Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Procter & Gamble / UAMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)

(causa T‑366/07)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Prestige Cosmetics P&G PRESTIGE BEAUTE – Marchi nazionali figurativi anteriori Prestige – Diniego parziale di registrazione – Impedimento relativo – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51, 85)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Prestige Cosmetics Srl e The Procter & Gamble Company.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

The Procter & Gamble Company

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo P&G PRESTIGE BEAUTE per prodotti, tra gli altri, della classe 3

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Prestige Cosmetics Srl

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchi figurativi nazionali Prestige per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione:

Opposizione parzialmente accolta

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi al Tribunale.

3)

La Prestige Cosmetics SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

4)

Il ricorso è respinto per il resto.