>il valore in dogana per l'applicazione della tariffa doganale [comune] e di altre misure stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 28.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>I suddetti articoli enunciano sei metodi di calcolo. Tali metodi sono in ordine successivo, cosicché se il valore in dogana non può essere calcolato in base a un metodo, è necessario ricorrere al metodo seguente<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Artt. 30 e 31.</P></NOTE>. Ai termini di tali disposizioni, il valore in dogana è:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>il <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>valore di transazione<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità (art. 29, n. 1, del codice)<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'art. 32, n. 1, del codice enuncia gli elementi che si devono aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare: le commissioni e spese di mediazione, il costo dei contenitori e degli imballaggi, il valore di taluni prodotti e servizi utilizzati nel corso della produzione o della vendita per l'esportazione delle merci, i corrispettivi e i diritti di icenza e le spese di trasporto e di assicurazione delle merci, nonché le spese di carico e di movimentazione, fino al luogo della relativa introduzione nel territorio della Comunità.</P></NOTE>;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o delle merci da valutare [art. 30, n. 2, lett. a), del codice];</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>il valore di transazione di merci simili, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento delle merci da valutare [art. 30, n. 2, lett. b), del codice];</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>il valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o simili importate nel quantitativo complessivo maggiore [art. 30, n. 2, lett. c), del codice];</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-605"?><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>un valore <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>calcolato<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>, eguale alla somma del costo della fabbricazione delle merci, di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali nonché le spese di trasporto e di assicurazione delle merci fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio della Comunità [art. 30, n. 2, lett. d), del codice];</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>f)</NO.P><TXT>un valore determinato in base ai dati disponibili (art. 31 del codice).</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>L'art. 36, n. 2, del codice doganale sancisce una deroga a tali norme per le merci deperibili normalmente consegnate in regime di vendita in conto consegna. Quest'ultima è l'operazione consistente nel depositare le merci in vista della realizzazione di una vendita successiva<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Berr, C.J., <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>Union douanière, Bases de la taxation<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>, Juris-classeur, éd. du Juris-classeur, Parigi, 1999 (fasc. 504, n. 58).</P></NOTE>. In tal caso, l'importatore può chiedere che il valore in dogana sia calcolato ai sensi delle norme semplificate previste agli artt. 173-177 del regolamento di applicazione.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>In forza di tali norme, il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Si tratta dei prodotti ortofrutticoli il cui elenco figura nell'allegato 26 del regolamento di applicazione. Le mele sono incluse in tale elenco (v. voce <FT TYPE="NUMBER">2130</FT> del suddetto allegato).</P></NOTE> può essere calcolato sulla base di un <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>valore unitario<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> di riferimento. Tale sistema — assai complesso — consiste nello stabilire il valore delle merci in funzione del loro corso su alcuni mercati internazionali<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Berr, C.J., cit. (fasc. 504, n. 67).</P></NOTE>. Lo stesso sancisce che, ogni quindici giorni, la Commissione deve stabilire, per ogni singolo prodotto, un valore unitario per quintale netto di peso, espresso nelle divise degli Stati membri<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 173, n. 1, del regolamento di applicazione.</P></NOTE>. Il valore unitario è fissato sulla base:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>del prezzo unitario medio calcolato in base ai prezzi rilevati per partite di merci su determinate piazze<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La lista delle piazze risulta nell'allegato 27 del regolamento di applicazione. Pertanto, per le mele, la Commissione può prendere in considerazione i prezzi applicati nelle piazze di Amburgo (Germania), di Dublino (Irlanda), di Rungis (Francia), di Anversa (Belgio), ecc. (v. voce <FT TYPE="NUMBER">2130</FT> del suddetto allegato).</P></NOTE>. Tale prezzo unitario è fondato sul prodotto delle vendite tra importatori e grossisti e da esso devono essere dedotti vari elementi: un margine di commercializzazione del 15%, le spese di trasporto e di assicurazione della merce all'interno della Comunità, un importo forfettario di ECU 5 nonché i dazi all'importazione e altre imposizioni da non incorporare nel valore in dogana<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 173, n. 3, del regolamento di applicazione.</P></NOTE>.</P></ITEM><ITEM><P>dei quantitativi immessi in libera pratica nel corso di un anno civile e soggetti a riscossione dei dazi all'importazione<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 173, n. 2, lett. b), del regolamento di applicazione.</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="I-606"?><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Il valore unitario corrisponde alla media ponderata dei prezzi unitari medi in funzione dei quantitativi di merci immesse in libera pratica<NOTE NOTE.ID="E0026" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 175, n. 1, del regolamento di applicazione.</P></NOTE>. Il ricorso a tale sistema è facoltativo per l'importatore<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 177 del regolamento di applicazione.</P></NOTE>. Se quest'ultimo vi aderisce, il valore in dogana delle sue merci sarà ancorato all'importo del valore unitario in vigore durante il periodo considerato<NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 173, n. 1, secondo comma, del regolamento di applicazione.</P></NOTE>. I valori unitari si applicano per periodi di quindici giorni<NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Il codice doganale prevede altresì norme semplificate per le formalità della dichiarazione doganale. In linea di principio, l'importatore è tenuto a redigere la sua dichiarazione avvalendosi di un formulario conforme al modello ufficiale<NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 62, n. 1, del codice.</P></NOTE>. Inoltre, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del regime doganale<NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Tuttavia, l'art. 76 del codice dispone che, in taluni casi, l'importatore possa omettere talune indicazioni nella propria dichiarazione. Infatti, per le merci assoggettabili a un dazio ad valorem, l'importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo, in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione, può fornire un'indicazione provvisoria di tale valore<NOTE NOTE.ID="E0032" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 254, secondo trattino, del regolamento di applicazio-ne.</P></NOTE>. In tal caso le autorità doganali procedono alla riscossione dell'importo dei dazi calcolati sulla base del valore provvisorio ed esigono, se del caso, la costituzione di una garanzia per coprire la differenza fra tali dazi e quelli cui alla fine possono essere assoggettate le merci<NOTE NOTE.ID="E0033" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 257, n. 3, del regolamento di applicazione.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Normativa agricola</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>L'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli è una delle organizzazioni comuni previste dall'art. 40 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34 CE).</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Originariamente, essa figurava in vari regolamenti comunitari consolidati dal regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19720518">18 maggio 1972</DATE>, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<NOTE NOTE.ID="E0034" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="118" DATE.PUB="1972" PAGE.FIRST="1">GU L 118, pag. 1</REF.DOC.OJ> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>regolamento di base<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>).</P></NOTE>. Tale regolamento contiene diverse disposizioni che disciplinano il regime degli scambi con i paesi terzi<NOTE NOTE.ID="E0035" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Artt. 22-30.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Infatti, la realizzazione di un mercato comune nel settore ortofrutticolo presupponeva l'attuazione di un regime unico per<?PAGE NO="I-607"?> gli scambi con i paesi terzi<NOTE NOTE.ID="E0036" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Diciannovesimo <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="2019"/> del regolamento di base.</P></NOTE>. Il Consiglio è partito dall'idea che l'applicazione dei dazi della Tariffa doganale comune dovesse essere sufficiente a garantire la stabilità del mercato comunitario<NOTE NOTE.ID="E0037" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La stabilità dei mercati costituisce uno degli obicttivi della politica agricola comune [v. art. 39, n. 1, lett. c) , del Trattato CE (divenuto art. 33, n. 1, lett. c), CE].</P></NOTE>. Peraltro, ha ritenuto necessario prevedere disposizioni che consentissero di evitare le perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi fatte a prezzi anormali<NOTE NOTE.ID="E0038" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ventesimo <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="2019"/> del regolamento di base.</P></NOTE>. Quindi, il regolamento di base ha introdotto un meccanismo diretto a fissare <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>prezzi di riferimento<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> e a riscuotere, oltre al dazio doganale, una tassa di compensazione quando il prezzo di entrata dei prodotti importati è inferiore al prezzo di riferimento<NOTE NOTE.ID="E0039" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Il suddetto meccanismo è organizzato nel modo qui di seguito illustrato.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Ogni anno, le autorità competenti stabiliscono un prezzo di riferimento per i prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di base<NOTE NOTE.ID="E0040" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Le mele figurano tra i prodotti cui è applicabile il regolamento di base (art. 1, n. 2).</P></NOTE>. Il prezzo di riferimento è pari alla media dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata dell'importo corrispondente agli oneri di commercializzazione dei prodotti nella Comunità<NOTE NOTE.ID="E0041" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 23, nn. 2 e 4, del regolamento di base. I prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi accertati nei tre anni precedenti la data di determinazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi e per i prodotti che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno {art. 23, n. 2, del regolamento di base).</P></NOTE>. Il prezzo di riferimento è fissato per un anno o per periodi di anno<NOTE NOTE.ID="E0042" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 23, n. 2, del regolamento di base.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Peraltro, la Commissione stabilisce un prezzo di entrata per ogni prodotto e per ogni paese di provenienza<NOTE NOTE.ID="E0043" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 24, n. 2, del regolamento di base.</P></NOTE>. Tale prezzo è pari al corso più basso constatato per almeno il 30% dei quantitativi del paese provenienza di cui trattasi commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi<NOTE NOTE.ID="E0044" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem, n. 3.</P></NOTE>. Dal suddetto corso devono essere dedotte varie voci<NOTE NOTE.ID="E0045" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem.</P></NOTE>, vale a dire i dazi doganali previsti dalla Tariffa doganale comune, le eventuali tasse di compensazione, le altre tasse d'importazione nonché le spese di trasporto dei prodotti dai punti di transito alla frontiera della Comunità fino ai mercati d'importazione rappresentativi sui quali i corsi sono costatati. A differenza del prezzo di riferimento, il prezzo di entrata è fissato per ogni giorno di mercato<NOTE NOTE.ID="E0046" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 24, n. 2, del regolamento di base.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Il regolamento di base dispone che, se per due giorni consecutivi il prezzo di<?PAGE NO="I-608"?> entrata del prodotto è inferiore al prezzo di riferimento, venga istituita una tassa di compensazione per la provenienza in causa<NOTE NOTE.ID="E0047" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 25, n. 1, del regolamento di base.</P></NOTE>. L'importo di tale tassa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di entrata medio, cioè la media dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili<NOTE NOTE.ID="E0048" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem.</P></NOTE>. La tassa si cumula ai dazi doganali vigenti<NOTE NOTE.ID="E0049" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 25, n. 3, del regolamento di base.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Il sistema sopra descritto mirava a tutelare la produzione comunitaria dalle importazioni provenienti dai paesi terzi. Consentiva di garantire che i prezzi delle importazioni immesse sul mercato comunitario fossero analoghi a quelli praticati per i prodotti coltivati all'interno della Comunità<NOTE NOTE.ID="E0050" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Osservazioni scritte della Commissione (punto 10).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Tale meccanismo venne rimesso in discussione dopo la firma, il <DATE ISO="19940415">15 aprile 1994</DATE>, dell'atto finale che concludeva i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>atto finale<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>), dell'accordo che istituiva l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>OMC<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>), nonché di vari accordi risultanti agli allegati 1-4 dell'accordo che ha istituito l'OMC (in prosieguo: gli <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>accordi OMC<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0051" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il testo dell'atto finale e degli accordi OMC è disponibile sul sito Internet dell'OMC al seguente indirizzo: http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/final_f.htm.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>L'accordo sull'agricoltura rientra tra gli accordi OMC stipulati a Marrakech (Marocco) nel 1994<NOTE NOTE.ID="E0052" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Per un'analisi di tale accordo, v. in particolare Gadbin, <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>L'agriculture et le GATT<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>, La Communauté européenne et le GATT, sotto la direzione di Flory, T., ed. Apgée, Rennes, 1995 (pagg. 95-112).</P></NOTE>. Esso attua una riforma del commercio mondiale dei prodotti agricoli e mira, in particolare, a estendere l'accesso ai mercati dei paesi membri per i prodotti provenienti dagli altri paesi membri<NOTE NOTE.ID="E0053" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. preambolo dell'accordo sull'agricoltura (primo e quarto comma).</P></NOTE>. A questo scopo, l'art. 4, n. 2, del suddetto accordo obbliga gli Stati membri a convertire in dazi doganali tutte le misure che limitano l'importazione dei prodotti agricoli sul loro territorio<NOTE NOTE.ID="E0054" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tale operazione di conversione è comunemente denomi-nata la <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>tarifficazione<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Tali misure restrittive comprendono i prelievi variabili all'importazione<NOTE NOTE.ID="E0055" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. nota in calce a pag. 1 relativa all'art. 4, n. 2, dell'accordo sull'agricoltura.</P></NOTE>, come la tassa di compensazione prevista dal regolamento di base<NOTE NOTE.ID="E0056" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'accordo sull'agricoltura è stato approvato dal Consiglio mediante la decisione <DATE ISO="19941222">22 dicembre 1994</DATE>, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="336" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="1">GU L 336, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19941222">22 dicembre 1994</DATE> il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 3290/94, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conelusi<?PAGE NO="I-609"?> nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<NOTE NOTE.ID="E0057" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="349" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="105">GU L 349, pag. 105</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>In conformità all'accordo sull'agricoltura, il regolamento n. 3290/94 abolisce i prelievi variabili all'importazione<NOTE NOTE.ID="E0058" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Terzo <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="2019"/>.</P></NOTE>. Il Consiglio ha esposto il principio in base al quale l'aliquota dei dazi doganali da applicare sarebbe fissata nella Tariffa doganale comune<NOTE NOTE.ID="E0059" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem.</P></NOTE>. Tuttavia, nel settore ortofrutticolo ha introdotto un meccanismo complementare a quello della riscossione dei dazi doganali stabili<NOTE NOTE.ID="E0060" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>In luogo della tassa di compensazione prevista dal regolamento di base, il Consiglio ha introdotto il meccanismo dei <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>prezzi di entrata<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>. Tale meccanismo consente di assoggettare i prodotti ortofrutticoli a dazi doganali specifici quando il loro prezzo di entrata si colloca al di sotto di un <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>valore all'importazione forfettario<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>. È disciplinato dall'art. 23 del regolamento di base, come modificato dall'allegato XIII del regolamento n. 3290/94 (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>regolamento modificato<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>), nonché dal regolamento n. 3223/94.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Il suddetto meccanismo dei <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>prezzi di entrata<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> è strutturato nel modo seguente.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Per ciascun prodotto e ciascuna provenienza la Commissione deve calcolare un valore all'importazione forfettario<NOTE NOTE.ID="E0061" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Artt. 23, n. 2, del regolamento modificato e 4 del regolamento n. 3223/94.</P></NOTE>. Tale valore è stabilito sulla base:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dei corsi medi rappresentativi dei prodotti importati dai paesi terzi<NOTE NOTE.ID="E0062" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Come norma generale, i corsi sono ritenuti <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>rappresenta-tivi<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> quando riguardano oltre il 50% delle merci vendute (v. art. 2, n. 4, del regolamento n. 3223/94).</P></NOTE> e venduti sui mercati d'importazione degli Stati membri<NOTE NOTE.ID="E0063" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'elenco dei mercati di importazione risulta all'art. 3 del regolamento n. 3223/94. Pertanto, la Commissione può mantenere i corsi medi rilevati nei centri di Amburgo, di Londra {Regno Unito), di Rungis, di Anversa, di Bruxelles (Belgio), di Madrid (Spagna), ecc.</P></NOTE>. I suddetti corsi devono essere accertati nella fase grossista/dettagliante e diminuiti di taluni elementi<NOTE NOTE.ID="E0064" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 2, n. 2, del regolamento n. 3223/94.</P></NOTE>, vale a dire un margine di commercializzazione del 15% nonché le spese di trasporto e di assicurazione delle merci all'interno della Comunità;</P></ITEM><ITEM><P>dei quantitativi complessivi di merci corrispondenti ai sopra citati corsi<NOTE NOTE.ID="E0065" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94.</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Il valore forfettario all'importazione corrisponde alla media ponderata dei corsi rappresentativi, diminuiti di un importo forfettario di ECU 5 per 100 kg netti nonché dei dazi doganali ad valorem<NOTE NOTE.ID="E0066" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 4, n. 1, del regolamento n. 3223/94.</P></NOTE>. Esso è calcolato per ogni giorno lavorativo<NOTE NOTE.ID="E0067" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-610"?><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Peraltro, il regolamento n. 3223/94 contiene le norme che consentono di determinare il prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli. L'art. 5 enuncia tre criteri di calcolo tra i quali l'importatore può scegliere. Ai sensi di tale disposizione, il prezzo di entrata è:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>il prezzo fob [free on board] dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana [art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3223/94].</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>il valore in dogana calcolato conformemente all'art. 30, n. 2, lett. c), del codice doganale, cioè il prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità dei prodotti importati o di prodotti identici o simili [art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94];</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente alle norme sopra indicate [art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3223/94].</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>La Tariffa doganale dispone che, se il prezzo di entrata è inferiore al valore forfettario all'importazione, i prodotti importati sono soggetti a un dazio doganale specifico, che è inversamente proporzionale al prezzo di entrata<NOTE NOTE.ID="E0068" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Questo significa che quanto più esiguo è il prezzo di entrata tanto più elevato è il dazio specifico. Invece, se il prezzo di entrata è superiore al valore forfettario all'importazione, i prodotti importati non sono soggetti ai dazi specifici. In un siffatto caso, sono applicati solo i dazi ad valorem previsti dalla Tariffa doganale<NOTE NOTE.ID="E0069" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. allegato 2 di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87. Quindi, per riprendere l'esempio citato alla nota 15 in calce delle presenti conclusioni, le mele di varietà Granny Smith importate tra il I<HT TYPE="SUP">o</HT> e il <DATE ISO="19970730">30 luglio 1997</DATE> con un prezzo di entrata inferiore a ECU 48,7 per 100 kg netti sono soggette a dazi doganali specifici progressivi. Invece, se il prezzo di entrata risulta superiore a ECU 48,7 per 100 kg netti, non è previsto alcun dazio specifico. È applicato solo un dazio ad valorem pari al 3,8% [v. posizione <FT TYPE="CN">08081073</FT> della tabella risultante nell'allegato 2 di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1734/96 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="238" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="862">GU 1996, L 238, pag. 862</REF.DOC.OJ>)].</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19961028">28 ottobre 1996</DATE> il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<NOTE NOTE.ID="E0070" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="297" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="1">GU L 297, pag. 1</REF.DOC.OJ> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>nuovo regolamento di base<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>).</P></NOTE>. Il suddetto regolamento ha sostituito il regolamento di base e il regolamento modificato a causa di mutamenti intervenuti nel settore<NOTE NOTE.ID="E0071" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Primo <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="2019"/> del nuovo regolamento di base.</P></NOTE>. Tuttavia, non è stato modificato il regime degli scambi con i paesi terzi nel settore ortofrutticolo<NOTE NOTE.ID="E0072" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Diciannovesimo <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="2019"/> del nuovo regolamento di base.</P></NOTE>. Le norme previste dal nuovo regolamento di base sono pertanto identiche a quelle illustrate supra ai punti 34-39<NOTE NOTE.ID="E0073" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 32 del nuovo regolamento di base.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-611"?><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Invece la Commissione ha modificato il regolamento n. 3223/94 adottando il regolamento (CE) <DATE ISO="19980714">14 luglio 1998</DATE>, n. 1498<NOTE NOTE.ID="E0074" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="198" DATE.PUB="1998" PAGE.FIRST="4">GU L 198, pag. 4</REF.DOC.OJ>. Il regolamento n. 3223/94 è stato oggetto di altre modifiche che non sono direttamente pertinenti nella fattispecie.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>La Commissione è partita dal principio che fosse necessario garantire una coerenza tra i metodi di calcolo del prezzo di entrata e le regole di fissazione del valore in dogana dei prodotti<NOTE NOTE.ID="E0075" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Secondo <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="2019"/> del regolamento n. 1498/98.</P></NOTE>. La Commissione sottolinea che <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>è necessario inserire a tal fine una disposizione esplicita nel regolamento (...) n. 3223/94, per agevolare in particolare la redazione delle dichiarazioni in dogana<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0076" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem.</P></NOTE>. Di conseguenza essa ha integrato l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 con il testo seguente<NOTE NOTE.ID="E0077" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94, come modificato dal regolamento n. 1498/98.</P></NOTE>:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.</P><P>Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), (...) il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Nel presente procedimento viene contestata la validità di tale modifica<NOTE NOTE.ID="E0078" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. terza questione pregiudiziale.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>L'esame delle questioni pregiudiziali</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>La questione pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal solleva tre serie di questioni. Queste ultime riguardano:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>il metodo con cui occorre determinare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94<NOTE NOTE.ID="E0079" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Prima, seconda e quarta questione pregiudiziale.</P></NOTE>;</P></ITEM><ITEM><P>la validità del regolamento n. 1498/98<NOTE NOTE.ID="E0080" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Terza questione pregiudiziale.</P></NOTE>;</P></ITEM><ITEM><P>la possibilità, per un importatore, di fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94<NOTE NOTE.ID="E0081" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Quinta questione pregiudiziale.</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="I-612"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Con la prima questione il giudice di rinvio intende accertare come si debba calcolare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94 per il periodo tra il <DATE ISO="19970318">18 marzo 1997</DATE> e <DATE ISO="19980717">17 luglio 1998</DATE> incluso. Più precisamente, chiede se tale valore debba essere determinato in base ai metodi enunciati dal codice doganale o secondo le norme sancite all'art. 5 del regolamento n. 3223/94.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Come il Regno Unito e la Commissione, ritengo che il valore in dogana della frutta controversa debba essere fissato in base al prezzo di entrata dei prodotti nella Comunità, in conformità all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>Infatti il Regno Unito e la Commissione hanno avanzato, in merito a tale aspetto, tre serie di motivazioni che mi paiono pienamente convincenti. Queste ultime possono essere illustrate come segue.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>In primo luogo, l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 recepisce i diversi metodi di determinazione del valore in dogana stabiliti dal codice e dal regolamento di applicazione adattandoli alla natura particolare dei prodotti ortofrutticoli.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Il settore ortofrutticolo è caratterizzato da una fluttuazione molto rilevante dell'offerta e della domanda. Si tratta di un settore in cui il prezzo dei prodotti può subire variazioni considerevoli. Peraltro, i suddetti prodotti sono spesso importati nella Comunità in base al regime commerciale della vendita in conto consegna<NOTE NOTE.ID="E0082" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafo 18 delie presenti conclusioni.</P></NOTE>. Questo significa che gli operatori importano i prodotti nella prospettiva di realizzare successivamente una vendita. Il prezzo della vendita dei prodotti è quindi raramente noto al momento della loro dichiarazione in dogana nel territorio comunitario.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Orbene, le norme stabilite dall'art. 5 del regolamento n. 3223/94 consentono di prendere in considerazione tali diverse caratteristiche. Si può quindi dichiarare che:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>il metodo di calcolo stabilito all'art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3223/94<NOTE NOTE.ID="E0083" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> è paragonabile a quello figurante all'art. 29, n. 1, del codice doganale<NOTE NOTE.ID="E0084" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. In entrambi i casi il valore ottenuto dovrebbe riflettere il prezzo fob del prodotto nel paese d'origine, maggiorato delle spese di trasporto e di assicurazione sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità;</P></ITEM><?PAGE NO="I-613"?><ITEM><P>l'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94 dispone espressamente che il prezzo di entrata sia pari al valore in dogana calcolato conformemente all'art. 30, n. 2, lett. c), del codice doganale, vale a dire il prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o simili;</P></ITEM><ITEM><P>il metodo di calcolo sancito all'art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3223/94<NOTE NOTE.ID="E0085" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 37 c 38 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> è paragonabile a quello enunciato dagli artt. 173-177 del regolamento di applicazione<NOTE NOTE.ID="E0086" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 19 c 20 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. In entrambi i casi il valore forfettario è pari alla media ponderata dei prezzi rilevati per i prodotti importati nei mercati di importazione degli Stati membri. Inoltre, in entrambi i casi il prezzo deve essere dichiarato nella fase grossista/dettagliante e decurtato di diversi elementi, vale a dire un margine di commercializzazione del 15%, le spese di trasporto e di assicurazione delle merci all'interno della Comunità, un forfait di ECU 5 nonché i dazi all'importazione. La differenza tra i due metodi risiede nel fatto che il valore unitario stabilito dal regolamento di applicazione n. 3223/94 è calcolato per periodi di quindici giorni, laddove il valore forfettario all'importazione previsto dal regolamento n. 3223/94 è fissato per ogni giornata lavorativa. Il regolamento n. 3223/94 consente quindi di meglio rispecchiare le variazioni di prezzo che caratterizzano il settore dei prodotti ortofrutticoli;</P></ITEM><ITEM><P>l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 non contiene alcun metodo comparabile a quelli enunciati all'art. 30, n. 2, lett. a) e b), del codice doganale<NOTE NOTE.ID="E0087" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Tuttavia, questi metodi sono utilizzati di rado per determinare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Infatti, essi presuppongono che il prezzo di vendita sia noto prima dell'esportazione dei prodotti interessati o dei prodotti simili nella Comunità. Ora, si è visto<NOTE NOTE.ID="E0088" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> che i prodotti ortofrutticoli sono spesso importati nella Comunità in base al regime della vendita in conto consegna, cioè prima che ne sia effettuata la vendita;</P></ITEM><ITEM><P>l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 non contiene alcun metodo comparabile a quello enunciato dall'art. 30, n. 2, lett. d), del codice doganale. Tuttavia, tale metodo non concerne i prodotti ortofrutticoli perché si basa sul costo delle materie prime e della fabbricazione delle merci importate.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Da questi diversi elementi discende che le norme sancite all'art. 5 del regolamento n. 3223/94 sono più idonee a calcolare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli importati nella Comunità in provenienza dai paesi terzi.</TXT></NP><?PAGE NO="I-614"?><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>D'altronde, numerosi elementi consentono di ritenere che una delle finalità perseguite dal regolamento n. 3223/94 consistesse proprio nel modificare le norme del codice doganale e del regolamento di applicazione per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Pertanto, si può constatare che:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>nel preambolo del regolamento n. 3223/94, la Commissione osserva che <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>la fornitura della maggior parte degli ortofrutticoli deperibili indicati nell'allegato del presente regolamento viene effettuata in base al regime commerciale della vendita in consegna, il che solleva particolari difficoltà per la determinazione del loro valore<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0089" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Terzo <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="2019"/>.</P></NOTE>. Come ha sottolineato il Regno Unito, l'espressione <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>valore dei prodotti<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> riguarda il valore in dogana degli ortofrutticoli. Da questo si può dunque desumere che, stabilendo le norme di calcolo del prezzo di entrata, la Commissione mirasse ad abolire una parte delle difficoltà che derivano, per la determinazione del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli, dal fatto che il prezzo di vendita dei prodotti è raramente noto al momento della loro importazione nel territorio della Comunità;</P></ITEM><ITEM><P>l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 3223/94 dispone espressamente che, <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>se per i prodotti di cui all'allegato e durante i periodi d'applicazione indicati nel medesimo viene fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il valore unitario ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento [di applicazione] non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>. Ne consegue che il regolamento n. 3223/94 sancisce chiaramente che, nei periodi risultanti nel suo allegato, il metodo di determinazione del valore in dogana sancito dalle norme semplificate del regolamento di applicazione<NOTE NOTE.ID="E0090" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 18-20 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> sia sostituito da uno dei metodi di calcolo del prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli, vale a dire il valore forfettario all'importazione<NOTE NOTE.ID="E0091" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 37 e 38 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>;</P></ITEM><ITEM><P>il regolamento n. 1498/98 conferma che una delle finalità perseguite dal regolamento n. 3223/94 consisteva nel calcolare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli sulla base del prezzo di entrata dei prodotti. Infatti, la modifica determinata dal regolamento n. 1498/98 si limita semplicemente a rendere tale norma esplicita <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>nel regolamento (...) n. 3223/94<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0092" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Secondo <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="2019"/> del regolamento n. 1498/98.</P></NOTE>. A contrario, questo significa che il regolamento n. 3223/94 conteneva già il principio secondo il quale il valore in dogana dei suddetti prodotti deve essere determinato sulla base del prezzo di entrata previsto all'art. 5, n. 1.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>Da tutti questi elementi risulta che il regolamento n. 3223/94 mira a modificare<?PAGE NO="I-615"?> le norme di determinazione del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Ai sensi di tale testo, il prezzo di entrata è utile non soltanto a determinare la classificazione tariffaria dei prodotti e l'aliquota dei dazi doganali specifici previsti dalla Tariffa doganale comune<NOTE NOTE.ID="E0093" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 13-15 e 40 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, ma altresì a determinare il valore in dogana degli ortofrutticoli importati dai paesi terzi nei periodi menzionati all'allegato del suddetto regolamento.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>In secondo luogo, ritengo che, contrariamente a quanto sostiene la Capespan, la Commissione fosse validamente autorizzata ad emanare norme specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli<NOTE NOTE.ID="E0094" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. anche, su tale aspetto, osservazioni del Regno Unito (punti 3.3-3.6).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Si deve rammentare che, ai sensi degli artt. 40, n. 2, del Trattato e 43, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37, n. 3, CE), il Consiglio è competente a istituire un'organizzazione comune dei mercati agricoli. Inoltre, l'art. 40, n. 2, del Trattato precisa che l'organizzazione comune dei mercati può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi della politica agricola comune e, in particolare, dei <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Ne consegue che il Consiglio è competente a stabilire un regime di scambi con i paesi terzi nell'ambito di un'organizzazione comune dei mercati. È questo il caso dell'organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo poiché il regolamento di base prevedeva un regime basato sul sistema della tassa di compensazione<NOTE NOTE.ID="E0095" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 24-30 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> e il regolamento modificato attua un regime fondato sui prezzi di entrata<NOTE NOTE.ID="E0096" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 34-41 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Ora, il Consiglio ha espressamente autorizzato la Commissione ad adottare le misure necessarie al fine di emanare le modalità di applicazione del regime di scambi con i paesi terzi. Infatti, l'art. 23 del regolamento modificato dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Nella misura in cui l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata della partita importata, la realtà di tale prezzo è verificata tramite un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascuna origine e ciascun prodotto in base alla media ponderata dei corsi dei prodotti in questione sui mercati d'importazione rappresentativi dagli Stati membri (...).</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-616"?><ITEM><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Se il prezzo di entrata dichiarato per la partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, (...) è necessario costituire una cauzione pari ai dazi all'importazione e determinata in base al valore all'importazione forfettario.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Se il prezzo di entrata della partita considerata non è dichiarato al momento dell'attraversamento doganale, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario, ovvero dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo le condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 5.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>L'art. 33 del regolamento modificato prevede una procedura particolare che autorizza la Commissione ad adottare le misure di attuazione necessarie, sentito il comitato di gestione per gli ortofrutticoli<NOTE NOTE.ID="E0097" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Si deve sottolineare che il regolamento n. 3223/94 è stato adottato su parere conforme del comitato di gestione per gli ortofrutticoli (ultimo <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="2019"/>).</P></NOTE>. Ne consegue che la Commissione era autorizzata ad emanare il regolamento n. 3223/94<NOTE NOTE.ID="E0098" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>È vero che, come sostiene la Capespan (v. le sue osservazioni scritte, punto 4.24), il regolamento n. 3223/94 — vale a dire il regolamento di applicazione — è stato adottato il <DATE ISO="19941221">21 dicembre 1994</DATE>, ossia alla vigilia dell'adozione del regolamento modificato, che costituisce il regolamento di autorizzazione. Tuttavia, ritengo che tale elemento non incida sulla soluzione della controversia di cui alla causa principale. Infatti, i due regolamenti sono divenuti applicabili a partire dalla stessa data: il regolamento modificato e il regolamento n. 3223/94 sono applicabili a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1995/496 [v. artt. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 3290/94 e 7, secondo comma, del regolamento n. 3223/94]. Questo significa che, quando il regolamento n. 3223/94 è divenuto applicabile, lo era altresì il regolamento modificato. Comunque, si deve ricordare che la frutta controversa è stata importata dalla Capespan tra il <DATE ISO="19970318">18 marzo 1997</DATE> e il <DATE ISO="19980824">24 agosto 1998</DATE>. Orbene, a quell'epoca, il regolamento modificato era incontestabilmente già entrato in vigore.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>Inoltre si deve evidenziare che, a differenza di quanto sostiene la Capespan, disposizioni incluse nella normativa agricola possono legittimamente stabilire norme specifiche rispetto alle norme generali del codice doganale<NOTE NOTE.ID="E0099" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. anche, su tale aspetto, le osservazioni scritte della Commissione (punto 16) e del Regno Unito (punti 3.3-3.6).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Infatti, l'art. 1 del codice dispone che quest'ultimo si applica <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/>. Il preambolo di tale testo precisa che il codice <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>lascia [impregiudicate] le disposizioni particolari stabilite in altri settori [e] che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0100" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Quarto <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="2019"/> del codice doganale.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-617"?><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>Ne risulta che, alla luce delle disposizioni del codice doganale, il regolamento n. 3223/94 può legittimamente includere norme specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Infine, ritengo che il ricorso al prezzo di entrata per calcolare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli sia tale da ridurre in modo sostanziale le formalità amministrative e i rischi di frode all'importazione.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>Infatti, ammettere la tesi della Capespan equivarrebbe ad accettare l'idea che i dazi doganali previsti dalla Tariffa doganale comune possano essere fissati sulla base di due valori distinti. I dazi ad valorem sarebbero stabiliti sulla base del valore in dogana delle merci, determinato in conformità agli artt. 29-36 del codice doganale, mentre dazi specifici verrebbero fissati sulla base del prezzo di entrata, stabilito conformemente all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94. Inoltre, qualora i criteri di calcolo fossero rimessi interamente alla discrezionalità dell'importatore, quest'ultimo potrebbe optare per un metodo non paragonabile al metodo figurante nel codice doganale<NOTE NOTE.ID="E0101" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafo 51 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>Pertanto, ammettere la tesi della Capespan significherebbe complicare le formalità della dichiarazione in dogana. In concreto, le autorità doganali degli Stati membri sarebbero costrette a un duplice calcolo (o a una doppia verifica), mentre, in linea generale, esse riscuotono i dazi ad valorem e i dazi specifici simultaneamente<NOTE NOTE.ID="E0102" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Quest'ultimo elemento risulta dalle informazioni comu-nicate dalla Commissione in udienza.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Inoltre, gli importatori sarebbero in grado di organizzare le loro attività in modo da ridurre quanto più possibile i dazi doganali previsti dalla Tariffa doganale comune. Quindi, potrebbero cercare di ridurre il valore in dogana delle merci al fine di diminuire l'aliquota dei dazi ad valorem. Ma, al contempo, opterebbero per il metodo che offre un prezzo di entrata elevato, così da ridimensionare l'aliquota dei dazi doganali specifici. Come ha sottolineato la Commissione<NOTE NOTE.ID="E0103" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Punto 20 delle sue osservazioni scritte.</P></NOTE>, non è escluso che il modus operandi di taluni operatori sia tale da privare la Comunità di una parte delle sue entrate<NOTE NOTE.ID="E0104" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Commissione evidenzia altresì, in modo persuasivo, che un tale modus operandi potrebbe, a lungo termine, avere conseguenze lesive sulla stabilità del mercato dell'ortofrutta (punto 20 delle sue osservazioni scritte).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Di conseguenza, propongo alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che, per il periodo compreso tra il <DATE ISO="19970318">18 marzo 1997</DATE> e il <DATE ISO="19980717">17 luglio 1998</DATE> incluso, il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94 deve essere stabilito sulla base del prezzo di entrata dei prodotti calcolato in conformità alle norme previste dall'art. 5, n. 1, del suddetto regolamento.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-618"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>La validità del regolamento n. 1498/98</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>Con la terza questione pregiudiziale<NOTE NOTE.ID="E0105" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tenuto conto della soluzione che propongo di fornire alla prima questione pregiudiziale, la seconda questione pregiudiziale è divenuta priva di oggetto.</P></NOTE>, il giudice a quo chiede se il regolamento n. 1498/98 sia valido.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Tale quesito fa seguito ai vari argomenti che sono stati dedotti dalla Capespan nel procedimento di cui alla causa principale per contestare la validità del regolamento n. 1498/98. La Capespan sostiene che tale regolamento non può legittimamente prevedere che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli disciplinato dal regolamento n. 3223/94 sia determinato su una base identica a quella del prezzo di entrata dei prodotti nella Comunità.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>A sostegno della sua tesi, la Capespan deduce tre tipi di argomenti, che esamineremo in ordine successivo.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>In primo luogo, la Capespan sostiene che la Commissione avrebbe ecceduto i poteri che le sono stati attributi dal Consiglio mediante il regolamento modificato. Pertanto, la Capespan rileva che:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>a differenza della finalità del regolamento n. 1498/98, il regolamento modificato non contiene alcuna disposizione ove si preveda che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli sia fissato sulla base del prezzo di entrata<NOTE NOTE.ID="E0106" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Osservazioni scritte della Capespan (punti 4.47 e 4.51-4.55).</P></NOTE>;</P></ITEM><ITEM><P>i criteri di calcolo del prezzo di entrata di cui all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 non sono conformi agli artt. 29-36 del codice doganale<NOTE NOTE.ID="E0107" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Idem (punto 4.49).</P></NOTE>;</P></ITEM><ITEM><P>il regolamento n. 1498/98 non è sufficientemente motivato per quanto riguarda gli obblighi stabiliti dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE)<NOTE NOTE.ID="E0108" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem (punto 4.48).</P></NOTE>.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>Secondo me, i vari argomenti sottoposti sono infondati. Per quanto riguarda i due primi argomenti, ho già dichiarato che la Commissione era autorizzata ad emanare norme specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli<NOTE NOTE.ID="E0109" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 55-62 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> e che le norme per il calcolo del prezzo di entrata<?PAGE NO="I-619"?> erano paragonabili ai criteri di determinazione del valore in dogana previsti agli artt. 29-36 del codice e 173-177 del regolamento di applicazione<NOTE NOTE.ID="E0110" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 49-52 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT><P>Per quanto riguarda il terzo argomento, è sufficiente osservare che il preambolo del regolamento n. 1498/98 illustra chiaramente le intenzioni della Commissione. Quest'ultima ha ritenuto necessario inserire espressamente nel testo del regolamento n. 3223/94 il principio secondo cui il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli deve essere fissato sulla base del prezzo di entrata dei prodotti e disciplinarne le modalità. Non vedo quindi sotto quale profilo il regolamento n. 1498/98 sarebbe insufficientemente motivato alla luce dell'art. 190 del Trattato.</P></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>In secondo luogo, la Capespan sostiene che la Commissione ha agito in violazione degli obblighi internazionali della Comunità<NOTE NOTE.ID="E0111" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Osservazioni scritte della Capespan (punti 4.11, 4.39 e 4.56-4.59).</P></NOTE>. Essa ritiene che il principio secondo cui il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli deve essere calcolato sulla base del prezzo di entrata dei prodotti nella Comunità sia contrario all'art. VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>GATT<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/>) e all'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994. Infatti, le norme sul calcolo del prezzo di entrata sancite dall'art. 5 del regolamento n. 3223/94 sarebbero fondamentalmente diverse e pertanto incompatibili con i criteri di determinazione del valore in dogana previsti all'art. VII del GATT del 1994 e all'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>Indipendentemente dal fatto se la legittimità del regolamento n. 1498/98 possa essere esaminata alla luce dell'art. VII del GATT del 1994 e dell'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994<NOTE NOTE.ID="E0112" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Le intervenienti hanno affrontato tale questione nell'am-bito delle fase scritta e orale del procedimento (v., in particolare, osservazioni scritte della Commissione, punti 22 c segg.).</P></NOTE>, ritengo che l'argomento della Capespan sia privo di fondamento. Infatti, ho già dichiarato che le norme per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti erano ampiamente paragonabili ai criteri di determinazione del valore in dogana sanciti agli artt. 29-36 del codice doganale e 173-177 del regolamento di applicazione<NOTE NOTE.ID="E0113" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 49-52 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT><P>Orbene, in nessun momento del presente procedimento la Capespan ha sostenuto, né dimostrato, che tali metodi di determinazione del valore in dogana fossero incompatibili con l'art. VII del GATT del 1994 e con l'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994. Di conseguenza, difficilmente si intravedono i motivi per i quali le norme per il calcolo del prezzo di entrata, conformi alle disposizioni del codice doganale e del regolamento di applicazione, sarebbero contrarie all'art. VII del GATT del 1994 e all'accordo relativo all'applicazione dell'art. VII del GATT del 1994.</P></NP><?PAGE NO="I-620"?><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>In terzo luogo, la Capespan invoca un argomento relativo alla violazione delle forme sostanziali<NOTE NOTE.ID="E0114" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Osservazioni scritte della Capespan (punti 4.60 e 4.61).</P></NOTE>. Essa rammenta che le misure di attuazione del codice doganale devono essere adottate in base alla procedura prevista a tale scopo dall'art. 249 del suddetto codice. Orbene, nella fattispecie, il regolamento n. 1498/98 è stato adottato conformemente ad una procedura differente, vale a dire quella stabilita all'art. 46 del nuovo regolamento di base<NOTE NOTE.ID="E0115" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tale articolo è identico all'art. 33 del regolamento modificato.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Tale argomento è privo di rilevanza. Infatti, dal momento che la normativa agricola può legittimamente includere disposizioni specifiche relative al valore in dogana dei prodotti<NOTE NOTE.ID="E0116" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 60-62 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, è normale che le misure di attuazione delle suddette disposizioni siano adottate in conformità alla procedura prevista dal regolamento di autorizzazione. Nel settore ortofrutticolo la Commissione non avrebbe quindi potuto adottare il regolamento n. 1498/98 in base a una procedura diversa da quella sancita all'art. 46 del nuovo regolamento di base.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Pertanto, propongo alla Corte di dichiarare che l'esame delle questioni sottoposte non ha rivelato nessun elemento tale da inficiare la validità del regolamento n. 1498/98.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C —</NO.P><TXT>L'indicazione provvisoria del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>Con l'ultima questione<NOTE NOTE.ID="E0117" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tenuto conto della soluzione che suggerisco di fornire alla terza questione pregiudiziale, la quarta questione pregiudiziale è divenuta priva di oggetto.</P></NOTE>, il giudice a quo chiede se l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 debba essere interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento del passaggio in dogana dei prodotti sul territorio doganale della Comunità può fornire un'indicazione provvisoria di tale valore in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>Il giudice a quo cerca pertanto di verificare se la Capespan potesse legittimamente fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana dei prodotti da essa importati nella Comunità durante il periodo controverso.</TXT></NP><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>Come il Regno Unito, ritengo che la risposta a tale questione discenda logicamente dalle considerazioni elaborate all'atto dell'esame della prima questione pregiudiziale.</TXT></NP><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>Infatti, occorre rammentare che il primo metodo di calcolo del prezzo di entrata è basato sul prezzo fob dei prodotti,<?PAGE NO="I-621"?> maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità<NOTE NOTE.ID="E0118" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. In questo caso, consentire di fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana non è di alcun interesse perché il valore definitivo dei prodotti è noto al momento del loro passaggio in dogana. D'altronde, l'art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3223/94 dispone espressamente che tale metodo possa essere utilizzato solo <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>Pure il terzo metodo di calcolo del prezzo di entrata è fondato sul valore forfettario all'importazione<NOTE NOTE.ID="E0119" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 37-39 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Anche in questo caso, sarà ugualmente noto il valore definitivo dei prodotti in dogana al momento del loro passaggio in dogana perché il valore forfettario all'importazione è calcolato per ogni giornata lavorativa. Nemmeno in questo caso è necessario consentire all'importatore di fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana.</TXT></NP><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>In realtà, l'unico caso in cui un importatore può aver bisogno di rendere una dichiarazione incompleta ai sensi dell'art. 254 del regolamento di applicazione è quando ricorre al secondo metodo di calcolo del prezzo di entrata, previsto all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94<NOTE NOTE.ID="E0120" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. In un siffatto caso, il valore dei prodotti può essere determinato sulla base del prezzo unitario relativo alle vendite di prodotti identici o simili importati. Questo significa che il prezzo dei prodotti oggetto della dichiarazione non è necessariamente noto al momento del loro passaggio in dogana.</TXT></NP><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>Ora, dal momento che il codice doganale consente espressamente di fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana in un caso simile<NOTE NOTE.ID="E0121" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. paragrafi 21 e 22 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>, non si vede perché una tale indicazione sarebbe vietata quando il valore dei prodotti è determinato sulla base delle norme previste all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94.</TXT></NP><NP><NO.P>85.</NO.P><TXT>Di conseguenza, propongo alla Corte di statuire che l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 deve venire interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento del passaggio in dogana dei prodotti può fornire un'indicazione provvisoria del suddetto valore in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione unicamente quando il valore dei prodotti viene determinato secondo le norme sancite all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-622"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Conclusione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>86.</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, propongo pertanto alla Corte di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali sottoposte dal VAT and Duties Tribunal, London:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Per il periodo dal <DATE ISO="19970318">18 marzo 1997</DATE> al <DATE ISO="19980717">17 luglio 1998</DATE> incluso, il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19941221">21 dicembre 1994</DATE>, n. 3223, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, deve essere determinato conformemente alle norme per il calcolo del prezzo di entrata sancite all'art. 5 del suddetto regolamento.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>L'esame delle questioni pregiudiziali sottoposte non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione <DATE ISO="19980714">14 luglio 1998</DATE>, n. 1498, che modifica il regolamento (CE) della Commissione n. 3223/94, recante modalità di applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>L'art. 5 del regolamento n. 3223/94 deve essere interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento del passaggio in dogana dei prodotti può fornire un'indicazione provvisoria del suddetto valore in conformità all'art. 254 del regolamento (CEE) della Commissione <DATE ISO="19930702">2 luglio 1993</DATE>, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, unicamente quando il valore dei prodotti viene determinato secondo le norme sancite all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>