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1.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 140/49 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2007
che modifica le decisioni 84/247/CEE e 84/419/CEE per quanto concerne i libri/registri genealogici di razze di specie bovina
[notificata con il numero C(2007) 2199]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/371/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le organizzazioni o associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura possono ottenere un riconoscimento ufficiale solo se soddisfino i requisiti di cui alla decisione 84/247/CEE della Commissione (2). |
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(2) |
Gli animali della specie bovina possono essere iscritti in un registro genealogico solo se conformi alla decisione 84/419/CEE della Commissione (3). |
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(3) |
La decisione 84/419/CEE non detta disposizioni specifiche per l’istituzione di registri genealogici di nuove razze e consente unicamente l’iscrizione di animali della stessa razza pura nella sezione principale del registro genealogico di una determinata razza. |
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(4) |
I criteri d’iscrizione dei bovini nei libri/registri genealogici devono, tuttavia, tener conto della situazione specifica legata alla costituzione di nuove razze. La creazione di una nuova razza può comportare l’iscrizione di animali di altre razze nella sezione principale di un libro/registro genealogico. |
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(5) |
Durante la fase di istituzione di un nuovo libro/registro genealogico occorre quindi prevedere una deroga alla norma secondo cui solo animali della stessa razza pura possono essere iscritti nella sezione principale del registro genealogico di una determinata razza. Detta fase di istituzione deve essere definita nel programma di allevamento dell’organizzazione o associazione di allevatori. Per la nuova razza si deve scegliere un nome diverso per evitare ogni confusione con il nome di una razza esistente. |
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(6) |
Ai fini del progressivo miglioramento delle razze esistenti, la decisione 84/419/CEE consente unicamente l’iscrizione in una sezione supplementare del registro genealogico di femmine di altre razze o di femmine non di razza pura. I loro geni possono essere introdotti nella sezione principale solo attraverso la loro progenie femminile. |
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(7) |
Per riconoscere una maggiore flessibilità alle organizzazioni di allevatori riconosciute, è opportuno consentire anche l’iscrizione di maschi nella sezione supplementare. Per evitare modifiche genetiche incontrollate della razza, i loro geni devono essere introdotti nella sezione principale solo attraverso la loro progenie femminile. |
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(8) |
Per assicurare il mutuo riconoscimento tra libri/registri genealogici della stessa razza e per informare gli acquirenti di riproduttori e materiale germinale, il regolamento interno delle organizzazioni e associazioni di allevatori riconosciute deve indicare chiaramente il nome della razza e, nel caso di una nuova razza, definirne il periodo di costituzione. |
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(9) |
Occorre altresì includere, tra i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori e per l’iscrizione dei bovini nei libri/registri genealogici, gli opportuni riferimenti al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (4). |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 84/247/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione 84/419/CEE è così modificata:
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1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Per essere iscritto nella sezione principale del registro genealogico della propria razza, un animale deve:
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), animali di razza pura o i discendenti di animali di razza pura di razze diverse possono essere iscritti direttamente nella sezione principale di un nuovo registro genealogico durante il periodo di istituzione di un registro genealogico di una nuova razza. La fase di costituzione della nuova razza è definita nel programma di allevamento dell’organizzazione o associazione di allevatori, sotto il controllo e con il consenso delle autorità competenti, secondo quanto disposto dalla decisione 84/247/CEE. Alla nuova razza viene attribuito un nome che non possa essere confuso con il nome di una razza esistente. 3. Ogniqualvolta un animale venga iscritto nella sezione principale di un nuovo registro genealogico e l’animale o uno dei suoi genitori sia già iscritto in un altro registro genealogico esistente, occorre citare il nome del registro genealogico esistente nel quale l’animale o il genitore è stato originariamente iscritto dopo la nascita, nonché il numero del registro genealogico originario. (*1) GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).» " |
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2) |
All’articolo 3, paragrafi 1 e 2, la parola «femmina» è sostituita dalla parola «animale». |
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(2) GU L 125 del 12.5.1984, pag. 58.
(3) GU L 237 del 5.9.1984, pag. 11.
(4) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Il punto 3 dell’allegato della decisione 84/247/CEE è sostituito dal seguente:
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«3. |
aver stabilito disposizioni riguardanti:
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