COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.8.2020
COM(2020) 473 final
2020/0227(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che concede al Portogallo sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID
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RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.
Il 7 agosto 2020 il Portogallo ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità portoghesi per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché a misure di carattere sanitario, dovuto all'epidemia di COVID‑19. L'aumento riguarda in particolare:
(1)una misura a sostegno del mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese. La misura offre alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei dipendenti, laddove tale compensazione ammonta ai due terzi della retribuzione lorda normale. La rettifica su due terzi è vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie devono aver sospeso l'attività oppure aver subito ingenti perdite di entrate;
(2)il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale. Questa misura è simile alla misura di cui al punto 1, ma ha semplificato le procedure per consentire un accesso più rapido ai fondi. La misura offre alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei dipendenti, laddove tale compensazione è pari ai due terzi della retribuzione lorda normale, e prevede altresì l'esenzione dai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. La rettifica su due terzi è vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie devono aver sospeso l'attività o aver subito una perdita di entrate pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. La misura è stata prorogata più volte, anche rivedendo il calcolo della compensazione dei lavoratori per portarla a quattro quinti della retribuzione lorda normale e introducendo la graduale eliminazione dello sgravio dai contributi di previdenza sociale per le imprese beneficiarie;
(3)nei casi in cui le imprese sono in crisi a causa dell'epidemia di COVID‑19, beneficiano delle misure di cui al punto 1 o al punto 2 e dispongono di un programma di formazione approvato dai servizi pubblici nazionali per l'impiego e la formazione, nell'ambito di programmi professionali speciali, i dipendenti e le imprese possono ricevere un'indennità di formazione per coprire il reddito sostitutivo nonché i costi connessi alla formazione che avrà luogo durante l'orario di lavoro in alternativa alla riduzione dell'orario di lavoro;
(4)un sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell'attività. Al fine di agevolare il ritorno a lavoro e favorire il mantenimento dei posti di lavoro, le imprese i cui dipendenti hanno beneficiato delle misure di cui al punto 1 o al punto 2 possono ricevere una prestazione pari al salario minimo nazionale per il dipendente in questione in un'unica rata, oppure pari al doppio del salario minimo nazionale per tale dipendente versata gradualmente nell'arco di sei mesi. Qualora il sostegno sia fornito in maniera graduale, le imprese beneficiano anche di un'esenzione parziale del 50 % dai rispettivi contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti interessati;
(5)un supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano delle misure di cui al punto 1 o al punto 2. Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti la cui retribuzione lorda relativa al mese di febbraio 2020 non superava il doppio del salario minimo nazionale. I lavoratori dipendenti beneficiano di una prestazione pari alla differenza tra la retribuzione lorda del mese di febbraio 2020 e quella del periodo in cui il lavoratore ha beneficiato di uno dei due regimi di sostegno summenzionati, con un limite minimo di 100 EUR e un limite massimo di 351 EUR;
(6)un sostegno speciale per i lavoratori autonomi, per i lavoratori informali e i soci gestori. La misura garantisce una prestazione mensile pari al reddito registrato delle persone fisiche, con un limite massimo di 438,81 EUR quando il reddito è inferiore a 658,21 EUR, oppure pari a due terzi del reddito registrato delle persone fisiche con un limite massimo di 438,81 EUR quando il reddito è superiore a 658,21 EUR. Tra il 13 marzo e il 30 giugno 2020 è stato applicato un minimale iniziale pari a 219,41 EUR sull'importo complessivo del sostegno mensile. I beneficiari sono le persone fisiche che hanno sospeso l'attività imprenditoriale o che hanno registrato perdite di entrate pari ad almeno il 40 % nei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo;
(7)un assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico. La misura offre una prestazione pari al 50 % della compensazione dei lavoratori dipendenti. Di norma, la compensazione dei lavoratori dipendenti corrisponde a due terzi della retribuzione lorda normale, con un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale;
(8)un sostegno speciale al mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell'annullamento dei corsi di formazione professionale. Il sostegno pubblico consiste in una prestazione a copertura della retribuzione dei formatori nonostante il mancato svolgimento dei corsi di formazione professionale;
(9)una serie di misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma delle Azzorre. Le misure specifiche, che comprendono un'integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell'orario lavorativo e il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa dell'attività, sono volte a preservare l'occupazione nelle Azzorre durante l'epidemia di COVID‑19. Il sostegno offerto dalle misure è subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e dell'attività imprenditoriale;
(10)una serie di misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma di Madera. Le misure specifiche, che comprendono un'integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell'orario lavorativo e il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa dell'attività, sono volte a preservare l'occupazione nelle Azzorre durante l'epidemia di COVID‑19. Il sostegno offerto dalle misure è subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e dell'attività imprenditoriale;
(11)un'indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che sono temporaneamente impossibilitati ad esercitare la loro attività professionale in quanto sottoposti ad isolamento profilattico. Tali lavoratori hanno diritto a un'indennità pari al loro salario di base;
(12)un'indennità di malattia per aver contratto la COVID‑19. Rispetto al regime ordinario di indennità di malattia del Portogallo, la concessione dell'indennità di malattia per COVID‑19 non è soggetta a un periodo di attesa. Il sostegno pubblico consiste in una prestazione pari alla retribuzione lorda;
(13)l'acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare come misura sanitaria sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera;
(14)una campagna per l'igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti;
(15)la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori presso gli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all'infanzia abbiano contratto la COVID‑19;
(16)una speciale compensazione per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l'epidemia di COVID‑19. Consiste in un premio di rendimento, versato una tantum, corrispondente a un importo pari al 50 % della normale retribuzione lorda del lavoratore dipendente.
Il Portogallo ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.
Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere al Portogallo assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.
La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale epidemia di COVID‑19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID‑19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID‑19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.
Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID‑19.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.
Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:
·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e
·la possibilità di rinnovare il debito.
2020/0227 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che concede al Portogallo sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‑19
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID‑19, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'11 agosto 2020 il Portogallo ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID‑19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.
(2)Si prevede che l'epidemia di COVID‑19 e le misure straordinarie attuate dal Portogallo per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per il Portogallo un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,5 % e al 131,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL del Portogallo diminuirà del 9,8 % nel 2020.
(3)L'epidemia di COVID‑19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Portogallo. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica portoghese connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID‑19, illustrate ai considerando da 4 a 17.
(4)La ''legge n. 7/2009 del 12 febbraio'', citata nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, introduce una misura a sostegno del mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese. La misura offre alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei dipendenti, laddove tale compensazione ammonta ai due terzi della retribuzione lorda normale. La rettifica su due terzi è vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie devono aver sospeso l'attività oppure aver subito ingenti perdite di entrate.
(5)Il ''decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo'' e il ''decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno'', citati nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, hanno costituito la base per l'introduzione di una serie di misure finalizzate aparare l'impatto dell'epidemia di COVID‑19. Fra queste si annovera il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale. Questa misura è simile alla misura di cui al considerando 4, ma ha semplificato le procedure per consentire un accesso più rapido ai fondi. La misura offre alle imprese beneficiarie una prestazione volta a coprire il 70 % della compensazione dei dipendenti, laddove tale compensazione è pari ai due terzi della retribuzione lorda normale, e prevede altresì l'esenzione dai contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro. La rettifica su due terzi è vincolata a un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Le imprese beneficiarie devono aver sospeso l'attività o aver subito una perdita di entrate pari ad almeno il 40 % nel corso dei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo. La misura è stata prorogata più volte, anche rivedendo il calcolo della compensazione dei dipendenti per portarla a quattro quinti della retribuzione lorda normale e introducendo la graduale eliminazione dello sgravio dai contributi di previdenza sociale per le imprese beneficiarie. Dal momento che lo sgravio dai contributi di previdenza sociale rappresenta gettito cui il governo rinuncia, ai fini del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio può essere considerato equivalente a una spesa pubblica.
(6)Nei casi in cui le imprese sono in crisi a causa dell'epidemia di COVID‑19, beneficiano delle misure di cui al considerando 4 o al considerando 5 e dispongono di un programma di formazione approvato dai servizi pubblici nazionali per l'impiego e la formazione, nell'ambito di programmi professionali speciali, i dipendenti e le imprese possono ricevere un'indennità di formazione per coprire il reddito sostitutivo nonché i costi connessi alla formazione, che avrà luogo durante l'orario di lavoro in alternativa alla riduzione dell'orario di lavoro.
(7)Inoltre, le autorità hanno introdotto un sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell'attività imprenditoriale. Al fine di agevolare il ritorno a lavoro e favorire il mantenimento dei posti di lavoro, le imprese i cui dipendenti hanno beneficiato delle misure di cui al considerando 4 o al considerando 5 possono ricevere una prestazione pari al salario minimo nazionale per il dipendente in questione in un'unica rata, oppure pari al doppio del salario minimo nazionale per tale dipendente versata gradualmente nell'arco di sei mesi. Qualora il sostegno sia fornito in maniera graduale, le imprese beneficiano anche di un'esenzione parziale del 50 % dai rispettivi contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti interessati.
(8)Infine, ai sensi del decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno, le autorità hanno introdotto un supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano delle misure di cui al considerando 4 o al considerando 5. Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti la cui retribuzione lorda relativa al mese di febbraio 2020 non superava il doppio del salario minimo nazionale. I lavoratori dipendenti beneficiano di una prestazione pari alla differenza tra la retribuzione lorda del mese di febbraio 2020 e quella del periodo in cui il lavoratore ha beneficiato di uno dei due regimi di sostegno summenzionati, con un limite minimo di 100 EUR e un limite massimo di 351 EUR.
(9)Il ''decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo'' e la ''legge n. 2/2020 del 31 marzo'', citati nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, introducono un sostegno speciale per i lavoratori autonomi, per i lavoratori informali e per i soci gestori. La misura garantisce una prestazione mensile pari al reddito registrato delle persone fisiche, con un limite massimo di 438,81 EUR quando il reddito è inferiore a 658,21 EUR, oppure pari a due terzi del reddito registrato delle persone fisiche con un limite massimo di 438,81 EUR quando il reddito è superiore a 658,21 EUR. Tra il 13 marzo e il 30 giugno 2020 è stato applicato un minimale iniziale pari a 219,41 EUR sull'importo complessivo del sostegno mensile. I beneficiari sono le persone fisiche che hanno sospeso l'attività imprenditoriale o che hanno registrato perdite di entrate pari ad almeno il 40 % nei 30 giorni precedenti la richiesta di sostegno, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente o alla media mensile dei due mesi precedenti tale periodo.
(10)Il "decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo", citato nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, introduce un assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico. La misura offre una prestazione pari al 50 % della compensazione dei lavoratori dipendenti. Di norma, la compensazione dei lavoratori dipendenti corrisponde a due terzi della retribuzione lorda normale, con un limite inferiore pari al salario minimo nazionale e un limite superiore pari a tre volte il salario minimo nazionale. Tali misure possono essere considerate analoghe ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché forniscono ai lavoratori dipendenti un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per l'accudimento dei figli durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l'attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.
(11)Il ''decreto governativo n. 3485-C/2020 del 17 marzo'', il ''decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile'' e il "decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio", citati nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, introducono un sostegno speciale al mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell'annullamento dei corsi di formazione professionale. Il sostegno pubblico consiste in una prestazione a copertura della retribuzione dei formatori nonostante il mancato svolgimento dei corsi di formazione professionale.
(12)La ''risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell'8 aprile'', la ''risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile'', la ''risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio'', la ''risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio'', la ''risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio'', la ''risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio'' e la ''risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio'', citate nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, introducono una serie di misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma delle Azzorre. Le misure specifiche, che comprendono un'integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell'orario lavorativo e il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa dell'attività, sono volte a preservare l'occupazione nelle Azzorre durante l'epidemia di COVID‑19. Il sostegno offerto dalle misure è subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e dell'attività imprenditoriale.
(13)La "risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo" e l'"ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l'inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile", citate nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, introducono una serie di misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma di Madera. Le misure specifiche, che comprendono un'integrazione regionale ai regimi nazionali, segnatamente per la riduzione dell'orario lavorativo e il sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese finalizzato alla ripresa dell'attività, sono volte a preservare l'occupazione nelle Azzorre durante l'epidemia di COVID‑19. Il sostegno offerto dalle misure è subordinato al mantenimento dei contratti di lavoro e dell'attività imprenditoriale.
(14)Il ''decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo'' e la ''legge n. 2/2020 del 31 marzo'', citati nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, prevedono un'indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi che sono temporaneamente impossibilitati ad esercitare la loro attività professionale in quanto sottoposti ad isolamento profilattico. Tali lavoratori hanno diritto a un'indennità pari al loro salario di base. La base giuridica introduce anche un'indennità di malattia per aver contratto la COVID‑19. Rispetto al regime ordinario di indennità di malattia del Portogallo, la concessione dell'indennità di malattia per COVID‑19 non è soggetta a un periodo di attesa. Il sostegno pubblico consiste in una prestazione pari alla retribuzione lorda.
(15)Il ''decreto-legge n. 10-A del 13 marzo'', citato nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, consente l'acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare come misura sanitaria sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera. Inoltre, la base giuridica vara una campagna per l'igiene scolastica volta a garantire il rientro al lavoro in sicurezza per docenti, altri membri del personale e studenti.
(16)Le autorità hanno introdotto la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori presso gli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all'infanzia abbiano contratto la COVID‑19. L'importo necessario è finanziato dal bilancio generale e non presenta quindi una base giuridica esplicita.
(17)Infine, la ''legge n. 27-A/2020 del 24 luglio'', citata nella richiesta del Portogallo dell'11 agosto 2020, introduce una compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l'epidemia di COVID‑19. Consiste in un premio di rendimento, versato una tantum, corrispondente a un importo pari al 50 % della normale retribuzione lorda del dipendente.
(18)Il Portogallo soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Il Portogallo ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 5 934 462 488 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID‑19. L'aumento direttamente connesso alle misure summenzionate relative ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo o a misure analoghe costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure sia a un aumento della domanda di misure esistenti, di cui complessivamente beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Portogallo.
(19)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato il Portogallo e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID‑19 cui si fa riferimento nella richiesta dell'11 agosto 2020.
(20)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare il Portogallo a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID‑19.
(21)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.
(22)È opportuno che il Portogallo informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
(23)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese del Portogallo e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Portogallo soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.
Articolo 2
1.L'Unione mette a disposizione del Portogallo un prestito dell'importo massimo di 5 934 462 488 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2.Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.
3.La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore del Portogallo al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4.La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
5.Il Portogallo paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.
6.La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.
Articolo 3
Il Portogallo può finanziare le seguenti misure:
(a)il sostegno al mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione del lavoro normale, previsto dagli articoli 298‑308 della legge n. 7/2009 del 12 febbraio;
(b)il nuovo sostegno speciale e semplificato per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale, previsto dal decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno;
(c)i programmi professionali speciali per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale, previsti dagli articoli 7-9 del decreto-legge n. 10-G/2020 del 26 marzo;
(d)il nuovo sostegno speciale alle imprese per la ripresa dell'attività, previsto dall'articolo 4, paragrafi 1-7 e 10-12, e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno;
(e)il nuovo supplemento di stabilizzazione del reddito per i lavoratori dipendenti che beneficiano del summenzionato sostegno per il mantenimento dei contratti di lavoro mediante l'interruzione temporanea del lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro normale quale definito dal codice del lavoro portoghese, o del nuovo sostegno semplificato introdotto in risposta all'epidemia di COVID‑19, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 27-B/2020 del 19 giugno;
(f)il nuovo sostegno speciale progressivo per il mantenimento dei contratti di lavoro attraverso la temporanea riduzione dell'orario di lavoro normale previsto dal decreto-legge n. 46-A/2020 del 30 luglio;
(g)il nuovo sostegno speciale per i lavoratori autonomi, i lavoratori informali e i soci gestori, previsto dagli articoli 26-28 del decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo e dall'articolo 325G della legge n. 2/2020 del 31 marzo, modificato dall'articolo 3 della legge 27-A/2020 del 24 luglio;
(h)l'assegno familiare per i lavoratori dipendenti impossibilitati a lavorare per accudire figli di età inferiore ai 12 anni o altre persone a carico, previsto dall'articolo 23 del decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo;
(i)il sostegno speciale per il mantenimento dei contratti di lavoro dei formatori in considerazione dell'annullamento dei corsi di formazione professionale, previsto dal decreto governativo n. 3485-C/2020 del 17 marzo, dal decreto governativo n. 4395/2020 del 10 aprile e dal decreto governativo n. 5897-B/2020 del 28 maggio;
(j)le misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma delle Azzorre, previste dalla risoluzione del Consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 97/2020 dell'8 aprile, dalla risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 120/2020 del 28 aprile, dalla risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 128/2020 del 5 maggio, dalla risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 129/2020 del 5 maggio, dalla risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 195/2020 del 15 luglio, dalla risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 196/2020 del 15 luglio e dalla risoluzione del consiglio del governo regionale delle Azzorre n. 200/2020 del 17 luglio;
(k)le misure regionali relative all'occupazione nella regione autonoma di Madera, previste dalla risoluzione del governo regionale di Madera n. 101/2020 del 13 marzo e dall'ordinanza n. 133-B/2020 della vicepresidenza del governo regionale di Madera e del segretariato regionale per l'inclusione sociale e la cittadinanza del 22 aprile;
(l)l'indennità per i lavoratori dipendenti e autonomi in isolamento profilattico, prevista dall'articolo 19 del decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo e dall'articolo 325-F della legge n. 2/2020 del 31 marzo, modificato dall'articolo 3 della legge n. 27‑A/2020 del 24 luglio;
(m)l'indennità di malattia per aver contratto la COVID‑19, prevista dall'articolo 20 del decreto-legge n. 10-A/2020 del 13 marzo e dall'articolo 325-F della legge n. 2/2020 del 31 marzo, modificato dall'articolo 3 della legge n. 27-A/2020 del 24 luglio;
(n)l'acquisto di dispositivi di protezione individuale da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare in ospedali pubblici, ministeri, comuni e nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 10-A del 13 marzo;
(o)la campagna per l'igiene scolastica, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 10‑A/2020 del 13 marzo;
(p)la somministrazione di test per verificare se i degenti e i lavoratori presso gli ospedali pubblici, nonché i dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle strutture di assistenza all'infanzia abbiano contratto la COVID‑19;
(q)la nuova compensazione speciale per i lavoratori del Servizio sanitario nazionale impegnati nella lotta contro l'epidemia di COVID‑19, prevista dall'articolo 42-A della legge n. 2/2020 del 31 marzo, modificato dall'articolo 3 della legge n. 27‑A/2020 del 24 luglio.
Articolo 4
Il Portogallo informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
Articolo 5
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente