4.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2005

che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

(2005/767/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Francia ha chiesto, con lettera del 16 giugno 2004, di essere autorizzata ad applicare un livello di tassazione differenziato per il gasolio e per la benzina senza piombo, nel quadro di una riforma amministrativa, in particolare di un decentramento di determinate competenze, attualmente esercitate a livello centrale.

(2)

Il decentramento previsto dalla Francia rientra in un disegno di rafforzamento dell’efficacia amministrativa mediante lo sviluppo di un servizio pubblico di migliore qualità e meno costoso. Esso fa parte di una politica di sussidiarietà in quanto consente che le decisioni relative a diversi settori siano prese al livello amministrativo adeguato. La possibilità di differenziazione regionale costituisce un incentivo complementare per le regioni a migliorare in modo trasparente la qualità della loro gestione. Inoltre, le riduzioni in questione dovrebbero essere stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate.

(3)

Non possono essere autorizzate deroghe di durata illimitata. L’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE limita ad un periodo di sei anni, eventualmente rinnovabile, la durata dell’autorizzazione di ulteriori esenzioni o riduzioni tassazione applicabili ai prodotti energetici e all’elettricità.

(4)

Con la lieve differenziazione delle aliquote di accisa tra regioni e con le differenze di prezzo esistenti tra le reti di distribuzione, il rischio di deviazioni di traffico (e quindi di aumento delle emissioni inquinanti) sarà molto limitato, il che risponde anche alle esigenze della politica energetica.

(5)

La circolazione commerciale intracomunitaria del gasolio e della benzina senza piombo avviene quasi totalmente in regime sospensivo. La regionalizzazione delle accise prevista dalla Francia non incide su tale forma di circolazione intracomunitaria. Per quanto riguarda i pochissimi casi nei quali la circolazione commerciale avviene ad imposta assolta, le procedure di controllo previste sono di carattere non discriminatorio e, con riserva di un regolare esame delle loro modalità pratiche di applicazione, non dovrebbero avere reali ripercussioni sulla circolazione intracomunitaria dei prodotti ad imposta assolta. Pertanto, la regionalizzazione delle accise non sembra tale da compromettere il buon funzionamento del mercato interno.

(6)

I limiti fissati in modo molto rigoroso per la differenziazione tra le aliquote di accisa applicabili nelle regioni, che sarebbe peraltro compensata dalle grandi differenze di prezzo esistenti tra le reti di distribuzione, dovrebbero permettere di assicurare che la regionalizzazione delle accise non provocherà distorsioni della concorrenza sul mercato dei prodotti petroliferi. Inoltre, dato che la misura prevista non si applica al gasolio commerciale, distorsioni della concorrenza sui mercati del trasporto di persone e del trasporto di merci dovrebbero essere escluse.

(7)

L’incremento delle aliquote nazionali che precederà la possibilità di riduzioni regionali delle aliquote permette di concludere che l’applicazione del dispositivo francese non dovrebbe in linea di principio tradursi in un ostacolo alla politica comunitaria in materia di protezione ambientale.

(8)

La Commissione esamina periodicamente le riduzioni e le esenzioni al fine di verificare se provochino distorsioni della concorrenza, se ostacolino il funzionamento del mercato interno e se rimangano compatibili con le politiche comunitarie in materia di protezione dell’ambiente, energia e trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Francia è autorizzata ad applicare livelli ridotti di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale possibilità di riduzione.

2.   Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

le riduzioni non sono superiori a 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e a 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio;

b)

le riduzioni non sono superiori alla differenza di livello di tassazione tra il gasolio per uso non commerciale e il gasolio per uso commerciale;

c)

le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate;

d)

l’applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione, a una determinata regione, di un vantaggio competitivo negli scambi intracomunitari.

3.   I livelli ridotti devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti tre anni dopo la data di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BRADSHAW


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/74/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 87).