Oggetto della causa
Dispositivo
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 1, nn. 1 e 2, lett. b), nonché dei ‘considerando’ 28-31 e 250-252, del regolamento (CE) della Commissione 23 marzo 2006, n. 553, che istituisce un dazio anti-dumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 98, p. 3), nella parte in cui si escludono le calzature per bambini dalle misure anti-dumping introdotte dal regolamento di cui trattasi
Dispositivo
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.