Bruxelles, 3.8.2015

COM(2015) 384 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio della delega di potere alla Commissione per l'adozione di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 112 bis della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

 

sull'esercizio della delega di potere alla Commissione per l'adozione di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 112 bis della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009

1. Introduzione

La direttiva 2009/65/CE, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111. Tale potere è stato conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011, quindi fino al 4 gennaio 2015.



2. Base giuridica della relazione

A norma dell'articolo 112 bis della direttiva 2009/65/CE, la Commissione doveva elaborare una relazione per quanto riguarda il potere conferitole al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni, quindi prima del 4 luglio 2014.



3. Esercizio della delega

La Commissione ha esercitato il potere conferitole mediante quattro atti di esecuzione adottati il 1º luglio 2010:

Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione , del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione , del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

Direttiva 2010/42/UE della Commissione , del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture masterfeeder e alla procedura di notifica



Direttiva 2010/43/UE della Commissione , del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione



La tabella seguente indica quali atti contengono le misure di esecuzione adottate a titolo delle specifiche deleghe:

Deleghe conferite dalla direttiva 2009/65/CE

Atto di esecuzione; articolo

Articolo 12

Capi 2 e 3, articoli da 4 a 21, della direttiva 2010/43/UE.

Articolo 14

Capi 2, 3 e 4, articoli da 4 a 29, della direttiva 2010/43/UE.

Articolo 23

Capo 5, articoli da 30 a 37, della direttiva 2010/43/UE.

Articolo 33

Capo 5, articoli da 30 a 37, della direttiva 2010/43/UE.

Articolo 43

Capo 2, articoli da 3 a 7, della direttiva 2010/42/UE.

Articolo 51

Capo 6, articoli da 38 a 45, della direttiva 2010/43/UE.

Articolo 60

Capo 3, articoli da 8 a 23, 25 e 28, della direttiva 2010/42/UE.

Articolo 61

Capo 3, articoli 24 e 26, della direttiva 2010/42/UE.

Articolo 62

Capo 3, articolo 27, della direttiva 2010/42/UE.

Articolo 64

Capo 3, articolo 29, della direttiva 2010/42/UE.

Articolo 75

Regolamento (UE) n. 583/2010.

Articolo 78

Regolamento (UE) n. 583/2010.

Articolo 81

Regolamento (UE) n. 583/2010.

Articolo 95

Capo 4, articoli da 30 a 33, della direttiva 2010/42/UE.

Articolo 111

Delega non esercitata, in quanto l'articolo prevede semplicemente la possibilità di adottare modifiche tecniche alla direttiva.



4. Conclusione

Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo previsto dall'articolo 112 bis della direttiva 2009/65/CE.

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto della presente relazione.