COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.8.2015
COM(2015) 384 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio della delega di potere alla Commissione per l'adozione di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 112 bis della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio della delega di potere alla Commissione per l'adozione di misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 112 bis della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009
1. Introduzione
La direttiva 2009/65/CE, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ha conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati agli articoli 12, 14, 23, 33, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111. Tale potere è stato conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011, quindi fino al 4 gennaio 2015.
2. Base giuridica della relazione
A norma dell'articolo 112 bis della direttiva 2009/65/CE, la Commissione doveva elaborare una relazione per quanto riguarda il potere conferitole al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di quattro anni, quindi prima del 4 luglio 2014.
3. Esercizio della delega
La Commissione ha esercitato il potere conferitole mediante quattro atti di esecuzione adottati il 1º luglio 2010:
Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione
, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web
Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione
, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti
Direttiva 2010/42/UE della Commissione
, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture masterfeeder e alla procedura di notifica
Direttiva 2010/43/UE della Commissione
, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione
La tabella seguente indica quali atti contengono le misure di esecuzione adottate a titolo delle specifiche deleghe:
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Deleghe conferite dalla direttiva 2009/65/CE
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Atto di esecuzione; articolo
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Articolo 12
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Capi 2 e 3, articoli da 4 a 21, della direttiva 2010/43/UE.
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Articolo 14
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Capi 2, 3 e 4, articoli da 4 a 29, della direttiva 2010/43/UE.
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Articolo 23
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Capo 5, articoli da 30 a 37, della direttiva 2010/43/UE.
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Articolo 33
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Capo 5, articoli da 30 a 37, della direttiva 2010/43/UE.
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Articolo 43
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Capo 2, articoli da 3 a 7, della direttiva 2010/42/UE.
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Articolo 51
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Capo 6, articoli da 38 a 45, della direttiva 2010/43/UE.
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Articolo 60
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Capo 3, articoli da 8 a 23, 25 e 28, della direttiva 2010/42/UE.
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Articolo 61
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Capo 3, articoli 24 e 26, della direttiva 2010/42/UE.
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Articolo 62
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Capo 3, articolo 27, della direttiva 2010/42/UE.
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Articolo 64
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Capo 3, articolo 29, della direttiva 2010/42/UE.
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Articolo 75
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Regolamento (UE) n. 583/2010.
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Articolo 78
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Regolamento (UE) n. 583/2010.
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Articolo 81
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Regolamento (UE) n. 583/2010.
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Articolo 95
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Capo 4, articoli da 30 a 33, della direttiva 2010/42/UE.
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Articolo 111
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Delega non esercitata, in quanto l'articolo prevede semplicemente la possibilità di adottare modifiche tecniche alla direttiva.
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4. Conclusione
Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo previsto dall'articolo 112 bis della direttiva 2009/65/CE.
La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto della presente relazione.