32004D0374

2004/374/CE: Decisione della Commissione, del 13 aprile 2004, che sospende la commercializzazione e l'importazione di coppette di gelatina contenenti gli additivi alimentari E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407 bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 e/o E 418 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2004) 1401]

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 23/04/2004 pag. 0070 - 0071


Decisione della Commissione

del 13 aprile 2004

che sospende la commercializzazione e l'importazione di coppette di gelatina contenenti gli additivi alimentari E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407 bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 e/o E 418

[notificata con il numero C(2004) 1401]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/374/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003(2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione può sospendere l'immissione sul mercato o l'utilizzazione degli alimenti che possono comportare un grave rischio per la salute umana, qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.

(2) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003(4), autorizza l'impiego nei prodotti alimentari, in determinate condizioni, degli additivi alimentari E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato d'ammonio, E 404 alginato di calcio, E 405 alginato di 1.2 propandiolo, E 406 agar-agar, E 407 carragenina, E 407 bis alghe eucheuma trasformate, E 410 farina di semi di carrube, E 412 gomma di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma d'acacia, E 415 gomma di xanthan, E 417 gomma di tara e/o E 418 gomma di gellano.

(3) Vari Stati membri hanno adottato misure miranti a vietare temporaneamente la commercializzazione o l'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula e contenenti additivi derivati dalle alghe e/o da talune gomme, nel seguito denominati coppette di gelatina. Gli Stati membri in questione hanno adottato tali provvedimenti in quanto dette coppette di gelatina combinano diversi fattori di rischio dovuti alla loro consistenza, forma, dimensioni e modalità di ingestione, rischiando di rimanere bloccati nella gola e di provocare il soffocamento. La Commissione è stata informata di tali misure.

(4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dagli Stati membri e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri che hanno adottato misure a livello nazionale si può concludere che le coppette di gelatina contenenti additivi derivati da alghe e/o da talune gomme espongono ad un rischio mortale. Benché la forma, le dimensioni e le modalità di ingestione siano il principale motivo di rischio, le coppette di gelatina comportano un grave rischio per la salute umana anche a causa delle caratteristiche fisico-chimiche di tali additivi.

(6) Nel caso di specie l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini.

(7) Per garantire un'adeguata tutela della salute umana sono necessarie misure a livello comunitario, data la differenza tra le misure adottate da alcuni Stati membri e considerato il fatto che altri Stati membri non hanno adottato alcuna misura.

(8) Per tutelare la salute umana occorre sospendere la commercializzazione delle coppette di gelatina contenenti uno o più additivi alimentari E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407 bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 e/o E 418 e l'impiego di tali additivi nelle coppette di gelatina, nonché l'importazione di coppette di gelatina contenenti tali additivi.

(9) La Commissione consulterà l'autorità europea per la sicurezza alimentare in merito alla questione in quanto rilevante per la sanità pubblica e, in base al parere scientifico formulato dall'autorità, procederà ad una revisione della presente decisione e valuterà la necessità di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio una modifica della direttiva 95/2/CE.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per coppette di gelatina si intendono dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o la minicapsula e contenenti additivi alimentari derivati dalle alghe e/o da talune gomme.

Articolo 2

1. È sospesa la commercializzazione di coppette di gelatina contenenti E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato d'ammonio, E 404 alginato di calcio, E 405 alginato di 1.2 propandiolo, E 406 agar-agar, E 407 carragenina, E 407 bis alghe eucheuma trasformate, E 410 farina di semi di carrube, E 412 gomma di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma d'acacia, E 415 gomma di xanthan, E 417 gomma di tara e/o E 418 gomma di gellano.

2. È sospeso l'impiego di E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato d'ammonio, E 404 alginato di calcio, E 405 alginato di 1.2 propandiolo, E 406 agar-agar, E 407 carragenina, E 407 bis alghe eucheuma trasformate, E 410 farina di semi di carrube, E 412 gomma di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma d'acacia, E 415 gomma di xanthan, E 417 gomma di tara e/o di E 418 gomma di gellano nelle coppette di gelatina.

3. È sospesa l'importazione di coppette di gelatina contenenti E 400 acido alginico, E 401 alginato di sodio, E 402 alginato di potassio, E 403 alginato d'ammonio, E 404 alginato di calcio, E 405 alginato di 1.2 propandiolo, E 406 agar-agar, E 407 carragenina, E 407 bis alghe eucheuma trasformate, E 410 farina di semi di carrube, E 412 gomma di guar, E 413 gomma adragante, E 414 gomma d'acacia, E 415 gomma di xanthan, E 417 gomma di tara e/o E 418 gomma di gellano.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4.

(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(4) GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.