<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT12005ITA.1100476501.case.xml"><NO.CASE>T-426/04</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62004B0426</NO.CELEX><NO.SEQ>0003.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>4769</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>4788</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>20</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="20051121">21. 11. 2005</DATE> — CAUSA T-426/04</LEFT><RIGHT>TRAMARIN /COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Quinta Sezione)</P><P><DATE ISO="20051121">21 novembre 2005</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lingua processuale: l'italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-426/04,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Tramarin Snc di Tramarin Andrea e Sergio,</HT> con sede in Montagnana, rappresentata dall'avv. M. Calabrese,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione delle Comunità europee,</HT> rappresentata dal sig. V. Di Bucci, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, di una lettera della Commissione che invita le autorità italiane a modificare un progetto di aiuti notificato e, dall'altro, della decisione <DATE ISO="20000712">12 luglio 2000</DATE> della Commissione che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell'Italia [aiuto di Stato n. 715/99 - Italia (SG 2000 D/105754)],</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-4770"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),</P><P>composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici,</P><P>cancelliere: sig. E. Coulon,</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>ha emesso la seguente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordinanza</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fatti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19991118">18 novembre 1999</DATE> la Repubblica italiana notificava alla Commissione un progetto di regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse del paese.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>In seguito a tale notifica, la Commissione chiedeva informazioni complementari sul regime in questione, informazioni che le venivano comunicate dalle autorità italiane in varie lettere. Il <DATE ISO="20000516">16 maggio 2000</DATE> si teneva a Bruxelles una riunione tra le dette autorità e i servizi della Commissione.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4771"?><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>In una lettera indirizzata alle autorità italiane in data <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE><QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), che faceva riferimento a una proposta di tali autorità riguardante la transizione dal regime di aiuti all'epoca in vigore a quello oggetto della notifica del <DATE ISO="19991118">18 novembre 1999</DATE>, la Commissione precisava quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>(...) la proposta relativa all'ammissibilità del progetto di investimenti nei casi in cui ne sia iniziata l'esecuzione prima della domanda non risponde a quanto previsto al paragrafo 4.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="074" DATE.PUB="19980310">GU C 74 del 10 marzo 1998</REF.DOC.OJ>).</P><P>Si invitano pertanto le autorità italiane a ritirare tale proposta di norma transitoria (...)<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20000705">5 luglio 2000</DATE> la ricorrente stipulava con un'altra impresa un contratto per la realizzazione, a proprio vantaggio, di un capannone artigianale.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20000712">12 luglio 2000</DATE> la Commissione adottava, ai sensi dell'art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="19990322">22 marzo 1999</DATE>, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="083" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="1">GU L 83, pag. 1</REF.DOC.OJ>), una decisione di non sollevare obiezioni (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Decisione<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>). Essa considerava, dopo un esame preliminare, che il regime di aiuti in questione era compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, n. 3, lett. a) e e), CE.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Nella Decisione, la Commissione precisa che, per poter essere ammesse agli aiuti all'investimento disposti dal regime, le domande d'aiuto devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti, condizione richiesta anche per le imprese che avevano presentato domande in vigenza del precedente regime di aiuti le quali sono state ammesse in occasione della prima applicazione del nuovo regime.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4772"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>La Decisione veniva notificata alla Repubblica italiana con lettera datata <DATE ISO="20000802">2 agosto 2000</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20000930">30 settembre 2000</DATE> la Commissione, conformemente all'art 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999, pubblicava nella <HT TYPE="ITALIC">Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</HT> un'informazione sintetica, con la quale comunicava ai terzi, indicando i dati essenziali della pratica, ch'essa non sollevava obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato dalle autorità italiane (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="278" DATE.PUB="2000" PAGE.FIRST="26">GU C 278, pag. 26</REF.DOC.OJ>). In tale informazione si fa presente che <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>[i]l testo della [D]ecision[e] [nella lingua o] nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito [Internet del segretariato generale della Commissione, il cui indirizzo è] http://europa.eu.int/comm//sgb/state_aids<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20001205">5 dicembre 2000</DATE> le autorità italiane pubblicavano un decreto datato <DATE ISO="20001113">13 novembre 2000</DATE> che stabilisce le modalità di esecuzione del regime di aiuti per le imprese che, come la ricorrente, hanno sede nelle regioni del centro-nord Italia, e che contiene il seguente riferimento:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Vista la decisione dell'Unione europea del <DATE ISO="20000712">12 luglio 2000</DATE> con la quale è stata autorizzata l'attuazione del regime d'aiuto della legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, per le nuove domande, l'applicabilità delle misure di agevolazione esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande medesime (...)<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Dopo aver pagato, il <DATE ISO="20000721">21 luglio</DATE> e il <DATE ISO="20001003">3 ottobre 2000</DATE>, due fatture per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto stipulato il <DATE ISO="20000705">5 luglio</DATE> dello stesso anno, il <DATE ISO="20010125">25 gennaio 2001</DATE> la ricorrente presentava una domanda d'aiuto e proseguiva la realizzazione del suo progetto.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4773"?><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Nel giugno 2004, l'organo incaricato dell'evasione della domanda d'aiuto della ricorrente proponeva alle autorità nazionali competenti di respingere la detta domanda, poiché l'avvio del programma d'investimento, fissato al <DATE ISO="20000721">21 luglio 2000</DATE>, era anteriore alla data di presentazione della stessa.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimento e conclusioni delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20041020">20 ottobre 2004</DATE>, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20041220">20 dicembre 2004</DATE>, la convenuta ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>La ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità il <DATE ISO="20050302">2 marzo 2005</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare ricevibile il ricorso o riunire l'esame della ricevibilità a quello del merito;</P></ITEM><?PAGE NO="II-4774"?><ITEM><P>annullare la lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>, nella parte in cui la Commissione ha invitato le autorità italiane a rinunciare ad una proposta di norma transitoria riguardante le imprese che hanno iniziato l'esecuzione di un progetto d'investimento senza avere previamente presentato una domanda d'aiuto;</P></ITEM><ITEM><P>annullare la Decisione;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la Commissione alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Nell'ambito delle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente chiede del pari al Tribunale, a titolo di misure d'organizzazione del procedimento, di riunire ai fini della fase orale del procedimento la presente causa a quella registrata con il numero T-98/04, essendo le due cause connesse.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>La Commissione chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare, con ordinanza, manifestamente irricevibile il ricorso o, in subordine, dichiararlo irricevibile;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la ricorrente alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="II-4775"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>In diritto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Secondo il n. 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall'esame degli atti del fascicolo per statuire sulla domanda presentata dalla convenuta senza passare alla fase orale.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sulla domanda di annullamento della lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>La Commissione eccepisce due motivi d'irricevibilità relativi, in primo luogo, alla natura di atto non impugnabile della lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE> e, in secondo luogo, alla mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Il Tribunale ritiene che occorra esaminare il primo motivo d'irricevibilità.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che la lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE> è un atto meramente preparatorio della Decisione e che quindi, secondo una costante giurisprudenza, non può essere oggetto di un'azione di annullamento.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4776"?><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>La ricorrente sostiene che la lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE> è l'atto con il quale la Commissione ha ritenuto non compatibile con il mercato comune la proposta di norma transitoria formulata dalle autorità italiane, relativa all'ammissibilità del progetto d'investimenti nei casi in cui l'esecuzione dello stesso sia stata iniziata prima della domanda d'aiuto. Si tratterebbe di un atto <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>sconosciuto<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> e <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>vietato dai Trattati<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>, in quanto produrrebbe l'effetto di violare le garanzie procedurali previste a favore degli interessati dall'art 88, n. 2, CE.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Essa fa valere, in sostanza, che l'invito al ritiro di una proposta formulata nell'ambito della notifica di un regime di aiuti di Stato, se accolto dallo Stato membro, produce lo stesso effetto giuridico che produce la decisione negativa di cui all'art. 7, n. 5, del regolamento n. 659/1999, senza che siano rispettate le garanzie procedurali di cui beneficiano gli interessati. Con la lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>, la Commissione avrebbe <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>anticipato<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> la valutazione che essa deve compiere ed escluso l'ammissibilità della proposta delle autorità italiane prima ancora di porre gli interessati in condizione di presentare le loro osservazioni (sentenza della Corte <DATE ISO="19841114">14 novembre 1984</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="323/82" YEAR="1984" PAGE.ECR="3809">323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 21</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>La ricorrente aggiunge che, ove non venisse chiesto anche l'annullamento della lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>, si rischierebbe di lasciare nell'ordinamento giuridico comunitario un atto che costituisce l'illegittimo presupposto del ritiro, da parte delle autorità italiane, della proposta di norma transitoria.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento solamente i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Inoltre, quando si tratta di atti o di decisioni<?PAGE NO="II-4777"?> elaborati in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, restando quindi esclusi i provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza della Corte <DATE ISO="19811111">11 novembre 1981</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="60/81" YEAR="1981" PAGE.ECR="2639">60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 10</REF.DOC.ECR>, e sentenza del Tribunale <DATE ISO="19921218">18 dicembre 1992</DATE>, cause riunite da <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-10/92—T-12/92+T-15/92" YEAR="1992" PAGE.ECR="II-2667">T-10/92 a T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punto 28</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Nella fattispecie, la ricorrente chiede ľannullamento di una lettera che la Commissione ha indirizzato alle autorità italiane in occasione della fase di esame preliminare del progetto di aiuti notificato da queste ultime e che ha preceduto l'adozione della Decisione.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Si deve ricordare in proposito che l'esame preliminare istituito dall'art. 88, n. 3, CE e disciplinato dall'art. 4 del regolamento n. 659/1999 ha lo scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione sui progetti di aiuti notificati al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il Trattato o, al contrario, di constatare che il loro contenuto solleva dubbi in proposito (v., in tal senso, sentenza della Corte <DATE ISO="20010215">15 febbraio 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-99/98" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-1101">C-99/98, Austria/Commissione, Racc. pag. I-1101, punti 53 e 54</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Il procedimento d'indagine formale, di cui all'art. 88, n. 2, CE e all'art. 6 del regolamento n. 659/1999, che consente alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della pratica prima di adottare la sua decisione, si dimostra indispensabile qualora la Commissione incontri serie difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune (sentenza della Corte <DATE ISO="19930615">15 giugno 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-225/91" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-3202">C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 33</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-4778"?><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Anche se il suo potere è vincolato quanto alla decisione di avviare il procedimento d'indagine formale, la Commissione fruisce tuttavia di una certa discrezionalità nella ricerca e nell'esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino gravi difficoltà. Conformemente alla finalità dell'art 88, n. 3, CE e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento preliminare, le difficoltà eventualmente incontrate (sentenza del Tribunale <DATE ISO="20010315">15 marzo 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-73/98" YEAR="2001" PAGE.ECR="II-867">T-73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-867, punto 45</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>La lettera della Commissione <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>, così come quelle che l'hanno preceduta, le lettere delle autorità italiane e la riunione tenutasi a Bruxelles tra gli agenti dell'istituzione e i rappresentanti delle dette autorità si iscrivono proprio nel quadro del dialogo di cui sopra.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>In tale lettera, la Commissione ha affrontato un problema specifico, ossia la proposta delle autorità italiane di inserire nel progetto di aiuti una disposizione sulla transizione dal regime di aiuti allora in vigore al regime oggetto della notifica del <DATE ISO="19991118">18 novembre 1999</DATE>. Tale disposizione aveva lo scopo di consentire l'ammissibilità del programma di investimenti delle imprese che ne avevano iniziato l'esecuzione prima di presentare una domanda d'aiuto.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Sebbene la Commissione abbia chiaramente sostenuto, nella lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>, che la proposta in questione sollevava una difficoltà nell'ambito dell'esame della compatibilità di un siffatto progetto, considerata la non conformità, a suo parere, di tale disposizione transitoria con il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, tale presa di posizione della convenuta non era in alcun modo vincolante per lo Stato che aveva proceduto alla notifica.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4779"?><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Dall'analisi delle disposizioni del regolamento n. 659/1999 emerge che, se la Commissione ha il potere, nell'ambito del procedimento formale d'esame, di costringere uno Stato membro a modificare il suo progetto di aiuto in un determinato senso, pena la dichiarazione d'incompatibilità di quest'ultimo con il mercato comune, essa non ha tale potere durante la fase di esame preliminare né ha altra possibilità, salvo avviare il procedimento formale, se non quella di prendere una decisione di non sollevare obiezioni.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Come si evince dalla formulazione stessa della lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>, le autorità italiane sono state solamente <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>invitate<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> a rinunciare alla loro proposta e, nell'ambito di una scelta liberamente operata, esse potevano quindi conformarsi alle indicazioni dei servizi della Commissione o, al contrario, mantenere invariato il loro progetto iniziale, con la disposizione transitoria controversa.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Non si può, pertanto, considerare che la lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE> costituisca un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori, nel senso richiesto dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 25. Inoltre, e contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la determinazione della natura giuridica della detta lettera non può dipendere da un atto successivo, vale a dire la decisione dello Stato che ha proceduto alla notifica di modificare o no il progetto di aiuti nel senso auspicato dalla Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Appare chiaramente che la lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE> costituisce, in realtà, solo un atto meramente preparatorio della decisione finale, nella fattispecie la Decisione.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Di conseguenza, il ricorso è irricevibile nella parte in cui si riferisce all'annullamento della lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-4780"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sulla domanda di annullamento della Decisione</P></TI></TITLE><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>La Commissione eccepisce tre motivi di irricevibilità attinenti, in primo luogo, alla tardività del ricorso, in secondo luogo, al fatto che l'atto impugnato non costituisce un provvedimento che produce effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente modificando in maniera rilevante la sua situazione giuridica e, in terzo luogo, alla mancanza di legittimazione ad agire della ricorrente.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Il Tribunale ritiene che occorra esaminare il primo motivo d'irricevibilità, attinente alla tardività del ricorso.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Argomenti delle parti</P></TI></TITLE><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>La Commissione sostiene che la Decisione è stata pubblicata per estratto nella Gazzetta ufficiale del <DATE ISO="20000930">30 settembre 2000</DATE>, con rinvio al sito Internet ove era disponibile il testo integrale della Decisione, e che il termine di ricorso di due mesi ha quindi cominciato a decorrere quattordici giorni dopo la pubblicazione del <DATE ISO="20000930">30 settembre 2000</DATE> ed è scaduto il <DATE ISO="20001224">24 dicembre 2000</DATE>, tenuto conto del termine di dieci giorni in ragione della distanza concesso alle parti aventi la loro residenza abituale in Italia. Il ricorso in esame, proposto il <DATE ISO="20041020">20 ottobre 2004</DATE>, sarebbe dunque manifestamente tardivo.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>La convenuta sostiene altresì che l'elemento determinante ai fini del calcolo dei termini di ricorso è la data di pubblicazione o, eventualmente, la data in cui si è avuta conoscenza della Decisione e non invece la data in cui si è avuta conoscenza della corrispondenza che ha preceduto l'adozione della Decisione stessa. Quindi,<?PAGE NO="II-4781"?> secondo la Commissione, la ricorrente sostiene a torto che il termine per proporre il ricorso ha iniziato a decorrere dal momento in cui il suo avvocato le ha trasmesso, nel settembre 2004, una copia della lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE> e <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>ne ha chiarito il contenuto<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>La ricorrente rileva di aver presentato la sua domanda d'aiuto il <DATE ISO="20010125">25 gennaio 2001</DATE>, senza impugnare dinanzi al giudice nazionale competente il decreto <DATE ISO="20001113">13 novembre 2000</DATE> e <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>senza neppure tentare di leggere la decisione del <DATE ISO="20000712">12 luglio 2000</DATE><QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> adottata, secondo il detto decreto, dalľ<QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>Unione europea<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>, formulazione che non consentirebbe di determinare le condizioni di pubblicazione del testo di cui trattasi.</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Ad essa sarebbe stata altrettanto ignota la possibilità di reperire, nel settembre 2000, il testo per esteso della Decisione consultando <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>una delle migliaia di pagine (...) del sito Internet più grande del mondo<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>. La ricorrente osserva, al riguardo, che l'indirizzo Internet indicato nella sintetica informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, il <DATE ISO="20000930">30 settembre 2000</DATE>, non corrisponde affatto al testo della Decisione, bensì a quella parte del sito dell'<QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>Unione<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> dedicata a tutte le decisioni in materia di aiuti di Stato.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>Sarebbe in seguito alla proposta di revoca del contributo finanziario che la ricorrente avrebbe consultato, nel settembre 2004, il suo rappresentante nel presente procedimento, il quale le avrebbe trasmesso copia della Decisione e, soprattutto, della lettera <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>. La ricorrente sostiene che il termine di ricorso ha cominciato a decorrere solo da quando ha avuto conoscenza della detta lettera, il cui contenuto rivela chiaramente la violazione da parte della Commissione del suo obbligo di avviare il procedimento d'indagine formale.</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>Né la lettura della sintetica informazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale né la lettura del testo della Decisione avrebbero potuto permettere alla ricorrente di sincerarsi che, nel corso dell'esame preliminare, si fossero integrate le condizioni per<?PAGE NO="II-4782"?> la dovuta apertura del procedimento d'indagine formale. Mancando anche solo il minimo indizio che l'eventuale impugnazione della Decisione avrebbe potuto superare l'ostacolo della sua irricevibilità per carenza d'interesse individuale, non potrebbe rimproverarsi alla ricorrente di aver omesso d'impugnare la Decisione né potrebbe considerarsi che il termine di ricorso abbia iniziato a decorrere con la sola pubblicazione di quest'ultima, avvenuta il <DATE ISO="20000930">30 settembre 2000</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>La ricorrente sostiene, infine, di non aver ritenuto necessario impugnare il decreto ministeriale del <DATE ISO="20001113">13 novembre 2000</DATE> e di non aver alcun onere di impugnare la Decisione, poiché aveva ritenuto, interpretando le disposizioni nazionali di applicazione del regime di aiuti, di poter partecipare al primo bando di attuazione del nuovo regime di aiuti rinunciando alla parte dell'aiuto corrispondente all'importo delle due fatture pagate prima della presentazione della domanda d'aiuto, il che essa ha fatto omettendo deliberatamente di comunicare le due fatture in questione all'organo incaricato dell'istruzione della sua domanda d'aiuto.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Giudizio del Tribunale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Secondo l'art. 230, quinto comma, CE, i ricorsi di annullamento devono essere proposti nel termine di due mesi. Tale termine decorre, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente, ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Risulta dal dettato stesso di tale disposizione che il criterio della data in cui si è avuta conoscenza dell'atto impugnato come dies a quo del termine di impugnazione è sussidiario rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell'atto stesso (v. sentenza della Corte <DATE ISO="19980310">10 marzo 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-122/95" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-973">C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 35</REF.DOC.ECR>, e sentenza del Tribunale <DATE ISO="20031127">27 novembre 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-190/00" YEAR="2003" PAGE.ECR="II-5015">T-190/00, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. II-5015, punto 30</REF.DOC.ECR> e<?PAGE NO="II-4783"?> giurisprudenza ivi citata). Risulta altresì dalla giurisprudenza che, in mancanza di pubblicazione o di notifica, spetta a colui che ha conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole ma che, con questa riserva, il termine per la presentazione del ricorso può decorrere solo dal momento in cui il terzo interessato ha una conoscenza esatta del contenuto e della motivazione dell'atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso (sentenze della Corte <DATE ISO="19880706">6 luglio 1988</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="236/86" YEAR="1988" PAGE.ECR="3761">236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761, punto 14</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19980219">19 febbraio 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-309/95" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-655">C-309/95, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-655, punto 18</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Va inoltre ricordato che, relativamente ad atti i quali, secondo una prassi costante dell'istituzione interessata, costituiscono oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, benché tale pubblicazione non sia una condizione per la loro applicabilità, la Corte e il Tribunale hanno ammesso che il criterio della data della presa di conoscenza non è applicabile e che è la data di pubblicazione che fa decorrere il termine di ricorso (v., per quanto riguarda atti del Consiglio relativi alla stipulazione di accordi internazionali che vincolano la Comunità, sentenza Germania/Consiglio, cit., punto 39, e, per quanto riguarda decisioni della Commissione di chiudere una procedura d'esame degli aiuti ai sensi dell'art 88, n. 2, CE, sentenza del Tribunale <DATE ISO="19990128">28 gennaio 1999</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-14/96" YEAR="1999" PAGE.ECR="II-139">T-14/96, BAI/Commissione, Racc. pag. II-139, punto 36</REF.DOC.ECR>). In tali casi, infatti, il terzo interessato può legittimamente presumere che l'atto in questione sarà pubblicato.</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>Nel caso di specie, occorre rilevare che la Decisione è stata notificata alla Repubblica italiana, sua unica destinataria, con lettera in data <DATE ISO="20000802">2 agosto 2000</DATE> e che ha costituito oggetto di un'informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 26, n. 1, del regolamento n. 659/1999.</TXT></NP><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>Conformemente alla disposizione sopra menzionata, le decisioni con cui la Commissione dichiara, dopo un esame preliminare, che la misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, non solleva dubbi di compatibilità con il mercato comune e ritiene che tale misura sia con esso compatibile costituiscono oggetto di una sintetica informazione nella Gazzetta<?PAGE NO="II-4784"?> ufficiale, che menziona la possibilità di ottenere copia della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede. Una simile informazione ha lo scopo di fornire ai terzi interessati gli elementi essenziali della decisione.</TXT></NP><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>Secondo una prassi costante della Commissione, elaborata dopo il maggio 1999, in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, l'informazione sintetica di cui al punto precedente comporta un rinvio al sito Internet del segretariato generale della Commissione, con la precisazione che il testo integrale della decisione di cui trattasi, ad eccezione dei dati riservati, è ivi disponibile nella lingua o nelle lingue facenti fede.</TXT></NP><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>La circostanza che la Commissione dia ai terzi un accesso integrale al testo di una decisione pubblicata sul suo sito Internet, combinata alla pubblicazione di un'informazione sintetica nella Gazzetta ufficiale che permette agli interessati di individuare la decisione di cui si tratta e che li informa di tale possibilità di accesso attraverso Internet, deve essere considerata come una pubblicazione ai sensi dell'art. 230, quinto comma, CE (sentenza del Tribunale <DATE ISO="20050615">15 giugno 2005</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-17/02" YEAR="2005" PAGE.ECR="II-2031">T-17/02, Olsen/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 80</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Nella specie, risulta dal fascicolo che la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale del <DATE ISO="20000930">30 settembre 2000</DATE> un'informazione sintetica relativa alla Decisione, che precisa la data di adozione di quest'ultima, lo Stato membro interessato, il numero dell'aiuto, il suo titolo, il suo obiettivo, il suo fondamento giuridico, lo stanziamento attribuitogli e la sua durata. Tale informazione precisa altresì che il testo della Decisione, nella lingua o nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito Internet della Commissione e riporta l'indirizzo Internet che permette di accedere a tale testo.</TXT></NP><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>La circostanza che l'accesso al testo della Decisione non sia immediato non è idonea a invalidare la conclusione esposta al precedente punto 53. È pacifico che l'indirizzo Internet contenuto nell'informazione sintetica pubblicata nella Gazzetta ufficiale corrisponde alla parte del sito Internet della Commissione che registra le decisioni<?PAGE NO="II-4785"?> dell'istituzione in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelle di non sollevare obiezioni, elencate per settore di attività interessato, anno di adozione e numero dell'aiuto. Tenuto conto delle indicazioni che figurano nell'informazione sintetica, ricordate al punto precedente, è particolarmente agevole per chiunque vi abbia interesse accedere al testo della decisione interessata.</TXT></NP><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>Il termine di ricorso di due mesi ha quindi cominciato a decorrere, a norma dell'art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, quattordici giorni dopo la pubblicazione del <DATE ISO="20000930">30 settembre 2000</DATE> ed è scaduto il <DATE ISO="20001227">27 dicembre 2000</DATE>, tenuto conto del termine di dieci giorni in ragione della distanza e del differimento della scadenza di un termine qualora esso cada di domenica o in un giorno festivo legale, ossia è scaduto oltre tre anni prima della proposizione del ricorso.</TXT></NP><NP><NO.P>57</NO.P><TXT>Va aggiunto, del resto, che il ricorso deve essere ugualmente dichiarato tardivo, anche qualora si applichi il criterio sussidiario della data in cui si è avuta conoscenza dell'atto.</TXT></NP><NP><NO.P>58</NO.P><TXT>Infatti, data la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del <DATE ISO="20000930">30 settembre 2000</DATE> dell'informazione sintetica relativa alla Decisione, occorre considerare che la ricorrente ha avuto conoscenza, a tale data, dell'esistenza della Decisione. Secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 48, tale conoscenza comportava l'obbligo per la ricorrente di chiedere alla Commissione, entro un termine ragionevole, il testo integrale dell'atto controverso, cosa che essa ha omesso di fare.</TXT></NP><NP><NO.P>59</NO.P><TXT>Inoltre, la ricorrente ha avuto conoscenza dell'esistenza della Decisione anche in seguito alla pubblicazione in Italia, il <DATE ISO="20001205">5 dicembre 2000</DATE>, del decreto ministeriale <DATE ISO="20001113">13 novembre 2000</DATE> che menziona, nella parte introduttiva, la decisione dell'<QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>Unione europea<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> del <DATE ISO="20000712">12 luglio 2000</DATE>. Al riguardo, la ricorrente non può utilmente far valere l'asserita imprecisione di quest'ultima formulazione per giustificare il fatto di non essersi attivata per ricercare ed ottenere il testo della Decisione, come era tenuta a fare in quanto operatore normalmente accorto.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4786"?><NP><NO.P>60</NO.P><TXT>Occorre, infine, rilevare che si può derogare all'applicazione delle regole comunitarie in tema di termini processuali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (ordinanze della Corte <DATE ISO="19920205">5 febbraio 1992</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-59/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-525">C-59/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I-525, punto 8</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19980507">7 maggio 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-239/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-2655">C-239/97, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I-2655, punto 7</REF.DOC.ECR>), o di errore scusabile (sentenza del Tribunale <DATE ISO="19910529">29 maggio 1991</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-12/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="II-219">T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219, punti 28 e 29</REF.DOC.ECR>, confermata dalla sentenza della Corte <DATE ISO="19941215">15 dicembre 1994</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-195/91 P" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-5619">C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619</REF.DOC.ECR>), e ciò in quanto la stretta applicazione di tali norme risponde all'esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (sentenza della Corte <DATE ISO="19870115">15 gennaio 1987</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="152/85" YEAR="1987" PAGE.ECR="223">152/85, Misset/Consiglio, Racc. pag. 223, punto 11</REF.DOC.ECR>, e ordinanza Irlanda/Commissione, cit., punto 7).</TXT></NP><NP><NO.P>61</NO.P><TXT>Nella fattispecie, la ricorrente non ha dimostrato e neppure fatto valere l'esistenza di un errore scusabile o di un caso fortuito o di forza maggiore.</TXT></NP><NP><NO.P>62</NO.P><TXT>A questo proposito, le considerazioni della ricorrente sulle conseguenze della scoperta tardiva di un asserito motivo d'illegittimità della Decisione o sulla sua interpretazione della normativa nazionale di attuazione del regime di aiuti e la sua conseguente convinzione di poter beneficiare del detto regime nonostante il fatto che la domanda d'aiuto fosse stata presentata successivamente all'inizio dell'esecuzione del suo progetto d'investimento sono del tutto irrilevanti.</TXT></NP><NP><NO.P>63</NO.P><TXT>Anche supponendo che la Decisione, la quale prevede chiaramente che, per essere ammissibili agli aiuti all'investimento disposti dal regime, le domande d'aiuto devono essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione dei progetti, pregiudichi la ricorrente, spettava a quest'ultima decidersi a proporre un ricorso di annullamento, per i motivi che era tenuta a individuare, e non lasciare scadere il termine perentorio di due mesi all'uopo previsto.</TXT></NP><?PAGE NO="II-4787"?><NP><NO.P>64</NO.P><TXT>Non spetta, invece, al Tribunale verificare, in sede di valutazione della ricevibilità del presente ricorso sotto il profilo del rispetto del termine di due mesi previsto per la sua proposizione, la fondatezza del postulato, implicito ma necessario, della tesi della ricorrente, cioè che la Decisione non era affetta da alcun vizio che essa avrebbe potuto censurare nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto nei termini, situazione che spiega, secondo la ricorrente, la sua convinzione iniziale di non avere un interesse individuale ad agire.</TXT></NP><NP><NO.P>65</NO.P><TXT>Comunque, accettare il ragionamento della ricorrente sul necessario differimento del dies a quo del termine di ricorso al giorno in cui essa ha avuto conoscenza di un'asserita illegittimità dell'atto interessato significherebbe permettere, in maniera generale, che gli atti che comportano effetti giuridici siano rimessi indefinitamente in discussione, il che sarebbe totalmente contrario alle esigenze di certezza del diritto.</TXT></NP><NP><NO.P>66</NO.P><TXT>Ne consegue che il presente ricorso, in quanto diretto all'annullamento della Decisione, deve essere dichiarato tardivo e pertanto irricevibile, senza che occorra esaminare gli altri motivi d'irricevibilità sollevati dalla Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>67</NO.P><TXT>Da tutto quanto precede risulta che il presente ricorso deve essere dichiarato interamente irricevibile e che, pertanto, non occorre accogliere la domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dalla ricorrente, la quale è divenuta priva di oggetto.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulle spese</P></TI></TITLE><NP><NO.P>68</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-4788"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Il ricorso è irricevibile.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione,</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="20051121">21 novembre 2005</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>E. Coulon</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>M. Vilaras</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>