Bruxelles, 27.8.2024

COM(2024) 325 final

2024/0212(BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023


RELAZIONE

1.Contesto della proposta

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio 1 (di seguito "regolamento FSUE") per un importo di 1 028 541 689 EUR per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione alle catastrofi naturali (alluvioni) verificatesi in tali paesi nel 2023.

La mobilitazione è accompagnata dal DEC n. 08/2024, che propone di trasferire l'importo di 796 760 300 EUR dalla linea di riserva della riserva di solidarietà europea (di seguito "ESR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, in stanziamenti sia di impegno sia di pagamento. Oltre che dagli stanziamenti trasferiti dalla linea di riserva ESR, la mobilitazione è finanziata mediante l'utilizzo di un importo di 37 073 004 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento già iscritti nel bilancio generale dell'UE 2024 e di 194 708 385 EUR in stanziamenti del bilancio generale dell'UE 2023 già versati come anticipi a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

2.Informazioni e condizioni

2.1Italia – catastrofe grave: alluvione in Emilia-Romagna

Tra il 1º e il 17 maggio 2023 la regione italiana dell'Emilia-Romagna ha registrato precipitazioni estremamente intense che hanno provocato inondazioni.

L'Italia ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

(1)Il 24 luglio 2023 l'Italia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di maggio 2023.

(2)L'Italia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 1º maggio 2023. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Secondo le stime delle autorità italiane i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 8,5 miliardi di EUR. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per l'Italia, fissata a 3,8 miliardi di EUR nel 2023. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)L'Italia ha richiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto, a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 94 708 385 EUR mediante la decisione di esecuzione C(2023) 7823 della Commissione, del 13 novembre 2023. L'anticipo è stato versato all'Italia il 29 novembre 2023.

(7)Tra il 1º e il 17 maggio 2023 la regione italiana dell'Emilia-Romagna è stata colpita da piogge intense con conseguenti inondazioni. L'evento ha interessato sette province del settore centro-orientale della regione, dove si sono registrate precipitazioni estremamente intense e altezze di pioggia cumulate elevate soprattutto nelle zone collinari e montuose. La piovosità cumulata totale registrata nel corso dell'intero evento è stata compresa tra i 200 e i 500 mm. Le conseguenze delle successive alluvioni sono state drammatiche. Oltre alle ingenti perdite economiche associate alla distruzione delle infrastrutture e ai danni a beni pubblici e privati, hanno perso la vita 14 persone. Le condizioni meteorologiche estreme hanno dato luogo a oltre 1 500 frane, che hanno causato gravi danni a strade ed edifici, infrastrutture di rete e corsi d'acqua.

(8)Le autorità italiane hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM). L'Italia ha chiesto quattro moduli di pompaggio ad alta capacità. Dopo l'attivazione dell'UCPM, Slovacchia, Slovenia, Francia e Belgio hanno fornito sostegno nelle zone alluvionate. Per individuare le zone colpite sono stati attivati i sistemi di mappatura rapida e di mappatura del rischio e del recupero del servizio europeo di gestione delle emergenze di Copernicus e il sistema nazionale COSMO-Skymed dell'agenzia spaziale italiana.

(9)L'Italia ha stimato a 681,8 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e le misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di oltre 293,7 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 220,5 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 85,7 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 82,0 milioni di EUR.

(10)L'Italia ha recepito la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ("direttiva 2007/60/CE") 2 , con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Tale decreto legislativo stabilisce che siano predisposte mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate in base all'atto legislativo stesso.

(11)Alla data di presentazione della domanda l'Italia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12)Le autorità italiane non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.2Slovenia – catastrofe grave: alluvione

Tra il 3 e il 6 agosto 2023 la Slovenia è stata colpita da forti precipitazioni che hanno causato alluvioni in tutto il paese.

La Slovenia ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

(1)Il 20 ottobre 2023 la Slovenia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di agosto 2023.

(2)La Slovenia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 4 agosto 2023. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Secondo le stime delle autorità slovene i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a quasi 10,0 miliardi di EUR. La Commissione ha accolto la somma di 7,3 miliardi di EUR come importo plausibile dei danni diretti totali. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per la Slovenia, ossia lo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL), pari a 308,8 milioni di EUR nel 2023. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)La Slovenia ha richiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto, a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 100 milioni di EUR mediante la decisione di esecuzione C(2023) 8168 della Commissione, del 23 novembre 2023. L'anticipo è stato versato alla Slovenia l'11 dicembre 2023.

(7)Tra il 3 e il 6 agosto 2023 un forte sistema depressionario ha causato vaste precipitazioni. Le forti precipitazioni e diluvi torrenziali hanno provocato inondazioni su vasta scala, frane e smottamenti. La maggior parte delle precipitazioni è stata registrata nella metà settentrionale della Slovenia, con piogge fino a 150-200 mm. L'evento alluvionale è stato eccezionale in quanto ha coinvolto i tre maggiori fiumi sloveni. Le piene hanno distrutto strade, ponti, infrastrutture di approvvigionamento idrico, reti fognarie ed elettriche, numerose abitazioni, aree urbane e terreni agricoli.

(8)Le autorità slovene hanno chiesto assistenza tramite l'UCPM, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e la NATO, per mezzo del Centro euro-atlantico di coordinamento degli interventi in caso di calamità (EADRCC). Hanno offerto assistenza 12 Stati membri dell'UE e vari paesi terzi.

(9)La Slovenia ha stimato a 6 786,0 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 5 089,0 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante delle operazioni di emergenza riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 853,2 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e le misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 816,2 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 27,2 milioni di EUR.

(10)La Slovenia ha recepito la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la legge slovena sulle acque del 2008 (articolo 1, paragrafo 4, punto 4).

(11)Alla data di presentazione della domanda la Slovenia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12)Le autorità slovene hanno comunicato che, secondo le stime, fino al 4,7 % dei danni stimati potrebbe essere risarcito dalle assicurazioni.

2.3Austria - catastrofe in un paese limitrofo: alluvione

Tra il 3 e il 6 agosto 2023 l'Austria è stata colpita da forti precipitazioni che hanno causato alluvioni nelle regioni meridionali del paese.

L'Austria ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

(1)Il 19 ottobre 2023 l'Austria ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di agosto 2023.

(2)L'Austria ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 3 agosto 2023. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Le autorità austriache hanno presentato la domanda sulla base del criterio riguardante una catastrofe in un "paese limitrofo" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento FSUE, che sancisce che il FSUE può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. Secondo le stime dell'Austria i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 208,0 milioni di EUR. Poiché la stessa catastrofe naturale è considerata una "catastrofe naturale grave" in Slovenia, uno Stato ammissibile limitrofo, la domanda dell'Austria è ammissibile a un contributo a titolo del FSUE in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento FSUE.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)L'Austria non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

(7)Tra il 3 e il 6 agosto 2023 forti piogge hanno causato numerosi danni alle infrastrutture pubbliche e private in Austria meridionale, in particolare nella Bassa Carinzia e nella Stiria. Le piogge hanno causato l'allagamento di edifici, cantine, garage, foreste e campi e provocato oltre 900 colate di fango e frane. Oltre 120 comunità sono state colpite dai danni arrecati dalle tempeste, tra cui interruzioni isolate di energia elettrica dovute all'innalzamento delle acque sotterranee. Ulteriori danni sono stati segnalati in Stati federali limitrofi come il Salisburghese e il Burgenland.

(8)L'Austria non ha chiesto assistenza tramite il Centro europeo di coordinamento della risposta alle emergenze.

(9)L'Austria ha stimato a 76,5 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue e dei trasporti, per un ammontare di 65,6 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante delle operazioni di emergenza riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione, per un ammontare di 9,7 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 0,8 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 0,4 milioni di EUR.

(10)La direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è stata recepita nel diritto austriaco con la modifica del 2011 della legge sulle acque (Gazzetta ufficiale federale I n. 14/2011).

(11)Alla data di presentazione della domanda l'Austria non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12)Le autorità austriache non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.4Grecia – catastrofe grave: ciclone

Tra il 4 e l'11 settembre 2023 la Grecia è stata colpita dalla tempesta mediterranea "Daniel", che ha causato forti precipitazioni e provocato inondazioni in varie località della Grecia centrale, in particolare nella regione della Tessaglia.

La Grecia ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

(1)Il 20 novembre 2023 la Grecia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di settembre 2023.

(2)La Grecia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 4 settembre 2023. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Secondo le stime delle autorità greche i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 2,3 miliardi di EUR. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per la Grecia, ossia lo 0,6 % del reddito nazionale lordo (RNL), pari a 1,1 miliardi di EUR nel 2023. La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)La Grecia ha richiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto, a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 25 382 237 EUR mediante la decisione di esecuzione C(2024) 505 della Commissione, del 23 gennaio 2024. L'anticipo è stato versato alla Grecia l'8 febbraio 2024.

(7)Tra il 4 e l'11 settembre 2023 si è verificato un intenso ed esteso evento idrometeorologico caratterizzato da precipitazioni elevate e persistenti che hanno provocato inondazioni catastrofiche in varie località della Grecia centrale, in particolare nella regione della Tessaglia. La piovosità cumulata totale registrata nel corso dell'intero evento è stata compresa tra i 400 e i 1 000 mm nelle regioni colpite. Nel corso dell'evento il volume delle piogge abbattutesi su gran parte della regione è stato comparabile alla precipitazione totale annua media. Le piogge torrenziali hanno provocato gravi inondazioni nella Grecia centrale, causando l'allagamento di vaste aree. Le inondazioni hanno determinato la massiccia distruzione delle infrastrutture, trasformando le strade in fiumi, abbattendo edifici e ponti e allagando interi comuni. Oltre alle ingenti perdite economiche associate alla distruzione delle infrastrutture e ai danni a beni pubblici e privati, hanno perso la vita 17 persone.

(8)Le autorità greche non hanno chiesto assistenza tramite l'UCPM.

(9)La Grecia ha stimato a 1 941,0 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'istruzione, per un ammontare di 1 657,0 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante delle operazioni di emergenza riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 230,6 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 42,8 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e le misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 11,4 milioni di EUR.

(10)La Grecia ha recepito nell'ordinamento giuridico interno la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la decisione ministeriale congiunta ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108/21.07.2010).

(11)Alla data di presentazione della domanda la Grecia era oggetto di due procedure di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe. La procedura INFR(2021)2254, relativa all'aggiornamento delle mappe del rischio di alluvioni e della pericolosità da alluvione, come previsto dalla direttiva 2007/60/CE, è stata chiusa il 24 aprile 2024. Nell'ambito della procedura INFR(2022)2191, il 13 marzo 2024 la Grecia è stata deferita alla Corte di giustizia dell'UE per il mancato completamento del riesame dei suoi piani di gestione dei bacini idrografici, come previsto dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) e dei suoi piani di gestione del rischio di alluvioni, come previsto dalla direttiva sulle alluvioni (direttiva 2007/60/CE).

(12)Le autorità greche non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.5Italia – catastrofe regionale: alluvioni in Toscana

Tra il 25 ottobre e il 10 novembre 2023 la regione Toscana ha registrato forti precipitazioni che hanno inevitabilmente determinato piene repentine.

L'Italia ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

(1)Il 19 gennaio 2024 l'Italia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di ottobre e novembre 2023 in Toscana.

(2)L'Italia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 29 ottobre 2023. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Nella domanda l'evento è stato presentato come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Secondo le stime delle autorità italiane i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 2,7 miliardi di EUR. Tale importo rappresenta circa il 2,4 % del PIL della Toscana e supera la soglia applicabile indicata in caso di "catastrofe regionale", che per la Toscana è di 1,7 miliardi di EUR nel 2024.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)L'Italia non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

(7)Tra il 25 ottobre e il 10 novembre 2023 la regione Toscana è stata colpita da una eccezionale ondata di precipitazioni in tempi relativamente brevi, in particolare nelle province di Prato, Firenze, Pisa, Pistoia e Livorno. La pioggia e i forti venti concomitanti hanno dato luogo a piene repentine e frane. Le conseguenze delle successive alluvioni sono state drammatiche. L'evento ha arrecato notevoli danni economici, provocando la morte di sette persone e costringendone migliaia a lasciare le loro case.

(8)Le autorità italiane non hanno chiesto assistenza tramite l'UCPM. Il Dipartimento della Protezione civile italiana ha tuttavia tenuto aggiornato l'ERCC della direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione europea sull'evoluzione delle attività di gestione della catastrofe.

(9)L'Italia ha stimato a 175,6 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della salute e dell'istruzione, per un ammontare di 74,3 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 49,0 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e le misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 26,4 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 26,0 milioni di EUR.

(10)L'Italia ha recepito la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, concernente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Tale decreto legislativo stabilisce che siano predisposte mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate in base all'atto legislativo stesso.

(11)Alla data di presentazione della domanda l'Italia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12)Le autorità italiane non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.6Francia – catastrofe regionale: alluvione

Tra il 2 e il 9 novembre 2023 l'ex regione Nord-Pas-de-Calais nella regione francese Hauts-de-France è stata colpita da forti precipitazioni che hanno causato alluvioni.

La Francia ha quindi fatto richiesta di assistenza finanziaria a titolo del FSUE.

(1)Il 24 gennaio 2024 la Francia ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni di novembre 2023.

(2)La Francia ha richiesto il contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 2 novembre 2023. La domanda contiene tutte le informazioni previste all'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Nella domanda l'evento è stato presentato come "catastrofe naturale regionale", secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Secondo le stime delle autorità francesi i danni diretti totali provocati dalla catastrofe ammontano a 1,9 miliardi di EUR. Tale importo rappresenta circa l'1,64 % del PIL dell'ex regione Nord-Pas-de-Calais 3 e supera la soglia applicabile indicata in caso di "catastrofe regionale", che per l'ex regione Nord-Pas-de-Calais è di 1,8 miliardi di EUR nel 2024 4 .

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)La Francia ha richiesto il versamento di un anticipo sul contributo previsto, a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 11 690 767 EUR mediante la decisione di esecuzione C(2024) 3873 della Commissione, del 6 giugno 2024. L'anticipo è stato versato alla Francia il 14 giugno 2024.

(7)Tra il 2 e il 9 novembre 2023 l'ex regione Nord-Pas-de-Calais nella regione francese Hauts-de-France è stata colpita da notevoli precipitazioni che in alcune zone hanno raggiunto i 271 mm. Le circostanze hanno portato a un rapido aumento dei livelli dei fiumi in un breve lasso di tempo e all'esondazione dei principali corsi d'acqua. Le conseguenze dell'evento sono state gravi e hanno dato luogo a numerosi smottamenti e alla conseguente chiusura di strade. La catastrofe ha causato notevoli danni economici, costringendo migliaia di persone a lasciare le loro case.

(8)Le autorità francesi hanno chiesto assistenza tramite l'UCPM. I Paesi Bassi hanno offerto assistenza.

(9)La Francia ha stimato a 160,2 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione di tale importo per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino delle funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della salute e dell'istruzione, per un ammontare di 120,1 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 19,3 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e le misure di protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 10,8 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 10,0 milioni di EUR.

(10)La Francia ha recepito la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con il decreto legislativo n. 2011-227 del 2 marzo 2011 concernente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione.

(11)Alla data di presentazione della domanda la Francia non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

(12)Le autorità francesi non hanno indicato alcuna copertura assicurativa dei costi ammissibili.

2.7Conclusioni

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e a seguito della valutazione delle informazioni presentate, la Commissione conclude che le catastrofi di cui alle domande presentate dall'Italia, dalla Slovenia, dall'Austria, dalla Grecia e dalla Francia rientrano nelle condizioni stabilite nel regolamento FSUE per la mobilitazione del FSUE.

3.Finanziamenti

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 5 (di seguito "regolamento QFP") consente la mobilitazione del FSUE nel contesto della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR). Il punto 10 dell'accordo interistituzionale (AII) del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 6 , fissa le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.

Dato che la solidarietà era la motivazione principale per l'istituzione del FSUE, la Commissione ritiene che gli aiuti debbano essere progressivi. Pertanto la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi del 2011, cfr. l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto maggiore rispetto alla parte dei danni al di sotto della soglia.

Ciò significa che l'importo degli aiuti per un paese colpito da una catastrofe che rientra nelle condizioni previste per una "catastrofe naturale grave" è calcolato sommando due importi: il 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e il 6 % per la parte dei danni diretti totali al di sopra della soglia.

La percentuale applicata per la determinazione degli importi degli aiuti per "catastrofe naturale regionale", che non supera la soglia nazionale, è il 2,5 % dei danni diretti totali. Inoltre, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento FSUE, il FSUE può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo. Qualora si richieda assistenza a titolo del FSUE sulla base del criterio del "paese limitrofo", non sono previste soglie per i danni diretti totali subiti. La percentuale applicata per stabilire un importo degli aiuti a seguito di una catastrofe sulla base del criterio "paese limitrofo" è la stessa prevista in caso di "catastrofe regionale", ossia il 2,5 % dei danni diretti totali. Il contributo non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili.

Catastrofe

Danni diretti totali

(in EUR)

Soglia per catastrofe

(in EUR)

2,5 % dei danni diretti totali

(in EUR)

2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia per le catastrofi gravi

(in EUR)

6 % dei danni diretti al di sopra della soglia per le catastrofi gravi (in EUR)

Importo dell'aiuto FSUE proposto

(in EUR)

Anticipo

(in EUR)

Saldo da versare

(in EUR)

catastrofe naturale grave / regionale

calcolo dell'aiuto per catastrofe grave

Italia (Emilia-Romagna) – alluvione  (catastrofe grave)

8 533 315 251

3 804 725 000

NA

95 118 125

283 715 415

378 833 540

94 708 385

284 125 155

Slovenia – alluvione (catastrofe grave)

7 320 232816

308 826 000

NA

7 720 650

420 684 409

428 405 059

100 000 000

328 405 059

Austria – alluvione (paese limitrofo)

207 969 814

NA

5 199 245

NA

NA

5 199 245

NA

5 199 245

Grecia – alluvione (catastrofe grave)

2 325 232 656

1 085 286 000

NA

27 132 150

74 396 799

101 528 949

25 382 237

76 146 712

Italia (Toscana) – alluvione (catastrofe regionale)

2 712 473 053

1 719 230 000

67 811 826

NA

NA

67 811 826

NA

67 811 826

Francia – alluvione (catastrofe regionale)

1 870 522 773

1 839 110 000

46 763 069

NA

NA

46 763 069

11 690 767

35 072 302

TOTALE

1 028 541 689

231 781 389

796 760 300

La metodologia per il calcolo degli aiuti è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione propone pertanto all'autorità di bilancio di mobilitare gli importi seguenti per tutte e sei le domande:

Il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio 7 , del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, ha suddiviso la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza in due strumenti distinti: la riserva di solidarietà europea e la riserva per gli aiuti d'urgenza. La riserva di solidarietà europea, con un importo annuo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 1 144,2 milioni di EUR a prezzi 2024) sarà utilizzata per l'assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal FSUE.

Al fine di evitare un rapido esaurimento della dotazione annuale, l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento FSUE e l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento QFP modificato stabiliscono che il 25 % della dotazione annuale del FSUE (ossia 286 milioni di EUR per il 2024) rimane disponibile il 1º ottobre di ogni anno.

Infine, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 000 000 EUR è già stato iscritto nel bilancio generale dell'UE 2024 (in stanziamenti di impegno e di pagamento) per il versamento di eventuali anticipi.

L'importo massimo che può essere utilizzato dal FSUE a titolo della dotazione della riserva di solidarietà europea per il 2024 in questa fase è pertanto pari a 808 135 764 EUR, importo che consente di coprire il fabbisogno di pagamenti di questa mobilitazione.

Importo disponibile a titolo del FSUE nel 2024

 

Dotazione annuale totale del FSUE per il 2024

1 144 181 018

Tranche disponibile dopo il 1º ottobre (-)

286 045 254

Crediti riservati per i versamenti anticipati (-)

50 000 000

Importo disponibile prima del 1º ottobre (-)

808 135 764

Importo da utilizzare per questa mobilitazione

796 760 300

A titolo informativo, nel 2024, dei 50 000 000 EUR già iscritti nel bilancio generale dell'UE 2024 per i versamenti anticipati, la Commissione ha già erogato alla Grecia un anticipo in relazione alle alluvioni provocate dal ciclone "Daniel" per un importo di 25 382 237 EUR e un anticipo alla Francia per le alluvioni nell'ex regione Nord-Pas-de-Calais per un importo di 11 690 767 EUR. Di conseguenza, l'importo residuo disponibile per gli anticipi ammonta a 12 926 996 EUR.

2024/0212 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 8 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 9 , in particolare l'articolo 9,

visto l'accordo interistituzionale (AII) del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 10 , in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2)Il Fondo non può superare i massimali stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 11 .

(3)Il 24 luglio 2023 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni in Emilia-Romagna di maggio 2023.

(4)Il 20 ottobre 2023 la Slovenia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di agosto 2023.

(5)Il 19 ottobre 2023 l'Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di agosto 2023.

(6)Il 20 novembre 2023 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di settembre 2023.

(7)Il 19 gennaio 2024 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni in Toscana di ottobre e novembre 2023.

(8)Il 24 gennaio 2024 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di novembre 2023.

(9)Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(10)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia.

(11)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione alle catastrofi naturali nel modo seguente:

a)all'Italia è erogato l'importo di 378 833 540 EUR in relazione alle alluvioni in Emilia-Romagna di maggio 2023;

b)alla Slovenia è erogato l'importo di 428 405 059 EUR in relazione all'alluvione di agosto 2023;

c)all'Austria è erogato l'importo di 5 199 245 EUR in relazione alle alluvioni di agosto 2023;

d)alla Grecia è erogato l'importo di 101 528 949 EUR in relazione alle alluvioni di settembre 2023;

e)all'Italia è erogato l'importo di 67 811 826 EUR in relazione alle alluvioni in Toscana di ottobre e novembre 2023;

f)alla Francia è erogato l'importo di 46 763 069 EUR in relazione alle alluvioni nell'ex regione Nord-Pas-de-Calais di novembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione] 12*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

(1)    Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj), modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/661/oj), e dal regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020 (GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/461/oj).
(2)    GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj.
(3)    Il Nord-Pas-de-Calais è una regione di livello NUTS 2 corrispondente a una delle due ex regioni (Nord-Pas-de-Calais e Piccardia) la cui fusione nel 2016 ha dato vita alla regione Hauts-de-France.
(4)    La domanda è stata presentata nel 2024, pertanto la soglia applicabile è quella del 2024.
(5)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(6)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(7)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(8)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj.
(9)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(10)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(11)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).
(12) *    Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.