Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 13 settembre 2010 – Procter & Gamble / UAMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)
(causa T‑366/07)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Prestige Cosmetics P&G PRESTIGE BEAUTE – Marchi nazionali figurativi anteriori Prestige – Diniego parziale di registrazione – Impedimento relativo – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 51, 85)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Prestige Cosmetics Srl e The Procter & Gamble Company. |
Dati della causa
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Richiedente il marchio comunitario: |
The Procter & Gamble Company |
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Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo P&G PRESTIGE BEAUTE per prodotti, tra gli altri, della classe 3 |
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Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Prestige Cosmetics Srl |
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Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
Marchi figurativi nazionali Prestige per prodotti della classe 3 |
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Decisione della divisione di opposizione: |
Opposizione parzialmente accolta |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
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1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 luglio 2007 (procedimento R 681/2006‑2) è annullata. |
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2) |
L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
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3) |
La Prestige Cosmetics SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla The Procter & Gamble Company nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
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4) |
Il ricorso è respinto per il resto. |