Regolamento (CE) n. 825/2001 della Commissione, del 27 aprile 2001, recante misure speciali nel settore dei prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, che derogano al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1520/2000
Gazzetta ufficiale n. L 120 del 28/04/2001 pag. 0005 - 0006
Regolamento (CE) n. 825/2001 della Commissione del 27 aprile 2001 recante misure speciali nel settore dei prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, che derogano al regolamento (CE) n. 800/1999 e al regolamento (CE) n. 1520/2000 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, considerando quanto segue: (1) Sono stati rilevati dei casi di afta epizootica rispettivamente il 20 febbraio, il 13 marzo e il 21 marzo 2001 nel Regno Unito, in Francia, nei Paesi Bassi e in Irlanda in seguito ai quali sono state adottate alcune misure di protezione nel Regno Unito tramite la decisione 2001/145/CE della Commissione(3), sostituita dalla decisione 2001/172/CE(4), modificata a sua volta dalla decisione 2001/190/CE(5); in Francia tramite la decisione 2001/208/CE della Commissione(6); nei Paesi Bassi tramite la decisione 2001/223/CE della Commissione(7) e in Irlanda tramite la decisione 2001/234/CE della Commissione(8). (2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001(10), reca modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli. (3) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2390/2000(12), stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, in particolare gli articoli 1 e da 5 a 15, nonché l'allegato F, recante modalità di applicazione dei certificati di restituzione. (4) Le procedure per il rilascio dei certificati sanitari praticate da taluni Stati membri, relative alle misure di protezione adottate dalle relative decisioni, e alcune misure adottate da taluni paesi terzi che hanno comportato restrizioni all'importazione, hanno arrecato danni agli interessi economici degli esportatori. Questa situazione ha avuto un impatto sulle possibilità di esportazione alle condizioni stabilite dai regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1520/2000. (5) È pertanto necessario contenere tali danni adottando misure speciali e prorogando taluni termini previsti dai regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1520/2000 relativi a talune operazioni di esportazione che non è stato possibile portare a termine nelle suddette circostanze. In particolare, è opportuno consentire agli operatori che hanno già completato le formalità doganali di esportazione o che hanno vincolato le merci ad un regime doganale di beneficiare della proroga della durata di validità dei certificati prolungando i giorni per il viaggio previsti dal regolamento (CE) n. 800/1999. (6) Il beneficio di tali deroghe deve essere riservato agli operatori che sono in grado di dimostrare, in particolare sulla base dei documenti contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio(13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94(14), che non erano in grado di effettuare le operazioni di esportazione entro i termini previsti tenuto conto delle suddette circostanze. (7) Tenuto conto dell'evoluzione della situazione, è imprescindibile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato contemplati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1520/2000, a condizione che l'esportatore interessato dimostri in modo soddisfacente alle autorità competenti che non era in grado di effettuare le operazioni di esportazione, tenuto conto delle misure adottate in conformità con la legislazione comunitaria o delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione in seguito al rilevamento dei casi di afta epizootica nella Comunità. La valutazione delle autorità competenti si baserà in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89. 2. In deroga al primo comma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il periodo di validità dei certificati di restituzione, rilasciati in applicazione del suddetto regolamento, richiesti entro il 22 marzo 2001 e la cui durata di validità non è scaduta prima del 30 marzo 2001, è prolungato, a richiesta del titolare, fino al 30 settembre 2001 per l'importo corrispondente alle esportazioni previste dal precedente paragrafo 1. 3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, a richiesta dell'esportatore e per i prodotti per i quali, entro il 29 marzo 2001, le formalità doganali di esportazione sono state completate, il termine di 60 giorni per uscire dal territorio doganale della Comunità è portato a 150 giorni. 4. Gli aumenti del 10 % e del 15 % contemplati rispettivamente dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano alle esportazioni effettuate entro il 22 marzo 2001 a titolo della deroga di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 o a titolo dei certificati richiesti entro il 22 marzo 2001. Se il diritto alla restituzione è perduto, la sanzione prevista dall'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile. Articolo 2 Gli Stati membri notificano gli importi relativi a ciascuna misura prevista dal presente regolamento, specificandone il numero e la data di emissione del certificato, il codice della nomenclatura e la o le merci in questione, il periodo di validità iniziale e il periodo di validità prorogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2001. Per la Commissione Erkki Liikanen Membro della Commissione (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. (2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5. (3) GU L 53 del 23.2.2001, pag. 25. (4) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22. (5) GU L 67 del 9.3.2001, pag. 88. (6) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38. (7) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29. (8) GU L 84 del 23.3.2001, pag. 62. (9) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. (10) GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22. (11) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. (12) GU L 276 del 27.10.2000, pag. 3. (13) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. (14) GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.