Bruxelles, 24.6.2026

COM(2026) 565 final

2026/0169(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2026) 565 final} - {SWD(2026) 565 final} - {SWD(2026) 566 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

La relazione Draghi del 2024 1  ha evidenziato che la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare sarà fondamentale per garantire la prosperità economica, la resilienza e la competitività a lungo termine dell'UE. I prodotti efficienti sotto il profilo energetico consentono di ridurre le bollette dell'energia elettrica per i consumatori e le imprese dell'UE, riducendo nel contempo l'uso dei materiali, il fabbisogno di infrastrutture e le emissioni di gas a effetto serra. La normativa sui prodotti energetici è un quadro strategico di lunga data nato all'indomani della crisi petrolifera del 1973 e da allora progressivamente perfezionato e ampliato, fino a disciplinare oggi prodotti che rappresentano un fatturato annuo stimato a oltre 500 miliardi di EUR e costi energetici e operativi di altro tipo per gli utilizzatori pari a più del doppio di questa cifra 2 .

In risposta alla relazione Draghi, la bussola per la competitività 3 ha indicato tra gli attivatori trasversali della competitività la necessità urgente di semplificare e approfondire il mercato interno. La Commissione ha fissato obiettivi di riduzione dei costi amministrativi del 25 % per tutte le imprese e le autorità pubbliche e del 35 % per le piccole e medie imprese. La relazione Draghi ha anche sottolineato che la vigilanza del mercato, l'applicazione e la conformità insufficienti sono una grave carenza nell'attuazione delle normative unionali sulla progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica. Il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili 4 prevede un intervento in materia di etichettatura per contribuire a ridurre le bollette dell'energia elettrica delle famiglie.

Essendosi impegnata a passare al vaglio l'intero acquis dell'UE, la Commissione ha pertanto annunciato, nel programma di lavoro per il 2026 5 , un'iniziativa omnibus sulla normativa in materia di prodotti connessi all'energia.

La presente proposta è finalizzata a rivedere in modo mirato gli atti seguenti:

·regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica (regolamento Etichettatura energetica 6 ); e

·regolamento (UE) 2020/740 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (regolamento Etichettatura pneumatici 7 );

La proposta si basa sulle relazioni relative all'attuazione adottate parallelamente ai sensi dell'articolo 19 del regolamento Etichettatura energetica e dell'articolo 15 del regolamento Etichettatura pneumatici 8 . È stato condotto un processo di consultazione in più fasi, tra le quali: un dialogo sull'attuazione 9 , una verifica fattuale 10 e un invito a presentare contributi 11 . La proposta è corroborata da una valutazione d'impatto 12 .

Il quadro per l'efficienza energetica dei prodotti connessi all'energia e degli pneumatici consiste in una serie completa di disposizioni intese a fornire a clienti e utilizzatori finali, prima della loro decisione di acquisto, informazioni armonizzate e comparabili sull'energia e su altre caratteristiche dei prodotti. Per i prodotti connessi all'energia, i fornitori inseriscono nel registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) le informazioni relative all'efficienza energetica e ad aspetti non legati al consumo di energia, quali la riciclabilità e il rumore. Analogamente, per i pneumatici i fornitori inseriscono in EPREL le informazioni relative alla resistenza al rotolamento degli pneumatici (rilevante ai fini dell'efficienza energetica), all'aderenza sul bagnato (rilevante ai fini della sicurezza) e ad altri aspetti ambientali.

La proposta non modifica l'ambito di applicazione e gli obiettivi del quadro in materia di etichettatura e mantiene l'obiettivo strategico principale, ossia l'informazione, che consente a clienti e utilizzatori finali di prendere decisioni di acquisto consapevoli. Durante l'esame approfondito dell'acquis unionale sono state tuttavia individuate opzioni di semplificazione, tra cui un uso migliore dell'ecosistema digitale creato da EPREL 13 .

La proposta introduce modifiche mirate volte a:

·semplificare le norme per i fornitori e i distributori senza compromettere la comunicazione delle informazioni necessarie ai clienti e agli utilizzatori finali, ottimizzando nel contempo l'accessibilità a tali informazioni e facilitando il confronto tra i prodotti; e

·migliorare la conformità alle norme e il modo per farle rispettare, rendendo più chiari i concetti giuridici e sfruttando meglio le opzioni digitali.

Queste modifiche mirate offriranno la flessibilità necessaria per adottare requisiti di prodotto più adeguati nelle misure di attuazione, per le quali sono effettuati sistematicamente riesami, valutazioni e analisi d'impatto individuali a norma del regolamento Etichettatura energetica.

Eventuali ulteriori modifiche del regolamento Etichettatura pneumatici e del regolamento Etichettatura energetica esulano completamente dall'ambito di applicazione e dagli obiettivi della presente proposta. La Commissione collaborerà in modo costruttivo con i colegislatori al fine di garantire che il processo legislativo relativo alla presente proposta ne preservi pienamente l'oggetto di fondo e non lo alteri.

Il regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 14 , che ha abrogato e sostituito la direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile 15  con effetto dal 18 luglio 2024, e fatte salve alcune misure transitorie, non fa parte della presente proposta omnibus. L'attuazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili è ancora nelle primissime fasi. Ai fini della presente iniziativa, si mira a garantire la coerenza tra le due iniziative, anche per quanto riguarda l'interazione tra il passaporto digitale di prodotto ed EPREL.

La proposta abroga infine i regolamenti (CE) n. 106/2008 16 e (UE) n. 174/2013 17 , che attuavano l'accordo Energy Star tra Stati Uniti e Unione europea e sono divenuti obsoleti una volta giunto a scadenza quest'ultimo.

La proposta contiene le misure fondamentali seguenti:

Flessibilità per quanto riguarda il formato delle etichette energetiche che corredano i prodotti, pur mantenendo la possibilità di ottenere etichette stampate su richiesta

Il regolamento Etichettatura energetica prevede che ogni unità di un prodotto immesso sul mercato sia accompagnata da un'etichetta stampata. Per la maggior parte dei prodotti l'etichetta si trova all'interno della scatola. Per le sorgenti luminose e i display elettronici l'etichetta deve essere stampata sull'imballaggio. Inoltre, in caso di riscalaggio, sia l'etichetta prevista dal regolamento precedente (l'etichetta non riscalata) sia quella prevista dal regolamento riveduto (l'etichetta riscalata) devono essere fornite in formato stampato insieme a ciascuna unità di prodotto per un periodo di quattro mesi prima sia d'obbligo esporre l'etichetta riscalata (di seguito "periodo di transizione").

La valutazione d'impatto a corredo della presente proposta ha esaminato diverse opzioni relative al modo in cui l'etichetta debba essere fornita, mantenendo l'obbligo di fondo della sua visibilità per i clienti o gli utilizzatori finali nel punto vendita. La proposta mira a ridurre il numero di etichette presenti all'interno delle scatole e/o stampate sull'imballaggio che non sono destinate all'esposizione e che il cliente o l'utilizzatore finale riceve insieme al prodotto acquistato e che potrebbe semplicemente gettare via, una volta presa la decisione di acquisto. La proposta elimina la norma del quadro sull'etichettatura energetica che obbliga a corredare per default ogni unità di un'etichetta stampata, ma non introduce un sistema di etichettatura esclusivamente digitale, in considerazione dell'impatto che ciò avrebbe sul settore della vendita al dettaglio, in cui prevalgono le PMI, e della mancanza di studi comportamentali specifici di settore sugli effetti di un passaggio completo alle etichette digitali.

La proposta elimina anche l'obbligo per i fornitori di pneumatici e di prodotti connessi all'energia di inserire in EPREL un'immagine separata dell'etichetta, dato che la banca dati dei prodotti genera automaticamente l'etichetta. La proposta garantisce inoltre che il codice QR, che è obbligatorio sulle etichette rivedute, e il numero di registrazione EPREL siano trasmessi lungo la catena di approvvigionamento.

La proposta mantiene la possibilità per i distributori di richiedere etichette stampate ai fornitori, opzione che sarà probabilmente utilizzata dai distributori più piccoli, i quali potrebbero dover sostenere costi di stampa unitari più elevati rispetto ai fornitori, che in genere sono fabbricanti di maggiori dimensioni. La proposta offre ai distributori la possibilità di esporre l'etichetta nei punti vendita su schermi digitali, tenuto conto degli sviluppi tecnologici che consentono di visualizzare le etichette energetiche con la risoluzione, i colori e le dimensioni adeguati.

Schede informative del prodotto interamente elettroniche

Le schede informative del prodotto forniscono ai distributori informazioni tecniche aggiuntive utili per la commercializzazione e la vendita. Le schede possono essere consultate da chiunque tramite EPREL, dove sono automaticamente disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento Etichettatura energetica prevede la facoltà di dispensare dall'obbligo di fornire per ciascuna unità di prodotto la scheda informativa in forma cartacea, facoltà che è stata mantenuta dagli atti delegati adottati finora. Sebbene i distributori abbiano attualmente il diritto di richiedere schede informative del prodotto in forma cartacea, questo diritto è esercitato raramente. Le schede informative del prodotto dovrebbero pertanto diventare interamente digitali, completando così la digitalizzazione di questa parte degli obblighi.

Maggiore responsabilità per i fabbricanti di paesi terzi e i loro mandatari

L'articolo 2, punto 11), del regolamento Etichettatura energetica definisce il "mandatario" come "la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti". Il motivo di questa definizione è per consentire a un soggetto con sede nell'UE di registrare i modelli in EPREL per conto dei fabbricanti di paesi terzi. Tuttavia il concetto di mandatario non compare in nessun'altra disposizione del regolamento Etichettatura energetica, il che crea una certa ambiguità riguardo al suo ruolo, in particolare perché la responsabilità dell'immissione dei prodotti sul mercato rimane a carico del fabbricante. In base alla proposta i mandatari hanno pertanto il dovere di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e, come condizione per la registrazione dei prodotti, devono inserire in EPREL una copia firmata del mandato che è stato loro conferito e notificare alle autorità di vigilanza del mercato le eventuali modifiche del suo ambito di applicazione.

Semplificare il passaggio alle etichette riscalate per fornitori e distributori

Il regolamento Etichettatura energetica impone attualmente ai fornitori di fornire sia le etichette non riscalate che quelle riscalate in forma cartacea per ciascuna unità di prodotto per un periodo transitorio di quattro mesi prima della data di introduzione delle etichette riscalate. I distributori devono procurarsi le etichette riscalate per poter continuare a vendere le scorte esistenti e devono sostituire le etichette esposte entro 14 giorni lavorativi dalla data ufficiale di riscalaggio. Oltre tale termine, sarà possibile continuare a vendere unità con l'etichetta non riscalata solo in casi eccezionali.

La proposta introduce una maggiore flessibilità durante il periodo di transizione per consentire ai fornitori di fornire etichette in linea con i propri processi di commercializzazione dei prodotti in questo arco di tempo e ai distributori di sostituire più facilmente le etichette esposte nell'ambito della normale gestione delle scorte. I prodotti che recano l'etichetta non riscalata possono essere commercializzati e venduti, sia nei negozi che online, per un periodo prolungato di 12 mesi a partire dalla data ufficiale di riscalaggio (data a partire dalla quale i fornitori potranno immettere sul mercato solo prodotti provvisti dell'etichetta riscalata).

Principio "una tantum" per EPREL

La proposta chiarisce che i prodotti per i quali EPREL fornisce informazioni equivalenti a quelle stabilite in un atto delegato adottato ai sensi del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili non devono essere registrati nuovamente nel registro che gestisce i passaporti digitali di prodotto, la cui creazione è prevista da detto regolamento. Si garantirà invece che la parte amministrativa centrale di EPREL e le informazioni comuni relative al modello in EPREL siano collegate alle informazioni a livello di articolo del registro dei passaporti digitali di prodotto. Il collegamento tra i due sistemi faciliterà l'accesso alle informazioni sui prodotti per i quali sono obbligatorie informazioni analoghe a livello di modello sia in EPREL sia nel passaporto digitale di prodotto, evitando così il doppio obbligo di informativa a carico degli operatori economici. Ciò dovrebbe valere anche per gli obblighi di informazione riguardo agli pneumatici stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781. Un collegamento simile esiste tra EPREL e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato paneuropea (ICSMS, Information and Communication System for the pan-European Market Surveillance) dei prodotti tecnici per quanto riguarda i rapporti di ispezione approfondita. Allo stesso modo, non dovrebbe essere richiesta una seconda verifica dell'identità, a meno che non si debbano verificare requisiti supplementari per il passaporto digitale di prodotto.

I fornitori che hanno debitamente registrato i propri prodotti e fornito la documentazione necessaria in EPREL dovrebbero poter utilizzare questi elementi come prova ai fini della valutazione dell'idoneità del prodotto agli incentivi degli Stati membri (che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento Etichettatura energetica, puntano alle due classi di efficienza energetica più alte tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più alte indicate nell'atto delegato relativo al prodotto). I fornitori non dovrebbero ricevere richieste di documenti a cui le autorità competenti possono accedere tramite EPREL. Gli Stati membri dovranno quindi considerare prova sufficiente dell'idoneità le informazioni già registrate in EPREL (o in un passaporto digitale di prodotto), nella misura in cui esse contengano i dettagli necessari per valutare l'idoneità e a condizione che i fornitori carichino pezze d'appoggio quali verbali di prova, dichiarazioni di conformità e, se del caso, documentazione relativa alla valutazione di conformità da parte di terzi.

Chiarimenti sulle responsabilità dei portatori di interessi lungo la catena di approvvigionamento

Sia il regolamento Etichettatura energetica sia il regolamento Etichettatura pneumatici definiscono le responsabilità dei fornitori e dei distributori, con la differenza che il regolamento Etichettatura energetica non distingue tra distributori all'ingrosso e al dettaglio. Nessuno dei due regolamenti definisce chiaramente le responsabilità degli intermediari, come installatori, riparatori professionisti, montatori di pneumatici o installatori di cucine: di fatto, l'unico caso in cui gli installatori sono specificatamente menzionati nel regolamento Etichettatura energetica è come clienti di un altro distributore; è importante specificare che, quando vendono prodotti connessi all'energia nell'ambito delle loro attività commerciali, essi sono soggetti agli obblighi previsti per i distributori. La proposta chiarisce che gli installatori i quali, nell'ambito della loro attività commerciale, offrono in vendita, noleggio o locazione-vendita prodotti provvisti di etichetta energetica hanno l'obbligo di includere l'etichetta energetica negli inviti all'acquisto, in quanto contiene informazioni precontrattuali importanti per un acquisto consapevole, e devono mettere a disposizione la scheda informativa del prodotto come indicato nell'atto delegato.

È altrettanto opportuno includere nel regolamento Etichettatura pneumatici la categoria specifica dei montatori di pneumatici, perché spesso hanno un doppio ruolo: non si limitano a montare pneumatici; nell'ambito della loro attività commerciale svolgono tipicamente anche attività di vendita o noleggio di pneumatici, dove il loro ruolo non è quindi diverso da quello dei negozi fisici o online.

I rivenditori di veicoli, invece, altri possibili intermediari nella catena di vendita degli pneumatici, non dovrebbero più essere tenuti a esporre l'etichetta degli pneumatici nelle vendite di auto nuove, perché nella maggior parte dei casi gli utilizzatori finali non possono scegliere lo pneumatico montato sul proprio veicolo e la resistenza al rotolamento è in genere già indicata indirettamente in altre informazioni precontrattuali sulle emissioni o sull'autonomia.

Allineamento delle procedure di aggiornamento dei parametri a norma del regolamento Etichettatura pneumatici e del regolamento Etichettatura energetica

Il regolamento Etichettatura pneumatici consente alla Commissione di aggiornare, tramite atti delegati, solo i valori, i metodi di calcolo e le informazioni sull'etichetta che riguardano le condizioni di neve e ghiaccio estreme, ma non le conferisce il potere di aggiornare o riesaminare le parti dell'etichetta relative al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato o al rumore. L'unico modo per aggiornare o riscalare queste parti dell'etichetta degli pneumatici è modificando il regolamento Etichettatura pneumatici tramite codecisione. L'attuale etichetta degli pneumatici risulta perciò obsoleta rispetto ai requisiti UNECE e alla realtà del mercato. Consentendo la revisione di tutti gli aspetti dell'etichetta degli pneumatici tramite atti delegati, la proposta si allinea all'approccio previsto dal regolamento Etichettatura energetica, che permette di aggiornare tutti i parametri dell'etichetta alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato.

Aggiornamento dei parametri relativi alle informazioni sugli pneumatici nella parte pubblica di EPREL

La proposta modifica gli attuali obblighi d'informazione a norma del regolamento Etichettatura pneumatici per includere i parametri necessari a scegliere questi prodotti in tutta chiarezza, anche ai fini del regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia dell'UE 18 .

Aggiunta dei verbali di prova degli pneumatici alla documentazione da caricare nella parte di EPREL relativa alla conformità, accessibile solo alle autorità di vigilanza del mercato

Ai sensi del regolamento Etichettatura pneumatici, l'omologazione degli pneumatici avviene a livello di gruppo di prodotti ("famiglia di pneumatici") e si basa sullo "scenario peggiore". Per contro, l'etichettatura e la registrazione in EPREL degli pneumatici si basano sul modello. Questa differenza può portare a situazioni in cui alcuni modelli di pneumatici hanno prestazioni migliori rispetto a quelle dello "scenario peggiore" documentato dall'omologazione per l'intera "famiglia" (che può comprendere diversi modelli): la proposta sostituisce l'obbligo di fornire i protocolli di prova con quello di presentare i verbali di prova che dovrebbero comprovare i valori dichiarati sull'etichetta. La proposta chiarisce che, se per determinare i valori esatti di determinate misure/modelli all'interno della famiglia di pneumatici si ricorre a simulazioni o estrapolazioni, occorre fornire anche i risultati sottostanti utilizzati per effettuare questi calcoli. Le schede di omologazione dovrebbero sostituire la necessità di un verbale di prova specifico solo se le prestazioni dichiarate non sono migliori rispetto a quelle dello "scenario peggiore" per la "famiglia".

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta mira a garantire la coerenza con altri strumenti, quali il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e il regolamento sui servizi digitali 19 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Le basi giuridiche della proposta sono l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riprendono le basi giuridiche sottostanti dei regolamenti oggetto di revisione: articolo 194, paragrafo 2, TFUE per il regolamento Etichettatura energetica; articolo 114 e articolo 194, paragrafo 2, TFUE per il regolamento Etichettatura pneumatici.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta riguarda regolamenti direttamente applicabili che disciplinano l'accesso al mercato interno. La proposta non modifica la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati membri. Le modifiche mirate relative ai requisiti pienamente armonizzati stabiliti dai regolamenti Etichettatura energetica ed Etichettatura pneumatici non modificano né la sostanza né l'ambizione degli obiettivi politici dei due regolamenti.

Proporzionalità

Le modifiche mirate migliorano l'efficacia delle norme vigenti e i vantaggi derivanti da EPREL per il mercato interno e non vanno oltre quanto necessario per mantenere condizioni di parità, garantire un'applicazione uniforme delle norme e un migliore allineamento con gli sviluppi tecnologici. I nuovi obblighi sono definiti sulla base di dati concreti. Sebbene sia stato abolito l'obbligo universale di corredare ogni singola unità di prodotto di un'etichetta stampata, è mantenuto il diritto dei clienti a che l'etichetta sia esposta nei negozi e il diritto dei distributori di richiedere ai fornitori etichette stampate.

Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento più idoneo dal momento che gli atti oggetto di modifica sono anch'essi regolamenti.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

L'articolo 19 del regolamento Etichettatura energetica e l'articolo 15 del regolamento Etichettatura pneumatici impongono alla Commissione di redigere una relazione sulla rispettiva attuazione. Entrambe le relazioni sono state adottate insieme alla presente proposta e fungono da base per alcuni elementi della valutazione d'impatto.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi in sede di definizione e di riesame dei requisiti di prodotto e delle etichette energetiche attraverso il forum consultivo istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento Etichettatura energetica. Il forum consultivo è stato anche consultato per iscritto in merito alla relazione sull'attuazione dell'etichettatura energetica del 2025. Sono pervenuti contributi da 12 Stati membri (Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Slovenia), da due paesi dello Spazio economico europeo/Associazione europea di libero scambio (Norvegia e Islanda) e da sette membri non governativi (APPLiA, Digital Europe, EHI, EHPA, EPEE, EuroCommerce e Lighting Europe). Le relazioni sull'attuazione sono state inoltre corroborate da due indagini rappresentative, una relativa al regolamento Etichettatura energetica e l'altra relativa al regolamento Etichettatura pneumatici, entrambe disponibili al pubblico 20 ..

Il 14 ottobre 2025 si è tenuto un dialogo sull'attuazione che ha coinvolto 23 organizzazioni rappresentative di tutti i gruppi di portatori di interessi:

–fabbricanti: APPLiA, CEFACD, CEMEP, Digital Europe, EHI, EHPA, Eurovent, Lighting Europe, Tyres Europe;

–distributori: Ebay, EDRA-GHIN, EuroCommerce, Independent Retail Europe;

–installatori: GVP Europa;

–autorità di vigilanza del mercato: la presidenza del gruppo di cooperazione amministrativa sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica, esperti indipendenti in materia di vigilanza del mercato, PROSAFE, RVO (NL);

–organizzazioni non governative (ONG)/gruppi di riflessione/associazioni di consumatori: BEUC, CLASP, ECOS, EEB; e

–altri: SME United.

A seguito del dialogo sull'attuazione, nel dicembre 2025 è stato convocato una riunione di verifica fattuale. Il pubblico era invitato a partecipare (tramite annuncio sul sito web della direzione generale dell'Energia della Commissione). Sono stati invitati il forum consultivo, il gruppo di cooperazione amministrativa sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica e il gruppo di cooperazione amministrativa per l'etichettatura degli pneumatici 21 .

L'incontro di verifica fattuale ha riunito circa 160 partecipanti in presenza e online. Tra i partecipanti figuravano principalmente fabbricanti (40 %), Stati membri/autorità preposte all'applicazione delle norme (30 %), consumatori/ONG/gruppi di riflessione (7 %). Era presente un solo rappresentante del settore della vendita al dettaglio.

All'ordine del giorno della riunione vi erano gli aspetti tecnici delle misure che potrebbero essere contemplate per semplificare e rendere più efficaci le norme dei regolamenti Etichettatura energetica ed Etichettatura pneumatici. Per strutturare la discussione la Commissione ha presentato due documenti informali. L'ordine del giorno comprendeva anche l'esame approfondito di una proposta di APPLiA volta ad adottare, per l'etichetta energetica, un approccio "digitale per default", proposta che è stata respinta dagli altri gruppi di portatori di interessi. Uno dei principali esiti della discussione è stato il forte sostegno a favore di un approccio che dia la flessibilità necessaria per stabilire il modo più adatto di fornire l'etichetta con il prodotto in base alla sua specificità. Si è inoltre registrato un ampio consenso sulla semplificazione del passaggio tra le etichette in caso di riscalaggio. Due autorità nazionali e Tyres Europe sono stati i principali portatori di interessi che hanno fornito contributi su possibili semplificazioni del regolamento Etichettatura pneumatici.

Dal 12 febbraio al 12 marzo 2026 il pubblico era invitato presentare contributi: sono pervenute 58 risposte, metà delle quali di fabbricanti; il 75 % dei rispondenti aveva anche partecipato alla riunione di verifica fattuale. Le osservazioni presentate hanno sostanzialmente confermato le posizioni già note dei portatori di interessi. Per ulteriori dettagli su tutte le fasi della consultazione, cfr. l'allegato 2 (relazione riepilogativa) della valutazione d'impatto.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione ha provveduto alla raccolta degli elementi di prova. Oltre ai contributi dei portatori di interessi, l'analisi contenuta nella valutazione d'impatto e la presente proposta si basano in larga misura sulle due relazioni relative all'attuazione e sulle indagini che le accompagnano, nonché sulle informazioni raccolte attraverso la vigilanza del mercato, sulle relazioni relative alle attività nazionali di verifica della conformità svolte nel 2024, sull'analisi delle statistiche EPREL e ICSMS, sui reclami pervenuti alla Commissione, sui dati di mercato disponibili al pubblico e sulle ricerche e sui risultati dei progetti finanziati dall'UE a sostegno dell'attuazione dei quadri in materia di etichettatura energetica e di etichettatura degli pneumatici, in particolare l'azione concertata EEPLIANT 22 e Compliance Services 23 . . 

Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto che include una sintesi esaustiva delle attività di consultazione dei portatori di interessi.

Vi è illustrata la logica di intervento e i problemi che la proposta intende affrontare, quantificando i risparmi e i costi previsti in linea con i principi della Commissione per legiferare meglio, in particolare la comunicazione recentemente adottata "Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace" (COM(2026) 380). La riunione con il comitato per il controllo normativo si è tenuta il 20 maggio 2026, e il 22 maggio 2026 la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere senza riserve accompagnato da raccomandazioni volte a migliorare:

(1)l'analisi dei casi di non conformità; e

(2)la logica e il confronto tra le due opzioni strategiche, nonché la valutazione sociale/relativa ai consumatori.

La valutazione d'impatto è stata riesaminata alla luce dei criteri di qualità del comitato per il controllo normativo e del suo parere senza riserve, e una versione rivista è stata condivisa nell'ambito della consultazione interservizi.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta è in linea con gli obiettivi REFIT. Essa propone misure volte a ridurre i costi di conformità per i fornitori e i distributori, aumentare i benefici di EPREL e migliorare l'efficacia delle autorità di vigilanza del mercato. La proposta modifica i regolamenti Etichettatura energetica ed Etichettatura pneumatici vigenti. Conformemente al principio "one in, one out", il presente regolamento omnibus dovrebbe consentire di risparmiare fino a 125 milioni di EUR 24 all'anno sui costi amministrativi, grazie all'eliminazione e alla semplificazione di disposizioni su un periodo di dieci anni. I costi aggiuntivi derivanti dai nuovi obblighi sono stimati a 11,5 milioni di EUR. Gli effetti positivi indiretti per fornitori, distributori, clienti e autorità di vigilanza del mercato, risultanti da una maggiore parità di condizioni, non sono stati considerati in questa valutazione monetaria. Diritti fondamentali

La proposta non ha alcun impatto negativo sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2017/1369.

L'articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2020/740.

L'articolo 3 abroga il regolamento (CE) n. 106/2008 e il regolamento (UE) n. 174/2013.

L'allegato I sostituisce l'allegato III del regolamento (UE) 2020/740.

L'allegato II modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2020/740.

L'allegato III modifica l'allegato VII del regolamento (UE) 2020/740.

2026/0169 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e un uso migliore delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e degli pneumatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 25 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 26 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)Negli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione 27 è annunciato l'obiettivo di semplificare la normativa al fine di eliminare le eventuali sovrapposizioni e contraddizioni mantenendo nel contempo gli obiettivi programmatici iniziali. Nella comunicazione su una strategia per il mercato unico 28 , la Commissione riconosce che la digitalizzazione dei documenti in formato cartaceo è determinante per il buon funzionamento del mercato unico. La scheda informativa del prodotto è già stata in parte digitalizzata, l'etichetta energetica non ancora.

2)La relazione Draghi 29 evidenzia alcune gravi carenze nell'attuazione dei quadri dell'UE in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica, nella fattispecie una vigilanza insufficiente del mercato e la scarsa garanzia del rispetto delle norme. Si riscontrano in particolare etichette mancanti, false o mal collocate e dichiarazioni di efficienza energetica errate o incoerenti sulle etichette e nel registro europeo delle etichette energetiche (European Product Registry for Energy Labelling, EPREL).

3)Nel contesto dell'impegno della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità, migliorare l'interoperabilità e stimolare la competitività, è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 sull'etichettatura dei pneumatici.

4)Occorre sfruttare le opportunità di semplificazione e digitalizzazione che non erano state previste al momento dell'adozione dei regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740. Tra queste vi sono in particolare l'ulteriore sviluppo e un uso più diffuso di EPREL, istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369. Questa banca dati contiene oltre due milioni di voci di modelli di prodotti connessi all'energia e di pneumatici, e l'introduzione di codici QR sulle etichette consente ai distributori, ai clienti e agli utilizzatori finali di accedere alle informazioni complete sui prodotti.

5)I prodotti connessi all'energia sono svariati e vanno dagli apparecchi elettronici agli elettrodomestici ai grandi apparecchi di riscaldamento e raffrescamento. Data la diversità dei prodotti e dei canali di distribuzione, è necessaria una maggiore flessibilità per quanto riguarda i tempi e le modalità di consegna dell'etichetta di ciascun prodotto. L'obbligo di dotare ciascuna unità dell'etichetta stampata dovrebbe essere adattato alle caratteristiche del prodotto che consentono di determinare la migliore combinazione di etichettatura digitale e a stampa.

6)L'esperienza dimostra che la scheda informativa del prodotto in formato elettronico è stata accettata dal mercato, ragion per cui dovrebbe essere completamente digitalizzata. È pertanto opportuno sopprimere il diritto dei distributori di richiederne una copia stampata. Affinché i clienti, gli installatori, i distributori, i riparatori professionisti, i riciclatori e qualsiasi altro portatore di interessi e il pubblico in generale abbiano comunque accesso alle informazioni sul prodotto registrate in EPREL, come le istruzioni di manutenzione e riparazione, è opportuno disporre che i fornitori includano nella documentazione che correda il prodotto, nel materiale tecnico-promozionale, nei messaggi pubblicitari visivi e nelle vendite a distanza informazioni che consentono di reperire le informazioni in EPREL.

7)Le relazioni da presentare a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1369 e dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2020/740 e i risultati dei controlli di conformità eseguiti dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato e da altri partecipanti al mercato indicano il persistere di livelli insufficienti di vigilanza del mercato e conseguenti livelli elevati di non conformità, in particolare per le vendite online. Una delle cause è da ricercare nell'opacità delle definizioni e delle specifiche tecniche, che dovrebbero perciò essere chiarite.

8)Per evitare che gli operatori economici che trattano prodotti connessi all'energia debbano registrare più volte le stesse informazioni relative a un modello, è auspicabile stabilire un collegamento tecnico tra EPREL e l'elemento centralizzato del futuro registro digitale a norma del regolamento (UE) 2024/1781 32 . Un sistema unico di verifica elettronica dell'identità dei fornitori per le due banche dati riduce anche gli oneri a loro carico. È inoltre opportuno incoraggiare il riutilizzo delle informazioni registrate in EPREL a fini nazionali, ad esempio quelle che documentano l'idoneità a beneficiare di incentivi finanziari per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione, in linea con il principio "una tantum" di cui al regolamento (UE) 2018/1724 che istituisce uno sportello digitale unico 33 .

9)Gli obblighi del fornitore stabiliti dal regolamento (UE) 2017/1369 si applicano in uguale misura ai fabbricanti, agli importatori e ai mandatari dell'UE. È auspicabile delimitare con più precisione i mandati dei mandatari con sede nell'Unione che registrano i prodotti connessi all'energia per conto di fabbricanti stabiliti fuori dell'Unione. Affinché sia più chiaro alle autorità di vigilanza del mercato chi può essere chiamato ad adottare misure correttive se un prodotto non è conforme alle prescrizioni di etichettatura energetica, i mandatari dovrebbero pertanto essere tenuti a caricare una copia del loro mandato nella parte di EPREL relativa alla conformità. Ciò non pregiudica gli obblighi dei mandatari ai sensi di altra legislazione dell'Unione.

10)Le informazioni relative all'offerta di prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato ma non conformi al presente regolamento dovrebbero essere considerate contenuti illegali ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 34 . Il regolamento (UE) 2022/2065 dispone inoltre che i mercati online siano tenuti a progettare e organizzare la loro interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire, inter alia, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti. Queste informazioni possono consistere negli identificativi univoci dei prodotti e nelle relative informazioni precontrattuali leggibili meccanicamente e liberamente accessibili, disponibili attraverso l'interfaccia pubblica di EPREL.

11)Nelle vendite online le informazioni contenute nell'etichetta possono influenzare la decisione di acquisto del cliente in funzione della fase del processo di acquisto in cui sono visualizzate. Nella vendita a distanza online il formato semplificato dell'etichetta con visualizzazione annidata dovrebbe pertanto essere visibile non solo sulla pagina principale del prodotto, ma anche su altre pagine pertinenti, come quelle che elencano o confrontano alternative e sulla pagina del carrello prima del completamento dell'acquisto.

12)È opportuno monitorare continuamente l'azione delle autorità di vigilanza del mercato per accertare che adottino misure sufficienti di contrasto agli inadempimenti e che la Commissione riferisca periodicamente in merito agli interventi messi in campo e ai progressi compiuti.

13)Data la loro comprovata difficoltà di attuazione, è auspicabile sopprimere le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2017/1369 sull'ombreggiatura in grigio delle classi di efficienza energetica inferiori vuote sull'etichetta dei modelli che non possono più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la progettazione ecocompatibile.

14)Gli intermediari, come gli installatori o i montatori di pneumatici, così come i distributori che non vendono direttamente ai clienti o agli utilizzatori finali, dovrebbero assicurarsi che le informazioni inerenti all'etichettatura energetica siano trasmesse lungo la catena di fornitura. Gli intermediari dovrebbero rispettare gli obblighi stabiliti per i distributori nei quadri in materia di etichettatura energetica ed etichettatura degli pneumatici se, nell'ambito della loro attività commerciale, offrono prodotti o pneumatici in vendita, noleggio oppure locazione-vendita o espongono prodotti ai clienti o pneumatici agli utilizzatori finali.

15)Per semplificare il periodo di transizione in caso di riscalaggio delle etichette, i fornitori non dovrebbero più essere tenuti a fornire sia l'etichetta non riscalata sia quella riscalata con ciascuna unità immessa sul mercato nei 4 mesi che precedono la data a decorrere dalla quale si applica l'etichetta riscalata. Nel suddetto periodo i fornitori dovrebbero essere tenuti a fornire solo l'etichetta non riscalata o quella riscalata, con la possibilità di fornirle entrambe. Dopo la data del riscalaggio i fornitori dovrebbero fornire solo l'etichetta riscalata con qualsiasi unità immessa sul mercato.

16)Il termine attuale di 14 giorni lavorativi entro il quale i distributori devono sostituire le etichette non riscalate con quelle riscalate sui prodotti esposti sia nei negozi sia online dovrebbe essere reso più flessibile, grazie a un processo basato sulle scorte gestito dai distributori. Nella fattispecie, i distributori dovrebbero semplicemente garantire che l'etichetta consegnata al cliente con il prodotto corrisponda a quella utilizzata per l'esposizione del prodotto. I distributori dovrebbero poter continuare a esporre e vendere le unità che hanno ricevuto unicamente con l'etichetta non riscalata fino a 12 mesi dopo la data del riscalaggio.

17)A differenza del regolamento (UE) 2017/1369, che per stabilire i requisiti tecnici dei prodotti prevede atti delegati, il regolamento (UE) 2020/740 contiene tutte le specifiche tecniche direttamente negli allegati. La portata attuale della delega di potere non consente tuttavia di aggiornare parametri importanti dell'etichetta degli pneumatici in linea con gli sviluppi tecnologici e del mercato, come è invece il caso per l'etichettatura energetica. È pertanto opportuno allineare la procedura di modifica dell'etichetta degli pneumatici alle disposizioni per l'etichettatura energetica conferendo alla Commissione il potere di modificare l'etichetta degli pneumatici e gli allegati tecnici e di allinearli agli obblighi di informazione sulla progettazione ecocompatibile stabiliti a norma del regolamento (UE) 2024/1781.

18)È necessario migliorare l'efficacia del sistema di etichettatura degli pneumatici dell'UE e la sua applicazione affinché gli utilizzatori finali possano riconoscere gli pneumatici che, oltre a essere sicuri ed efficienti sul piano del consumo di carburante, sono conformi. Anche gli obblighi per i distributori dovrebbero essere proporzionati. È pertanto opportuno includere specifiche dettagliate per il formato semplificato dell'etichetta con visualizzazione annidata per le vendite online, nel materiale promozionale e nei cataloghi di pneumatici ed eliminare gli obblighi per i distributori di veicoli.

19)L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (accordo Energy Star) è scaduto nel febbraio del 2018. I regolamenti (CE) n. 106/2008 35 e (UE) n. 174/2013 36 del Parlamento europeo e del Consiglio che attuano l'accordo dovrebbero pertanto essere abrogati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1369

Il regolamento (UE) 2017/1369 è così modificato:

1)all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:

"27) «registro europeo delle etichette energetiche» o «EPREL» (European Product Registry for Energy Labelling), la banca dati dei prodotti creata e mantenuta dalla Commissione in conformità dell’articolo 12;

28) «numero di registrazione EPREL del modello», il numero di registrazione univoco di un modello nella banca dati dei prodotti creata a norma dell'articolo 12;

29) «installatore», la persona fisica o giuridica responsabile di installare, configurare o montare in modo corretto e sicuro i prodotti connessi all'energia nel mercato dell'Unione;

30) «data del riscalaggio», la data specificata nell'atto delegato pertinente a partire dalla quale ciascuna unità del modello immesso sul mercato dal fornitore deve essere accompagnata solo dall'etichetta riscalata;

31) «visualizzazione annidata», l’interfaccia visiva in cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse, un movimento del cursore o l’espansione di un’altra immagine o di un altro insieme di dati su schermo tattile;

32) «invito all'acquisto», l'invito all'acquisto quale definito all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 .";

2)l'articolo 3 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette precise conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.Considerate le caratteristiche del prodotto, gli atti delegati stabiliscono il modo in cui l'etichetta e le altre informazioni pertinenti per l'etichettatura, come il codice QR, devono figurare sul prodotto, sul suo imballaggio o nei documenti che lo corredano.

Il fornitore inserisce i parametri della scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti conformemente all'articolo 4 e all'atto delegato pertinente. Insieme all'etichetta il fornitore indica un link alle suddette informazioni.";

b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il fornitore invia al distributore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate, comprese le etichette riscalate conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, gratuitamente e rapidamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.";

3)l'articolo 4 è così modificato:

a)è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Nei documenti che corredano il prodotto, nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e nelle vendite a distanza online, il fornitore indica il numero di registrazione EPREL del modello, fornisce il link o inserisce il codice QR che rinvia alla pagina web del modello in EPREL.";

b)è inserito il paragrafo 3 ter seguente:

"3 ter. Il mandatario di un fabbricante non stabilito nell'Unione carica in EPREL una copia firmata del mandato ricevuto dal fabbricante in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito. Il mandato contiene almeno le informazioni di contatto del fabbricante e del mandatario e conferisce a quest'ultimo la facoltà di rispondere alle richieste delle autorità di vigilanza del mercato. Il mandato precisa il contenuto e i limiti dei compiti del mandatario, le informazioni sulle marche o sui marchi, i modelli oggetto del mandato, la portata geografica e la durata del mandato.

Qualsiasi modifica dei compiti eseguiti dal mandatario per conto del fabbricante, della portata o della durata del mandato, del nome o delle informazioni di contatto del mandatario è da questi registrata senza indugio in EPREL.";

4)l'articolo 5 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Obblighi dei distributori e degli installatori";

b)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il distributore:

a) espone, per i prodotti presentati fisicamente, l'etichetta in modo visibile in prossimità del prodotto, così che sia chiaramente e facilmente associabile al modello;

b) espone, per i prodotti presentati attraverso la vendita a distanza online, l'etichetta in prossimità del prezzo e sulla pagina descrittiva del prodotto, sulle pagine dei risultati di ricerca e sulla pagina del carrello. Il distributore può esporre l'etichetta in formato semplificato con visualizzazione annidata, raffigurante una freccia che indica la classe energetica e la gamma applicabile delle classi e dà accesso diretto all'etichetta completa, come specificato nell'atto delegato pertinente;

c) include l'etichetta negli inviti all'acquisto e nelle offerte contrattuali, come informazione (pre)contrattuale importante che consente al cliente di effettuare un acquisto consapevole;

d) in ogni operazione da distributore a distributore indica il numero di registrazione EPREL, il link o il codice QR che rinvia alla registrazione del modello in EPREL;

e) mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto come specificato nell'atto delegato pertinente.";

c)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli installatori che, nell'ambito della loro attività, offrono un prodotto in vendita, noleggio o locazione-vendita rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e, se del caso, gli altri obblighi in capo ai distributori di cui al paragrafo 1.";

d)il paragrafo 3 è soppresso;

5)all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Le autorità di vigilanza del mercato possono ridurre la visibilità del prodotto per il pubblico in EPREL e mostrare le opportune avvertenze fino alla cessazione della non conformità, utilizzando le funzionalità armonizzate previste a tal fine in EPREL.";

6)è inserito l'articolo 9 bis seguente:

"Articolo 9 bis

Relazione della Commissione

1. La Commissione stila ogni quattro anni, entro il 30 giugno, una relazione basata sulle informazioni inserite dalle autorità di vigilanza del mercato nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020.

La relazione può essere combinata e pubblicata contemporaneamente alla relazione da presentare a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2024/1781 e contiene:

a)informazioni sulla natura e sul numero dei controlli effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato durante i quattro anni civili precedenti a norma dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2019/1020;

b)informazioni sul livello e sulla natura della non conformità rilevata e sulla natura e gravità delle sanzioni irrogate nei quattro anni civili precedenti in relazione ai prodotti disciplinati da atti delegati adottati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento;

c)un confronto fra le informazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo e le attività pianificate nel contesto della sezione sulle attività di vigilanza del mercato stilata a norma dell’articolo 8, paragrafo 3;

d)parametri indicativi per le autorità di vigilanza del mercato in relazione alla frequenza dei controlli e alla natura e gravità delle sanzioni irrogate;

e)un elenco delle priorità per le autorità di vigilanza del mercato in termini di prodotti e prescrizioni.

2. La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e la rende pubblica. La prima di queste relazioni è pubblicata entro il 19 luglio 2032.";

7)l'articolo 11 è così modificato:

a)il paragrafo 10 è soppresso;

b)il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

"13. Se, ai sensi del paragrafo 1 o 3, l'etichetta è riscalata:

a)il fornitore, all'atto dell'immissione del prodotto sul mercato nel periodo che inizia quattro mesi prima della data del riscalaggio, fornisce insieme alla scheda informativa del prodotto l'etichetta non riscalata o l'etichetta riscalata, oppure può fornirle entrambe. A decorrere dalla data del riscalaggio, il fornitore fornisce con i prodotti immessi sul mercato solo l'etichetta riscalata e la relativa scheda informativa del prodotto;

b)nel punto vendita il distributore espone o pubblicizza l'etichetta corrispondente a quella fornita con l'unità offerta o venduta al cliente. Se il fornitore fornisce sia l'etichetta non riscalata sia quella riscalata, dalla data del riscalaggio il distributore utilizza solo quest'ultima;

c)il distributore è autorizzato a vendere unità dei modelli immessi sul mercato prima della data del riscalaggio e corredati solo dell'etichetta non riscalata fino a 12 mesi dopo la data del riscalaggio.";

8)l'articolo 12 è così modificato:

a)al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare parti aggiuntive della documentazione tecnica, tra cui i risultati delle prove e altri documenti inerenti agli obblighi di progettazione ecocompatibile o di etichettatura energetica, oppure valutazioni di conformità dei modelli registrati in EPREL. Se il fornitore ha scelto di caricare questi documenti o se questi documenti sono a disposizione delle autorità tramite un passaporto digitale del prodotto collegato alla registrazione del modello in EPREL, le informazioni contenute in EPREL sono accettate ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2.";

b)è aggiunto il paragrafo seguente:

"13. Se previsto dal diritto dell'Unione, la Commissione garantisce l'integrazione tra EPREL e la parte centrale del registro da istituire a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1781.";

9)all'articolo 16, il paragrafo 3 è così modificato:

a)la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) il modo in cui le etichette e i codici QR figurano sul prodotto o sul suo imballaggio o devono essere inclusi nel manuale utente o in altra documentazione fornita con il prodotto;";

b)la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) il modo in cui devono essere forniti l'etichetta e la scheda informativa del prodotto, le informazioni dettagliate nella scheda informativa del prodotto o il link alla registrazione del prodotto in EPREL, anche nella vendita a distanza;";

c)è aggiunta la lettera r) seguente:

"r) se del caso, se e come gli installatori devono esporre o fornire l'etichetta.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2020/740

Il regolamento (UE) 2020/740 è così modificato:

1)all'articolo 3 sono aggiunti i punti seguenti:

"25) «registro europeo delle etichette energetiche» o «EPREL» (European Product Registry for Energy Labelling): la banca dati dei prodotti creata e mantenuta dalla Commissione in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369;

26) «montatore di pneumatici»: persona fisica o giuridica responsabile di montare e mettere a punto in modo corretto e sicuro i pneumatici sui veicoli.";

27) «visualizzazione annidata»: l’interfaccia visiva in cui si accede a un’immagine o a un insieme di dati tramite un click del mouse, un movimento del cursore o l’espansione di un’altra immagine o di un altro insieme di dati su schermo tattile.";

2)all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per ciascun lotto di due o più pneumatici identici, di un’etichetta dei pneumatici che è conforme ai requisiti di cui all’allegato II e che riporta le informazioni e la categoria relativa a ciascuno dei parametri di cui all’allegato I.";

3)all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo tale data il fornitore inserisce in EPREL le informazioni di cui agli allegati III e VII. Insieme all'etichetta il fornitore indica un link alle suddette informazioni.";

4)l'articolo 6 è così modificato: 

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Obblighi dei distributori di pneumatici e dei montatori di pneumatici";

b)al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) nel punto di vendita i pneumatici rechino un’etichetta dei pneumatici, sotto forma di autoadesivo, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II, messo a disposizione dal fornitore conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile e leggibile nella sua interezza; oppure

b) prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di due o più pneumatici identici, un’etichetta dei pneumatici conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II sia mostrata all’utente finale e sia chiaramente esposta vicino al pneumatico nel punto vendita.";

c)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I distributori garantiscono che in tutte le offerte di pneumatici, in tutti i messaggi pubblicitari visivi e in tutte le fatture figuri il numero di registrazione EPREL del pneumatico, il link o il codice QR che rinvia alla registrazione del pneumatico in EPREL. Se è indicato un prezzo, l'etichetta o le categorie di cui all'allegato IV in cui rientrano gli pneumatici sono esposte vicino all'indicazione del prezzo. Per le vendite online, i distributori possono mettere a disposizione l'etichetta dei pneumatici tramite visualizzazione annidata come da allegato IV vicino all'indicazione del prezzo."; 

d)i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

e)è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Nei cataloghi o nel materiale tecnico-promozionale, qualora non sia possibile o consigliabile mostrare l'etichetta completa, le categorie di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore possono essere indicate in un'etichetta semplificata con visualizzazione annidata, raffigurante frecce che indicano la categoria corrispondente e la gamma applicabile di categorie, come stabilito all'allegato IV, e che dà accesso diretto all'etichetta completa.";

5)l'articolo 7 è soppresso;

6)l'articolo 13 è così modificato:

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII, adeguando i valori, i metodi di calcolo e i requisiti ivi stabiliti agli sviluppi tecnologici o del mercato o agli obblighi di informazione sulla progettazione ecocompatibile stabiliti negli atti delegati adottati in applicazione del regolamento (UE) 2024/1781.";

7)l’allegato III è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;

8)l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

9)l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Abrogazione dei regolamenti (CE) n. 106/2008 e (UE) n. 174/2013

I regolamenti (CE) n. 106/2008 e (UE) n. 174/2013 sono abrogati.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

Roberta Metsola    António Costa 


SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e il regolamento (UE) 2020/740 sull'etichettatura dei pneumatici

1.2.Settore/settori interessati

Energia

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale perseguito dalla presente proposta legislativa è quello di semplificare alcuni elementi dei regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 al fine di ridurre i costi amministrativi per le imprese e migliorare la conformità preservando l'efficacia della legislazione vigente e del quadro istituito dal regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili recentemente concordato.

Il quadro normativo per i prodotti efficienti sotto il profilo energetico è ben consolidato e gode del sostegno della maggior parte dei fabbricanti, dei dettaglianti e dei consumatori. Poiché la banca dati del registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) offre possibilità digitali che non erano state previste al momento della sua creazione, è opportuno rivedere l'interazione tra gli obblighi di fornire documenti in forma cartacea e digitale.

La proposta mira inoltre a contrastare i livelli persistentemente elevati di prodotti non conformi (in particolare nei negozi online).

1.3.2.Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte dei regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740, incluse nella presente proposta, mirano a conseguire i risultati indicati di seguito.

Ridurre la complessità amministrativa e gli oneri cumulativi, offrendo la possibilità di adeguare l'obbligo a carico dei fornitori di corredare ogni unità di un'etichetta stampata, alla luce delle caratteristiche specifiche del prodotto. Eliminare la possibilità per i distributori di richiedere schede informative del prodotto in forma cartacea. 

Digitalizzare le informazioni sui prodotti per agevolarne l'esposizione nei punti vendita e per facilitare agli utilizzatori finali/consumatori un accesso più agevole e duraturo alle informazioni sui prodotti, disponibili nella banca dati dei prodotti, quali le indicazioni sulla manutenzione, sui pezzi di ricambio e sulla durata.

Semplificare gli obblighi di registrazione in EPREL al fine di accrescere l'utilità e l'usabilità delle informazioni registrate e di agevolare l'adempimento degli obblighi online.

Aumentare la conformità delle etichette, in particolare per pneumatici, apparecchi di riscaldamento e raffrescamento e nei negozi online.

Semplificare le procedure volte ad adeguare gli obblighi di etichettatura degli pneumatici all'evoluzione della tecnologia o alle condizioni di mercato.

Migliorare la vigilanza sul mercato chiarendo i concetti giuridici e avvalendosi in modo più efficace di EPREL per affrontare i casi di non conformità. 

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le modifiche proposte dei regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 avranno effetti su: fabbricanti (con sede nell'UE o provenienti da paesi terzi) di prodotti connessi all'energia provvisti di etichetta energetica, fabbricanti di pneumatici, rivenditori di pneumatici e autoveicoli, distributori di pneumatici, distributori di prodotti connessi all'energia (sia all'ingrosso che al dettaglio), consumatori, PMI e altre imprese che acquistano o noleggiano prodotti connessi all'energia e pneumatici, fornitori di mercati online, importatori dei prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione e loro mandatari, installatori e autorità nazionali di vigilanza del mercato.

La proposta migliorerà l'efficacia delle politiche grazie a una migliore interazione tra documenti digitali e documenti in forma cartacea. Essa contribuirà a creare condizioni di maggiore parità per fornitori e distributori conformi. 

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Per monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici della proposta, la Commissione si avvarrà dei consessi esistenti (AdCO (formazioni settoriali); forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica e forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull'etichettatura energetica) e seguirà gli sviluppi nell'ambito dei progetti finanziati dall'UE volti a sostenere l'attuazione e la conformità.

I riesami specifici per prodotto nell'ambito del quadro in materia di etichettatura energetica e le valutazioni che li accompagnano faranno luce sugli effetti delle modifiche.

La banca dati dei prodotti EPREL consente inoltre un monitoraggio costante del mercato e di ricevere reclami su prodotti non conformi. La conformità sarà infine monitorata attraverso le procedure pertinenti, inclusa la banca dati ICSMS, collegata a EPREL. 

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

☐una nuova azione;

☐una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 38 ;

☐la proroga di un'azione esistente;

☑la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

N/A I regolamenti sono direttamente applicabili. 

La Commissione, nella sua veste di gestore della banca dati, provvederà ad apportare le relative modifiche alla configurazione della banca dati EPREL una volta che la proposta sarà stata adottata. 

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Miglioramento delle norme armonizzate del mercato unico.

Maggiore efficacia della banca dati dei prodotti a livello dell'UE, anche per quanto riguarda le attività nazionali a garanzia del rispetto delle norme e i regimi di finanziamento nazionali. 

Per ulteriori dettagli, cfr. il capitolo sulla sussidiarietà della valutazione d'impatto. 

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le relazioni previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1369 e dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2020/740 contengono elementi che comprovano l'efficacia dell'attuazione e dell'assetto normativo. 

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/A

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/A

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐Durata limitata

☐in vigore a decorrere dal [GG.MM]AAAA fino al [GG.MM]AAAA

☐incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☑Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 39

☐Gestione diretta a opera della Commissione:

☐a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

☐a opera delle agenzie esecutive.

☐Gestione concorrente con gli Stati membri.

☐Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

☐agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐a organismi di diritto pubblico;

☐a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

☐a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/A

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

N/A

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/A

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/A

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N/A

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

N/A

3.

4.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

4.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 40  

di paesi EFTA 41

di paesi candidati e potenziali candidati 42

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

N/A

Diss./Non diss.

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

N/A

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

4.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

4.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

☑La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

☐La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

4.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 43

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 44

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA <....> 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario 
pluriennale

Numero

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 45

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la DG <….>

Impegni

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 46

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la DG <….>

Impegni

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA <....> 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti 
per le rubriche da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 47

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <.......>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <.......>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mln EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 48

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 49

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA <....> 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 50

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

0,000

Pagamenti

(2a)

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

0,000

Pagamenti

(2b)

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 51

Linea di bilancio

(3)

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA <....> 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 
del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 52

Mln EUR (al terzo decimale)

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <.......>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <.......>

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <.......>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mln EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare 
gli obiettivi e 
i risultati 
⇓

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare
la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 53

Costo
medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

Totale
N.

Totale
Costo

OBIETTIVO SPECIFICO 1 54 : [...]

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

4.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

☑La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

☐La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

4.2.3.1.Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI 
+ 
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

4.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

☑La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☐La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

4.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 55

STANZIAMENTI VOTATI

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

4.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

4.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI 
+ 
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/A

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

4.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

TOTALE QFP 
2021-2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

☐può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

☐comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

☐comporta una revisione del QFP.

4.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

☑non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

☐prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento

TOTALE stanziamenti cofinanziati 

4.3.Incidenza prevista sulle entrate

☑La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

☐La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐sulle risorse proprie.

☐su altre entrate.

☐indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 56

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Articolo ..........

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

N/A

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

N/A

5.DIMENSIONI DIGITALI

5.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

If the policy initiative is assessed as having no requirement of digital relevance, provide an explanation as to why digital means are not used.

N/A

Otherwise, please list the requirements of digital relevance in the table below:

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetti interessati dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categorie

Art. 2 [art. 3, par. 1, art. 4 e art. 11, par. 13, del regolamento (UE) 2017/1369]

Indicare il numero di registrazione EPREL e/o il link a EPREL

Fornitori (fabbricanti, mandatari di fabbricanti al di fuori dell'UE e importatori). 

Gestione di EPREL ai fini della conformità

Servizio pubblico digitale/dati

Art. 3 [art. 4, par. 8, del regolamento (UE) 2017/1369]

I mandatari caricano volontariamente nella parte di EPREL relativa alla conformità una copia del mandato conferito dal fabbricante.

Mandatari di fabbricanti di paesi terzi 

Gestione di EPREL ai fini della conformità 

Servizio pubblico digitale/dati

Art. 3 [art. 5, par. 1, del regolamento (UE) 2017/1369] 

Scaricare e stampare dalla banca dati EPREL l'etichetta energetica per il modello corretto e con lo schema cromatico e le dimensioni corretti. 

Dettaglianti 

Scaricare e stampare l'etichetta, se previsto dalla normativa specifica relativa al prodotto

Servizio pubblico digitale/soluzione digitale

Art. 3 [art. 5, par. 2, del regolamento (UE) 2017/1369]

I dettaglianti possono utilizzare display elettronici per esporre l'etichetta

Dettaglianti presso il punto vendita

Esposizione etichetta

Soluzione digitale

Art. 3 [allegato I del regolamento (UE) 2017/1369]

I fornitori caricano su base volontaria nella parte della banca dati EPREL relativa alla conformità i verbali di prova (o una sintesi se i verbali contengono informazioni sensibili)

Fornitori

Gestione di EPREL ai fini della conformità

Soluzione digitale 

Art. 3 [art. 5, par. 3, del regolamento (UE) 2017/1369]

I fornitori di mercati online verificano la registrazione di un prodotto/fornitore in EPREL prima di mettere in vendita il prodotto

Fornitori di mercati online

Gestione del registro ai fini della conformità

Soluzione digitale

Art. 3 [art. 7, par. 2, del regolamento (UE) 2017/1369]

Obbligo per lo SM di accettare le informazioni contenute in EPREL ai fini dei regimi finanziari 

SM e richiedenti di regimi di finanziamento 

Digitalizzazione delle procedure di appalto 

Dati/servizio pubblico digitale

Art. 4 [allegato III del regolamento (UE) 2020/740]

Le informazioni sulle caratteristiche degli pneumatici sono inserite nella banca dati EPREL (parte pubblica)

Fabbricanti di pneumatici

Gestione del registro

Servizio pubblico digitali

Art. 4 [allegato IV del regolamento (UE) 2020/740]

Le informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi comprendono l'accesso/il link a EPREL

Fabbricanti di pneumatici

Esposizione

Soluzione digitale

Art. 4 [allegato VII del regolamento (UE) 2020/740]

Le informazioni, compresi i verbali di prova, sono forniti nella parte di EPREL relativa alla conformità

Fabbricanti di pneumatici

Dati

Servizio pubblico digitali

5.2.Dati

High-level description of the data in scope and any related standards/specifications

Tipo di dati

Riferimento alle prescrizioni

Norma e/o specifica (se del caso)

Dati pubblici e dati non pubblici relativi alla conformità dei prodotti connessi all'energia provvisti di etichetta immessi nel mercato unico e degli pneumatici.

Art. 3 [art. 12 del regolamento (UE) 2017/1369 e allegati del regolamento (UE) 2020/740]

Banca dati EPREL e formati di dati esistenti - Regolamento di attuazione (UE) 2024/994. 

Allineamento con la strategia europea per i dati

Explain how the requirement(s) are aligned with the European Data Strategy

La proposta promuove la strategia europea per i dati, in quanto garantisce una gestione dei dati adattabile e proporzionata, la condivisione dei dati tra l'UE e le autorità nazionali e semplifica la registrazione in EPREL. Essa preserva ed estende l'interoperabilità e la trasparenza di EPREL. Essa consente un utilizzo più efficace dei dati già raccolti in EPREL. La registrazione e la verifica devono essere effettuate una sola volta per EPREL e per il registro da istituire a norma del regolamento (UE) 2024/1781.

Allineamento con il principio "una tantum"

Explain how the once-only principle has been considered and how the possibility to reuse existing data has been explored

Si propone che le autorità nazionali utilizzino meglio le informazioni già presenti in EPREL ai fini degli incentivi finanziari. La nuova documentazione richiesta per la parte di EPREL relativa alla conformità eviterà che le stesse informazioni siano richieste alle autorità nazionali ogni volta che è verificata la conformità.

Explain how newly created data is findable, accessible, interoperable and reusable, and meets high-quality standards

Le modifiche si basano sulla struttura consolidata della banca dati EPREL, che è costantemente migliorata per renderla più facile da usare. Ulteriori suggerimenti avanzati dai portatori di interessi, per i quali non è necessaria alcuna modifica del mandato giuridico (ad esempio, l'inserimento di una foto e del nome del marchio del prodotto), saranno attuati parallelamente alla proposta legislativa della Commissione europea. I dati modificati rimangono reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, con regole diverse che si applicano alla parte pubblica e a quella relativa alla conformità.

Flussi di dati

For each data flow, please fill the table below:

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Chi fornisce i dati

Chi riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Verbali di prova per tutti i fornitori e copia del mandato per i mandatari 

Art. 2 [allegato I e art. 4, par. 8, del regolamento (UE) 2017/1369]

Fornitori di prodotti connessi all'energia muniti di etichetta e mandatari di fabbricanti di paesi terzi di prodotti connessi all'energia

Le autorità nazionali di vigilanza del mercato tramite la CE gestiscono la banca dati EPREL (parte relativa alla conformità) 

All'entrata in vigore delle norme riviste relative alle registrazioni esistenti e al momento dell'immissione sul mercato dell'UE di un modello di prodotto

Una volta

Verbali di prova per i fornitori di pneumatici

Art. 3 [allegato VII del regolamento (UE) 2020/447]

Fornitori di pneumatici

Le autorità nazionali di vigilanza del mercato tramite la CE gestiscono la banca dati EPREL (parte relativa alla conformità)

All'entrata in vigore delle norme riviste relative alle registrazioni esistenti e al momento dell'immissione sul mercato dell'UE di un modello di prodotto

Una volta

Specifiche di prodotto supplementari per gli pneumatici

(art. 3 [allegati III, IV e VII del regolamento 2020/740])

Fornitori di pneumatici

Commissione europea

All'entrata in vigore delle norme riviste relative alle registrazioni esistenti e al momento dell'immissione sul mercato dell'UE di un modello di prodotto

Una volta

5.3.Soluzioni digitali

Per ciascuna soluzione digitale, fornire il riferimento alle prescrizioni di rilevanza digitale ad essa applicabili, una descrizione delle funzionalità obbligatorie previste, l'organismo responsabile e altri aspetti rilevanti quali la riutilizzabilità e l'accessibilità. Infine spiegare se la soluzione digitale intende impiegare tecnologie di intelligenza artificiale.

Soluzione digitale

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come si provvede all'accessibilità?

Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecnologie di IA (se del caso)

EPREL

Articolo 3 [art. 3, 4, 5, 7, art. 11, par. 13, e allegato del regolamento]

Raccolta dei dati e utilizzo dei dati

Commissione europea

La conformità ai requisiti dell'atto sull'accessibilità è garantita per il sito web EPREL. Transizione in corso per garantire che i formati di output delle schede informative del prodotto e delle etichette energetiche di EPREL siano allineati all'accessibilità

Sviluppo di una banca dati EPREL già esistente

n/a

Per ciascuna soluzione digitale, spiegare in che modo essa è conforme alle prescrizioni e agli obblighi del quadro dell'UE in materia di cibersicurezza e delle altre politiche digitali e disposizioni legislative applicabili (quali eIDAS, sportello digitale unico ecc.).

Soluzione digitale n. 1

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

IA

n/a

Cibersicurezza UE

Gestione degli incidenti in essere presso la direzione a risorse condivise MOV-ENER.

e-IDAS

e-IDAS prevede l'obbligo di verifica dell'identità per i fornitori, come stabilito dal regolamento di esecuzione 2024/994. Sono in corso considerazioni per estenderla al portafoglio delle imprese.

n/a

Altro

n/a

5.4.Valutazione dell'interoperabilità

Describe the digital public service(s) affected by the requirements

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti alle prescrizioni

Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)

Altre soluzioni di interoperabilità

Autorità nazionali di vigilanza del mercato e autorità nazionali prevedono incentivi per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione

Art. 3 [art. 4, par. 8, e allegato I del regolamento (UE) 2017/1369]

Categoria di servizi pubblici digitali secondo COFOG 57  n. 1

05 Protezione dell'ambiente

Assess the impact of the requirement(s) on cross-border interoperability

Servizio pubblico digitale n. 1 EPREL

Valutazione

Misure

Possibili ostacoli residui (se del caso)

Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore. Please list the applicable digital and sectorial policies identified

Proposta di chiarire l'integrazione di EPREL con il futuro registro dei passaporti digitali di prodotto ai sensi del regolamento (UE) 2024/1087. Garantire che i documenti di uscita di EPREL siano accessibili. Allineamento al regolamento generale sulla protezione dei dati.

Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri Please list the governance measures foreseen

Proposta di obbligare gli Stati membri ad accettare le informazioni registrate in EPREL ai fini dei controlli di conformità nazionali e dei sistemi di incentivi finanziari.

Misure per assicurare un'interpretazione univoca dei dati Please list such measures

Pagine esplicative e tutorial su EPREL

Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate Please list such measures

applicabile

5.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

For each measure to support digital implementation, please fill in the table below

Descrizione della misura

Riferimenti alle prescrizioni

Ruolo della Commissione (se del caso)

Chi deve essere coinvolto (se del caso)

Calendario previsto (se del caso)

Aggiornamento dei tutorial e delle spiegazioni fornite sul sito web EPREL 

Commissione europea 

(1)    Draghi, M. (2024), The future of European competitiveness.
(2)    "Ecodesign Impact Accounting Overview Report 2025", https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/policy-making-0_en#impacts .
(3)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 gennaio 2025, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).
(4)     "Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili - Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei - Energia" .
(5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 21 ottobre 2025, "Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente" (COM(2025) 870 final).
(6)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE(GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj )
(7)    Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj)
(8)    COM(2026) 319 e COM(2026) 326.
(9)    https://energy.ec.europa.eu/events/implementation-dialogue-energy-efficient-product-legislation-commissioner-dan-jorgensen-2025-10-14_it.
(10)    https://energy.ec.europa.eu/events/reality-check-energy-product-legislation-2025-12-08_it.
(11)     La Commissione invita a presentare pareri su come semplificare la normativa in materia di prodotti efficienti sotto il profilo energetico.  
(12)    SWD(2026) 565.
(13)     Sito web pubblico di EPREL .
(14)    Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(15)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).
(16)    Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/106/oj).
(17)    Regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 63 del 6.3.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/174/oj).
(18)    Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
(19)    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(20)     "Study on consumer understanding of the EU tyre label applied since 1 May 2021" e "Study on consumer understanding of the EU energy labels applied since 2021" .
(21)     Gruppi di cooperazione amministrativa (AdCo) - Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI.  
(22)     EEPLIANT - Home .
(23)     Compliance Services .
(24)    Questa cifra è superiore di 2 milioni di EUR all'anno rispetto alla stima contenuta nella relazione sulla valutazione d'impatto, per via di lievi adeguamenti apportati alle misure proposte.
(25)    GU C […] del […], pag. […].
(26)    GU C […] del […], pag. […].
(27)    Ursula von der Leyen, La scelta dell'Europa - Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029.
(28)    COM(2025) 500.
(29)    Draghi, M., The future of European competitiveness, 2024.
(30)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj ).
(31)    Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj).
(32)    Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(33)    Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(34)    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(35)    Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/106/oj).
(36)    Regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (GU L 63 del 6.3.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/174/oj).
(37)    Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj).
(38)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(39)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx. 
(40)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(41)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(42)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(43)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(44)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(45)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(46)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(47)    Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.
(48)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(49)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(50)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(51)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(52)    Gli stanziamenti necessari dovrebbero essere determinati utilizzando i dati relativi ai costi medi annuali riportati nella pagina web specifica di BUDGpedia.
(53)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(54)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(55)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(56)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(57)    https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/concept-scheme/-/resource?uri=http://data.europa.eu/7yx/cofog