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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/2249 |
13.10.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2249 DELLA COMMISSIONE
del 12 ottobre 2026
che applica detrazioni dallo sforzo di pesca a disposizione della Spagna nel 2026 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 106, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Lo sforzo di pesca nel Mediterraneo occidentale per il 2024, 2025 e 2026 è stato fissato, rispettivamente, dai regolamenti (UE) 2024/259 (2), (UE) 2025/219 (3) e (UE) 2026/266 (4) del Consiglio. |
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(2) |
Per la campagna di pesca 2025, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/219 prevede che lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro sia fissato nell’allegato IV del medesimo regolamento. In particolare, la tabella di cui al punto 1, lettera a), di tale allegato stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in giorni di pesca, per i pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (zone geografiche (GSA) 1, 2, 5, 6 e 7 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM)]. |
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(3) |
Al fine di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e l’efficacia delle zone di chiusura della pesca per proteggere i giovanili e i riproduttori, l’articolo 8 del regolamento (UE) 2025/219 ha istituito un meccanismo di compensazione che consente a uno Stato membro di concedere ai pescherecci battenti la sua bandiera un’assegnazione supplementare di giorni di pesca per la campagna di pesca 2025, purché il peschereccio che riceve tale assegnazione supplementare soddisfi determinate condizioni. L’articolo 8, paragrafo 5, stabilisce che lo Stato membro interessato non assegna giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento del livello di sforzo di pesca fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca nel regolamento (UE) 2024/259. |
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(4) |
Per la campagna di pesca 2024, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/259 prevede che lo sforzo di pesca massimo consentito per pescherecci da traino e per i pescherecci con palangari sia fissato nell’allegato III del medesimo regolamento. In particolare, la tabella di cui al punto 1, lettera a), di tale allegato stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in giorni di pesca, per i pescherecci da traino nel Mare di Alborán, nelle Isole Baleari, nel nord della Spagna e nel Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7). |
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(5) |
Al fine di promuovere la selettività degli attrezzi da pesca e l’efficacia delle zone di chiusura della pesca per proteggere i giovanili e i riproduttori, l’articolo 8 del regolamento (UE) 2024/259 ha istituito un meccanismo di compensazione che consente a uno Stato membro di concedere ai pescherecci battenti la sua bandiera un quantitativo supplementare di giorni di pesca per la campagna di pesca 2024, purché il peschereccio che riceve tale quantitativo supplementare soddisfi determinate condizioni. |
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(6) |
Con messaggio di posta elettronica del 19 novembre 2025 le autorità spagnole hanno informato la Commissione che, secondo la loro interpretazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2025/219, il limite di giorni di pesca per la campagna di pesca 2025 dovrebbe includere non solo lo sforzo di pesca massimo consentito fissato per la campagna di pesca 2024 (indicato dalla Spagna come «giorni iniziali»), ma anche l’assegnazione supplementare di giorni di pesca concessa nell’ambito del meccanismo di compensazione per il 2024. Di conseguenza, la Spagna ha chiesto alla Commissione di aggiornare l’assegnazione dello sforzo di pesca per il 2025 nello strumento QUOTA della Commissione in FIDES. |
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(7) |
Con messaggio di posta elettronica del 23 novembre 2025 la Commissione ha risposto che il calcolo dei giorni supplementari derivanti dal meccanismo di compensazione per il 2025 dovrebbe essere effettuato tenendo conto sia dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/219 sia dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/259, che fa riferimento allo sforzo di pesca massimo consentito fissato nell’allegato III di tale regolamento. La Commissione ha concluso che lo sforzo di pesca fissato nel regolamento (UE) 2024/259 non include i giorni supplementari concessi nell’ambito del meccanismo di compensazione del 2024. |
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(8) |
Con risoluzione del 25 novembre 2025 (5) la Spagna ha modificato la risoluzione del 10 ottobre 2025, nella quale erano stati pubblicati i quantitativi disponibili nell’ambito del meccanismo di compensazione, assegnando alla sua flotta da traino che opera nel Mediterraneo 7 125 giorni di pesca supplementari, pari a circa 13 giorni di pesca per peschereccio, da utilizzare entro la fine del 2025. |
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(9) |
Il 1o dicembre 2025 la Commissione ha quindi inviato una lettera alle autorità spagnole, chiedendo loro di fornire spiegazioni dettagliate in merito alla base giuridica utilizzata dalla Spagna per assegnare tali giorni di pesca supplementari per il 2025 mediante la suddetta risoluzione del 25 novembre 2025. La Commissione ha ribadito che il livello dello sforzo di pesca fissato nel regolamento (UE) 2024/259 non include i giorni di pesca supplementari assegnati nell’ambito del meccanismo di compensazione del 2024. La Commissione ha inoltre ricordato alla Spagna che, a norma dell’articolo 106, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione è tenuta a detrarre l’eventuale sforzo di pesca in eccesso rispetto a quello assegnato alla Spagna per il 2025 dallo sforzo di pesca disponibile per lo stock in questione nell’anno o negli anni successivi. |
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(10) |
In una lettera del 22 gennaio 2026 la Spagna ha risposto che, poiché il regolamento (UE) 2024/259 prevedeva inoltre un meccanismo di compensazione, in virtù del quale gli Stati membri potevano concedere un quantitativo supplementare di giorni di pesca fino a un massimo del 6 %, purché fossero rispettate determinate condizioni, il livello dello sforzo di pesca fissato nel regolamento (UE) 2024/259 è considerato un’assegnazione iniziale maggiorata del 6 % (previo rispetto delle condizioni menzionate), ovvero il limite massimo che l’assegnazione supplementare di giorni di pesca nel 2025 non può superare sulla base del meccanismo di compensazione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/219. La Spagna ha spiegato che a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/219 lo Stato membro può assegnare giorni di pesca supplementari fino al raggiungimento del limite del livello di sforzo di pesca stabilito dal […] regolamento (UE) 2024/259, fermo restando che tale limite è determinato dall’assegnazione iniziale di giorni di pesca, maggiorata del 6 %, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. |
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(11) |
A norma dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro. |
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(12) |
L’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati nello stesso paragrafo. |
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(13) |
Dopo aver valutato l’utilizzo eccessivo delle possibilità di pesca da parte della Spagna a norma dell’articolo 47 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione (6), la Commissione ha concluso che la Spagna ha superato lo sforzo di pesca disponibile come indicato di seguito:
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(14) |
Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2026 la Commissione ha consultato informalmente la Spagna in merito alle detrazioni da applicare allo sforzo di pesca a disposizione della Spagna nel 2026 a causa dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2025. Con messaggio di posta elettronica del 7 aprile 2026 la Spagna ha risposto di non essere d’accordo con le detrazioni previste, non avendo segnalato alcun superamento dello sforzo di pesca in alcun segmento di flotta per il 2025. Nella risposta la Spagna ha fatto riferimento alla lettera del 22 gennaio 2026 sopramenzionata, sostenendo che i giorni supplementari che uno Stato membro può assegnare a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/219 per il 2025 non dovrebbero superare i giorni dello sforzo di pesca iniziale stabiliti dal regolamento (UE) 2024/259 per il 2024, maggiorati del 6 % in virtù del meccanismo di compensazione per il 2024, se sono soddisfatte determinate condizioni. |
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(15) |
A norma dell’articolo 106, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, con lettera dell’11 giugno 2026, ha consultato formalmente la Spagna. La Commissione ha ribadito l’intenzione di applicare detrazioni dallo sforzo di pesca assegnato alla Spagna nel 2026. Nella lettera la Commissione ha spiegato che i calcoli relativi al superamento dello sforzo di pesca si basano sull’adeguamento dello sforzo di pesca, corrispondente allo sforzo di pesca di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2025/219, al quale si aggiungono eventuali giorni di pesca supplementari assegnati conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso regolamento senza superare il livello dello sforzo di pesca di cui all’articolo 8, paragrafo 5, l’eventuale trasferimento di possibilità di pesca conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1022, gli scambi di possibilità di pesca conformemente all’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e le detrazioni di possibilità di pesca conformemente all’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
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(16) |
Il 24 giugno 2026 la Spagna ha risposto contestando l’esistenza di un superamento dello sforzo di pesca, sostenendo che il numero massimo di giorni di pesca che possono essere assegnati nel corso della campagna di pesca 2025 deve essere calcolato con riferimento alla somma dei giorni inizialmente assegnati e dei giorni risultanti dal meccanismo di compensazione applicabile al 2024. |
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(17) |
La Commissione ritiene che la decisione della Spagna di concedere giorni di pesca supplementari per il 2025 si basi su un’interpretazione errata dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/219, che impone agli Stati membri di non assegnare giorni di pesca supplementari che comporterebbero il superamento del livello di sforzo di pesca fissato per il pertinente gruppo di sforzo di pesca nel regolamento (UE) 2024/259. Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/259, a norma del quale lo sforzo di pesca massimo consentito è stabilito nell’allegato III di tale regolamento, che fissa un livello specifico di sforzo di pesca per i pescherecci da traino e i pescherecci con palangaro, espresso in giorni di pesca, per ciascun gruppo di sforzo di pesca. Ne consegue che il livello dello sforzo di pesca fissato dal regolamento (UE) 2024/259, di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/219, non include i giorni di pesca supplementari concessi nell’ambito del meccanismo di compensazione per il 2024, in quanto tali giorni non sono fissati nel regolamento (UE) 2024/259, ma dipendono dall’uso, parziale o totale, di tale meccanismo di compensazione da parte degli Stati membri. |
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(18) |
Con messaggio di posta elettronica registrato inviato il 22 settembre 2026 la Spagna è stata informata del fatto che la Commissione mantiene la sua posizione per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/219. |
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(19) |
È pertanto opportuno procedere a detrazioni dallo sforzo di pesca di cui la Spagna dispone nel 2026 a seguito del superamento dello sforzo di pesca nelle zone di pesca e nelle attività di pesca interessate, conformemente all’articolo 106, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
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(20) |
Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati dichiarati dalla Spagna a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 riguardanti lo sforzo di pesca utilizzato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Lo sforzo di pesca stabilito per il 2026 dal regolamento (UE) 2026/266 è ridotto applicando le detrazioni di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj).
(3) Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj).
(4) Regolamento (UE) 2026/266 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L, 2026/266, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/266/oj).
(5) Resolución de 25 de noviembre de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 10 de octubre de 2025, por la que se publica para 2025 la cantidad disponible de días de pesca del mecanismo de optimización por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-23990.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l’ispezione e l’esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (GU L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).
ALLEGATO
DETRAZIONI DALLO SFORZO DI PESCA RELATIVO AL 2026 PER GLI STOCK OGGETTO DEL SUPERAMENTO
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Stato membro |
Codice del gruppo di sforzo di pesca |
Gruppo di stock |
Lunghezza del peschereccio |
Tipo di peschereccio |
Sforzo di pesca inizialmente assegnato per il 2025 (in giorni di pesca) |
Adeguamento dello sforzo di pesca per il 2025 (1) (in giorni di pesca) |
Sforzo di pesca totale utilizzato nel 2025 (in giorni di pesca) |
Sforzo di pesca reale nel 2025 (in %) |
Superamento rispetto allo sforzo di pesca adeguato nel 2025 (in giorni di pesca) |
Fattore moltiplicatore (2) |
Detrazione da applicare sullo sforzo di pesca assegnato per il 2026 (in giorni di pesca) |
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ES |
EFF1/MED1_TR2 comprese le assegnazioni supplementari nell’ambito di EFF1/MED1_TR2_AA (3) |
Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6 |
≥ 12 m e < 18 m |
Pescherecci da traino |
3 400 |
16 189 |
16 709,500 |
103,22 % |
520,500 |
1,0 |
520,500 |
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ES |
EFF1/MED1_TR3 comprese le assegnazioni supplementari EFF1/MED1_TR3_AA (3) |
Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6 |
≥ 18 m e < 24 m |
Pescherecci da traino |
6 379 |
30 375 |
32 502,500 |
107,00 % |
2 127,500 |
1,0 |
2 127,500 |
|
ES |
EFF1/MED1_TR4 comprese le assegnazioni supplementari nell’ambito di EFF1/MED1_TR4_AA (3) |
Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6 |
≥ 24 m |
Pescherecci da traino |
2 247 |
10 698 |
10 847,500 |
101,40 % |
149,500 |
1,0 |
149,500 |
|
ES |
EFF2/MED1_TR4 comprese le assegnazioni supplementari nell’ambito di EFF2/MED1_TR4_AA (3) |
Gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 |
≥ 24 m |
Pescherecci da traino |
1 297 |
6 173 |
6 343,500 |
102,76 % |
170,500 |
1,0 |
170,500 |
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(1) Sforzo a disposizione di uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, tenuto conto di eventuali giorni di pesca supplementari conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici, l’eventuale trasferimento di possibilità di pesca conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/2019-08-14), scambi delle possibilità di pesca a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj), come pure detrazione dalle possibilità di pesca conformemente all’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009. (2) Come previsto dall’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. (3) Come previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2025/219. |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2249/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)