Regolamento (CE) n. 1977/97 della Commissione del 10 ottobre 1997 che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dei contributi alla produzione
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/10/1997 pag. 0005 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 1977/97 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1997 che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1996/97, gli importi dei contributi alla produzione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 8 e l'articolo 28 bis, paragrafo 5, considerando che l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 (4), prevede che gli importi del contributo alla produzione di base, del contributo B nonché, se del caso, del coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per lo zucchero e per l'isoglucosio e per lo sciroppo di inulina devono essere fissati anteriormente al 15 ottobre per la campagna di commercializzazione precedente; considerando che, in virtù del regolamento (CE) n. 1755/96 della Commissione (5), l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1785/81 è stato portato, per la campagna di commercializzazione 1996/97, al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; considerando che la perdita globale previsibile constatata conformemente all'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 comporta, ai fini della fissazione degli importi del contributo alla produzione per la campagna di commercializzazione 1996/97, la presa in considerazione degli importi massimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento stesso, per quanto riguarda il contributo alla produzione di base, nonché la presa in considerazione per il calcolo del contributo B, in conformità all'articolo 28, paragrafi 4 e 5 del regolamento sopra ricordato, di un importo pari al 36,5345 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; considerando che la perdita globale constatata in base ai dati disponibili e in applicazione dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, risulta interamente coperta dai ricavi dei contributi alla produzione di base e dei contributi B; che, in conseguenza di ciò, per la campagna di commercializzazione 1996/97 non si deve fissare il coefficiente di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2 di detto regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1996/97, sono fissati a: a) 1,2638 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; b) 23,0862 ECU per 100 kg di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B; c) 0,5330 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B; d) 9,6892 ECU per 100 kg di sostanza secca, quale contributo B per l'isoglucosio B; e) 1,2638 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B; f) 23,0862 ECU per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come contributo B per lo sciroppo di inulina B. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43. (3) GU L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17. (4) GU L 53 del 24. 2. 1994, pag. 7. (5) GU L 230 dell'11. 9. 1996, pag. 4.