97/667/CE: Decisione della Commissione dell'8 ottobre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 17/10/1997 pag. 0037 - 0037
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Belgio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (97/667/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), considerando che la domanda presentata dal Belgio il 14 agosto 1996 e pervenuta alla Commissione il 20 agosto 1996 conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che la domanda riguarda l'installazione, su un tipo di veicolo, di un tipo di proiettore di retromarcia di cui al regolamento ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 23, effettuata in conformità del regolamento ECE n. 48; considerando la fondatezza dei motivi addotti nella domanda, secondo cui i proiettori di retromarcia di cui sopra, nonché la loro installazione, non soddisfano le prescrizioni della direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), né quelle della direttiva 76/756/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione (5); che la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché la conformità con i regolamenti ECE n. 23 e n. 48 assicurano un livello di sicurezza soddisfacente; considerando che le direttive di cui sopra saranno modificate per autorizzare la produzione e l'installazione dei suddetti proiettori di retromarcia; considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, istituito dalla direttiva 70/156/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda di deroga del Belgio per la produzione di un tipo di proiettore di retromarcia di cui al regolamento ECE n. 23, nonché per la sua installazione in conformità del regolamento ECE n. 48 sul tipo di veicolo al quale è destinato, è approvata. Articolo 2 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione (1) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7. (3) GU L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72. (4) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1. (5) GU L 171 del 30. 6. 1997, pag. 1.