<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2007ITB.0600494501.case.xml"><NO.CASE>C-259/05</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62005C0259</NO.CELEX><NO.SEQ>0004.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>4947</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>4966</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>20</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL' AVV. GEN. MENGOZZI — CAUSA C-259/05</LEFT><RIGHT>OMNI METAL SERVICE</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Paolo Mengozzi</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20070215">15 febbraio 2007</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: l'italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Introduzione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Nel presente giudizio la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del <DATE ISO="19930201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 1993</DATE>, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="030" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="1">GU L 30, pag. 1</REF.DOC.OJ>, nella versione pertinente così come modificato dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del <DATE ISO="20011228">28 dicembre 2001</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="349" DATE.PUB="2001" PAGE.FIRST="1">GU L 349, pag. 1</REF.DOC.OJ>), ed ora abrogato dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20060614">14 giugno 2006</DATE> relativo alle spedizioni di rifiuti (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="190" DATE.PUB="2006" PAGE.FIRST="1">GU L 190, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>regolamento<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>) con riferimento a talune categorie di rifiuti figuranti all'allegato II di quest'ultimo. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare se sussistono obblighi di notifica in caso di esportazione a fini di recupero di rifiuti consistenti in una combinazione di due sostanze diverse, non menzionata in quanto tale nell'allegato II al regolamento, ma i cui componenti vi figurano singolarmente.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Quadro giuridico</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>II diritto comunitario rilevante</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Il regolamento in esame è stato adottato al fine di istituire un sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, sia con riferimento a Paesi CE che a Stati terzi, nell'intento di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, anche in considerazione degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito della Convenzione di Basilea e della decisione OCSE del <DATE ISO="19920330">30 marzo 1992</DATE><NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisione dell'OCSE del <DATE ISO="19920330">30 marzo 1992</DATE>, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, C(92) 39 def.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>decisione OCSE<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><?PAGE NO="I-4948"?><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>I considerando' del regolamento, pertinenti al caso in esame, sono i seguenti:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>considerando che la Comunità ha sottoscritto la Convenzione di Basilea, del <DATE ISO="19890322">22 marzo 1989</DATE>, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;</P><P>(...)</P><P>considerando che la Comunità ha approvato la decisione del Consiglio dell'OCSE, del <DATE ISO="19920330">30 marzo 1992</DATE>, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero;</P><P>(...)</P><P>considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;</P><P>(...)</P><P>considerando che è necessario applicare procedure diverse a seconda del tipo di rifiuti e della loro destinazione, nonché della loro spedizione a scopo di smaltimento o di ricupero;</P><P>(...)</P><P>considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a condizioni che assicurino una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti;</P><P>(...)</P><P>considerando che le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del presente regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente ricuperati nel paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente;</P><P>(...)<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="I-4949"?><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Le procedure istituite dal regolamento per le spedizioni di rifiuti intracomunitarie, nonché in entrata e in uscita dalla Comunità, si distinguono essenzialmente in base a tre criteri, ossia il tipo di rifiuti, la loro destinazione a fini di recupero o smaltimento secondo la classificazione di dette operazioni attuata dalla direttiva del <DATE ISO="19750715">15 luglio 1975</DATE>, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="194" DATE.PUB="1975" PAGE.FIRST="39">GU L 194, pag. 39</REF.DOC.OJ>, nella versione rilevante per il caso di specie, così come modificata con decisione della Commissione <DATE ISO="19960524">24 maggio 1996</DATE>, 96/350/CE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="135" DATE.PUB="1996" PAGE.FIRST="32">GU L 135, pag. 32</REF.DOC.OJ>), ad oggi consolidata dalla direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20060405">5 aprile 2006</DATE> relativa ai rifiuti (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="114" DATE.PUB="2006" PAGE.FIRST="9">GU L 114, pag. 9</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, e il Paese di destinazione. In generale, fatte salve talune eccezioni tra cui il trasporto di rifiuti della lista verde, una notifica preventiva è richiesta per tutti i tipi di spedizione.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Con riferimento al primo criterio, il regolamento prevede una classificazione dei rifiuti in tre elenchi: <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>lista verde di rifiuti<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> (allegato II), <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>lista ambra di rifiuti<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> (allegato III), <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>lista rossa di rifiuti<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> (allegato IV) (in prosieguo, rispettivamente: <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>lista verde<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>lista ambra<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>lista rossa<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>, ovvero <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>allegato II<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>allegato III<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>allegato IV<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Conformemente a quanto previsto dal succitato quattordicesimo considerando', le sostanze presenti nella lista verde sono ritenute non rischiose per l'ambiente se adeguatamente recuperate e la loro spedizione è, pertanto, generalmente esclusa dall'obbligo di notifica se dette sostanze sono destinate al recupero in un altro Stato membro.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>L'art. 1 del regolamento dispone infatti quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>(...)</P><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), e), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE</TXT></NP></ITEM></LIST></TXT></NP><P>(...)<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Con riferimento a spedizioni di rifiuti figuranti nella lista verde destinati al recupero in Cina, cui non si applica la decisione OCSE, risulta dall'allegato D del regolamento CE n. 1547/1999 della Commissione, del <DATE ISO="19990712">12 luglio 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Regolamento che determina la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione delľOCSE n. C(92) 39 def., <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="185" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="1">GU L 185 pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, nella versione in vigore al tempo in cui si sono svolti i fatti oggetto<?PAGE NO="I-4950"?> della causa principale, che la notifica preventiva non è richiesta da detto paese per il trasporto di talune categorie di <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>rifiuti verdi<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>, tra cui le sostanze rientranti nelle voci GA <FT TYPE="NUMBER">120740400</FT>, GC 020 e GH, mentre è necessaria un'ispezione da parte della CCIC (China Commodities Inspection Corporation) prima della spedizione.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>A proposito delle classificazioni dei rifiuti, ricordo che ciascuna lista è suddivisa in voci elencate in ordine alfabetico (quale ad esempio la succitata voce generale GH comprendente i rifiuti di plastiche solide), a loro volta suddivise in voci più specifiche per ordine numerico<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ricordo, inoltre, che la lettera G delle categorie citate ne indica l'appartenenza alla lista verde di cui all'allegato II al regolamento, la c.d. <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>Green List<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Per quanto concerne i rifiuti pertinenti al caso di specie vanno citate le voci <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>GA <FT TYPE="NUMBER">120740400</FT> Rifiuti e rottami di rame<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>GH 013 (ex <FT TYPE="NUMBER">391530</FT>) Polimeri di cloruro di vinile<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>, la voce generale <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>GC (Altri rifiuti contenenti metalli)<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>, e le sue voci specifiche <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>GC 010 Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>, e <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>GC 020 Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ricordo che nell'allegato D al succitato regolamento n. 1547/1999 sono riprodotte le categorie di rifiuti, di cui all'allegato II del regolamento n. 259/93, per le quali non trovano applicazione le procedure di controllo alle esportazioni verso i paesi terzi menzionati nel predetto allegato D, tra cui figura la Cina. Rilevo che, per quanto concerne la voce GC 010, mentre nel citato allegato II ritroviamo la formulazione <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>, nell'allegato D si usa la diversa formulazione: <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>Assemblaggi elettrici contenenti unicamente metalli o leghe<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Il preambolo alla lista verde, inserito con decisione 94/721 /CE della Commissione, del <DATE ISO="19941021">21 ottobre 1994</DATE>, che adegua, conformemente all'articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III e IV del regolamento<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="288" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="36">GU L 288 pag.36</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, prevede che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questa lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificarne l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile ricuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Rispetto ai rifiuti non compresi in alcuna delle liste di cui agli allegati II, III e IV, l'art. 17, n. 8, stabilisce quanto segue:</TXT><?PAGE NO="I-4951"?><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV nonché i rifiuti destinati al ricupero che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III o IV vengono esportati verso o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell'OCSE:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>si applica per analogia l'articolo 15, ad eccezione del paragrafo 3;</P></ITEM><ITEM><P>è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.</P></ITEM></LIST><P>Salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e in base alla procedura di controllo di cui al presente articolo, paragrafi 4 o 6 o all'articolo 15<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>L'art. 15 prevede una procedura di notifica e un'autorizzazione preventiva applicabile ai rifiuti della lista rossa.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Va infine ricordato che in forza dell'art. 26 del regolamento:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, (...)</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento,</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>(...)</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-4952"?><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>.</P></NP></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>I fatti e la domanda pregiudiziale</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Risulta dal provvedimento del giudice di rinvio che nel marzo 2004 Omni Metal Service (in prosieguo: <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>OMS<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>), società con sede in Francia, ha ceduto una partita di residui di cavi ad un'impresa cinese, parte di un gruppo australiano di società specializzate nel riciclaggio dei metalli.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>OMS ha spedito i rifiuti in oggetto via mare da Bilbao, in Spagna, con destinazione la Cina e con transito nei Paesi Bassi. Detta spedizione era stata preventivamente autorizzata dalle autorità cinesi, a seguito di ispezione da parte della China Commodities Inspection Corporation, mentre non era stata effettuata notifica del transito alle competenti autorità olandesi.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>A seguito di ispezione da parte delle autorità doganali dei Paesi Bassi è risultato che i cavi trasportati, classificati nei documenti di accompagnamento come <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>elettrici<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>, si componevano di un nucleo in rame ricoperto da una guaina in PVC e presentavano diametri diversi fino ad un massimo di 15 cm. Le autorità olandesi, ritenendo che tale composizione di PVC e rame non rientrasse in alcuna delle voci di cui agli allegati II, III, e IV al regolamento, in particolare nella lista verde, hanno rispedito in Spagna, paese d'origine della spedizione, la partita di rifiuti in causa sostenendo che la spedizione era stata effettuata in violazione delle procedure di notifica e di autorizzazione previste dal regolamento e costituiva, quindi, un'ipotesi di traffico illecito di rifiuti ai sensi del citato art. 26.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>È stato, nel contempo, promosso un procedimento penale a carico di OMS, imputata di aver effettuato una spedizione di rifiuti senza preventiva notifica alle autorità competenti del paese di transito, ai sensi dell'art. 15 del regolamento.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4953"?><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Il provvedimento di rinvio del Rechtbank te Rotterdam afferma che il Pubblico Ministero ha sostenuto che i rifiuti in questione non rientravano nella voce G C 020, di cui alla lista verde, in quanto, a suo giudizio, si trattava di cavi sotterranei di diametro rilevante non classificabili come cavi e/o fili per uso domestico.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Sempre secondo detto Pubblico Ministero la combinazione di PVC e rame dei cavi in oggetto, non figurante come tale nella lista verde, non poteva considerarsi in essa ricompresa poiché, in considerazione degli obiettivi del regolamento e del fatto che la procedura applicabile alle spedizioni di sostanze <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/> costituisce un'eccezione rispetto al regime di controllo istituito da quest'ultimo, s'impongono un'interpretazione restrittiva e un'applicazione limitata di detta lista. A sostegno di tale posizione il Pubblico Ministero ha invocato la sentenza Beside<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19980625">25 giugno 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-192/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-4029">C-192/96, Beside e Besselsen (Racc. pag. I-4029)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, nella quale, a suo avviso, la Corte avrebbe affermato che la procedura prevista per le spedizioni di rifiuti di cui all'allegato II può applicarsi solo in presenza di <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>sostanze verdi opportunamente differenziate<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>, o di combinazioni di sostanze <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> che, se non separate, figurano in forma associata nella lista verde.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Di conseguenza, ad una spedizione verso la Cina, paese esterno all'OCSE, di rifiuti consistenti in una combinazione di sostanze <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>, che non sono state oggetto di separazione e che non figurano in via combinata in alcuna delle liste del regolamento andrebbe applicato in via analogica, secondo quanto dispone l'art. 17, n. 8, l'art. 15 del regolamento. Nel caso di specie, pertanto, sempre secondo detto Pubblico Ministero, la spedizione avrebbe dovuto essere notificata alle competenti autorità olandesi.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>OMS si è opposta a tale tesi sostenendo che i cavi in oggetto rientrano nella voce G C 020, poiché elemento determinante ai fini di tale classificazione è la composizione dei cavi, senza che alcun rilievo debba essere dato alla loro provenienza o al loro diametro. In quanto composti di PVC e rame, tali cavi sarebbero assimilabili ai residui di apparecchi elettronici indicati nella voce G C 020, i cui cavi e/o fili presenterebbero, in genere, la medesima composizione.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>In via subordinata, OMS ha fatto valere che ad una combinazione di due sostanze figuranti nella lista verde va, in ogni caso, applicata la procedura ivi indicata, sebbene tali sostanze non figurino nella lista in forma combinata. Tale interpretazione sarebbe confermata dalla prassi seguita nella maggior parte degli Stati membri, tra cui la Spagna, paese di spedizione, nonché in Cina, paese di destinazione.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4954"?><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento, ha deciso di sospendere il giudizio dinanzi ad esso pendente e di sottoporre alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Se residui di cavo come quelli controversi (aventi in parte un diametro di 15 cm) possano essere considerati come <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="201C"/>residui elettronici, come cavi ecc.<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="201D"/>, ai sensi della voce G C 020 della lista verde.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, se una combinazione di sostanze della lista verde, peraltro non figurante come tale in siffatta lista, possa o debba essere considerata come una sostanza della lista verde e se per questa possa essere effettuato il trasporto per il recupero di siffatta combinazione di sostanze, senza che trovi applicazione la procedura di notifica.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Se a questo riguardo sia necessario che i rifiuti vengano presentati o trasportati in maniera differenziata<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>In forza dell'art. 23 dello Statuto della Corte hanno presentato osservazioni scritte OMS, la Commissione, i governi olandese e portoghese. All'udienza erano rappresentati OMS, la Commissione nonché il governo olandese.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Analisi giuridica</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sul primo quesito</P></TI></TITLE><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Con il primo quesito il giudice del rinvio cerca in sostanza di stabilire se cavi composti di PVC e rame, di diverso diametro, possano qualificarsi in base alla voce G C 020 come residui di apparecchi elettronici ed essere trasportati, in quanto rifiuti della lista verde, senza preventiva notifica.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>A tale proposito, OMS sostiene che la voce G C 020 non costituisce un elenco esaustivo, ma una categoria residuale il cui elemento determinante ai fini di una classificazione di rifiuti come <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>rottami elettronici o componenti elettronici recuperati<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/> è la composizione degli stessi, senza che assumano rilievo alcuno, in caso di cavi e fili, la loro provenienza domestica o urbana, o le loro dimensioni, segnatamente in termini di<?PAGE NO="I-4955"?> diametro e/o lunghezza. In considerazione dell'obiettivo di tutela dell'ambiente del regolamento in oggetto, perché dei cavi possano rientrare in tale voce sarebbe sufficiente che le sostanze di cui si compongono non abbiano subito contaminazioni tali da comportare nel loro processo di recupero dei rischi per la salute umana e la tutela ambientale. Di conseguenza, i cavi in questione, composti, come la maggior parte dei cavi e fili elettronici, di rame e PVC e non contaminati da altre sostanze, dovrebbero considerarsi assimilabili a residui di apparecchiature elettroniche e poter essere spediti senza obbligo di notifica preventiva.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>A sostegno di tale interpretazione estensiva della voce G C 020, OMS invoca la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20030127">27 gennaio 2003</DATE><NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="037" DATE.PUB="2003" PAGE.FIRST="24">GU L 37, pag. 24</REF.DOC.OJ>, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento e del Consiglio dell'<DATE ISO="20031208">8 dicembre 2003</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="345" DATE.PUB="2003" PAGE.FIRST="106">GU L 345, pag. 106</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, che prevede una disciplina comune per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in quanto l'eliminazione o il recupero di entrambi i tipi di apparecchiature non presenta rischi differenziati per l'ambiente stante la loro identica composizione.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Il governo olandese, per parte sua, ritiene che l'obiettivo del regolamento, indicato ai considerando I-5 e 8 dello stesso e confermato dalla stessa Corte nella sentenza Parlamento/Consiglio<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="19940628">28 giugno 1994</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-187/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-2857">C-187/93 (Racc. pag. I-2857, punti 18-23)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, di assicurare un elevato livello di protezione ambientale e della salute umana imponga: a) un'applicazione limitata della procedura semplificata prevista per le spedizioni a fini di recupero dei rifiuti di cui alla lista verde, in quanto deroga all'ordinario regime di controllo istituito dal regolamento, e b) un'interpretazione restrittiva delle categorie di rifiuti in essa elencati.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>In base a tale interpretazione restrittiva l'elemento determinante per la classificazione di rifiuti ai sensi della voce G C 020 sarebbe, pertanto, la loro <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>provenienza<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/>, da intendersi come <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>appartenenza ad apparecchiature elettroniche<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/> che dovrebbero necessariamente distinguersi dalle apparecchiature elettriche cui fa, invece, espresso riferimento la voce GC 010.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Di conseguenza, considerato che i rifiuti in questione erano classificati nei documenti di accompagnamento del trasporto come cavi elettrici, e che devono intendersi come <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>cavi sotterranei per il trasporto dell'elettricità<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/>, il governo olandese conclude che questi ultimi non possono rientrare nella voce G C 020 della lista verde.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4956"?><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>A mio avviso, e così come osservato dalla Commissione nel corso dell'udienza, da un'analisi semantica della voce GC 020 emerge che i termini <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>rottami<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/> e <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>componenti<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/> hanno un mero valore descrittivo, non dirimente, pertanto, ai fini della qualificazione dei rifiuti. Né può ritenersi determinante per la classificazione ai sensi della voce GC 020 la composizione generica dei rifiuti in questione (nel caso di specie rame e PVC di cui sono composti per lo più i cavi e/o fili) cui non viene fatto alcun riferimento nel testo di tale voce, e lo stesso dicasi per una loro eventuale origine <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>domestica o urbana<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Il solo elemento che appare rilevante per qualificare dei rifiuti ai sensi della voce in oggetto è la loro natura. La voce GC 020 comprende, difatti, i rottami di apparecchi elettronici, tra cui vengono citati a puro titolo esemplificativo i cavi e i fili. L'elemento che appare, dunque, risolutivo per la qualificazione è il carattere <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>elettronico<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> dei rifiuti, ossia che gli stessi facciano parte, o abbiano fatto parte, di apparecchi elettronici, indipendentemente da composizione, dimensioni o provenienza domestica/urbana degli stessi.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Tale interpretazione risulta corroborata da un lato dall'uniformità delle versioni linguistiche con riferimento al termine <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>elettronico<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/> e dall'altro dalla lettura sistematica della voce generale GC (altri rifiuti contenenti metalli) in cui rientra la voce specifica GC 020. Difatti, la summenzionata voce generale include come prima voce specifica GC 010, per la cui applicazione appaiono determinanti la provenienza dei rifiuti da assemblaggi elettrici e la loro composizione (<QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>costituiti unicamente da metalli o leghe<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. supra nota 7.</P></NOTE>). Ad essa, si contrappone la successiva voce GC 020 in questione, la cui portata più ristretta è determinata dal fatto che essa comprende solo i rifiuti di <HT TYPE="ITALIC">provenienza elettronica,</HT> utilizzabili per <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>il recupero di metalli comuni e preziosi<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Ne consegue che non tutti i fili o cavi, che come ho già detto sono elencati a puro titolo esemplificativo, rientrano nella voce GC 020, ma solo quelli che sono, o sono stati, parti di apparecchi qualificabili come elettronici.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Per quanto concerne, inoltre, la direttiva 2002/96, c.d. RAEE, se è pur vero che la stessa istituisce una disciplina comune di trattamento dei rifiuti di apparecchiature tanto elettroniche quanto elettriche, circostanza che indurrebbe a ritenere irrilevante una distinzione tra dette categorie di rifiuti ai fini di una classificazione ai sensi della lista verde, ciononostante si impongono a tale riguardo talune considerazioni.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>In primo luogo, occorre ricordare il rilievo limitato di detta direttiva con riferimento al caso di specie, considerato che il termine per la trasposizione della stessa non era ancora scaduto al momento in cui si sono prodotti i fatti di causa.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4957"?><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>In secondo luogo, sia motivi di ordine cronologico, sia di base giuridica e ambito di applicazione autonomi ostano all'argomentazione fatta valere da OMS. È, in particolare, azzardato voler interpretare in maniera automatica le disposizioni del regolamento in oggetto alla luce di un atto posteriore, segnatamente una direttiva adottata nove anni dopo. Inoltre, questa stessa direttiva, riguardo al proprio ambito di applicazione, fa salva l'applicazione del regolamento in oggetto.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Infine, la distinzione tra assemblaggi elettrici e apparecchiature elettroniche, di cui alle voci GC 010 e GC 020 del regolamento in questione, permane nel regolamento n. 1013/2006<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Cit. alla nota 2. Sottolineo, a tale proposito, che a norma di quanto previsto nell'allegato III a detto regolamento (elenco verde), la distinzione di cui alle voci GC 010 e CG 020 prevale sulla classificazione di cui alla voce B 1100 dell'allegato IX alla Convenzione di Basilea — recepito all'allegato V, parte I, elenco B, del regolamento — che sottopone al medesimo regime tanto gli assemblaggi elettrici quanto quelli elettronici.</P></NOTE>, che sostituisce il primo e che è stato adottato quattro anni dopo la direttiva di cui si discute.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Alla luce delle suesposte osservazioni, ritengo che la distinzione tra le categorie di rifiuti operata in base al criterio della loro <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>provenienza<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/> elettronica ovvero elettrica resti pertinente anche alla luce della disciplina dettata dalla direttiva RAEE, 2002/96.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Tutto ciò chiarito, spetterà al giudice di rinvio, in quanto circostanza di fatto il cui accertamento non rientra nelle competenze della Corte, determinare la <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>provenienza<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/> dei cavi in questione da apparecchi elettronici — elemento su cui peraltro è sorta contestazione tra le parti nel corso dell'udienza — al fine di includerli nella voce GC 020 del regolamento con conseguente applicabilità alla loro spedizione della procedura semplificata di cui alla lista verde.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sul secondo e terzo quesito</P></TI></TITLE><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Passerò ora all'analisi congiunta del secondo e del terzo quesito con cui, in sostanza, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare se una combinazione di sostanze figuranti nella lista verde, nella stessa non inclusa in quanto tale, debba, o possa, essere considerata come in essa rientrante, e se a tal fine sia necessario che i due elementi di cui tale combinazione consta siano offerti o trasportati separatamente.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>La precisazione in questione è importante perché è su questa base che si può individuare il regime di controllo, di cui al regolamento in esame, applicabile alla loro spedizione. Nell'ipotesi in cui si considerino le combinazioni di sostanze della lista verde come in essa rientranti, si può ritenere che, in base all'allegato D del succitato regolamento n. 1547/1999, la loro spedizione non dovesse essere notificata alla Cina. Qualora, invece, si escluda che le combinazioni di<?PAGE NO="I-4958"?> sostanze <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/> rientrino nella lista verde, in considerazione del fatto che le stesse non figurano in nessuno degli allegati al regolamento, si deve ritenere che si sarebbe loro dovuto applicare il regime di notifica preventiva stabilito per le spedizioni di sostanze di cui alla lista rossa (art. 15 del regolamento).</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Con riferimento al secondo e al terzo quesito, il governo olandese, riferendosi nuovamente agli obiettivi di tutela dell'ambiente e della salute umana propri del regolamento in oggetto, fa valere un'interpretazione restrittiva della lista verde, corroborata da diverse argomentazioni. In primo luogo, detta lista includerebbe diversi tipi di rifiuti consistenti in una combinazione di due sostanze <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/>, il che farebbe supporre il carattere esaustivo e tassativo della stessa. In secondo luogo, il governo olandese rileva che l'inserimento di una sostanza nella lista verde consegue ad una valutazione preliminare dei rischi connessi al recupero della stessa singolarmente considerata, il che porta a escludere da detta lista le sostanze in forma combinata che ivi non figurano, in quanto le stesse non hanno formato oggetto di alcuna ponderazione circa i possibili rischi connessi al loro recupero.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>Infine, il governo olandese sostiene che nel caso di combinazioni di più sostanze <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/> vi potrebbe essere un rischio accentuato per l'ambiente nell'ipotesi in cui una sola delle sostanze fosse recuperata e l'altra restasse soggetta ad uno smaltimento. L'eventualità in questa ipotesi di un tale rischio porterebbe senza dubbio a escludere tali combinazioni dal regime previsto per la lista verde. Secondo il governo olandese questo è quanto si verificherebbe, riguardo al caso di specie, poiché, a suo dire, in Cina il rame di cui sono generalmente composti i cavi elettrici verrebbe recuperato attraverso l'incinerazione incontrollata del PVC.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Detta interpretazione restrittiva della lista verde è condivisa dal governo portoghese.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>OMS ritiene, invece, che una combinazione di due sostanze della lista verde destinata al recupero non presenta in sé rischi per l'ambiente diversi da quelli connessi ai differenti materiali, singolarmente considerati, di cui tale combinazione consta, con conseguente inclusione di tale tipo di rifiuto nella lista verde. Detta interpretazione, come già precedentemente osservato, sarebbe avvalorata dalla prassi seguita in diversi Stati membri, nonché in Cina, paese destinatario della spedizione in oggetto.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>La succitata tesi verrebbe, inoltre, corroborata da quanto previsto dalla decisione dell'OCSE del 2001<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>— C(2001) 107 def. del <DATE ISO="20020521">21 maggio 2002</DATE>.</P></NOTE>, secondo cui il regime della lista verde si applica anche alle<?PAGE NO="I-4959"?> <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>sostanze verdi<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/> tra loro combinate, se la loro forma composta non ne altera il recupero ecologicamente razionale. OMS ritiene che tale decisione rappresenti un importante strumento di lettura della disciplina dettata dal regolamento in causa, benché la stessa, in considerazione del fatto che la Cina non ne è parte, non sia direttamente applicabile al caso di specie.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>La Commissione, per parte sua, pur condividendo l'approccio estensivo sostenuto da OMS nelľinterpretare la lista verde, ritiene, nondimeno, che non possa applicarsi automaticamente la regola secondo cui le spedizioni di combinazioni di sostanze della lista verde sono esenti da obblighi di notifica. La valutazione dei rischi connessi al recupero di due sostanze verdi tra loro combinate dovrebbe, invece, effettuarsi caso per caso. Nell'ipotesi in questione, in considerazione dei rischi correlati al recupero del PVC, non si potrebbe ammettere l'inclusione dei cavi in oggetto nella lista verde, con conseguente esclusione per tale tipo di rifiuti delle procedure applicabili al trasporto delle sostanze in essa invece rientranti.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Per parte mia, ritengo che, sebbene <HT TYPE="ITALIC">prima facie</HT> l'elenco contenuto nella lista verde sembri essere esaustivo e tassativo delle ipotesi in cui sono escluse le procedure di controllo delle spedizioni dei rifiuti codificate dal regolamento in esame, diversi elementi si oppongono ad una simile lettura restrittiva della lista in questione.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>In primo luogo, se è pur vero che i rifiuti rientranti nella lista verde rappresentano una particolare categoria che esula dall'ambito di applicazione del regolamento, così come previsto all'art. 1, n. 3, dello stesso, e che, stante il carattere generalmente non pericoloso di detti rifiuti, gli stessi sono sottratti al regime di controllo istituito dalla legislazione in oggetto, non ritengo, tuttavia, che debba dedursi da tali circostanze il carattere tassativo ed esaustivo della lista in questione, in quanto una simile lettura sarebbe, a mio avviso, contraria tanto agli obiettivi del regolamento, quanto alla formulazione del preambolo alla lista verde.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Al riguardo, detto preambolo, che è rilevante non solo per la sua formulazione ma anche per il suo significato ai fini della ricostruzione degli obiettivi del regolamento, prevede, infatti, che <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>[i]ndipendentemente dal fatto che figurino o meno<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/> nella lista verde, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti facenti parte della stessa se <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>risultano contaminati da altri materiali<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/> in modo tale che i rischi ad essi associati aumentino tanto da assimilarli a rifiuti appartenenti alla lista ambra o rossa, ovvero nel caso in cui a causa di tale contaminazione divenga impossibile il loro corretto recupero.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4960"?><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>In secondo luogo, il carattere aperto del preambolo alla lista verde, risultante dall'indicazione di una possibilità di escludere dal regime di detta lista rifiuti che figurino o meno in essa<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Devo comunque osservare, a tal proposito, che non vi è uniformità nelle diverse versioni linguistiche del regolamento; infatti, se ad esempio le versioni italiana, portoghese e inglese utilizzano le espressioni <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>indipendentemente dal fatto che vi figuri o meno<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>regardless of wether or not wastes are included<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>independentemente de estarem ou não incluídos<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/>, le versioni spagnola e francese utilizzano, invece, le espressioni <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>independientemente de su inclusión<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="00AB"/>indépendamment de son inclusion<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="00BB"/>, formulazioni queste che appaiono meno in contrasto con un possibile carattere esaustivo e tassativo dell'elencazione di cui alla lista verde.</P></NOTE>, non costituisce un elemento isolato: esso trova riscontro in espressioni contenute in varie voci della lista verde, quali <QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>compresi, ma non limitati a<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0059" REF.END="QE0059" CODE="00AB"/>altri<QUOT.END ID="QE0059" REF.START="QS0059" CODE="00BB"/>, <QUOT.START ID="QS0060" REF.END="QE0060" CODE="00AB"/>altri (...), per esempio (...)<QUOT.END ID="QE0060" REF.START="QS0060" CODE="00BB"/>, ovvero <QUOT.START ID="QS0061" REF.END="QE0061" CODE="00AB"/>altri includendo, ma non limitati a:<QUOT.END ID="QE0061" REF.START="QS0061" CODE="00BB"/>. Formulazioni, queste, implicanti anch'esse che, seppur non espressamente menzionate nella lista verde, delle sostanze possono ritenersi in essa comprese se riconducibili a talune specifiche voci di rifiuti <QUOT.START ID="QS0062" REF.END="QE0062" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0062" REF.START="QS0062" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>In terzo e non certo ultimo luogo, sulla portata del preambolo premesso alla lista verde la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi nel caso Beside, citato supra, nel quale ha affermato che l'espressione <QUOT.START ID="QS0063" REF.END="QE0063" CODE="00AB"/>rifiuti domestici/municipali<QUOT.END ID="QE0063" REF.START="QS0063" CODE="00BB"/> di cui alla voce AD 160 della lista ambra del regolamento, nella versione risultante dalla decisione 94/721, comprende, da un lato, rifiuti composti principalmente da rifiuti di cui alla lista verde del regolamento, mescolati ad altre categorie di rifiuti contemplate in detta lista, e che detti rifiuti domestici/municipali perdono il loro carattere di rifiuti <QUOT.START ID="QS0064" REF.END="QE0064" CODE="00AB"/>ambra<QUOT.END ID="QE0064" REF.START="QS0064" CODE="00BB"/> e, conseguentemente, rientrano nella lista verde solo se hanno formato oggetto di raccolta differenziata e sono stati smistati in maniera adeguata.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Al punto 34 di tale sentenza la Corte ha affermato che: <QUOT.START ID="QS0065" REF.END="QE0065" CODE="00AB"/>l'espressione rifiuti domestici/municipali di cui al codice AD 160 della lista ambra figuranti all'allegato III del regolamento, (...), comprende, da un lato, rifiuti composti principalmente da rifiuti di cui alla lista verde contenuta nell'allegato II del detto regolamento, mescolati ad altre categorie di rifiuti contemplate in tale lista, e, dall'altro, rifiuti, di cui alla lista verde, mescolati con una limitata quantità di materiali che non figurano in quest'ultima<QUOT.END ID="QE0065" REF.START="QS0065" CODE="00BB"/>. Non ritengo che si possa invocare questo punto della pronuncia nel modo in cui l'hanno fatto il governo olandese nel presente giudizio e il Pubblico Ministero nel procedimento all'origine del rinvio pregiudiziale, sostenendo che nell'economia del regolamento la disciplina fissata per i rifiuti della lista verde presenta carattere eccezionale e che, in conseguenza, la lista verde va quindi intesa in senso restrittivo.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Per intendere correttamente tale statuizione occorre, infatti, tener presente anzitutto il quesito cui la Corte, ai punti 32 - 34 della sentenza in esame, ha inteso rispondere nonché considerare la statuizione di cui al<?PAGE NO="I-4961"?> punto 34 nell'insieme del ragionamento in cui la stessa si inserisce.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Quanto al primo punto non può non trascurarsi che, come la Corte stessa ha rilevato al punto 21 della propria sentenza, le era stato chiesto di pronunciarsi in relazione a rifiuti genericamente mescolati con altri rifiuti in una forma che convenzionalmente chiameremo <QUOT.START ID="QS0066" REF.END="QE0066" CODE="00AB"/>contaminazione esterna<QUOT.END ID="QE0066" REF.START="QS0066" CODE="00BB"/>, e non in relazione ad un miscuglio qualificabile come <QUOT.START ID="QS0067" REF.END="QE0067" CODE="00AB"/>miscela intrinseca<QUOT.END ID="QE0067" REF.START="QS0067" CODE="00BB"/>, quale è quello oggetto di considerazione nel presente caso.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Se, come visto, nel caso Beside la Corte ha affermato la necessità di una corretta separazione dei rifiuti in oggetto per poterli qualificare come facenti parte della lista verde, lo ha fatto perché nella causa principale si era in presenza di una <QUOT.START ID="QS0068" REF.END="QE0068" CODE="00AB"/>contaminazione<QUOT.END ID="QE0068" REF.START="QS0068" CODE="00BB"/> con materie esterne, ossia diverse sostanze classificabili come <QUOT.START ID="QS0069" REF.END="QE0069" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0069" REF.START="QS0069" CODE="00BB"/> ed altre non rientranti in tale categoria erano entrate in contatto tra di loro nell'ambito della spedizione, rendendone impossibile la corretta classificazione. Ne conseguiva la necessità di appropriata separazione e selezione per poterle identificare e qualificare come rifiuti verdi, onde evitare che tra le sostanze classificate come appartenenti alla lista verde si celassero, in realtà, rifiuti il cui recupero non era esente da rischi per l'ambiente.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>Nel caso di specie si è, invece, in presenza di una forma di combinazione di rifiuti qualificabile come miscela intrinseca, ossia un'unione di sostanze il cui smembramento, che sia fatto attraverso incinerazione del PVC o separazione meccanica dello stesso dal rame, costituisce già una prima fase di recupero ai sensi della direttiva 75/442/CEE<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>In particolare la Commissione cita le fasi R 4 e R 11 dell'allegato II B della direttiva, rispettivamente <QUOT.START ID="QS0070" REF.END="QE0070" CODE="00AB"/>riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici<QUOT.END ID="QE0070" REF.START="QS0070" CODE="00BB"/> e <QUOT.START ID="QS0071" REF.END="QE0071" CODE="00AB"/>utilizzazione dei rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10<QUOT.END ID="QE0071" REF.START="QS0071" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Ne consegue che né il trasportatore né lo stesso produttore dei rifiuti avrebbero potuto effettuare una selezione per separazione delle sostanze in oggetto.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>Non è, pertanto, possibile estendere il criterio <QUOT.START ID="QS0072" REF.END="QE0072" CODE="00AB"/>dell'adeguato smistamento e corretta raccolta differenziata<QUOT.END ID="QE0072" REF.START="QS0072" CODE="00BB"/>, affermato dalla Corte con riferimento ad una c.d. contaminazione esterna di rifiuti, al caso di specie avente ad oggetto una <QUOT.START ID="QS0073" REF.END="QE0073" CODE="00AB"/>miscela intrinseca<QUOT.END ID="QE0073" REF.START="QS0073" CODE="00BB"/> di due distinte sostanze.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Quanto al contesto in cui la Corte ha posto in essere la statuizione contenuta al punto 34 del caso Beside, va osservato che, se la Corte per arrivare a tale statuizione ha, sì, affermato al punto 32 che i rifiuti domestici/municipali perdono il loro carattere di rifiuti ambra e rientrano dunque nella lista verde solo se hanno formato oggetto di raccolta differenziata e sono stati smistati in maniera adeguata, lo ha fatto, però, basandosi su una motivazione espressa al successivo punto 33, <HT TYPE="ITALIC">la quale,</HT> a ben vedere, <HT TYPE="ITALIC">risulta contenere il</HT><?PAGE NO="I-4962"?> <HT TYPE="ITALIC">criterio che secondo la Corte si deve applicare in materia.</HT> In tale punto 33 si legge: <QUOT.START ID="QS0074" REF.END="QE0074" CODE="00AB"/>[i] nfatti, come previsto nell'introduzione alla lista verde dei rifiuti, indipendentemente dal fatto che figurino o meno in tale lista, i rifiuti non possono essere spediti come rifiuti della lista verde se risultano contaminati da altri materiali in modo tale che a) i rischi associati ai rifiuti aumentino tanto da giustificare l'inserimento nella lista ambra o rossa, o che b) non sia possibile recuperare i rifiuti in modo sicuro per l'ambiente<QUOT.END ID="QE0074" REF.START="QS0074" CODE="00BB"/>. Il criterio che la Corte ha in tal modo seguito è, anzitutto, un criterio che, se può portare facilmente all'esclusione dalla lista verde di un miscuglio generico o alla rinfusa, è destinato ad essere certamente molto meno incidente per quanto riguarda miscele intrinseche; inoltre e soprattutto, è un criterio che induce inequivocabilmente a escludere che secondo la Corte la lista verde presenti carattere eccezionale, o debba comunque essere interpretata restrittivamente, in modo da considerare in via tassativa e generale che beneficino del regime su cui essa si fonda solo combinazioni di sostanze di rifiuti <QUOT.START ID="QS0075" REF.END="QE0075" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0075" REF.START="QS0075" CODE="00BB"/> dalla stessa specificamente contemplate. Da detto criterio può evincersi unicamente che una combinazione di elementi inclusi nella lista verde deve essere valutata casuisticamente secondo le circostanze di ciascun caso concreto.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>Tali considerazioni mi inducono a concludere che il legislatore comunitario non abbia inteso escludere che il regime di cui alla lista verde trovi applicazione oltre che per le contaminazioni esterne di sostanze verdi con altri materiali, anche per le contaminazioni c.d. intrinseche tra sostanze verdi, sempreché per effetto della contaminazione non si accrescano i rischi associati al recupero di tali sostanze nel paese di destinazione.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Che le cose stiano in questi termini non può non essere confermato dal fatto che, intervenendo nello stesso caso Beside, l'avvocato generale Jacobs, al paragrafo 33 delle proprie conclusioni, a) ha precisato, con riferimento all'opinione di chi ritiene che i rifiuti verdi che rientrano in una categoria generale non possano essere mescolati con rifiuti che rientrano in un'altra categoria generale agli effetti dell'esenzione dall'obbligo di notifica, che questa opinione non può, comunque, valere in relazione a un <QUOT.START ID="QS0076" REF.END="QE0076" CODE="00AB"/>miscuglio intrinseco<QUOT.END ID="QE0076" REF.START="QS0076" CODE="00BB"/> e b) ha qualificato come miscuglio intrinseco un rifiuto quale quello costituito da una bottiglia in vetro con etichetta in carta, cui può sicuramente assimilarsi il caso, quale quello in esame, di cavi composti di un nucleo in rame ricoperto da una guaina in PVC<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. conclusioni dell'avv. generale Jacobs presentate il <DATE ISO="19971023">23 ottobre 1997</DATE> nella causa Beside e Besselsen, cit.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>La suesposta interpretazione è, a mio parere, corroborata non solo dall'economia e dalla finalità della lista verde, ma altresì dagli obiettivi generali sottesi alla disciplina comunitaria in materia di trasporto di rifiuti.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4963"?><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>Difatti, ricordo che, come espressamente menzionato al quattordicesimo <QUOT.START ID="QS0077" REF.END="QE0077" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0077" REF.START="QS0077" CODE="2019"/> del regolamento, finalità della lista verde è sottrarre alle normali procedure di controllo le spedizioni di sostanze destinate al recupero e che non presentano rischi per l'ambiente e la salute umana connessi al loro trattamento. Ciò nell'ottica, da un lato, di concentrare il lavoro delle autorità competenti sulle spedizioni di rifiuti che comportano un rischio concreto per l'ambiente, evitando un sovraccarico di notifiche non considerate indispensabili e, dall'altro, al fine di incentivare il <QUOT.START ID="QS0078" REF.END="QE0078" CODE="00AB"/>commercio<QUOT.END ID="QE0078" REF.START="QS0078" CODE="00BB"/> del recupero attraverso la semplificazione delle procedure previste per il trasporto di rifiuti destinati a tale tipo di trattamento.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Non risulterebbe proporzionato a tali finalità ritenere che due sostanze, che di per sé non presentano rischi per l'ambiente afferenti al loro recupero, a) non beneficino del regime di cui alla lista verde unicamente per il fatto che le stesse si presentano in forma di miscela intrinseca, sebbene a causa della loro forma combinata non ne sia in alcun modo compromesso il recupero in maniera ecologicamente razionale, e b) che siano soggette, in ogni caso e malgrado l'assenza di rischi, al regime di controllo più gravoso previsto per le spedizioni di sostanze ritenute pericolose (quali quelle elencate nella lista rossa).</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>D'altra parte, l'approccio restrittivo esposto al punto precedente risulta escluso alla luce delle stesse finalità del regolamento.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>Infatti, se è vero che obiettivo del regolamento è in generale la creazione di un regime armonizzato delle procedure di controllo attraverso cui limitare la circolazione dei movimenti di rifiuti al fine di garantire la tutela delle risorse naturali, va, nondimeno, osservato che l'intera disciplina di controllo si impernia sulla fondamentale distinzione fra destinazione dei rifiuti a operazioni di <QUOT.START ID="QS0079" REF.END="QE0079" CODE="00AB"/>smaltimento<QUOT.END ID="QE0079" REF.START="QS0079" CODE="00BB"/>, o di <QUOT.START ID="QS0080" REF.END="QE0080" CODE="00AB"/>recupero<QUOT.END ID="QE0080" REF.START="QS0080" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Mentre nell'ottica della tutela ambientale il regolamento tende a limitare, attraverso le procedure di controllo, i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati allo smaltimento, in attuazione dei principi di <QUOT.START ID="QS0081" REF.END="QE0081" CODE="00AB"/>autosufficienza e prossimità<QUOT.END ID="QE0081" REF.START="QS0081" CODE="00BB"/>, l'applicazione di detti principi è esclusa nel caso di rifiuti destinati unicamente al recupero<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in tal senso, ex multis sentenza <DATE ISO="19980625">25 giugno 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-203/96" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-4075">C-203/96, Dusseldorp e a. (Racc. pag. I-4075, punti 32-34)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Per questi ultimi il legislatore comunitario ha, invece, previsto un regime di libera circolazione al fine di incentivarne il recupero, alla sola condizione che il loro trasporto non crei pericoli per l'ambiente, lasciando all'operatore economico la possibilità di effettuare il trattamento di tali tipi di rifiuti nel paese e presso le imprese che propongono le condizioni economiche più vantaggiose.</TXT></NP><?PAGE NO="I-4964"?><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>Ne consegue che, alla luce dei suesposti obiettivi di semplificazione delle procedure amministrative e di incentivazione della reintroduzione dei rifiuti nel circuito economico produttivo, le combinazioni di sostanze figuranti singolarmente nella lista verde, anche se non menzionate in forma combinata, possono ritenersi assoggettabili al regime proprio di detta lista, solo se sono rispettati i vincoli di cui ai punti a) e b) del preambolo a quest'ultima.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>In particolare, ritengo che le spedizioni di forme combinate di rifiuti siano soggette al regime di cui alla lista verde se sono soddisfatte talune condizioni, segnatamente a) che si tratti di combinazioni di due sostanze appartenenti alla lista verde; b) che questi tipi di rifiuti combinati siano destinati al recupero a norma della direttiva 75/442 e e) che la forma combinata delle sostanze in questione non comporti una contaminazione delle stesse tale da accrescere i rischi per l'ambiente connessi al loro recupero rispetto a quanto avverrebbe qualora fossero trattate separatamente.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>Ne consegue che, quanto al caso di specie, occorre in primo luogo verificare che i cavi in questione siano destinati al recupero nel paese di destinazione, accertando, in particolare, se la prima fase di trattamento cui gli stessi saranno sottoposti rientra nelle operazioni di <QUOT.START ID="QS0082" REF.END="QE0082" CODE="00AB"/>recupero<QUOT.END ID="QE0082" REF.START="QS0082" CODE="00BB"/> secondo la classificazione di cui all'allegato B della direttiva 75/442<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Come già visto, uno dei criteri del regolamento per individuare il regime di controllo cui una spedizione di rifiuti è soggetta è la finalità di quest'ultima; a tale riguardo è necessario qualificare la prima operazione cui i rifiuti saranno sottoposti (v., in tal senso, sentenza <DATE ISO="20030403">3 aprile 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-116/01" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-2969">C-116/01, Sita (Racc. pag. I-2969, punti 40-49)</REF.DOC.ECR>. Solo ove la prima operazione di trattamento dei rifiuti oggetto di trasporto sia qualificabile come <QUOT.START ID="QS0083" REF.END="QE0083" CODE="00AB"/>recupero<QUOT.END ID="QE0083" REF.START="QS0083" CODE="00BB"/> ai sensi della direttiva 75/442 sarà soddisfatta la prima delle condizioni richieste per assoggettare il trasporto in questione al regime della lista verde.</P></NOTE>. In particolare, ipotizzando ad esempio che il primo trattamento cui i cavi in questione saranno sottoposti sia rappresentato dalla separazione del nucleo di rame dalla guaina di PVC, la stessa dovrà effettuarsi secondo una delle operazioni ricomprese nell'allegato B della direttiva succitata perché possa qualificarsi come <QUOT.START ID="QS0084" REF.END="QE0084" CODE="00AB"/>recupero<QUOT.END ID="QE0084" REF.START="QS0084" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>In secondo luogo, è necessario valutare se, in considerazione della forma combinata, sia comunque possibile un recupero ecologicamente razionale di entrambe le sostanze di cui i cavi constano, e non vi siano rischi maggiori per l'ambiente di quelli connessi al recupero del rame e PVC singolarmente considerati.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>A sostegno della suesposta interpretazione della lista verde, va ricordato, inoltre, che non solo nell'ordinamento spagnolo, ossia del paese di spedizione dei rifiuti, ma anche in quello del paese di transito — i Paesi Bassi — rifiuti composti da combinazioni di sostanze figuranti nella lista verde, non inclusi nella stessa nella loro forma composta, sono stati considerati appartenenti alla lista verde quantomeno in pronunce giudiziali. È quanto risulta, riguardo<?PAGE NO="I-4965"?> alla Spagna, dalle osservazioni scritte presentate da OMS, e, per quanto concerne i Paesi Bassi, dal riferimento che il provvedimento di rinvio del Rechtbank te Rotterdam fa alla sentenza dell'I <DATE ISO="20050501">1 maggio 2005</DATE> del Raad Van State.</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>Ritengo, inoltre, che tale interpretazione della lista verde non può trovare smentita, come invece sostiene il governo olandese, nel fatto che in detta lista sono espressamente menzionate combinazioni che constano di rifiuti singolarmente figuranti nella stessa, quali ad esempio gli <QUOT.START ID="QS0085" REF.END="QE0085" CODE="00AB"/>pneumatici usati<QUOT.END ID="QE0085" REF.START="QS0085" CODE="00BB"/> di cui alla voce GK 020, o le <QUOT.START ID="QS0086" REF.END="QE0086" CODE="00AB"/>macchine fotografiche monouso senza batterie<QUOT.END ID="QE0086" REF.START="QS0086" CODE="00BB"/> di cui alla voce <HT TYPE="ITALIC">GO</HT> 050. Queste ultime rappresentano, a mio avviso, combinazioni classiche di rifiuti in relazione alle quali si può ritenere che il legislatore comunitario abbia inteso semplicemente esprimersi direttamente per ragioni di opportunità ed in via puramente esemplificativa.</TXT></NP><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Allo stesso modo, quanto osservato in precedenza ai paragrafi 70 e ss. non è escluso dal fatto che il regolamento in esame è stato recentemente sostituito dal regolamento n. 1013/2006, il quale disciplina specificamente le spedizioni delle c.d. <QUOT.START ID="QS0087" REF.END="QE0087" CODE="00AB"/>miscele composte<QUOT.END ID="QE0087" REF.START="QS0087" CODE="00BB"/> di rifiuti elencati singolarmente nella lista verde, ma che ivi non figurano nella loro forma combinata, prevedendo l'applicabilità del regime della lista verde alle sole miscele che, oltre a constare di due sostanze <QUOT.START ID="QS0088" REF.END="QE0088" CODE="00AB"/>verdi<QUOT.END ID="QE0088" REF.START="QS0088" CODE="00BB"/>, siano anche inserite in uno specifico allegato (III A) che potrà essere aggiornato su proposta degli Stati membri secondo la procedura detta di comitologia. Questa modifica del sistema trova, infatti, una chiara giustificazione nell'esigenza di contemperare la tutela dell'ambiente con la certezza del diritto, che può sicuramente essere meglio soddisfatta passando da un sistema basato su giudizi formulati caso per caso ad un sistema imperniato su regole dettagliate suscettibili di puntuale applicazione.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Il fatto però che, prima di una tale evoluzione legislativa, il regime applicabile presentava le caratteristiche sin qui evidenziate fa sì che il nuovo regime, previsto dalla recente disciplina in materia di trasporto di rifiuti, non può essere invocato nell'applicazione del vecchio. E ciò, in particolare, nel rispetto del principio <HT TYPE="ITALIC">nulla poena sine lege,</HT> in considerazione del fatto che il regime in esame, come dimostrano concretamente i fatti di causa, è destinato a trovare applicazione combinata con un sistema sanzionato-rio di natura penale.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-4966"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Conclusioni</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di rispondere ai quesiti sottoposti dal Rechtbank te Rotterdam nel senso che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0089" REF.END="QE0089" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Residui di cavo rientrano nella voce G C 020 di cui alla lista verde (allegato II) del regolamento (CEE) n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita sul suo territorio, se gli stessi sono, o sono stati, parti di apparecchi elettronici.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Una combinazione di sostanze della lista verde del regolamento (CEE) n. 259/93 che non vi figura in quanto tale può considerarsi in essa inclusa e assoggettata al relativo regime di spedizione se risulta che il trasporto è effettuato a scopi di recupero di detto rifiuto nel paese di destinazione e che sono rispettate le condizioni di cui ai punti a) e b) del preambolo alla lista verde.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Nel caso di combinazioni di più sostanze della lista verde del regolamento (CEE) n. 259/93, non è necessario che queste ultime siano trasportate, ovvero offerte separatamente, ai fini dell'applicazione alla loro spedizione del regime di cui alla lista verde<QUOT.END ID="QE0089" REF.START="QS0089" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>