82/144/CEE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'equipaggiamento denominato "Matec - pulse modulator and receiver, model 6600; R.F. plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770; automatic attenuation recorder, model 2470 A; decade dividers and dual delay generator, model 122 B; high resolution frequency source, model 110" può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 06/03/1982 pag. 0023 - 0023
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1982 che stabilisce che l'importazione dell'equipaggiamento denominato « Matec - pulse modulator and receiver, model 6600; R.F. plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770; automatic attenuation recorder, model 2470 A; decade dividers and dual delay generator, model 122 B; high resolution frequency source, model 110 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (82/144/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 21 luglio 1981, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Matec - pulse modulator and receiver, model 6600; R.F. plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770; automatic attenuation recorder, model 2470 A; decade dividers and dual delay generator, model 122 B; high resolution frequency source, model 110 », destinato a essere utilizzato nella ricerca sulla penetrazione atomica nei solidi a basse temperature e, in particolare, per misurare l'attenuazione degli ultrasuoni e la velocità del suono nella gamma di frequenza fra 10 e 700 MHz, debba essere considerato o meno un equipaggiamento scientifico e, in caso affermativo, se equipaggiamenti di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 12 gennaio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'equipaggiamento in questione è un sistema di radiazione ultrasonora; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la grande sensibilità nella misura dell'attenuazione, nonché l'uso a cui tale equipaggiamento è destinato, ne fanno un equipaggiamento specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli equipaggiamenti del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un equipaggiamento scientifico; considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che equipaggiamenti che abbiano valore scientifico equivalente all'equipaggiamento suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'equipaggiamento di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'equipaggiamento denominato « Matec - pulse modulator and receiver, model 6600; R.F. plug-in, model 765 V, model 760 VRF, model 770; automatic attenuation recorder, model 2470 A; decade dividers and dual delay generator, model 122 B; high resolution frequency source, model 110 », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 21 luglio 1981, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.